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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. 4818/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. RI RI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 14.5.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 4818/2014, promossa da:
in persona del socio accomandatario Parte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Corso Parte_1 P.IVA_1 giusta procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Garigliano n. 1 Parte opponente Contro
, C. F. Controparte_1
, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv. ti Mariantonietta Piras e Stefania Sotgia, giusta procura generale alle liti a firma del dott. notaio in Fiumicino, del 22 marzo 2024, Persona_1
Rep. 37875 e Racc. 7313, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, alla Via P. Delitala n. 2 Parte opposta
Conclusioni nell'interesse di parte opponente:
“annullamento dell'avviso di addebito distinto al numero 325 2014 000 2525031000 del 24/09/2014, notificato il 07/10/2014, oggetto della presente impugnazione e di ogni atto ad esso presupposto e consequenziale tra cui, espressamente, l'avviso bonario distinto al numero 14ARE5100022 del 30/04/2014. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”. Conclusioni nell'interesse di parte opposta:
“1) rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme di cui al verbale opposto ovvero alla minor o maggior CP_1 somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
pagina 1 di 4 2) con vittoria di spese e competenze, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32520140002525031000 con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 1.270,07 a titolo di contributi omessi e sanzioni per lavoro nero relativamente ai periodi 06/2010 e 07/2010, per avere adibito a banconiere del Parte_2 chiosco bar sito nella nota località turistica di Bacu Mandara, con rapporto di lavoro subordinato privo di copertura assicurativa e non denunciato e registrato nei libri obbligatori. A sostegno dell'opposizione, la società ha dedotto che non vi era stato Parte_1 in realtà alcun rapporto di lavoro con , il quale era stato trovato dagli Parte_2 ispettori nel chiosco in quanto la relativa attività gli era stata affidata in gestione per il periodo 6/2010-10/2010 contro il corrispettivo di euro 25.000,00. Costituitosi in giudizio, l'istituto previdenziale ha contestato la ricostruzione del rapporto tra la società opponente e offerto dalla prima, evidenziando Parte_2 come gli esiti dell'ispezione compiuta congiuntamente dall'ispettore del lavoro e dall'ispettore dell'Inail il 23.7.2010 e gli altri elementi istruttori acquisiti successivamente confermino la correttezza dell'accertamento.
*** La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'assunzione di prova testimoniale. All'esito dell'istruttoria, l'opposizione è risultata manifestamente infondata per le seguenti ragioni. Al fine di provare che il rapporto con fosse stato quello Parte_2 dell'affitto di azienda, dovendosi così qualificare l'affidamento in gestione del chiosco bar, la società opponente ha prodotto il contratto che sarebbe stato a tal fine stipulato dalla stessa con , apparentemente datato 28.5.2010. Parte_2
A parte la mancata registrazione del contratto in esame e la mancata sua stipulazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata, che impediscono di attribuirgli data certa opponibile all' , nel caso di specie è evidente come il contratto in esame fosse CP_1 stato redatto ad arte al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli dell'accertamento che gli ispettori del lavoro, unitamente all'ispettore dell'Inail, avevano eseguito presso il chiosco bar in data 23.7.2010. Stessa rilevanza assumono le due diffide, dell'11.11.2010 e del 5.4.2011, con cui l'avvocato Corso aveva messo in mora per il pagamento del presunto Parte_2 canone di affitto da lui dovuto alla società e per il rimborso delle bollette dell'energia elettrica. Difatti, i seguenti elementi provano come in realtà nessun contratto di affitto di azienda/gestione del chiosco bar fosse stato stipulato tra e la società ricorrente. Pt_2
Nel corso dell'ispezione Durante aveva rappresentato chiaramente agli ispettori che non stava affatto gestendo il chiosco in nome e per proprio conto, tanto che aveva pagina 2 di 4 mostrato loro un contratto di collaborazione occasionale, avente decorrenza 23.6.2010- 22.7.2010, e riferito: di avere concordato con la una retribuzione mensile di Parte_3 euro 1.000,00 che, al momento dell'accesso ispettivo, non gli era stata ancora corrisposta;
che lavorava nel chiosco in qualità di banconiere per conto della società tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00, ad eccezione del lunedì, suo giorno libero;
di non sapere chi si occupasse del bar quando lui era di riposo. Si potrebbe dubitare della genuinità delle dichiarazioni rese agli ispettori in quel frangente da anche tenuto conto che il contratto di collaborazione occasionale Pt_2 da lui mostrato agli ispettori non recava alcuna sottoscrizione attribuibile alla società e non era stato comunicato al Centro Servizi per il Lavoro mediante la compilazione del c.d. modello Unilav. Tuttavia, consente di ritenere veritiera la versione dei fatti offerta da la Pt_2 circostanza che, guarda caso, la società ricorrente il successivo 29.7.2010 aveva registrato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dalla stessa stipulato proprio con lo stesso avente formale decorrenza 23.7.2010 (ossia, esattamente Pt_2 il giorno dell'ispezione) e scadenza 31.8.2010. Pertanto, risulta clamorosamente smentita per tabulas la tesi imbastita dalla società ricorrente a sostegno dell'opposizione, ossia che da giugno a ottobre il chiosco era stato dato in gestione a contro il prezzo di euro 25.000,00, anche considerato che la Pt_2 smentita documentale rinviene la propria fonte dalla stessa società opponente. Come ricordato dall'ispettore del lavoro sentita all'udienza del Persona_2
5.4.2017, era stato difatti proprio il consulente del lavoro della stessa società opponente a fornire successivamente agli ispettori la copia del contratto di lavoro subordinato in esame, nell'evidente malcelato tentativo di evitare l'esito negativo dell'accesso ispettivo. Tentativo messo in atto, peraltro, anche attraverso la esibizione da parte del consulente del lavoro dello stesso contratto di collaborazione occasionale, stavolta sottoscritto dall'azienda, che il giorno dell'ispezione era stato esibito dal lavoratore: circostanza anch'essa indicativa senza alcun dubbio della veridicità delle dichiarazioni rese da nel corso dell'ispezione. Pt_2
Per inciso, che il rapporto così come sopra descritto non sia affatto qualificabile in termini di collaborazione continuativa non è nemmeno stato contestato dalla società opponente, come peraltro desumibile dal fatto che proprio con decorrenza dal giorno dell'ispezione la società aveva stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con registrandolo oltretutto solo il successivo 29.7.2010. Pt_2
Alla luce di tali elementi, del tutto irrilevanti risultano le dichiarazioni rese dal teste il quale si è limitato a ricordare che l'estate del 2010 l'ordine dei gelati lo faceva Tes_1 proprio Difatti, come spiegato, è pacifico che nel chiosco operasse Parte_2 quest'ultimo e che il medesimo avesse senz'altro operato come dipendente della società opponente in forza del contratto di lavoro, ancorché formalmente limitato al periodo 23.7.2010-31.8.2010, ragion per cui è normale che dei rifornimenti della merce si occupasse materialmente lui. E' peraltro sintomatico, come ricordato dal testimone, che le relative fatture fossero state però intestate alla società opponente. Nulla di rilevante ha invece ricordato la testimone mentre nulla ha di Tes_2 pagina 3 di 4 fatto ricordato lo stesso , sentito all'udienza del 23.5.2018, apparso in Parte_2 evidente stato di confusione e privo di memoria. L'esame di quest'ultimo appare peraltro del tutto superfluo in ragione delle circostanze sopra esaminate. Gli elementi appena esaminati consentono di ritenere palesemente infondata l'opposizione e giustificano, altresì, la condanna della società opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., stante la temerarietà della sua iniziativa giudiziaria, per un importo che si reputa equo liquidare in misura pari alle spese legali liquidate in dispositivo a titolo di compenso professionale. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente, secondo i valori medi di tabella per le prime tre fasi e in misura minima per la fase decisionale, in ragione della limitata attività difensiva svolta per la stessa.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte ricorrente;
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio, che si liquidano in euro 2.160,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge;
- condanna parte ricorrente a pagare a parte convenuta, a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., l'ulteriore somma di euro 2.160,00.
Cagliari, 28.11.2025
Il giudice
RI RI
pagina 4 di 4
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. RI RI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 14.5.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 4818/2014, promossa da:
in persona del socio accomandatario Parte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Corso Parte_1 P.IVA_1 giusta procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Garigliano n. 1 Parte opponente Contro
, C. F. Controparte_1
, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv. ti Mariantonietta Piras e Stefania Sotgia, giusta procura generale alle liti a firma del dott. notaio in Fiumicino, del 22 marzo 2024, Persona_1
Rep. 37875 e Racc. 7313, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, alla Via P. Delitala n. 2 Parte opposta
Conclusioni nell'interesse di parte opponente:
“annullamento dell'avviso di addebito distinto al numero 325 2014 000 2525031000 del 24/09/2014, notificato il 07/10/2014, oggetto della presente impugnazione e di ogni atto ad esso presupposto e consequenziale tra cui, espressamente, l'avviso bonario distinto al numero 14ARE5100022 del 30/04/2014. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”. Conclusioni nell'interesse di parte opposta:
“1) rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme di cui al verbale opposto ovvero alla minor o maggior CP_1 somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
pagina 1 di 4 2) con vittoria di spese e competenze, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32520140002525031000 con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 1.270,07 a titolo di contributi omessi e sanzioni per lavoro nero relativamente ai periodi 06/2010 e 07/2010, per avere adibito a banconiere del Parte_2 chiosco bar sito nella nota località turistica di Bacu Mandara, con rapporto di lavoro subordinato privo di copertura assicurativa e non denunciato e registrato nei libri obbligatori. A sostegno dell'opposizione, la società ha dedotto che non vi era stato Parte_1 in realtà alcun rapporto di lavoro con , il quale era stato trovato dagli Parte_2 ispettori nel chiosco in quanto la relativa attività gli era stata affidata in gestione per il periodo 6/2010-10/2010 contro il corrispettivo di euro 25.000,00. Costituitosi in giudizio, l'istituto previdenziale ha contestato la ricostruzione del rapporto tra la società opponente e offerto dalla prima, evidenziando Parte_2 come gli esiti dell'ispezione compiuta congiuntamente dall'ispettore del lavoro e dall'ispettore dell'Inail il 23.7.2010 e gli altri elementi istruttori acquisiti successivamente confermino la correttezza dell'accertamento.
*** La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'assunzione di prova testimoniale. All'esito dell'istruttoria, l'opposizione è risultata manifestamente infondata per le seguenti ragioni. Al fine di provare che il rapporto con fosse stato quello Parte_2 dell'affitto di azienda, dovendosi così qualificare l'affidamento in gestione del chiosco bar, la società opponente ha prodotto il contratto che sarebbe stato a tal fine stipulato dalla stessa con , apparentemente datato 28.5.2010. Parte_2
A parte la mancata registrazione del contratto in esame e la mancata sua stipulazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata, che impediscono di attribuirgli data certa opponibile all' , nel caso di specie è evidente come il contratto in esame fosse CP_1 stato redatto ad arte al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli dell'accertamento che gli ispettori del lavoro, unitamente all'ispettore dell'Inail, avevano eseguito presso il chiosco bar in data 23.7.2010. Stessa rilevanza assumono le due diffide, dell'11.11.2010 e del 5.4.2011, con cui l'avvocato Corso aveva messo in mora per il pagamento del presunto Parte_2 canone di affitto da lui dovuto alla società e per il rimborso delle bollette dell'energia elettrica. Difatti, i seguenti elementi provano come in realtà nessun contratto di affitto di azienda/gestione del chiosco bar fosse stato stipulato tra e la società ricorrente. Pt_2
Nel corso dell'ispezione Durante aveva rappresentato chiaramente agli ispettori che non stava affatto gestendo il chiosco in nome e per proprio conto, tanto che aveva pagina 2 di 4 mostrato loro un contratto di collaborazione occasionale, avente decorrenza 23.6.2010- 22.7.2010, e riferito: di avere concordato con la una retribuzione mensile di Parte_3 euro 1.000,00 che, al momento dell'accesso ispettivo, non gli era stata ancora corrisposta;
che lavorava nel chiosco in qualità di banconiere per conto della società tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00, ad eccezione del lunedì, suo giorno libero;
di non sapere chi si occupasse del bar quando lui era di riposo. Si potrebbe dubitare della genuinità delle dichiarazioni rese agli ispettori in quel frangente da anche tenuto conto che il contratto di collaborazione occasionale Pt_2 da lui mostrato agli ispettori non recava alcuna sottoscrizione attribuibile alla società e non era stato comunicato al Centro Servizi per il Lavoro mediante la compilazione del c.d. modello Unilav. Tuttavia, consente di ritenere veritiera la versione dei fatti offerta da la Pt_2 circostanza che, guarda caso, la società ricorrente il successivo 29.7.2010 aveva registrato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dalla stessa stipulato proprio con lo stesso avente formale decorrenza 23.7.2010 (ossia, esattamente Pt_2 il giorno dell'ispezione) e scadenza 31.8.2010. Pertanto, risulta clamorosamente smentita per tabulas la tesi imbastita dalla società ricorrente a sostegno dell'opposizione, ossia che da giugno a ottobre il chiosco era stato dato in gestione a contro il prezzo di euro 25.000,00, anche considerato che la Pt_2 smentita documentale rinviene la propria fonte dalla stessa società opponente. Come ricordato dall'ispettore del lavoro sentita all'udienza del Persona_2
5.4.2017, era stato difatti proprio il consulente del lavoro della stessa società opponente a fornire successivamente agli ispettori la copia del contratto di lavoro subordinato in esame, nell'evidente malcelato tentativo di evitare l'esito negativo dell'accesso ispettivo. Tentativo messo in atto, peraltro, anche attraverso la esibizione da parte del consulente del lavoro dello stesso contratto di collaborazione occasionale, stavolta sottoscritto dall'azienda, che il giorno dell'ispezione era stato esibito dal lavoratore: circostanza anch'essa indicativa senza alcun dubbio della veridicità delle dichiarazioni rese da nel corso dell'ispezione. Pt_2
Per inciso, che il rapporto così come sopra descritto non sia affatto qualificabile in termini di collaborazione continuativa non è nemmeno stato contestato dalla società opponente, come peraltro desumibile dal fatto che proprio con decorrenza dal giorno dell'ispezione la società aveva stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con registrandolo oltretutto solo il successivo 29.7.2010. Pt_2
Alla luce di tali elementi, del tutto irrilevanti risultano le dichiarazioni rese dal teste il quale si è limitato a ricordare che l'estate del 2010 l'ordine dei gelati lo faceva Tes_1 proprio Difatti, come spiegato, è pacifico che nel chiosco operasse Parte_2 quest'ultimo e che il medesimo avesse senz'altro operato come dipendente della società opponente in forza del contratto di lavoro, ancorché formalmente limitato al periodo 23.7.2010-31.8.2010, ragion per cui è normale che dei rifornimenti della merce si occupasse materialmente lui. E' peraltro sintomatico, come ricordato dal testimone, che le relative fatture fossero state però intestate alla società opponente. Nulla di rilevante ha invece ricordato la testimone mentre nulla ha di Tes_2 pagina 3 di 4 fatto ricordato lo stesso , sentito all'udienza del 23.5.2018, apparso in Parte_2 evidente stato di confusione e privo di memoria. L'esame di quest'ultimo appare peraltro del tutto superfluo in ragione delle circostanze sopra esaminate. Gli elementi appena esaminati consentono di ritenere palesemente infondata l'opposizione e giustificano, altresì, la condanna della società opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., stante la temerarietà della sua iniziativa giudiziaria, per un importo che si reputa equo liquidare in misura pari alle spese legali liquidate in dispositivo a titolo di compenso professionale. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente, secondo i valori medi di tabella per le prime tre fasi e in misura minima per la fase decisionale, in ragione della limitata attività difensiva svolta per la stessa.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte ricorrente;
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio, che si liquidano in euro 2.160,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge;
- condanna parte ricorrente a pagare a parte convenuta, a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., l'ulteriore somma di euro 2.160,00.
Cagliari, 28.11.2025
Il giudice
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