Articolo 14 della Legge 29 aprile 1976, n. 178
Articolo 13Articolo 15
Versione
22 maggio 1976
Art. 14.
Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l'agibilita' e la funzionalita' dei ricoveri provvisori, cui provvedera' l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti, nonche' per la rimozione di quelli rilasciati dagli assegnatari degli alloggi, da effettuarsi a cura della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile competente, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.900 milioni, di cui lire 2.000 milioni per la manutenzione e lire 900 milioni per la rimozione.
La rimozione degli alloggi rilasciati liberi dagli occupanti sara' disposta non oltre la data di approvazione del collaudo di cui all'articolo 6 della presente legge.
Il comune dara' comunicazione dell'ordinanza del rilascio di cui all'articolo 6 anche all'ispettorato per le zone colpite dal terremoto.
La spesa complessiva indicata nel primo comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1976 e di lire 800 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977, 1978 e 1979.
Entrata in vigore il 22 maggio 1976
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