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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.14571/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. DI GIORGI ANGELA)
- ricorrente -
CONTRO
P_
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 28/05/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza dal mese di settembre 2023 e di quello previsto per la pensione di inabilità con decorrenza dal mese di settembre 2024;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in P_ complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. DI GIORGI ANGELA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già P_ liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 11/10/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (pensione di inabilità o assegno mensile di assistenza);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, le domande sono fondate. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza dal mese di settembre 2023 e di quello previsto per la pensione di inabilità con decorrenza dal mese di settembre 2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.14571/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. DI GIORGI ANGELA)
- ricorrente -
CONTRO
P_
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 28/05/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza dal mese di settembre 2023 e di quello previsto per la pensione di inabilità con decorrenza dal mese di settembre 2024;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in P_ complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. DI GIORGI ANGELA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già P_ liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 11/10/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (pensione di inabilità o assegno mensile di assistenza);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, le domande sono fondate. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza dal mese di settembre 2023 e di quello previsto per la pensione di inabilità con decorrenza dal mese di settembre 2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno