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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 3743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3743 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 1943/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresenta e difesa dagli avv. Jacopo Arcangeli e Alessio Di Parte_1 Giamberardino, come da procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3109/2024 pubblicata il 13.3.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.1.2024, premesso che, con decreto del Parte_1
4.9.2023, il Tribunale di Roma aveva omologato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento da luglio a dicembre 2022, che il CP_ decreto era stato notificato all' il 7.9.2023, che, in data 19.9.2023, era stato inviato anche il modello AP70, debitamente compilato, che, ciononostante, l' aveva omesso di porre in CP_2 pagamento la prestazione e di liquidare i ratei arretrati, in violazione del disposto di cui all'art. 445
1 CP_ bis, quinto comma, c.p.c., chiedeva la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo. CP_ Nonostante la regolarità della notifica, l' rimaneva contumace.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma dichiarava il diritto della al Parte_1
CP_ beneficio di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 e, per l'effetto, condannava l' al versamento dei ratei maturati da luglio 2022 a dicembre 2022 (per come richiesto in sede di conclusioni), oltre interessi CP_ legali dal 121° giorno dalle scadenze al saldo;
condannava l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, da distrarsi.
Ha proposto appello lamentando: la violazione del D.M. n. 55/2014 e successive Parte_1 modifiche, nella quale sarebbe incorso il primo giudice, procedendo a una liquidazione delle spese legali al di sotto dei minimi legali, inderogabili secondo l'appellante, e senza riconoscere la maggiorazione dei compensi per la predisposizione PCT mediante ipertesto (art. 4, comma 1 bis,
D.M. n. 55/2014), nonostante fosse stata espressamente richiesta nell'atto introduttivo.
Al riguardo ha osservato come, ai fini della determinazione del valore della causa, si debba fare riferimento allo scaglione tra € 5.200,00 e € 26.000,00, e che, pertanto, il compenso minimo previsto sarebbe stato di € 1.863,00. CP_ Ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in favore dei procuratori antistatari, da quantificarsi nella somma di € 1.863,00, oltre alla maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis,
D.M. n. 55/2014, con vittoria delle spese del giudizio di secondo grado, da distrarsi, oltre accessori.
2. All'udienza del 29.10.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348
c.p.c.
All'udienza del 12.11.2025 nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
Tale evenienza determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS. UU. n. 5839/93; Cass. n.
5238/2011).
Nulla sulle spese di lite del grado, non essendosi costituita la parte appellata.
Sussistono le condizioni oggettive richieste ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228- che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115- per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
2 - nulla sulle spese di lite del grado;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 12.11.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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