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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9169 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 44285/2024 all'udienza del 23/09/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francescangeli Barbara - pec: Parte_1
, giusta procura a margine del ricorso;
Email_1
- Ricorrente E
- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gustavo Iandolo;
pec: t, in virtù di procura Email_2 generale alle liti a rogito del notaio Repertorio n. 37875 del 22.3.2024, Persona_1
- Resistente
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/12/2024 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità e dello stato di portatrice di handicap grave dalla data della domanda amministrativa del 04/05/2022 con condanna al pagamento delle spese di lite da attribuire al procuratore antistatario. Deduceva: - di essere portatrice di una grave invalidità fisica e presentava domanda per il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 L.104/92 e del diritto all'assegno di invalidità;
- che la ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.;
- che il Tribunale non le riconosceva i requisiti richiesti;
- che la parte ricorrente il 12.11.2024 depositava atto di contestazione;
- che veniva depositato il presente ricorso in quanto la relazione del CTU era oggetto di rilievi e critiche con riferimento alle patologie che affliggevano la ricorrente;
in particolare non erano stata correttamente valutata riduzione dell'autonomia personale e che tale situazione incideva sulle condizioni ritenute necessarie per ritenere il requisito dell'handicap grave. Concludeva come sopra. Si costituiva l' eccependo l'improponibilità del ricorso in quanto non era possibile CP_1 verificare la tempestività dell'opposizione; l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito deduceva la infondatezza della pretesa.
Nominato un CTU, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. La parte ricorrente in data 12.11.2024 ha depositato la contestazione con riferimento al mancato riconoscimento dei benefici richiesti, come appare dalla consolle del giudice ed in data 02.12.2024 ha iscritto il presente procedimento, per cui il ricorso è tempestivo. La ricorrente assumeva come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificamente contestando la perizia soprattutto con riguardo alle patologie che conferiscono nella necessità di un intervento assistenziale permanente e continuativo sia nella sfera individuale che in quella di relazione. Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile. Per quanto attiene la pretesa, si chiede l'accertamento dello stato di handicap grave e dell'assegno di invalidità. Il CTU del presente procedimento ha concluso affermando che “La Sig.ra Parte_1
per le infermità che presenta è da considerarsi invalido con riduzione
[...] permanente della capacità lavorativa nella misura del 60% (sessanta percento). Non si trova nelle condizioni di cui all'art. 13 della legge n. 118/71 (assegno di invalidità). Non si trova nelle condizioni previste dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 (Handicap in condizioni di gravità)”. Si ritiene che la perizia sia immune da vizi logici e debba essere condivisa da questo giudice. Il ricorso deve essere respinto . Dichiara le spese di lite irripetibili stante la dichiarazione reddituale ex art. 42 Dlgs 269/03 Si pongono a carico dell' le spese di CTU. CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite, condanna l' al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato atto. CP_1
Roma, 23.09.2025.
Il Giudice
(Provvedimento redatto con ausilio Ufficio per il Processo – Dott. Lorenzo Maria Gatta)