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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2024, n. 4396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4396 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
Esito scambio note ex art. 127 ter c.p.c.
Giudice Istruttore dott.ssa Elmelinda Mercurio causa civile iscritta al n. R.G. A.C. 8541 2022
*****
Il Giudice, letto il proprio provvedimento con il quale la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto;
rilevato che essendo la causa inviata per precisazione delle conclusioni possa applicarsi il combinato disposto degli articoli 281 quinquies e 281 sexies c.p.c., ritenendo avvenuta tra le parti una discussione figurata della causa mediante il deposito di note scritte da intendersi sostitutive della discussione orale;
lette le note depositate tempestivamente dalle parti, con le quali esse hanno ottemperato alla disposizione del Giudice e rassegnato le rispettive conclusioni;
ritenuta pertanto, come avvenuta la discussione figurata delle parti, mediante il deposito di note scritte ai sensi di quanto dispone l'art. 127 ter c.p.c., pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. così come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elmelinda Mercurio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 8541 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Parte_1
Spaziano e dall'avv. Lucia Zannino e presso questi elettivamente domiciliata in
AI AT (CE) alla via Volturno n. 93, giusta procura in atti;
- OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa TE dall' avv. Artemio Baldi e presso questi elettivamente domiciliata CA E' TI
(SA) al Corso Principe Amedeo n. 17, giusta procura in atti;
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione alla esecuzione preventiva ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c.
come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società opponente ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820210005330992000 dell'importo di euro 14.901,23 notificatale in data 05/03/2022 dalla TE
, riferibile ad alcuni verbali di contestazioni per plurime violazioni al
[...] Codice della Strada. Quale unico motivo di opposizione, ha dedotto la presunta illegittimità delle somme richieste a titolo di maggiorazione a mezzo della gravata cartella. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la parte opposta,
la quale ha sollevato plurime eccezioni e TE
segnatamente: l'incompetenza funzionale giudice adito, in favore del Giudice di
Pace; la presunta inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 617
c.p.c.; la improcedibilità della domanda per mancata evocazione in giudizio dell'Ente impositore. Delibata l'istanza cautelare, la stessa è stata rigettata e, nel corso del giudizio, non sono emersi elementi di fatto o diritto non valutati in sede di cautela. Dopo una serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo, la causa era rinviata alla corrente udienza, nella quale è avvenuta una discussione figurata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ritenendo il giudice di poter applicare il disposto di tale norma e non disporre lo scambio degli scritti conclusionali.
3. Tanto ricostruito, occorre esaminare la fondatezza delle eccezioni sollevate dalla parte opposta.
In limine, la parte opposta deduce l'incompetenza funzionale del Giudice adito. In particolare, viene dedotto che la opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d.Lgs. 1.9.2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto
(Cass. ord. 16.10.2014, n. 21914; Cass. ord. 18.2.2015, n. 3283, Cass. del
20.3.2017, n. 7139).
In ordine alla portata dell'art. 7 del D.lgs. 150 del 2011, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che << L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella >>
(Cassazione civile sez. III, 25/05/2021, n.14266).
Ciò nondimeno, nel caso di specie, non si verte in materia di competenza del Giudice di pace, trattandosi di contestazione sul quantum, in ordine alla maggiorazione di cui all'art. 27 legge 689/1991 (ed in proposito si segnala la seguente massima: “In materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, l. n. 689 del
1981, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione”, in questi termini, Cassazione civile, sez. VI,
22/12/2017, n. 30774).
Pertanto, la proposta eccezione deve essere disattesa e non rileva sul punto la “adesione” spiegata da parte attrice.
4. Deve essere altresì rigettata la paventata violazione dell'art. 617 c.p.c., sub specie di tardività della presente opposizione - a dire dell'opposta spiegata oltre il termine di venti giorni di cui alla richiamata norma – atteso che la presente opposizione deve essere più correttamente qualificata come opposizione alla esecuzione preventiva ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., che, come noto, non soggiace al termine indicato.
5. Proseguendo nella disamina, la parte opposta deduce la mancata evocazione in giudizio dell'Ente impositore, formulando contestualmente un'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del detto Ente, alla luce delle contestazioni spiegate dall'opponente afferenti al merito della pretesa creditoria.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
In proposito appare doveroso richiamare il seguente passaggio motivazionale di una recente pronuncia della Suprema corte, secondo cui in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973 < legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non «recuperatorie» compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 cod. proc. civ., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario c.d. sostanziale (così Cass., Sez. Terza, 25272/2024)
Il citato arresto, nel richiamare il percorso sistematico tracciato da Cass.
12/02/2024, n. 3870, afferma che < sui seguenti argomenti:
- l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore;
- )
l'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, dacché soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112; - ) diversa è la situazione delle opposizioni c.d. recuperatorie, nelle quali cioè la parte deduce che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuta a conoscenza della pretesa, in ragione della nullità o della inesistenza della notificazione degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo: in tal caso, avendo l'opposizione lo scopo effettivo di recuperare la tutela relativa alla stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, sussiste legittimazione concorrente necessaria dell'agente della riscossione e dell'ente creditore;
- nelle opposizioni esecutive riconducibili invece nell'àmbito dell'art. 615 cod. proc. civ., il principio generale è quello dettato dal citato art. 39 del d.lgs. n.
112 del 1999: norma che onera l'agente della riscossione, nelle liti che «non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi» di chiamare in causa l'ente creditore interessata, sotto pena di rispondere delle conseguenze della lite;
- da questa disposizione - dettata per agevolare l'esercizio del diritto di difesa del debitore, con l'individuazione sicura dell'agente della riscossione quale soggetto da convenire in giudizio – si inferisce che la opposizione esecutiva può, ben legittimamente, svolgersi senza la partecipazione dell'ente creditore, il quale, pertanto, non assume la veste di litisconsorte necessario, ma di eventuale chiamato in causa;
- tanto non impedisce al debitore che proponga una opposizione esecutiva in seno ad una procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, di evocare in giudizio, oltre l'agente della riscossione, anche l'ente creditore: ma con l'unico effetto di rendere superflua la chiamata ad opera dell'agente della riscossione, non di ingenerare un (invero inesistente) litisconsorzio necessario;
- laddove, infine, venga evocato in giudizio soltanto l'ente creditore, soggetto privo di legittimazione (processuale) passiva, senza la contestuale evocazione dell'agente della riscossione, legittimato necessario unico ed effettivo, la conseguenza è l'inammissibilità della domanda, non sussistendo i presupposti per l'emissione di un ordine giudiziale ex art. 102 cod. proc. civ..
Applicando i menzionati principi al caso di specie, deve rilevarsi che non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario, trattandosi di una opposizione alla esecuzione e non già di una opposizione recuperatoria.
6. Tanto osservato in rito, in punto di qualificazione sub specie juris – compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento della doglianza sollevata, a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti - si rileva che la spiegata opposizione può essere qualificata come opposizione all'esecuzione preventiva ai sensi dell'art.615, primo comma, c.p.c., essendo contestato il diritto a procedere in executivis.
7. Così qualificata la domanda, e procedendo all'esame del merito, la domanda è infondata. Ed invero, la parte opponente afferma << La normativa in materia consente di richiedere la maggiorazione di cui alla legge n. 689/1981 solo in caso di emissione di ordinanza – ingiunzione, che avviene a seguito dell'impugnazione del verbale ai sensi dell'art. 203 comma 1 C.d.S.>>
Sul punto, deve rilevarsi che, la maggiorazione in parola è esclusivamente collegata al ritardo nell'adempimento.
In proposito, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità che così ha affermato << secondo il più recente indirizzo di questa Corte cui intende darsi continuità, la maggiorazione del 10% semestrale, prevista dalla L. n. 689 del
1981, art. 27, si applica alle violazioni del codice della strada (Cass. 22100/2007;
1884/2016). Non può infatti ritenersi che la disciplina dell'art. 203 C.d.S., ed il sistema sanzionatorio ivi previsto escluda la maggiorazione prevista dalla L. n.
689 del 1981, art. 27. La Corte costituzionale, con la sentenza n.308/1999, ha infatti affermato che la maggiorazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 27, riveste carattere di sanzione aggiuntiva e deve dunque tenersi distinta dalla sanzione di cui all'art. 203 C.d.S., che ha natura di sanzione principale. La sanzione aggiuntiva prevista in materia di sanzioni amministrative dalla L. n. 689 del 1989, art. 27, per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello di esigibilità della sanzione, è dunque compatibile e si applica anche in materia di violazioni del codice della strada. >> (Cassazione civile sez. II, 26/06/2018, (ud.
05/03/2018, dep. 26/06/2018), n.16767).
Ancora più chiara sul punto, senza ancorare la sanzione al rigetto della impugnazione di cui all'art.203 Cds , è la seguente Cassazione civile sez. III,
23/11/2017, n.27887, che così statuisce << Anche per le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme sulla circolazione stradale, in caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta si applica la maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in qui il ruolo è trasmesso all'esattore >>.
Trattandosi di sanzione per il ritardo, non appare condivisibile la tesi prospettata perché il ritardo si ha dal giorno in cui scade il termine concesso per il pagamento. Per tutto quanto fin qui argomentato, la opposizione è infondata e deve essere rigettata.
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, e ravvisandosi una ipotesi di soccombenza reciproca, ritiene questo Giudice di compensare integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art.92, secondo comma, c.p.c.. Sul punto, si segnala la sentenza della Corte di cassazione, a mente della quale << La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento >> ( in questi termini, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del
22/02/2016).
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Rigetta la opposizione, perché infondata
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, lì 26 novembre 2024
Il Giudice
(dott.ssa Elmelinda Mercurio)