Art. 24. Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale 1. In relazione alla peculiarita' di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalita' di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunita' del parco. 2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro. 3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.
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15 gennaio 1992
15 gennaio 1992
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/04/2013, n. 400Provvedimento: […] Non sarebbe stato designato un membro da parte del Ministro del Tesoro (poi del Bilancio e della Programmazione Economica), ai sensi dell'art.15 della L. R. 10/2003 e dell'art.24 della Legge 394/1991. Né, nel caso di specie, si verterebbe in tema di avocazione delle nomine in capo alla Regione Calabria, per il caso in cui la designazione, da parte del Ministero, non sia pervenuta “ in tempo utile ”, mancando la previsione espressa di un termine finale, tale da sovvertire la statuizione della L. R. 10/2003.Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- procedura selettiva per nomine·
- competenza funzionale·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- violazione di legge e regolamento·
- composizione del Collegio dei Revisori dei Conti·
- compensazione delle spese di giudizio·
- violazione del diritto di accesso agli atti amministrativi·
- deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale