Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/04/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5751/2014 R.G. proposta da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Miccolis, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_1
Chieco, giusta procura in atti;
-parte opposta-
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Patruno, giusta procura in atti;
-terza chiamata in causa-
Avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 680/2014,
emesso dal Tribunale di Bari in data 14.02.2014,
nel procedimento monitorio iscritto al n. 2121/2014 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.10.2024,
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 04.04.2014, l'
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, in epigrafe Pt_1
indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore di nella qualità di Controparte_1
titolare dell'Impianto Agip n. 19037, della somma di € 24.504,93,
oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria, chiamando,
altresì, in causa la , chiedendone, in caso di Controparte_2
rigetto dell'opposizione, la condanna al pagamento di quanto eventualmente riconosciuto in favore del CP_1
I.
3-La parte opponente, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avverso diritto di credito, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A. “IN VIA PRELIMINARE, dichiarare ammissibile e valida la chiamata in causa della effettuata Controparte_2
direttamente mediante l'atto di opposizione a decreto
ingiuntivo e, in ogni caso, dichiarare implicitamente
autorizzata o, in via gradata, autorizzare la chiamata in
causa della nella denegata ipotesi in Controparte_2
cui si consideri inammissibile e/o invalida la citazione
diretta del terzo;
B. NEL MERITO, in via principale, 1) accogliere la presente opposizione per tutte le ragioni esposte in atto e, per
l'effetto, revocare e/o comunque porre nel nulla il
2 decreto ingiuntivo n. 680/14 in quanto manifestamente
illegittimo e infondato, per tutti gli ordini di
motivazioni esposti nella presente opposizione;
C. rigettare ciascuna e tutte le domande spiegate in danno
della dal sig. nella sua Pt_1 Controparte_1
qualità di titolare dell'impianto AGIP n. 19037 sito in
Adelfia (Ba) alla Strada Provinciale 206, e dalla
[...]
in quanto inammissibili, infondate e sprovviste CP_2
di prova;
in via gradata, in caso di conferma, totale o
parziale del decreto ingiuntivo opposto, condannare la
a tenere indenne e manlevare la Controparte_2 [...]
in relazione a Controparte_3
qualsiasi somma oggetto di una eventuale condanna;
D. in ogni caso, condannare parte soccombente al pagamento
delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre I.V.A.
e C.A.P. come per legge.”
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
25.09.2014, si è costituita la eccependo, in Controparte_2
via preliminare, la nullità della chiamata in causa, effettuata dall' e, in via subordinata, l'infondatezza della domanda Parte_1
manleva formulata nei suoi confronti dall'opponente, nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell' a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, della somma di € 50.000,00, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
20.10.2014, si è, infine, costituito il quale, Controparte_1
dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte al pagamento delle spese processuali,
3 chiedendo, altresì, in via subordinata, in caso di accertamento di
Part responsabilità della terza chiamata, che di condannare l' al pagamento, in proprio favore, delle somme dovutegli dalla
[...]
Parte_2
l'interrogatorio formale deferito al
[...] CP_1
ascoltati i testi e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 24.10.2024, sulle conclusioni, precisate come da verbale, la causa è stata introitata per la decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di nullità della chiamata in causa di terzo, effettuata dall' Parte_1
direttamente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, formulata dalla Controparte_2
II.
3-L'eccezione è infondata.
II.
4-Nel caso di specie, deve evidenziarsi che l' Parte_1
oltre a citare direttamente con l'atto di opposizione la terza chiamata, ha chiesto, in via subordinata, nello Controparte_2
stesso atto di citazione, di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo, con differimento dell'udienza di prima comparizione a norma dell'art. 269, comma 2, c.c.
II.
5-Ciò posto, deve rilevarsi che se è pur vero che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente, essendo convenuto in senso sostanziale, non può citare direttamente in causa il terzo è, altrettanto, vero che non incorre in alcuna decadenza laddove, come nella specie, la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo sia stata effettuata, sia pure in via subordinata, all'interno dell'atto di citazione.
II.
5-Si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità,
4 Cass. 7259/2024 “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali. Resta, però, fermo che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in ogni caso (anche, eventualmente, in via gradata) tempestivamente richiesto
l'autorizzazione di cui all'articolo 269 del cpc, rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata”. (in senso conforme Cass. 16336/2020)
II.
6-Nella motivazione della suddetta pronuncia la Suprema
Corte ha, in particolare, chiarito che allorquando, come nel caso in oggetto, l'opponente, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in ogni caso (anche, eventualmente, in via gradata) tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269
c.p.c., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata.
Part II.
7-Avendo, pertanto, per un verso l' chiesto, nell'atto di citazione in opposizione l'autorizzazione alla chiamata in causa della e, non avendo, per altro verso, il Controparte_2
Tribunale nel corso del giudizio provveduto su tale richiesta né ordinato l'estromissione del giudizio della terza chiamata, la relativa chiamata in causa deve ritenersi implicitamente autorizzata dal Tribunale.
III.
1-Nel merito l'opposizione, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
III.
2-Nel caso di specie, è incontestato tra le parti, oltre
5 che provato in via documentale che:
1) all'epoca dei fatti di causa, era Controparte_1
gestore dell'impianto AGIP n. 19037, sito in Adelfia (BA), alla strada provinciale, di proprietà della Controparte_2
;
[...]
2) con contratto di convenzionamento, stipulato in data
13.06.2010 (doc. 4 fasc. ENI) la Controparte_2
nella qualità di proprietaria del suddetto impianto si era obbligata ad approvvigionarsi per la fornitura del carburante da rivendere ai terzi con dall' Parte_1
3) con verbale di accordo del 14.11.2005, sottoscritto
Part dall' e dalle associazioni sindacali di categoria dei gestori di carburante, l' si era obbligata a Parte_1
riconoscere in favore dei primi, il rimborso dei cali termici accertati dei carburanti, come risultanti dalle chiusure annuali dei registri UTF, contenute nei Fogli di
Collegamento supportate dalle dodici comunicazioni mensili di cui alla procedura prevista dall'accordo.
III.
3-Tanto premesso, oggetto del contendere è, invece, il diritto del a percepire dall' la somma di € CP_1 Parte_1
24.504,93, corrispondente, secondo la prospettazione del creditore, alla differenza tra il quantitativo di carburante pagato e consegnato
Part dall' al gestore e quello effettivamente rinvenuto nelle cisterne dell'impianto, a seguito dei cali termici.
III. ha, in particolare, eccepito che, per un Parte_3
verso, il nel richiedere il rimborso, non aveva seguito la CP_1
procedura, prevista sia dall'accordo sindacale del 14.11.2005 sia
Part dalla Circolare, emessa dall' n.1 del 27.01.2006 (doc. 6) e, per altro verso, che i registri di scarico UTF, prodotti dal a CP_1
corredo della domanda monitoria (doc. 3), essendo stati redatti
6 unilateralmente dallo stesso e in assenza di contraddittorio, non erano sufficienti per dimostrare l'esistenza dei cali termici del carburante, da cui scaturiva il diritto a percepire il relativo rimborso.
Part
III.
5-Le eccezioni dell' sono fondate.
III.
6-Deve, in particolare, evidenziarsi che l'accordo sindacale del 14.11.2005, invocato dallo stesso a fondamento CP_1
della domanda di rimborso, prevede espressamente che “le gestioni dovranno inviare con decorrenza mensile, a mezzo fax, lettera A.R.
o posta elettronica, alla propria struttura territoriale aziendale le giacenze mensili riportanti l'entità dei cali accertati e regolarmente annotati, sotto la propria responsabilità e secondo quanto previsto dalle norme avuto riguardo la corretta tenuta dei registri fiscali, nel registro UTF di carico e scarico.
Dal 01.01.2006 le gestioni, a supporto di tale comunicazione, renderanno disponibili presso l'impianto loro affidato in comodato,
a semplice richiesta, almeno tre giacenze effettuate periodicamente nel mese di riferimento;
dal 01.01.2007, invece, le gestioni renderanno disponibili presso l'impianto loro affidato in comodato,
a semplice richiesta, le giacenze effettuate nel mese di riferimento.
Part
emetterà una procedura aziendale che recepirà le condizioni concordate nel presente verbale che sarà pienamente operativa dal
1° gennaio 2006, dandone comunicazione a tutte le gestioni.
III.
7-In attuazione del predetto accordo sindacale, la circolare n°1 del 27.01.2006, emessa dall'Eni, stabilisce al paragrafo 7, con specifico riferimento alla procedura operativa per il rimborso dei cali termici, che:
“Il Gestore, utilizzando il modulo allegato 3, accerta con cadenza almeno settimanale le giacenze fisiche dei prodotti confrontandole con le giacenze contabili e comunicando immediatamente e per iscritto
7 all'Agente/Promotore Rete eventuali situazioni anomale.
In particolare, il Gestore dovrà inviare con decorrenza mensile,
a mezzo fax, lettera A\R o posta elettronica alla propria struttura territoriale aziendale le giacenze mensili riportanti l'entità dei cali accertati e regolarmente annotati, sotto la propria responsabilità e secondo quanto previsto dalle norme avuto riguardo la corretta tenuta dei registri fiscali, nel registro UTF di carico
e scarico.
Dal 01.01.2006 il Gestore, a supporto di tale comunicazione, renderà disponibili presso l'impianto affidatogli in comodato, a semplice richiesta, almeno tre giacenze effettuate periodicamente nel mese di riferimento;
dal 01.01.2007, invece, il gestore renderà disponibili presso l'impianto affidatogli in comodato, a semplice richiesta, le giacenze settimanali effettuate nel mese di riferimento.
Mensilmente invia all'agente/promotore entro la prima CP_4
decade del mese successivo, le giacenze mensili corredandole di copia di quelle effettuate nel mese.
Annualmente, entro il mese di gennaio, invia all'Agente/Promotore rete i dati di chiusura del registro UTF e, nel caso di presenza di cali, richiesta di rimborso per il riconoscimento di tali cali.
III.
8-Ciò posto, rilevato che la domanda monitoria inerisce alla richiesta di rimborso per i cali termici, riscontrati, presso l'impianto di cui l'opposto era gestore, con riferimento al primo semestre del 2013, deve evidenziarsi che, a fronte delle eccezioni dell' il non ha dimostrato, come era suo onere, Parte_1 CP_1
di aver osservato la procedura operativa, cui il citato accordo sindacale del 14.11.2005 e la circolare attuativa del 01.01.2006, subordina il diritto ad ottenere il rimborso del carburante, per effetto di cali termici.
8 III.
9-Prova che avrebbe potuto agevolmente fornire depositando in giudizio la copia delle comunicazioni da inoltrare in forma scritta all' in applicazione della procedura operativa Parte_1
per il rimborso dei cali termici.
III.10-L'opponente non ha, in particolare, dimostrato di aver comunicato con cadenza, almeno settimanale, le giacenze fisiche dei prodotti, confrontandole con le giacenze contabili, segnalando
Part immediatamente per iscritto all' eventuali situazioni anomale né di aver inviato, a mezzo fax, lettera raccomandata o posta elettronica, alla propria struttura territoriale aziendale le giacenze mensili, riportanti l'entità dei cali accertati e regolarmente annotati sotto la propria responsabilità.
III.11-Il mancato rispetto della procedura da parte del CP_1
Part non ha consentito all' di verificare, su sua richiesta, le giacenze, riscontrate dal gestore nel mese di riferimento, al fine di accertare, in contraddittorio, l'entità dei cali, effettivamente avvenuti, accertando anche se gli stessi siano dipesi da perdite dell'impianto o da un cattivo funzionamento del sistema di misurazione.
III.12-La prova che il abbia rispettato la procedura CP_1
operativa per il rimborso dei cali termici, non si evince, nemmeno, dalle dichiarazioni rese dai testi i quali, ascoltati all'udienza del 06.02.2018 hanno testualmente dichiarato:
1) “con riferimento alla circostanza sub 1)1 della Testimone_1
comparsa di costituzione del sig. posso riferire di CP_1
Part essermi recato personalmente presso l'impianto gestito dal sig. periodicamente, se ben ricordo, nell'ordine di 2- CP_1
3 volte al mese e, in qualche, occasione di aver controllato i registri UTF del medesimo impianto;
con riferimento alla domanda sub 2)2 del suddetto atto, non ricordo di aver riscontrato anomalie nella tenuta dei registri
UTF del sig. ; CP_1
con riferimento alla domanda sub 3)3 del suddetto atto, posso dire che il calo termico, generalmente, è il differenziale che si riscontra tra la giacenza reale presente nei serbatoi e la giacenza contabile che deriva dalla differenza tra il totale carico ed il totale scarico. Preciso che il calo termico si ha quando c'è una contrazione del volume dovuta alla temperatura del prodotto, mentre il calo tecnico si ha quando, ad esempio, vi è una rottura di un serbatoio, la perdita di una tubazione”;
2) “con riferimento alla circostanza sub 1) Controparte_5
della comparsa di costituzione del sig. confermo che CP_1
il sig. mi ha settimanalmente sempre, inviato il CP_1
resoconto dei registri UTF del suo impianto;
con riferimento alla circostanza sub 2) del suddetto atto confermo che non è mai stato mosso alcun rilievo al sig. CP_1
in merito alla tenuta dei registri UTF;
con riferimento alla circostanza sub 3) confermo che i conteggi eseguiti per gli anni precedenti sono stati fatti sulla scorta dei medesimi registri;
con riferimento alla circostanza sub 4)4 del suddetto atto posso dire che non ho evidenza del fatto che il sig. si sia CP_1
mai opposto ai controlli ispettivi all'atto dello scarico del carburante. Preciso che i controlli ispettivi erano eseguiti dai funzionari incaricati da Parte_1
2 “vero che mai alcun rilievo è stato mosso dal sig. in Controparte_1 merito alla tenuta dei registri UTF” 3 “vero che i conteggi eseguiti per gli anni precedenti sono stati fatti sempre sulla scorta dei medesimi registri” 4 “vero che il sig. non si è mai opposto a qualsiasi controllo Controparte_1 di tipo ispettivo mandato dall' sul suo impianto sia al momento dello Parte_1 scarico del carburante che durante l'anno solare”;
10 Con riferimento alla circostanza sub 5)5 della comparsa di risposta del sig. nulla posso riferire in quanto non CP_1
sono a conoscenza della modulistica che mi viene mostrata.
III.13-Deve, innanzitutto, rilevarsi, quanto al capitolo di prova di cui al numero 1) della comparsa di costituzione e risposta
(“vero che il sig. mi ha sempre inviato Controparte_1
settimanalmente via email il resoconto dei registri UTF del suo impianto”), confermato dai testi, che tale circostanza è generica, non essendovi lo specifico e puntuale riferimento ai cali termici, oggetto della domanda di rimborso, indicati nelle fatture monitorie e nei registri UTF.
III.14-Deve, in ogni caso, osservarsi che, pur a voler ritenere che risulti dimostrata la suddetta circostanza, non vi sarebbe, comunque, la prova del rispetto, da parte del degli CP_1
ulteriori adempimenti, previsti per la procedura operativo del rimborso dei cali termici.
III.15-Non è stato, in particolare, allegato, né tantomeno provato dall'opposto che quest'ultimo, come prescritto sia dall'accordo sindacale del 14.11.2005 sia dalla circolare del
27.01.2006, abbia inviato all' entro la prima decade del Parte_1
mese successivo, a quello in cui sarebbero stati riscontrati i cali termici, la giacenza mensile, corredandola con la copia di quelle riscontrate nel mese di riferimento.
III.16-Deve, infine, evidenziarsi che il non ha CP_1
allegato, né tantomeno, dimostrato di aver inviato, come stabilito
Part dalla circolare dell' , unitamente alla raccomandata del
24.01.2014, tempestivamente trasmessa entro il mese di gennaio dell'anno successivo rispetto a quello in cui sono stati riscontrati i cali termici, i dati di chiusura del registro UFT, avendo, invece, inviato con la suddetta raccomandata esclusivamente la fattura n.10/2014, dell'importo di € 24.504,93, relativa alla richiesta di rimborso per i cali termici riscontrati nel primo semestre del 2023.
III.17-Non avendo, pertanto, il dimostrato di aver CP_1
integralmente rispettato la procedura operativa per il rimborso, nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita ai registri UTF,
Part redatti unilateralmente dallo stesso opposto, senza che l' sia stata posta nelle condizioni di effettuare i controlli sulle giacenze, riscontrate, in assenza di contraddittorio, dal creditore.
III.18-Non essendo stata, inoltre, a causa del mancato rispetto
Part della procedura, l' posta nelle condizioni di verificare nell'immediatezza le giacenze del carburante, presso le cisterne dell'impianto gestito dal pur a voler ritenere che i cali, CP_1
riscontrati nei registri UTF siano corrispondenti a quelli reali, non vi sarebbe, comunque, la prova che gli stessi siano dipesi da cali termici o, invece, da cali tecnici derivanti da perdite dall'impianto o, ancora, da un cattivo funzionamento del sistema di misurazione del carburante.
III.19-Alle carenze di allegazione e di prova, incombenti sull'opposto, non può, infine, sopperire la consulenza tecnica d'ufficio, espletata in corso di causa, approfondimento istruttorio che, ad avviso dell'odierno giudicante, non si sarebbe dovuto nemmeno disporre.
III.20-Si veda, ex multis, Cass. 10941/2023
“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la
12 parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti
o circostanze non provati”.
III.21-Sotto questo aspetto, deve, in particolare, evidenziarsi che il nominato CTU, ing. nel quantificare in € Persona_1
22.209,54, il rimborso dovuto al per i cali termici, CP_1
verificatisi nel primo semestre del 2023 ha utilizzato i registri
UTF, prodotti dall'opposto, cui, per le ragioni già ampiamente illustrate, trattandosi di documentazione unilaterale, sulla quale
Part l' non ha potuto effettuare i controlli previsti dall'accordo sindacale e dalla circolare applicativi, non può attribuirsi alcuna valenza probatoria.
III.22-Lo stesso CTU ha, peraltro, accertato (vedasi pag. 26 dell'elaborato peritale) che “non si desume, dall'esame della documentazione in atti, se l'Area abbia eseguito Parte_4
le azioni e procedure indicate nell'articolo 7 della suindicata circolare n.1 del 27.01.2006.
Nella documentazione in atti non sono inoltre presenti le comunicazioni sull'entità dei cali indicate nel suindicato Verbale di Accordo del 14.11.2005”.
III.23-A ciò si aggiunga che il CTU ha posto a fondamento dell'indagine peritale, il foglio di chiusura al 31.12.2013 del registro di carico e scarico, depositato presso l' CP_6
di Bari in data 21.01.2014, documento che il era
[...] CP_1
Part tenuto a trasmettere all' entro il mese di gennaio del 2014 e che, in ogni caso, avrebbe dovuto produrre in giudizio entro il termine di scadenza per il deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, n.2 c.p.c.
