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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13813 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 10 settembre 2025, decorso il termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al 49261/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Principe Umberto n.27/29, presso lo studio dell'Avv. Francesco Zofrea, dal quale è rappresentata e difesa;
- ricorrente –
nei confronti di
, C.F. , e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(CF ) in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistenti –
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'Voglia Codesto On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del
caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: -
In via pregiudiziale, sospendere il provvedimento di diniego della domanda
di protezione speciale;
- In via principale, accertare e dichiarare
pagina 1 l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, emesso dalla Questura di
in data 23.07.2024 e notificato in data 22.10.2024 e per l'effetto CP_2
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale così
come disciplinata dall'art 19 D.lgs 286/1998';
per parte resistente:
'Rigettare il ricorso, con il favore delle spese'
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione avverso il Parte_1
'decreto del Questore, di diniego del riconoscimento della protezione
speciale emesso il 23.07.2024, prot. n. 489/2024, a seguito di parere
negativo reso dalla Commissione Territoriale, notificato alla ricorrente il
22.10.2024'. Premette la ricorrente di essere cittadina georgiana;
di godere di un alloggio stabile;
di lavorare come badante in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
di avere presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in data 30 marzo 2023
presso la Questura di;
che, a seguito di nota della Questura di CP_2
, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione CP_2
internazionale di Roma esprimeva parere negativo alla concessione della protezione speciale, non ravvisando i presupposti ex art. 19 del d.lgs. 25
luglio 1998 n. 286; che la Questura di , sulla scorta del parere CP_2
negativo espresso dalla Commissione Territoriale, rigettava l'istanza con provvedimento del 23.07.2024, notificato il 22.10.2024. Si duole del provvedimento impugnato nella parte in cui l'amministrazione ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, considerato che risiede in Italia dal 2022 e presta regolare attività
pagina 2 lavorativa come collaboratrice domestica, godendo altresì del vitto e dell'alloggio fornito dalla sua datrice di lavoro. In riforma del provvedimento contestato, dunque, insta affinché il Tribunale riconosca il suo diritto alla tutela della sua vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma
1.1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286 e, per l'effetto, il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Si sono costituiti in giudizio il e la Controparte_1 Controparte_2
contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , Controparte_1
essendo la Questura di un organo interno del primo, che, in quanto CP_2
tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ancora in via preliminare, il Tribunale osserva che in occasione della prima udienza del 14 maggio 2025, vista la mancata costituzione in giudizio di parte resistente parte ricorrente veniva onerata del deposito '[del]la prova
della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di
fissazione dell'udienza' al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio. In data 16 maggio parte ricorrente depositava la prova delle notifiche effettuate solo il giorno precedente, il 15 maggio,
successivamente alla prima udienza del 14 maggio. In merito il Tribunale
osserva che ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. all'omessa notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione d'udienza sarebbe dovuto seguire un esplicito ordine di rinnovazione di tale incombente entro un termine perentorio individuato dal Tribunale, con la pagina 3 conseguenza che la notificazione effettuata il 15 maggio 2025 deve considerarsi invalidamente eseguita. Tuttavia, vista la costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente, tale invalidità risulta sanata e il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
Ancora in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150.
Venendo all'esame delle domande, il Tribunale rileva anzi tutto la sopravvenuta carenza di interesse a una pronuncia sull'istanza di sospensiva, considerata la contestuale decisione della domanda di merito.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, dall'esame della documentazione versata in atti emerge come la ricorrente abbia positivamente intrapreso un percorso di integrazione nel tessuto socio-economico italiano, sicché si ritiene sussistente il diritto alla tutela della sua privata come disposto dall'art. 19, comma 1.1, del d. lgs.
25 luglio 1998 n.286, nella sua formulazione ratione temporis vigente,
anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 10 marzo 2023 n.20, convertito con modificazioni in l. 6 maggio 2023 n.50. Va rammentato in punto di diritto come la norma, nel sancire il divieto di respingimento ed espulsione
'…di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di
ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una
violazione del diritto al rispetto della sua vita privata […], a meno che esso
sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pagina 4 pubblica', permetta una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14
febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Nel caso di specie la ricorrente risiede in Italia dal 2022 e ha dimostrato di svolgere regolare attività lavorativa in qualità di collaboratrice domestica,
sebbene presso diversi datori di lavoro, fin dal luglio del 2023 (agli atti sono presenti le buste paga, i contratti e l'estratto conto previdenziale).
L'ultimo contratto è invero tuttora in essere, essendo stato stipulato a settembre 2025. Il rimpatrio, dunque, costringerebbe la ricorrente a un difficile reinserimento nel tessuto socio-economico della Georgia, in violazione della sua vita privata.
Considerato la decisione si è fondata anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
pagina 5 Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-dichiara il diritto di alla protezione speciale di cui Parte_1
all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286;
-dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
-spese integralmente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
il Giudice estensore la Presidente
dott. Marco Giuliano Agozzino dott.ssa Luciana Sangiovanni
pagina 6
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 10 settembre 2025, decorso il termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al 49261/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nata a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Principe Umberto n.27/29, presso lo studio dell'Avv. Francesco Zofrea, dal quale è rappresentata e difesa;
- ricorrente –
nei confronti di
, C.F. , e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(CF ) in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistenti –
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'Voglia Codesto On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del
caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: -
In via pregiudiziale, sospendere il provvedimento di diniego della domanda
di protezione speciale;
- In via principale, accertare e dichiarare
pagina 1 l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, emesso dalla Questura di
in data 23.07.2024 e notificato in data 22.10.2024 e per l'effetto CP_2
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione speciale così
come disciplinata dall'art 19 D.lgs 286/1998';
per parte resistente:
'Rigettare il ricorso, con il favore delle spese'
fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione avverso il Parte_1
'decreto del Questore, di diniego del riconoscimento della protezione
speciale emesso il 23.07.2024, prot. n. 489/2024, a seguito di parere
negativo reso dalla Commissione Territoriale, notificato alla ricorrente il
22.10.2024'. Premette la ricorrente di essere cittadina georgiana;
di godere di un alloggio stabile;
di lavorare come badante in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
di avere presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in data 30 marzo 2023
presso la Questura di;
che, a seguito di nota della Questura di CP_2
, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione CP_2
internazionale di Roma esprimeva parere negativo alla concessione della protezione speciale, non ravvisando i presupposti ex art. 19 del d.lgs. 25
luglio 1998 n. 286; che la Questura di , sulla scorta del parere CP_2
negativo espresso dalla Commissione Territoriale, rigettava l'istanza con provvedimento del 23.07.2024, notificato il 22.10.2024. Si duole del provvedimento impugnato nella parte in cui l'amministrazione ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, considerato che risiede in Italia dal 2022 e presta regolare attività
pagina 2 lavorativa come collaboratrice domestica, godendo altresì del vitto e dell'alloggio fornito dalla sua datrice di lavoro. In riforma del provvedimento contestato, dunque, insta affinché il Tribunale riconosca il suo diritto alla tutela della sua vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma
1.1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286 e, per l'effetto, il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Si sono costituiti in giudizio il e la Controparte_1 Controparte_2
contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore della corrente azione debba essere individuato unicamente nel , Controparte_1
essendo la Questura di un organo interno del primo, che, in quanto CP_2
tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ancora in via preliminare, il Tribunale osserva che in occasione della prima udienza del 14 maggio 2025, vista la mancata costituzione in giudizio di parte resistente parte ricorrente veniva onerata del deposito '[del]la prova
della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di
fissazione dell'udienza' al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio. In data 16 maggio parte ricorrente depositava la prova delle notifiche effettuate solo il giorno precedente, il 15 maggio,
successivamente alla prima udienza del 14 maggio. In merito il Tribunale
osserva che ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. all'omessa notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione d'udienza sarebbe dovuto seguire un esplicito ordine di rinnovazione di tale incombente entro un termine perentorio individuato dal Tribunale, con la pagina 3 conseguenza che la notificazione effettuata il 15 maggio 2025 deve considerarsi invalidamente eseguita. Tuttavia, vista la costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente, tale invalidità risulta sanata e il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
Ancora in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150.
Venendo all'esame delle domande, il Tribunale rileva anzi tutto la sopravvenuta carenza di interesse a una pronuncia sull'istanza di sospensiva, considerata la contestuale decisione della domanda di merito.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, dall'esame della documentazione versata in atti emerge come la ricorrente abbia positivamente intrapreso un percorso di integrazione nel tessuto socio-economico italiano, sicché si ritiene sussistente il diritto alla tutela della sua privata come disposto dall'art. 19, comma 1.1, del d. lgs.
25 luglio 1998 n.286, nella sua formulazione ratione temporis vigente,
anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 10 marzo 2023 n.20, convertito con modificazioni in l. 6 maggio 2023 n.50. Va rammentato in punto di diritto come la norma, nel sancire il divieto di respingimento ed espulsione
'…di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di
ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una
violazione del diritto al rispetto della sua vita privata […], a meno che esso
sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pagina 4 pubblica', permetta una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14
febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Nel caso di specie la ricorrente risiede in Italia dal 2022 e ha dimostrato di svolgere regolare attività lavorativa in qualità di collaboratrice domestica,
sebbene presso diversi datori di lavoro, fin dal luglio del 2023 (agli atti sono presenti le buste paga, i contratti e l'estratto conto previdenziale).
L'ultimo contratto è invero tuttora in essere, essendo stato stipulato a settembre 2025. Il rimpatrio, dunque, costringerebbe la ricorrente a un difficile reinserimento nel tessuto socio-economico della Georgia, in violazione della sua vita privata.
Considerato la decisione si è fondata anche su documentazione sopravvenuta nel corso del giudizio, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
pagina 5 Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-dichiara il diritto di alla protezione speciale di cui Parte_1
all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286;
-dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
-spese integralmente compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
il Giudice estensore la Presidente
dott. Marco Giuliano Agozzino dott.ssa Luciana Sangiovanni
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