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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/06/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Lorenzo PUCCETTI Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 5 aprile 2024,
da
(CF ) assistito e difeso dall'avv. Francesco Di Franco PEC: Parte_1 C.F._1
e, anche in via disgiunta, dall'avv. Nicola Tenerani PEC: Email_1
giusta procura in appello Email_2
appellante contro
Codice fiscale e Partita I.V.A.: , PEC: Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del dott. , nella sua qualità di Email_3 Controparte_3
Responsabile pro tempore del , rappresentata e difesa, giusta procura in appello Controparte_4
dall'Avv. Lorenzo Sternini con domicilio digitale all'indirizzo PEC: Email_4
appellata nonché contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, giusta procura in appello, indirizzo di p.e.c.
t, Email_5 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Treviso n. 435/2023 d.d. 17.11.2023 non notificata
In punto: opposizione all'esecuzione; cessazione della materia del contendere.-
1 CONCLUSIONI
: Parte_2
“in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, per sussistenza dei presupposti;
in via principale, accertarsi e/o dichiararsi la cessata materia del contendere per sopravvenuta estinzione del debito contributivo dedotto in giudizio;
con riforma anche in punto di spese di lite che avrebbero dovuto essere interamente compensate tra le parti;
in via meramente subordinata, rideterminazione delle spese di lite del primo grado di giudizio;
in ogni caso, spese legali, diritti ed onorari di giudizio interamente rifusi”.
: Controparte_1
“In via preliminare: - accertarsi la tardività tanti dei nuovi documenti depositati in allegato al ricorso in appello quanto delle eccezioni ivi proposte per la prima volta e, per l'effetto, dichiararsi l'inammissibilità dello stesso ex art.437 c.p.c.; - nella denegata ipotesi in cui si ritenga ammissibile l'appello, accertarsi l'insussistenza dei presupposti di legge, sia con riferimento al fumus boni iuris, sia per quanto concerne il periculum in mora e per
l'effetto non concedersi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n.435/2023 del
17.11.2023 emessa dal Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro. Nel merito: nella denegata ipotesi in cui si ritenga ammissibile l'avversario ricorso, rigettarsi l'appello perché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: spese e competenze di entrambi i gradi integralmente rifuse”.
CP_
“PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile l'avverso ricorso in appello per carenza di interesse ad impugnare;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile l'avverso ricorso in appello per tardiva allegazione dell'avvenuta rottamazione e successivo pagamento parziale degli AVA oggetto di causa;
NEL MERITO: rigettarsi in ogni caso l'avverso ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato. IN VIA CP_ SUBORDINATA, accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo grado, e precisamente:
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica degli Avvisi di addebito e degli atti provenienti dal Concessionario per la riscossione;
NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in caso di dichiarazione di invalidità dell'opposto avviso di addebito per asseriti vizi formali, condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme nello stesso portate. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi, o, in ipotesi di soccombenza, posti a carico del Concessionario per la riscossione, presso il quale si sarebbe in ipotesi verificata la prescrizione del credito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza assunta con motivazione contestuale in data 17 novembre 2023 il giudice del lavoro del Tribunale di Treviso rigettava il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 077/2022/90018264/02/000 (ed i
2 prodromici avvisi di addebito n. 37720180002406307000, n.
37720190000334410000 e n. 37720190003744371000) con il quale Pt_2
lamentava l'asserita inesistenza della notifica a mezzo pec dell'intimazione
[...] di pagamento impugnata, l'omessa notifica dei prodromici avvisi di addebito nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito
Le spese di lite venivano poste a carico del ricorrente nella misura di € 4.705,00 oltre accessori.
2. Impugna la sentenza contestandone l'illegittimità per l'omessa Parte_2 sospensione del giudizio a seguito della presentazione e dell'adesione in data 15 settembre 2023 del concessionario alla domanda di definizione agevolata ex art. 1 comma 231 e seguenti della l. n. 297/2022 (c.d. rottamazione quater) e dell'integrale soddisfo del debito in data 30 ottobre 2023 nonché per omessa dichiarazione di estinzione del giudizio, con conseguente erroneità del capo della sentenza impugnata laddove condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. Radicatosi il contradditorio l' e l' CP_5 Controparte_6 difendono la sentenza siccome era onere di controparte comunicare al giudicante la pendenza della procedura di definizione agevolata.
4. La causa, tentata invano la conciliazione, è stata discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del 19 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato.
6. Osserva il Collegio che il difetto di completa comunicazione della pendenza del procedimento di definizione agevolata è imputabile a tutte le parti del processo ed
è anche derivato dalla particolare forme della trattazione del medesimo (cartolare ex art. 127 ter c.p.c.) che ha impedito un pieno confronto con il giudice di prime cure.
7. L'art. 1 comma 231 della l. n. 297/2022 ha introdotto la definizione agevolata
(c.d. rottamazione quater) dei carichi affidati all' Controparte_7 statuendo che “Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate
3 all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma
1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”.
8. Tal disciplina prevista dai commi da 231 e 252 della citata l. n. 197/2022 prevede che la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ai giudizi in corso, con sospensione dei giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione agevolata nelle more del pagamento delle somme dovute, con la precisazione che
“l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione
e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”.
9. , con dichiarazione del 29 giugno 2023, ha aderito alla definizione Parte_2 agevolata (c.d. rottamazione quater) dei carichi affidati all'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252 della l. n. 197/2022, includendovi – al punto n. 5 – anche gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio (cfr.doc. 4).
10. L'istanza è stata accolta dall' , con Controparte_1 provvedimento del 15 settembre 2023 (cfr. doc. 3).
11. Con pagamento effettuato in unica soluzione, in data 30 ottobre 2023 l'assicurato ha versato il dovuto, così definendo la sua posizione (cfr. doc. 5).
12. L'effettivo perfezionamento della definizione agevolata della pendenza debitoria e la produzione della documentazione attestante l'integrale pagamento della somma comporta l'estinzione ex lege del presente giudizio.
13. Ne consegue la riforma della gravata sentenza e la declaratoria di estinzione del giudizio in opposizione promosso dall'assicurato appellante, essendosi verificato il fatto estintivo già nel corso del giudizio di primo grado, laddove l' con note CP_5 autorizzate del 28 settembre 2023 – e dunque nelle more della trattazione cartolare del giudizio di primo grado - aveva comunque dato atto che risultavano sgravati ex lege tutti gli AVA oggetto di causa.
14. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno integralmente compensate fra le parti non solo per effetto della definizione ope legis della controversia, alla 4 stregua di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse
(Cass. n. 15872/2022).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Venezia, 19.06.2025
Il Presidente estensore
PUCCETTI Lorenzo
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