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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 430/2020 R.G.A.C.
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 4696 /2021 R.G. avente ad oggetto: appello
avverso la sentenza n. 89/2021 del Giudice di Pace di Caserta, depositata il 03.08.2020
e pubblicata il 14.01.2021 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso in virtù di Parte_2 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione di primo grado dall'avv. Bruno Moscatiello (c.f.
ed elettivamente domiciliato all' indirizzo di Posta Elettronica C.F._2
Certificata del predetto - PEC: Email_1
- APPELLANTE
E
(P.IVA in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 in virtù di mandato in atti, , rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Gustavo Cioppa, (c.f.
), ed elettivamente domiciliato all' indirizzo di Posta Elettronica C.F._3
Certificata del predetto - PEC: ; Email_2
- APPELLATO
FATTO E DIRITTO
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza n. 89/2021, depositata il 03.08.2020 e pubblicata il 14.01.2021, con
1 la quale il Giudice di Pace di Caserta aveva rigettato la domanda da lui proposta, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data
23.05.2017 alle ore 21:30 circa, in via San Prisco, nel Comune di Casagiove (CE).
Nel giudizio di primo grado l'attore aveva dedotto che, in dette circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva la suddetta via a bordo del proprio velocipede, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di una buca situata sul lato destro della carreggiata, ricoperta d'acqua e pertanto non visibile.
L'attore aveva dedotto che la suddetta buca, non segnalata e collocata in un punto di normale percorrenza stradale, integrava gli estremi dell'insidia e costituiva causa diretta ed esclusiva del sinistro. A causa del sinistro il aveva dedotto, altresì, Parte_2 di aver riportato lesioni personali per le quali si era recato presso il Presidio Ospedaliero di Marcianise, ove gli veniva diagnosticata “frattura radio sx”.
L'attore, pertanto, ribadendo la sussistenza della responsabilità esclusiva in capo al quale ente proprietario e custode della strada, aveva convenuto in Controparte_1 giudizio lo stesso ente locale, in persona del p.t., al fine di ottenere il risarcimento CP_2 dei danni patiti ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Esaurita l'istruttoria con l'escussione della prova testimoniale, il Giudice di Pace di
Caserta aveva rigettato la domanda attorea ed aveva compensato le spese processuali tra le parti.
-2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , deducendo Parte_2
l'erroneità della decisione impugnata, ritenuta viziata sotto il profilo motivazionale, con particolare riferimento all'errata valutazione delle risultanze istruttorie e al mancato riconoscimento della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., fondato sul presupposto che il giudice di primo grado non avrebbe correttamente applicato il principio dell'inversione dell'onere della prova previsto dalla citata disposizione.
Ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma integrale della sentenza impugnata, con conseguente declaratoria della piena ed esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro per cui è causa, con Controparte_1 condanna dell'appellato al risarcimento dei danni subiti, nonché alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, comprensive di accessori di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito il il quale ha eccepito, in via preliminare, la nullità Controparte_1 della notifica dell'atto di appello e l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha ribadito la correttezza della motivazione resa dal giudice di
2 prime cure, rilevando l'assenza di vizi logico-giuridici nella sentenza impugnata e sostenendo l'infondatezza, in fatto e in diritto, dei motivi di appello. Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale al fine di accertare l'entità delle lesioni riportate dal e la loro Pt_2 compatibilità con la dinamica del sinistro, all'udienza del 15.05.2025 la causa è stata riservata in decisione previa concessione, alle parti, dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
-3. In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione sollevata dall'appellato in quanto la costituzione in giudizio dell'ente locale CP_1 convenuto, con il ministero di un difensore munito di procura alle liti, ha determinato la sanatoria di eventuali vizi afferenti alla notifica dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c..
La parte, difatti, ha avuto piena conoscenza dell'atto e ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa, come dimostrato dal deposito della comparsa di costituzione e risposta;
in ogni caso, anche a voler prescindere dalla sanatoria, non risultano profili di inesistenza o irregolarità tali da inficiare l'instaurazione del contraddittorio.
-4. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di genericità dei motivi di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata in quanto, come chiarito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. esige che le questioni ed i punti della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, in modo che nell'atto di appello si affianchi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo Giudice, dimostrando di aver compreso quanto esposto da quest'ultimo ed offrendo spunti per una decisione diversa, individuando un percorso logico alternativo a quello del precedente Giudice, senza che esso si traduca in un progetto alternativo di
3 sentenza e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
Nella fattispecie in esame le censure formulate dall'appellante, di cui ai motivi di gravame, sono state espresse rispettando nella sostanza il requisito formale di cui si è detto, anche in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della precisa individuazione delle problematiche dibattute, specificando le censure alla ricostruzione della dinamica del sinistro quale operata dal giudice di prime cure.
-5. Tanto premesso, nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Deve rilevarsi che la fattispecie de qua deve ricondursi nell'alveo dell'art. 2051 c.c., posto che l'evento risulta ascritto al sulla scorta del rapporto di custodia Controparte_1 che lega la strada in discussione all'ente locale proprietario, e che l'evento dannoso sarebbe occorso a causa della buca presente sulla sede stradale.
Alla luce delle pronunce giurisprudenziali più recenti, può ritenersi superato l'originario orientamento che riteneva non applicabile l'art. 2051 c.c. ai beni demaniali, sul presupposto che la loro estensione ed il loro generalizzato utilizzo da parte della collettività rendesse impossibile l'esercizio di un effettivo controllo ed un'adeguata vigilanza sugli stessi. La giurisprudenza, infatti, è ormai pacifica nell'affermare che:
“l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe” (Cass. n.
24529/2009; dello stesso tenore Cass., Sez. IV, 19 marzo 2018, n. 6703; Trib. Lecce., n.
3357/2017). Dunque, è sicuramente il quale ente proprietario, nonché custode, CP_1 che dovrà esser chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati agli utenti della strada.
Quanto poi ai presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c,, va ulteriormente premesso che si tratta di responsabilità scaturente: oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;
soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa
4 dannosa: trattasi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (cfr. anche Cass. n. 1948/2003).
Detta responsabilità incontra un limite soltanto nel caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento.
In sostanza, la disciplina in commento esclude l'addebitabilità dell'evento al custode solo qualora l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno (comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato) che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo (cfr. ex multis Cass.4279/2008; n. 2563/2007; n. 376/2005;
n. 15429/2004).
Come ribadito anche di recente dalla Cassazione, la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass. Ord. n. 8450/2025). Ai sensi dell'art.2051 c.c., dunque, onere dell'istante è fornire la prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode, per andare esente da responsabilità è tenuto, ai fini della prova del caso fortuito, a dimostrare che il danno non sia strutturale ed intrinseco al bene, ma sia derivato, in via esclusiva o concorrente, dalla condotta colposa del danneggiato stesso ovvero da comportamenti estemporanei di terzi non da lui conoscibili ed eliminabili, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Ebbene, nel caso in esame, si reputa, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che l'appellante abbia assolto l'onere gravante su di sé, fornendo prova esaustiva della verificazione del fatto storico e del nesso di causalità tra le lesioni dal medesimo subite e il dissesto presente sul manto stradale al Via San Prisco.
-6.. Dall'istruttoria orale espletata nel precedente grado di giudizio sono emersi elementi di fatto pienamente idonei a comprovare la dinamica del sinistro dedotto in causa;
in particolare, i testimoni escussi in giudizio all'udienza del 18.09.2019 e dell'11.12.2019, hanno confermato in modo coerente e concorde la dinamica dell'evento, come allegata dal Pt_2
5 Difatti va rilevato che i testi escussi, e , entrambi Testimone_1 Testimone_2 presenti al momento del fatto, hanno reso dichiarazioni tra loro concordanti, precise e circostanziate avendo entrambi riferito che, in data 23 maggio 2017, intorno alle ore
21:30, in alla via San Prisco, il , mentre percorreva in CP_1 Parte_2 bicicletta la propria corsia di marcia, cadeva rovinosamente a causa della presenza di una buca, piccola, profonda e piena d'acqua e priva di qualsiasi segnalazione, riportando dolori al polso sinistro constatati nell'immediatezza dai medesimi testimoni che si erano fermati a prestargli soccorso.
Il teste ha precisato di avere personalmente assistito all'evento, affermando: Tes_1
"vedevo il signor sul lato destro della sua carreggiata […] cadere dalla Parte_2 bici dopo essere finito in una buca" ed ha aggiunto "avvicinandomi tempestivamente dopo aver accostato l'auto sulla destra, ho soccorso il signor , che Parte_2 accusava, lamentandosi, un forte dolore al polso sinistro" precisando, a conferma della dinamica, che "il signor è caduto sul proprio lato sinistro". Pt_2
Quanto allo stato dei luoghi, il teste ha chiarito che "la buca dove ho visto cadere Tes_1 il signor era piena d'acqua e piccola", sottolineando però che "era anche molto Pt_2 profonda, in quanto mi sono avvicinato alla stessa" evidenziando altresì che "quella sera ricordo che la strada era buia e non illuminata".
Determinante poi si reputa la circostanza per cui il teste ha riconosciuto lo stato dei luoghi nella documentazione fotografica prodotta in atti avendo dichiarato : " Riconosco nella foto esibitami e presente nel fascicolo della parte attrice il rappezzo sopra la buca stradale".
Il teste , a sua volta, ha confermato integralmente la dinamica già riferita dal Tes_2
dichiarando: "abbiamo visto un signore dell'apparente età di 50 anni cadere dalla Tes_1 bicicletta a causa di una buca sulla corsia opposta a quella da noi percorsa".
Anche egli ha sottolineato che "ci siamo fermati per soccorrerlo" precisando che "questo signore accusava dolori al polso sinistro".
Il teste predetto ha inoltre aggiunto di aver sollecitato l'intervento dei sanitari, affermando: "abbiamo insistito per fare arrivare il 118, ma lui non ha ceduto ed infatti è venuto un suo parente poco dopo a prenderlo".
Quanto al luogo del sinistro, il teste ha precisato che "la buca non era segnalata. La buca non era molto grande, ma era piena d'acqua e molto profonda. Ho visto che era profonda dalla trasparenza dell'acqua".
6 Dal referto del pronto soccorso n. 17012838 redatto presso il presidio dell'ospedale di
Marcianise in data 24/05/2017 ore 17:17 emerge il riscontro per l'attore di lesioni verosimilmente compatibili con la dinamica dell'evento.
Peraltro dette circostanze sono state confermate dal consulente medico-legale nominato dal Tribunale, dott. , che al riguardo ha accertato : "Sulla scorta dei dati Persona_1 clinici disponibili, dell'esame obiettivo e degli accertamenti clinico-strumentali in atti ed esperiti, si può confermare che il Sig. a seguito dell'evento Parte_2 traumatico di cui rimase vittima in data 23/04/2017, ebbe a riportare la frattura sostanzialmente composta dell'epifisi distale del radio a sinistra (in soggetto destrimane) poi trattato con apparecchio gessato. L'incidente che causò la lesione sarebbe avvenuto in data 23 maggio 2017, a Casagiove (CE), nel corso delle ore serali mentre il soggetto era in bicicletta sulla Via San Prisco. Il leso, infatti, sarebbe caduto dalla sua bicicletta dopo essere finito in una buca presente sul manto stradale che avrebbe causato la sua caduta con conseguente lesione al polso sinistro".
Va rilevato che il quadro clinico descritto in perizia è molto dettagliato: "Il paziente ha ricevuto il primo pronto soccorso il giorno successivo all'incidente, il 24 maggio 2017.
Presso detto posto di PS al p. venne diagnosticata la citata frattura ed applicato un apparecchio gessato. […] Inizialmente, era stata prevista una prognosi di 20 giorni.
Tuttavia, il recupero completo è stato ritardato il che può aver comportato problemi di dolore persistente e limitazioni funzionali al polso sinistro. Attualmente, il paziente lamenta recidive dei sintomi dolorosi e limitazioni funzionali al polso sinistro. L'esame obiettivo indica una riduzione della flessione palmare, inferiore di quella dorsale del polso sinistro rispetto al controlaterale destro, con lieve disassamento ed ispessimento".
Infine, il CTU ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate, ritenendo compatibile la dinamica dell'evento così come riferita con il quadro clinico emerso dalla documentazione medica: "Può essere riconosciuto un nesso causale fra la dinamica dei fatti traumatici riferiti e la natura della lesione fratturativa a carico per polso sinistro del leso. A ciò non osta né la dizione di lesione “accidentale” di cui si legge sul primo referto di PS né la data del primo soccorso avvenuto il giorno successivo all'evento traumatico per cui è processo".
-7. A fronte della dimostrazione della riconducibilità dell'evento dannoso alla presenza della buca sul manto stradale ove rovinava l'attore con la propria bicicletta, il convenuto non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di fatti Controparte_1 impeditivi idonei ad escludere la propria responsabilità, in particolare, dimostrando di
7 aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, di aver provveduto alla cura e manutenzione dello stato dei luoghi, nonché di aver segnalato una evidente situazione di pericolo.
Orbene, occorre evidenziare sul punto che, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia percorso il tragitto senza la normale diligenza) può, in base ad un ordine crescente di gravità, o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.) e a maggior ragione ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. “Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ordinanza n. 25460/2020). Ciononostante, con una più recente sentenza, la Suprema Corte ha ulteriormente osservato che “ove il danno consegua alla normale interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, la condotta colposa del danneggiato non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (Cass. n.
4035/2021). Gova richiamare, al riguardo, le considerazioni svolte dalla Cassazione in una precedente pronuncia, secondo cui la eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode.
Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita
8 dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: che la vittima abbia tenuto una condotta negligente, e che quella condotta non fosse prevedibile (cfr. Cass. n.
25837/2017).
In questo senso, la Cassazione si è peraltro già espressa, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Cass. n. 13222/2016), prova che il non ha fornito. Per la CP_1
Cassazione, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (Cass. n. 4035/2021).
Appare evidente, da qui, che la mera distrazione dell'utente della strada, nel caso di specie del ciclista intento a percorrere la pubblica strada tenendo la destra nel rispetto delle norme del codice della strada, come confermato in sede di escussione testimoniale, non risponda a tali requisiti, rientrando invece nella comune interazione tra l'agire umano e la cosa in custodia, essendo altresì la sua caduta prevedibile (rientrando nel notorio che una buca o crepa sull'asfalto possa determinare la caduta del ciclista) e scongiurabile (essendo l'ente custode tenuto a garantire la manutenzione della strada pubblica e rimuovere eventuali situazioni di pericolo o, almeno, di segnalarle adeguatamente).
Deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. Nel caso de quo è da ritenersi comunque che la condotta dell'attore non raggiunga quel livello di negligenza e di eccezionalità tale da spezzare il nesso di causalità richiesto dall'art. 2051 c.c. per escludere o limitare la responsabilità del CP_1
Non vi è, infatti, alcun elemento che induca a ritenere -ed i testimoni oculari non nulla sul punto hanno riferito- che l'attore avesse tenuto una condotta incauta o disattenta, ovvero una velocità non commisurata ai luoghi. Al contrario, dalle dichiarazioni testimoniali emerge con chiarezza che il sinistro è dipeso esclusivamente dalla presenza della buca non segnalata;
in particolare, occorre evidenziare la testimonianza del Tes_1 il quale ha riferito: "vedevo il signor sul lato destro della sua Parte_2 carreggiata, di pertinenza […] cadere dalla bici dopo essere finito in una buca", mentre
9 il teste ha confermato che "abbiamo visto un signore […] cadere dalla bicicletta Tes_2
a causa di una buca sulla corsia opposta a quella da noi percorsa".
-8. Assodata la esclusiva responsabilità del nella causazione del Controparte_1 sinistro de quo alla stregua di tali considerazioni, quanto, poi, all'an debeatur, occorre esaminare il profilo inerente il quantum.
A tal fine conviene sceverare, come di consueto, le componenti del danno cominciando da quella costituente il pregiudizio di natura biologica. Sotto questo profilo si evince dalla espletata C.T.U. e dalla documentazione medica in atti versata che la attrice ebbe a riportare, nel sinistro in questione una “frattura sostanzialmente composta dell'epifisi distale del radio sinistro”.
Sulla scorta dei rilievi del perito, dott. il periodo di temporanea invalidità Persona_1
è stato quantificato in giorni 15 di invalidità al 75%, di giorni 33 al 50 %. e 15 gg al 25%.
L'invalidità permanente è stata valutata sotto il profilo del danno biologico nella misura del 4%, tenendo presente la complessità della patologia sulla vita relazionale e delle limitazioni funzionali derivatene.
Le valutazioni peritali, cui questo Giudicante ritiene di poter prestare adesione, appaiono coerenti, puntualmente motivate sotto il profilo tecnico e fondate su criteri medico-legali corretti, risultando pertanto attendibili e condivisibili.
+Ne consegue che utilizzando i valori riconosciuti dal perito per la determinazione del risarcimento del danno, quest'ultimo debba essere quantificato come segue:
- giorni 15 (quindici) di ITP al 75%: € 632,03
- giorni 33 (trentatré) di ITP al 50%: € 926,97
- giorni 15 (quindici) di ITP al 25%: € 210,68
- totale danno biologico temporaneo: € 1.769,68
- danno permanente nella misura del 4%: € 3.932,60
Per una invalidità totale pari ad € 5.702,28. Detta somma deve essere devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso (€4.732,18) e su tale importo, rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari ad € 6.324,39, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
-9. Ne discende che in accoglimento per quanto di ragione del gravame e in riforma della sentenza impugnata va dichiarata la esclusiva responsabilità del Controparte_1 per il sinistro de quo e di conseguenza il predetto ente locale deve essere condannato a
10 pagare, in favore dell'appellante l'importo di € 6.324,39 oltre agli interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'appellante.
In ragione dell'esito del giudizio, a carico del vanno poste, in via Controparte_1 definitiva, anche le spese per la CTU espletata, come liquidate in separato decreto emesso in pari data.
-10. Dall'accoglimento del gravame discende la necessità di un nuovo regolamento delle spese limitatamente ai capi interessati, tenendo conto che, in base al principio di cui all'articolo 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n. 28718/13; Cass.
n. 26985/09; n. 12963/07). Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, il tutto con riferimento ai parametri medi attualmente vigenti di cui al DM
55/2014, sì come modificato dal D.M. 147/2022, attesa la semplicità delle questioni trattate, con attribuzione diretta al procuratore di parte appellante, avv. Bruno
Moscatiello, il quale ne ha formulato tempestiva ed espressa richiesta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nell'appello causa promossa da Pt_2
nei confronti del in persona del p.t., avverso la
[...] Controparte_1 CP_2 sentenza n. 89/2021 del Giudice di Pace di Caserta, depositata il 03.08.2020 e pubblicata il 14.01.2021 in accoglimento per quanto di ragione del gravame proposto, così decide:
a) accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. 89/2021 Parte_2 emessa dal Giudice di Pace di Caserta, ,depositata il 03.08.2020, dichiara l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro per cui è causa e, Controparte_1 per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, lo condanna al pagamento, in favore dell'appellante , a titolo di risarcimento dei danni, Parte_2 della somma di € 6.324,39 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni;
b) condanna l'appellato ente locale alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.215,00 di cui € 2.090,00 oltre I.V.A. e
C.P.A. e spese generali come per legge per compensi ed €125,00 per esborsi, con attribuzione diretta al procuratore anticipatario per il primo grado di giudizio e liquida in complessivi € 5.077,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge per
11 compensi, con attribuzione diretta al procuratore anticipatario per il presente grado di giudizio;
c) condanna, inoltre, l'appellato ente locale al pagamento per le spese di CTU sostenute e come liquidate da separato decreto emesso in pari data
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 23/09/2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Ida D'Onofrio
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