13 III.24-Se è pur vero, infatti, che il CTU, al fine di rispondere ai quesiti, oggetto dell'incarico, può acquisire d'ufficio la documentazione ritenuta necessaria è, altrettanto, vero che tale potere non può essere esercitato laddove, come nella specie, il documento sia finalizzato a dimostrare l'esistenza di un fatto principale, che è onere della parte provare.
III.25-Si veda, tra tutte, Cass. Sezioni Unite n.3086/2022 “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio; in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti
a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”.
III.26-Nonché, in termini più recenti, Cass. 18108/2024 “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti
14 all'oggetto della lite, il cui esame si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio”.
III.27-Sotto questo profilo, deve, altresì, osservarsi che l'inutilizzabilità ai fini della decisione della CTU, non può ritenersi sanata per effetto dell'autorizzazione, disposta dal giudice istruttore all'udienza del 17.11.2015 all'acquisizione dei registri UTF, necessari all'espletamento dell'incarico, atteso che tale provvedimento, adottato dal precedente giudice istruttore, ha, di fatto, sopperito agli oneri probatori, incombenti sulla parte opposta.
III.28-Deve, peraltro, rimarcarsi che non sussisterebbe, comunque, il diritto del a percepire il rimborso dall' CP_1 [...]
, non avendo, in ogni caso l'opposto, come accertato anche Pt_1
dall'ing. , dimostrato di aver Per_1
rispettato la procedura operativa per il rimborso dei cali termici, prevista sia dall'accordo sindacale del 14.11.2005 sia dalla
Part circolare n.1, adottata dall' in data 27.01.2006.
III.29-Non avendo, pertanto, il a fronte delle CP_1
contestazioni dell' dimostrato l'esistenza dei Parte_1
presupposti per il riconoscimento del diritto al rimborso per i cali termici del carburante, in accoglimento dell'opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo de quo.
IV.
1-Devono essere, invece, dichiarate inammissibili le ulteriori domande, presentate dal e, in particolare, quella CP_1
con cui ha chiesto, in via subordinata, in caso di accertamento della responsabilità della terza chiamata, di condannare l'Eni al pagamento in proprio favore di quanto dovutole dalla Parte_5
[...
[...] [...]
-Deve, in particolare, rilevarsi che, essendosi l'opposto
[...]
costituito, con comparsa di costituzione e risposta, depositata soltanto il 20.10.2024, ovverosia il giorno anteriore all'udienza di prima comparizione, tenutasi il 21.10.2024, è decaduto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n.7 e 167, comma 2,
c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, dalla facoltà di presentare domande riconvenzionali.
V.
1-L'accoglimento dell'opposizione rende ultroneo, inoltre,
l'esame delle ulteriori domande, formulate in via gradata sia dall' sia dalla terza chiamata, da ritenersi, pertanto, Parte_1
assorbite.
VI.
1-Deve essere, infine, rigettata, essendo generica, prima ancora che infondata, la domanda con la quale la Controparte_2
ha chiesto la condanna dell' al pagamento, in
[...] Parte_1
proprio favore, della somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno che avrebbe subito alla propria immagine e reputazione commerciale.
VI.
2-Deve, innanzitutto, osservarsi che tale pregiudizio, essendo un danno-evento, deve essere specificamente allegato e provato dal danneggiato.
VI.
3-Si veda, sul punto, Cass. 19551/2023 “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”.
VI.
4-Nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Trani sez. lav., 17/09/2024, n.1656 “In materia di risarcimento
16 del danno non patrimoniale patito dalle persone giuridiche, il danno cagionato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente tutelati-ivi compreso quello alla reputazione commerciale e all'immagine- non rappresentando un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve formare oggetto di allegazione e di dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici”.
VI.
5-Tanto premesso, nel caso di specie, la terza chiamata, nel ricollegare il pregiudizio, di cui chiede il ristoro,
Part all'affermazione, contenuta nell'atto di citazione dell' secondo cui i cali, lamentati dal sarebbero imputabili a perdite e CP_1
guasti presenti presso l'impianto di proprietà della Controparte_2
, non ha offerto alcun elemento, nemmeno di natura presuntiva,
[...]
da cui desumere sia l'esistenza di un danno effettivo, sia il nesso di causalità tra la condotta, attribuita al danneggiante ed il danno evento.
VI.
6-Deve, infine, osservarsi che alle carenze di allegazione e di prova, incombenti sulla parte attrice, non può sopperire la valutazione equitativa del giudice, presupponendo che, ferma la prova dell'an debeuatur, nella specie non fornita, il quantum sia impossibile o eccessivamente difficile da provare.
VI.
7-Si veda, sul punto, Cass. 8941/2022
“La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare
l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria
17 della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra
l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno”.
VII.
1-Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. nei rapporti processuali tra l' ed il Parte_1 CP_1
VII.
2-Essendo stata, inoltre, la chiamata in causa della provocata dalla domanda monitoria del Controparte_2 CP_1
in applicazione del principio di causalita secondo cui “in tema
di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una
volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a
carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la
chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e
ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda
nei confronti del terzo” (da ultimo Cass. 2520/2025) devono essere poste a carico del anche le spese della terza chiamata. CP_1
VII.
3-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto
regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite
successiva-mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi
parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in
tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un
momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto
purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata
dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della
18 liqui-dazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da
parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n.
17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria,
pari ad € 24.504,93.
VII.
4-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti ed i relativi importi, liquidati tenendo conto dello scaglione applicabile, della natura della causa, e delle questioni trattate.
SCAGLIONE APPLICABILE: da euro 5.201,00 26.000,00
FASI VALORE RIDUZIONE- IMPORTO
MEDIO AUMENTO LIQUIDATO
Studio 919,00 // 919,00
Introduttiva 777,00 // 777,00
Istruttoria/trattazione 1.680,00 // 1.680,00
Decisoria 1.701,00 // 1.701,00
Totale € € 5.077,00
VII.
5-In applicazione del principio della soccombenza, devono essere, infine, definitivamente poste a carico della parte opposta le spese della CTU, come liquidate con decreto del 12.07.2016.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di citazione notificato in data il Parte_1
04.04.2014, nei confronti di , avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 680/2014, emesso dal Tribunale di Bari in data
14.02.2014, nel procedimento monitorio iscritto al n. 2121/2014
R.G., con la chiamata in causa della , disattesa Controparte_2
ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE l'opposizione;
19 A. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 680/2014,
emesso dal Tribunale di Bari, in data 14.02.2014, nel procedimento monitorio iscritto al n. 2121/2014 R.G.;
B. DICHIARA inammissibili, in quanto tardive, le domande formulate da , nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1
C. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno, presentata dalla nei confronti dell' Controparte_2 Parte_1
D. CONDANNA al pagamento, in favore dell' Controparte_1 [...]
, delle spese processuali che liquida in € 336,00 per Pt_1
esborsi ed € 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
E. CONDANNA al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese processuali che liquida in Controparte_2
€ 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
F. PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del
12.07.2016, definitivamente a carico di Controparte_1
CONDANNANDO quest'ultimo a rifondere all' ed alla Parte_1
quanto dalle stesse, eventualmente, Controparte_2
versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, addì 04.04.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “vero che il sig. mi ha sempre inviato settimanalmente via Controparte_1 email il resoconto dei registri UTF del suo impianto”;
9 5 “vero che le schede redatte dall'ispettore dell' inviato al momento Parte_1 dello scarico, che mi vengono mostrate, attestano l'esistenza del calo al momento dello scarico, laddove la sommatoria del prodotto scaricato e della giacenza da un numero inferiore alla lettura finale”;
11