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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 742/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5947/2023, pubblicata il 28.12.2023 tra
, assistita e difesa dall'Avv. Antonio D'Acunto Parte_1
Appellante
e
e , assistiti e difesi dall'Avv. CP_1 Controparte_2
NC IO
Appellati
Conclusioni: La parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note depositate nel termine concesso ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, e CP_1
, chiedendo che, in esecuzione della scrittura Controparte_2 privata sottoscritta nell'aprile del 2002, i convenuti fossero condannati al ripristino del muretto in calcestruzzo delimitante la sua proprietà, nonché al pagamento della penale pattuita, quantificata, alla data di instaurazione del giudizio, nella somma complessiva di euro
85.000,00.
L'attrice esponeva di essere proprietaria di alcuni terreni siti in
Montecorvino Pugliano, località Gallara, confinanti sia con i fondi dei fratelli , sia con quelli appartenenti a ed Per_1 CP_1 CP_2
. Precisava che, fino all'anno 2002, sul proprio fondo era
[...] presente, in aderenza alla proprietà dei fratelli , un muretto Per_1 di delimitazione in calcestruzzo, in corso di realizzazione, comprensivo della relativa fondazione e dell'armatura predisposta per la sua prosecuzione sino all'intersezione con la vicina strada provinciale.
Affermava, altresì, di aver stipulato, nel mese di aprile 2002, una scrittura privata con ed con la quale aveva CP_1 CP_2 riconosciuto agli stessi un diritto di passaggio temporaneo sul proprio fondo, al fine di agevolare il trasporto del materiale edile necessario alla costruzione di un manufatto.
In particolare, aveva autorizzato la demolizione del muretto in calcestruzzo ed era stato consentito il transito di mezzi meccanici sul terreno di proprietà della , lungo una fascia adiacente al fondo Pt_1 dei fratelli . Al contempo era stato pattuito che tale diritto Per_1 di passaggio potesse essere esercitato esclusivamente fino al 31 dicembre 2002, con obbligo, in capo ai beneficiari, di provvedere alla ricostruzione del muretto e con previsione di una penale pari ad euro
50,00 per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine così concordato.
Tuttavia, una volta spirato il suddetto termine, i convenuti non ottemperavano all'obbligo di ripristinare il muro in calcestruzzo;
per
2 effetto di tale inadempimento, il fondo di proprietà della Pt_1 veniva invaso da vespaiatura di diversa pezzatura ed il muretto de quo risultava pressoché integralmente interrato, in quanto ricoperto da detta vespaiatura e da uno strato di lastricato di cemento.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio e eccependo, in via preliminare, CP_1 Controparte_2
l'infondatezza della pretesa attorea poiché fondata su una scrittura privata asseritamente “frutto di un evidente, clamoroso ed erroneo presupposto”.
Precisavano, a tal proposito, di aver sempre esercitato l'accesso al proprio fondo mediante una striscia di terreno attraversante il fondo dell'attrice e che, con la suddetta scrittura privata, quest'ultima aveva meramente “ampliato” l'area già destinata alla servitù di passaggio, rendendola carrabile e, quindi, idonea al transito di mezzi meccanici.
Esponevano, inoltre, di aver successivamente appreso che la fascia di terreno compresa tra il muro di contenimento indicato ed il muretto non apparteneva alla , bensì ai fratelli , i quali lo Pt_1 Per_1 avevano realizzato contestualmente all'esecuzione di opere edilizie sul loro fondo. Affermavano, pertanto, che il muretto demolito non era di proprietà della parte attrice, contestando, così, la fondatezza della domanda e concludendo per l'annullamento ovvero per la declaratoria di nullità della scrittura privata posta a fondamento della stessa.
Formulavano, infine, domanda riconvenzionale volta sia al riconoscimento della costituzione della servitù di passaggio preesistente, che alla costituzione della servitù coattiva ex art. 2051
c.c., previa esatta individuazione della relativa area di esercizio e determinazione dell'indennità dovuta.
Il Tribunale, con ordinanza del 27 giugno 2019, nominava quale CTU
l'ing. conferendogli l'incarico di determinare i costi Persona_2 necessari alla ricostruzione di un muretto di calcestruzzo della lunghezza di 16,50 mt, larghezza 30 cm ed altezza di 50 cm, nonché
3 di accertare l'esistenza e le condizioni attuali dello stesso, indicando, altresì, a quale proprietà esso appartenesse.
Successivamente, ravvisata la necessità di integrare l'elaborato peritale, il giudice di prime cure, con ordinanza del 22 giugno 2022, richiedeva al consulente di procedere, mediante rilievo topografico, all'esatta individuazione del confine della proprietà dell'attrice, al fine di verificare se il muro oggetto di causa insistesse o meno sul suo terreno.
Con sentenza n. 5947/2023, pubblicata il 28.12.2023, il Tribunale di
Salerno, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda di parte attrice, e, per l'effetto, condannava e CP_1 Controparte_2 all'esecuzione dei lavori necessari alla ricostruzione del muretto ovvero, in via alternativa, al pagamento della somma occorrente per la rimessione in pristino, quantificata dal CTU in euro 10.425,75, oltre
IVA. Condannava, inoltre, i convenuti al pagamento della penale per il ritardo nell'adempimento, rideterminata in euro 5.362,70, con previsione di un ulteriore incremento pari ad euro 0,70 per ogni giorno di ritardo successivo. Rigettava, infine, la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e li condannava al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, sulla scorta delle deposizioni testimoniali e, soprattutto, della consulenza tecnica d'ufficio espletata, accertava che il fondo sul quale era stato edificato il muretto apparteneva alla , con conseguente validità ed Pt_1 efficacia della scrittura privata dell'aprile del 2002. Pertanto, non avendo i convenuti adempiuto all'obbligo ivi assunto entro il termine pattuito, ha ritenuto fondata la domanda attorea.
Quanto alla clausola penale, il Tribunale riteneva l'importo di euro
85.000,00 “effettivamente, oggettivamente ed inequivocabilmente sproporzionato” rispetto all'oggetto ed al valore dell'obbligazione rimasta inadempiuta nonché all'interesse dell'attrice all'adempimento, procedendo alla sua riduzione ad equità.
4 Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione innanzi a questa Corte di Parte_1
Appello e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Salerno adita, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n° 5947/2023 del Tribunale di Salerno, II^ Sezione Civile,
G.U. dott. G. Danise, pubblicata in data 28.12.2023, non notificata e relativa al procedimento civile R.G. n° 30000616/2007, accogliere le relative conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“- condannare i convenuti in solido tra di loro al pagamento in favore di essa della somma maturata a titolo di penale Parte_1 concordata di euro 50,00 al giorno per il mancato ripristino dell'originario stato dei luoghi dal 31 dicembre 2002 ad oggi;
- in subordine, nella non creduta ipotesi di rigetto dell'anzidetta domanda, dichiarare la responsabilità extracontrattuale dei convenuti nei confronti dell'attrice e, per l'effetto, condannarli in solido tra di loro al pagamento dei danni materiali subiti dall'attrice nei fondi di sua proprietà come descritti in citazione pari ad euro 20.000,00 ovvero a quantificarsi sulla scorta della documentazione prodotta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far tempo dalla data del
30.04.02 fino al soddisfo” e, confermate per il resto le statuizioni della pronuncia di primo grado, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si sono costituiti in giudizio e , i quali, CP_1 Controparte_2 contestando i singoli motivi addotti a fondamento dell'atto di appello,
5 hanno concluso chiedendo il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il giudice istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 25 settembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Con il proposto gravame, ha dedotto l'erroneità Parte_1 della sentenza impugnata, per avere il giudice di prime cure ritenuto sproporzionato l'importo della penale maturato alla data di instaurazione del giudizio, procedendo alla sua riduzione senza esplicitare le relative motivazioni in fatto ed in diritto ed omettendo di valorizzare l'interesse della parte attrice all'adempimento della prestazione.
In particolare, mediante un unico ed articolato motivo di ricorso,
l'odierna appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui “ha deliberatamente ricondotto la penale de qua ad un quid meramente simbolico” che, proprio per la sua esiguità, non è in grado di assolvere in modo effettivo alla funzione di deterrenza rispetto all'inadempimento della parte obbligata.
Il motivo è infondato.
Come è noto, la clausola penale – mediante la quale le parti convengono che, in caso di inadempimento ovvero di ritardo nell'adempimento, il contraente obbligato sia tenuto ad una prestazione predeterminata – disciplina le conseguenze dell'inadempimento in modo difforme rispetto al regime legale, prevedendo una liquidazione preventiva e convenzionale del danno, senza necessità di provarne l'esistenza. A tale pattuizione può altresì riconoscersi una funzione afflittiva e deterrente, che legittima la
6 previsione di una prestazione svincolata dal pregiudizio effettivamente subito dalla parte non inadempiente.
Tuttavia, l'autonomia delle parti nella determinazione dell'ammontare della clausola penale, pur potendo prescindere dall'entità del danno concretamente patito, incontra il limite normativo della manifesta eccessività, che legittima l'intervento del giudice ai fini della sua riduzione equitativa ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Ed invero, il potere giudiziale di riduzione, posto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento a garantire l'equilibrio contrattuale, può essere esercitato d'ufficio ogniqualvolta la penale si riveli manifestamente sproporzionata ovvero l'obbligazione principale risulti parzialmente adempiuta (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25061, 12 settembre 2025; Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 11439, 15 giugno 2020;
Cass. civ., Sez. II, ord. n. 34021, 19 dicembre 2019).
Da quanto esposto discende che la riduzione della penale è ammissibile anche in assenza del consenso delle parti, atteso che la relativa disciplina non è predisposta a tutela del solo interesse di una di esse, ma è finalizzata a prevenire la conclusione di contratti gravemente iniqui (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, sent. n. 3297, 5 febbraio 2024).
Orbene, ai fini della verifica della manifesta eccessività della clausola penale, il parametro decisivo è rappresentato dall'interesse del creditore all'adempimento, da intendersi quale incidenza concreta dell'inadempimento sull'equilibrio sinallagmatico e sulla dinamica del rapporto negoziale. Ne consegue che tale valutazione non può prescindere da un confronto con il danno che sarebbe stato astrattamente risarcibile in assenza della clausola stessa, la quale rappresenta una predeterminazione forfettaria del pregiudizio (Cass. civ., Sez. L, ord. n. 14706, 27 maggio 2024; Cass. civ., Sez. III, ord.
n. 26901, 20 settembre 2023).
Nondimeno, il richiamo all'interesse del creditore funge da criterio operativo per accertare l'eventuale sproporzione della penale e,
7 quindi, implica una valutazione motivata della situazione esistente anche al momento in cui la clausola viene applicata.
Il giudice, pertanto, non deve limitarsi al solo interesse sussistente al tempo della stipulazione – benché l'art. 1384 c.c. sembri riferirsi a quello che il creditore “aveva” all'adempimento – ma è tenuto altresì
a verificare l'interesse effettivamente ravvisabile al momento dell'esecuzione tardiva della prestazione ovvero del suo definitivo inadempimento. Ciò in quanto, nella fase esecutiva del rapporto, operano i principi di solidarietà, correttezza e buona fede di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., sicchè l'uso dell'imperfetto nel testo dell'articolo deve intendersi riferito all'individuazione dell'interesse creditorio senza precludere che la valutazione della manifesta eccessività tenga conto delle circostanze sopravvenute nel corso del rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9739, 14 aprile 2025; Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10014, 12 aprile 2024; Cass. civ., Sez. II, sent.
n. 9150, 3 aprile 2023; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11908, 19 giugno
2020).
Deve, infatti, considerarsi anche il decorso del tempo, poiché limitare tale verifica al momento della conclusione del contratto comporterebbe l'irrilevanza di eventuali sopravvenienze atte a ridurre l'interesse del creditore, con conseguente compromissione della funzione equilibratrice dell'istituto.
Tanto premesso in punto di diritto, dalla scrittura privata dell'aprile del 2002, si evince che le parti avevano convenuto, a titolo di penale,
l'importo di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di ricostruzione del muretto in calcestruzzo in corso di realizzazione, destinato a delimitare la proprietà della . Pt_1
Nella specie, quindi, la clausola così formulata aveva – ed ha – lo scopo di indurre gli odierni convenuti ad eseguire puntualmente e senza ritardo la suddetta prestazione e, al contempo, di garantire alla parte appellante una liquidazione preventiva del pregiudizio nella misura contrattualmente predeterminata.
8 Senonché l'entità penale concordata deve ritenersi eccessiva alla luce degli elementi acquisiti nel presente giudizio e, in particolare, del valore del bene oggetto dell'obbligo di ricostruzione e dei costi tecnici necessari per il relativo ripristino;
della durata, significativamente limitata (da aprile a dicembre 2002), dell'occupazione da parte degli odierni convenuti di una porzione, peraltro ridotta, del fondo della
; nonché della mancata allegazione di un pregiudizio concreto Pt_1 subito da quest'ultima in conseguenza del ritardo nel riassetto dello status quo ante.
In effetti, una puntuale dimostrazione del danno effettivamente patito a causa del ritardo nell'adempimento avrebbe consentito a questa
Corte di valutare più compiutamente la congruità della pattuizione negoziale rispetto all'interesse della alla tempestiva Pt_1 ricostruzione del muretto de quo.
Ed invero, la clausola penale, pur dovendo assolvere alla funzione di predeterminazione del contenuto economico del danno, non può trasformarsi in uno strumento idoneo a generare un arricchimento indebito in favore del creditore.
Peraltro, dall'esame complessivo della vicenda, emergono rilevanti criticità con riguardo alla condotta assunta dalla parte appellante nella fase esecutiva del contratto. Quest'ultima, infatti, ha omesso di attivarsi tempestivamente in sede giudiziale – provvedendovi soltanto nell'ottobre del 2007 - per ottenere sia l'esecuzione delle opere volte al riassetto dell'originario stato del proprio fondo, sia il pagamento della somma pattuita a titolo di penale.
Ebbene, tale comportamento rivela un apprezzabile affievolimento dell'interesse all'adempimento della prestazione dedotta in contratto, sicché la penale originariamente pattuita risulta, anche avuto riguardo all'evoluzione del rapporto tra le parti, manifestamente sproporzionata.
In questa prospettiva, non può prescindersi dalla considerazione della fase attuativa del negozio ai fini dell'individuazione dell'effettivo
9 interesse della all'adempimento, soprattutto in ragione della Pt_1 mancata allegazione di un concreto pregiudizio asseritamente subito in conseguenza del ritardo.
Pertanto, in virtù del dovere costituzionale di solidarietà, del principio di esigibilità quale limite alle pretese creditorie, nonché dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva, devono ritenersi pienamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
Quest'ultimo, valorizzando gli elementi emersi in istruttoria, ha legittimamente ritenuto di procedere alla riduzione dell'importo previsto a titolo di penale.
Ne consegue che va ritenuta congrua la riduzione della penale operata dal primo giudice.
Per quanto riguarda, invece, la domanda di condanna degli odierni appellati al pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di responsabilità extracontrattuale, deve rilevarsi che essa è stata meramente riproposta, in termini generici, nelle conclusioni dell'atto di gravame, senza la formulazione di alcuno specifico ed autonomo motivo di censura avverso la decisione di primo grado, che non contiene alcuna pronuncia in merito a tale domanda.
Sul punto, si osserva che – costituendo l'omissione una parte di sentenza ex art. 329, comma 2, c.p.c., – è necessaria la formulazione di uno specifico motivo di impugnazione nei confronti del provvedimento gravato non potendo la parte limitarsi alla sua riproposizione ex art. 346 c.p.c.
Quanto al profilo contenutistico dell'appello e quindi al corretto assolvimento delle indicazioni provenienti dall'art. 342 c.p.c., la
Suprema Corte ha affermato che, la parte, qualora censuri la violazione dell'art. 112 c.p.c., dovrà indicare l'errore commesso dal giudice di prime cure, limitandosi ad evidenziare l'omessa pronuncia su di una domanda ritualmente proposta (Cass., Sez. VI, Ord., 02 maggio 2018, n. 10406; Cass., sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2855).
10 In applicazione di tali principi, l'appellante non poteva limitarsi a riproporre la domanda risarcitoria formulata in primo grado nell'ambito delle conclusioni formulate in questo grado;
ne consegue che, in mancanza di uno specifico motivo in merito alla omissione di pronuncia su detta domanda, essa non può essere esaminata da questa Corte.
Alla luce di quanto innanzi, l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza.
Per l'effetto, l'odierna appellante va condannata, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
e , da liquidarsi come in dispositivo, secondo i Controparte_2 parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
Infine, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115 del 2002 (comma introdotto dalla L. n. 228 del 2012), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e , avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Salerno n. 5947/2023 depositata in data 28.12.2023, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore di e Parte_1 CP_1
delle spese e competenze di lite, che liquida in Controparte_2 euro 4.997,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario
11 spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'odierna appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Salerno, il 24 novembre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena del Forno
Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Vittoria Pastore, MOT in tirocinio generico.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dr.ssa Maria Balletti Presidente dr.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 742/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5947/2023, pubblicata il 28.12.2023 tra
, assistita e difesa dall'Avv. Antonio D'Acunto Parte_1
Appellante
e
e , assistiti e difesi dall'Avv. CP_1 Controparte_2
NC IO
Appellati
Conclusioni: La parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note depositate nel termine concesso ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, e CP_1
, chiedendo che, in esecuzione della scrittura Controparte_2 privata sottoscritta nell'aprile del 2002, i convenuti fossero condannati al ripristino del muretto in calcestruzzo delimitante la sua proprietà, nonché al pagamento della penale pattuita, quantificata, alla data di instaurazione del giudizio, nella somma complessiva di euro
85.000,00.
L'attrice esponeva di essere proprietaria di alcuni terreni siti in
Montecorvino Pugliano, località Gallara, confinanti sia con i fondi dei fratelli , sia con quelli appartenenti a ed Per_1 CP_1 CP_2
. Precisava che, fino all'anno 2002, sul proprio fondo era
[...] presente, in aderenza alla proprietà dei fratelli , un muretto Per_1 di delimitazione in calcestruzzo, in corso di realizzazione, comprensivo della relativa fondazione e dell'armatura predisposta per la sua prosecuzione sino all'intersezione con la vicina strada provinciale.
Affermava, altresì, di aver stipulato, nel mese di aprile 2002, una scrittura privata con ed con la quale aveva CP_1 CP_2 riconosciuto agli stessi un diritto di passaggio temporaneo sul proprio fondo, al fine di agevolare il trasporto del materiale edile necessario alla costruzione di un manufatto.
In particolare, aveva autorizzato la demolizione del muretto in calcestruzzo ed era stato consentito il transito di mezzi meccanici sul terreno di proprietà della , lungo una fascia adiacente al fondo Pt_1 dei fratelli . Al contempo era stato pattuito che tale diritto Per_1 di passaggio potesse essere esercitato esclusivamente fino al 31 dicembre 2002, con obbligo, in capo ai beneficiari, di provvedere alla ricostruzione del muretto e con previsione di una penale pari ad euro
50,00 per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine così concordato.
Tuttavia, una volta spirato il suddetto termine, i convenuti non ottemperavano all'obbligo di ripristinare il muro in calcestruzzo;
per
2 effetto di tale inadempimento, il fondo di proprietà della Pt_1 veniva invaso da vespaiatura di diversa pezzatura ed il muretto de quo risultava pressoché integralmente interrato, in quanto ricoperto da detta vespaiatura e da uno strato di lastricato di cemento.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio e eccependo, in via preliminare, CP_1 Controparte_2
l'infondatezza della pretesa attorea poiché fondata su una scrittura privata asseritamente “frutto di un evidente, clamoroso ed erroneo presupposto”.
Precisavano, a tal proposito, di aver sempre esercitato l'accesso al proprio fondo mediante una striscia di terreno attraversante il fondo dell'attrice e che, con la suddetta scrittura privata, quest'ultima aveva meramente “ampliato” l'area già destinata alla servitù di passaggio, rendendola carrabile e, quindi, idonea al transito di mezzi meccanici.
Esponevano, inoltre, di aver successivamente appreso che la fascia di terreno compresa tra il muro di contenimento indicato ed il muretto non apparteneva alla , bensì ai fratelli , i quali lo Pt_1 Per_1 avevano realizzato contestualmente all'esecuzione di opere edilizie sul loro fondo. Affermavano, pertanto, che il muretto demolito non era di proprietà della parte attrice, contestando, così, la fondatezza della domanda e concludendo per l'annullamento ovvero per la declaratoria di nullità della scrittura privata posta a fondamento della stessa.
Formulavano, infine, domanda riconvenzionale volta sia al riconoscimento della costituzione della servitù di passaggio preesistente, che alla costituzione della servitù coattiva ex art. 2051
c.c., previa esatta individuazione della relativa area di esercizio e determinazione dell'indennità dovuta.
Il Tribunale, con ordinanza del 27 giugno 2019, nominava quale CTU
l'ing. conferendogli l'incarico di determinare i costi Persona_2 necessari alla ricostruzione di un muretto di calcestruzzo della lunghezza di 16,50 mt, larghezza 30 cm ed altezza di 50 cm, nonché
3 di accertare l'esistenza e le condizioni attuali dello stesso, indicando, altresì, a quale proprietà esso appartenesse.
Successivamente, ravvisata la necessità di integrare l'elaborato peritale, il giudice di prime cure, con ordinanza del 22 giugno 2022, richiedeva al consulente di procedere, mediante rilievo topografico, all'esatta individuazione del confine della proprietà dell'attrice, al fine di verificare se il muro oggetto di causa insistesse o meno sul suo terreno.
Con sentenza n. 5947/2023, pubblicata il 28.12.2023, il Tribunale di
Salerno, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda di parte attrice, e, per l'effetto, condannava e CP_1 Controparte_2 all'esecuzione dei lavori necessari alla ricostruzione del muretto ovvero, in via alternativa, al pagamento della somma occorrente per la rimessione in pristino, quantificata dal CTU in euro 10.425,75, oltre
IVA. Condannava, inoltre, i convenuti al pagamento della penale per il ritardo nell'adempimento, rideterminata in euro 5.362,70, con previsione di un ulteriore incremento pari ad euro 0,70 per ogni giorno di ritardo successivo. Rigettava, infine, la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e li condannava al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, sulla scorta delle deposizioni testimoniali e, soprattutto, della consulenza tecnica d'ufficio espletata, accertava che il fondo sul quale era stato edificato il muretto apparteneva alla , con conseguente validità ed Pt_1 efficacia della scrittura privata dell'aprile del 2002. Pertanto, non avendo i convenuti adempiuto all'obbligo ivi assunto entro il termine pattuito, ha ritenuto fondata la domanda attorea.
Quanto alla clausola penale, il Tribunale riteneva l'importo di euro
85.000,00 “effettivamente, oggettivamente ed inequivocabilmente sproporzionato” rispetto all'oggetto ed al valore dell'obbligazione rimasta inadempiuta nonché all'interesse dell'attrice all'adempimento, procedendo alla sua riduzione ad equità.
4 Avverso detta decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione innanzi a questa Corte di Parte_1
Appello e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Salerno adita, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n° 5947/2023 del Tribunale di Salerno, II^ Sezione Civile,
G.U. dott. G. Danise, pubblicata in data 28.12.2023, non notificata e relativa al procedimento civile R.G. n° 30000616/2007, accogliere le relative conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“- condannare i convenuti in solido tra di loro al pagamento in favore di essa della somma maturata a titolo di penale Parte_1 concordata di euro 50,00 al giorno per il mancato ripristino dell'originario stato dei luoghi dal 31 dicembre 2002 ad oggi;
- in subordine, nella non creduta ipotesi di rigetto dell'anzidetta domanda, dichiarare la responsabilità extracontrattuale dei convenuti nei confronti dell'attrice e, per l'effetto, condannarli in solido tra di loro al pagamento dei danni materiali subiti dall'attrice nei fondi di sua proprietà come descritti in citazione pari ad euro 20.000,00 ovvero a quantificarsi sulla scorta della documentazione prodotta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far tempo dalla data del
30.04.02 fino al soddisfo” e, confermate per il resto le statuizioni della pronuncia di primo grado, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si sono costituiti in giudizio e , i quali, CP_1 Controparte_2 contestando i singoli motivi addotti a fondamento dell'atto di appello,
5 hanno concluso chiedendo il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il giudice istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 25 settembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Con il proposto gravame, ha dedotto l'erroneità Parte_1 della sentenza impugnata, per avere il giudice di prime cure ritenuto sproporzionato l'importo della penale maturato alla data di instaurazione del giudizio, procedendo alla sua riduzione senza esplicitare le relative motivazioni in fatto ed in diritto ed omettendo di valorizzare l'interesse della parte attrice all'adempimento della prestazione.
In particolare, mediante un unico ed articolato motivo di ricorso,
l'odierna appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui “ha deliberatamente ricondotto la penale de qua ad un quid meramente simbolico” che, proprio per la sua esiguità, non è in grado di assolvere in modo effettivo alla funzione di deterrenza rispetto all'inadempimento della parte obbligata.
Il motivo è infondato.
Come è noto, la clausola penale – mediante la quale le parti convengono che, in caso di inadempimento ovvero di ritardo nell'adempimento, il contraente obbligato sia tenuto ad una prestazione predeterminata – disciplina le conseguenze dell'inadempimento in modo difforme rispetto al regime legale, prevedendo una liquidazione preventiva e convenzionale del danno, senza necessità di provarne l'esistenza. A tale pattuizione può altresì riconoscersi una funzione afflittiva e deterrente, che legittima la
6 previsione di una prestazione svincolata dal pregiudizio effettivamente subito dalla parte non inadempiente.
Tuttavia, l'autonomia delle parti nella determinazione dell'ammontare della clausola penale, pur potendo prescindere dall'entità del danno concretamente patito, incontra il limite normativo della manifesta eccessività, che legittima l'intervento del giudice ai fini della sua riduzione equitativa ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Ed invero, il potere giudiziale di riduzione, posto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento a garantire l'equilibrio contrattuale, può essere esercitato d'ufficio ogniqualvolta la penale si riveli manifestamente sproporzionata ovvero l'obbligazione principale risulti parzialmente adempiuta (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25061, 12 settembre 2025; Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 11439, 15 giugno 2020;
Cass. civ., Sez. II, ord. n. 34021, 19 dicembre 2019).
Da quanto esposto discende che la riduzione della penale è ammissibile anche in assenza del consenso delle parti, atteso che la relativa disciplina non è predisposta a tutela del solo interesse di una di esse, ma è finalizzata a prevenire la conclusione di contratti gravemente iniqui (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, sent. n. 3297, 5 febbraio 2024).
Orbene, ai fini della verifica della manifesta eccessività della clausola penale, il parametro decisivo è rappresentato dall'interesse del creditore all'adempimento, da intendersi quale incidenza concreta dell'inadempimento sull'equilibrio sinallagmatico e sulla dinamica del rapporto negoziale. Ne consegue che tale valutazione non può prescindere da un confronto con il danno che sarebbe stato astrattamente risarcibile in assenza della clausola stessa, la quale rappresenta una predeterminazione forfettaria del pregiudizio (Cass. civ., Sez. L, ord. n. 14706, 27 maggio 2024; Cass. civ., Sez. III, ord.
n. 26901, 20 settembre 2023).
Nondimeno, il richiamo all'interesse del creditore funge da criterio operativo per accertare l'eventuale sproporzione della penale e,
7 quindi, implica una valutazione motivata della situazione esistente anche al momento in cui la clausola viene applicata.
Il giudice, pertanto, non deve limitarsi al solo interesse sussistente al tempo della stipulazione – benché l'art. 1384 c.c. sembri riferirsi a quello che il creditore “aveva” all'adempimento – ma è tenuto altresì
a verificare l'interesse effettivamente ravvisabile al momento dell'esecuzione tardiva della prestazione ovvero del suo definitivo inadempimento. Ciò in quanto, nella fase esecutiva del rapporto, operano i principi di solidarietà, correttezza e buona fede di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., sicchè l'uso dell'imperfetto nel testo dell'articolo deve intendersi riferito all'individuazione dell'interesse creditorio senza precludere che la valutazione della manifesta eccessività tenga conto delle circostanze sopravvenute nel corso del rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9739, 14 aprile 2025; Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10014, 12 aprile 2024; Cass. civ., Sez. II, sent.
n. 9150, 3 aprile 2023; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11908, 19 giugno
2020).
Deve, infatti, considerarsi anche il decorso del tempo, poiché limitare tale verifica al momento della conclusione del contratto comporterebbe l'irrilevanza di eventuali sopravvenienze atte a ridurre l'interesse del creditore, con conseguente compromissione della funzione equilibratrice dell'istituto.
Tanto premesso in punto di diritto, dalla scrittura privata dell'aprile del 2002, si evince che le parti avevano convenuto, a titolo di penale,
l'importo di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di ricostruzione del muretto in calcestruzzo in corso di realizzazione, destinato a delimitare la proprietà della . Pt_1
Nella specie, quindi, la clausola così formulata aveva – ed ha – lo scopo di indurre gli odierni convenuti ad eseguire puntualmente e senza ritardo la suddetta prestazione e, al contempo, di garantire alla parte appellante una liquidazione preventiva del pregiudizio nella misura contrattualmente predeterminata.
8 Senonché l'entità penale concordata deve ritenersi eccessiva alla luce degli elementi acquisiti nel presente giudizio e, in particolare, del valore del bene oggetto dell'obbligo di ricostruzione e dei costi tecnici necessari per il relativo ripristino;
della durata, significativamente limitata (da aprile a dicembre 2002), dell'occupazione da parte degli odierni convenuti di una porzione, peraltro ridotta, del fondo della
; nonché della mancata allegazione di un pregiudizio concreto Pt_1 subito da quest'ultima in conseguenza del ritardo nel riassetto dello status quo ante.
In effetti, una puntuale dimostrazione del danno effettivamente patito a causa del ritardo nell'adempimento avrebbe consentito a questa
Corte di valutare più compiutamente la congruità della pattuizione negoziale rispetto all'interesse della alla tempestiva Pt_1 ricostruzione del muretto de quo.
Ed invero, la clausola penale, pur dovendo assolvere alla funzione di predeterminazione del contenuto economico del danno, non può trasformarsi in uno strumento idoneo a generare un arricchimento indebito in favore del creditore.
Peraltro, dall'esame complessivo della vicenda, emergono rilevanti criticità con riguardo alla condotta assunta dalla parte appellante nella fase esecutiva del contratto. Quest'ultima, infatti, ha omesso di attivarsi tempestivamente in sede giudiziale – provvedendovi soltanto nell'ottobre del 2007 - per ottenere sia l'esecuzione delle opere volte al riassetto dell'originario stato del proprio fondo, sia il pagamento della somma pattuita a titolo di penale.
Ebbene, tale comportamento rivela un apprezzabile affievolimento dell'interesse all'adempimento della prestazione dedotta in contratto, sicché la penale originariamente pattuita risulta, anche avuto riguardo all'evoluzione del rapporto tra le parti, manifestamente sproporzionata.
In questa prospettiva, non può prescindersi dalla considerazione della fase attuativa del negozio ai fini dell'individuazione dell'effettivo
9 interesse della all'adempimento, soprattutto in ragione della Pt_1 mancata allegazione di un concreto pregiudizio asseritamente subito in conseguenza del ritardo.
Pertanto, in virtù del dovere costituzionale di solidarietà, del principio di esigibilità quale limite alle pretese creditorie, nonché dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva, devono ritenersi pienamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
Quest'ultimo, valorizzando gli elementi emersi in istruttoria, ha legittimamente ritenuto di procedere alla riduzione dell'importo previsto a titolo di penale.
Ne consegue che va ritenuta congrua la riduzione della penale operata dal primo giudice.
Per quanto riguarda, invece, la domanda di condanna degli odierni appellati al pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di responsabilità extracontrattuale, deve rilevarsi che essa è stata meramente riproposta, in termini generici, nelle conclusioni dell'atto di gravame, senza la formulazione di alcuno specifico ed autonomo motivo di censura avverso la decisione di primo grado, che non contiene alcuna pronuncia in merito a tale domanda.
Sul punto, si osserva che – costituendo l'omissione una parte di sentenza ex art. 329, comma 2, c.p.c., – è necessaria la formulazione di uno specifico motivo di impugnazione nei confronti del provvedimento gravato non potendo la parte limitarsi alla sua riproposizione ex art. 346 c.p.c.
Quanto al profilo contenutistico dell'appello e quindi al corretto assolvimento delle indicazioni provenienti dall'art. 342 c.p.c., la
Suprema Corte ha affermato che, la parte, qualora censuri la violazione dell'art. 112 c.p.c., dovrà indicare l'errore commesso dal giudice di prime cure, limitandosi ad evidenziare l'omessa pronuncia su di una domanda ritualmente proposta (Cass., Sez. VI, Ord., 02 maggio 2018, n. 10406; Cass., sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2855).
10 In applicazione di tali principi, l'appellante non poteva limitarsi a riproporre la domanda risarcitoria formulata in primo grado nell'ambito delle conclusioni formulate in questo grado;
ne consegue che, in mancanza di uno specifico motivo in merito alla omissione di pronuncia su detta domanda, essa non può essere esaminata da questa Corte.
Alla luce di quanto innanzi, l'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza.
Per l'effetto, l'odierna appellante va condannata, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
e , da liquidarsi come in dispositivo, secondo i Controparte_2 parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
Infine, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n. 115 del 2002 (comma introdotto dalla L. n. 228 del 2012), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e , avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Salerno n. 5947/2023 depositata in data 28.12.2023, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore di e Parte_1 CP_1
delle spese e competenze di lite, che liquida in Controparte_2 euro 4.997,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario
11 spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'odierna appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Salerno, il 24 novembre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena del Forno
Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Vittoria Pastore, MOT in tirocinio generico.
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