Articolo 24 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Articolo 23Articolo 25
Versione
15 gennaio 1992
Art. 24. Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale 1. In relazione alla peculiarita' di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalita' di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunita' del parco. 2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro. 3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente