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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/02/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1412/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1412/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. TAVAZZI MICHELE (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_1 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GARCEA Controparte_1 C.F._2
GABRIELE (C.F. ) del Foro di C.F._3 Pt_1
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Avverso la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. n.1423/2022 emessa dal Tribunale di Bologna il 10/03/2022
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento della presente impugnazione, in via principale: in integrale riforma della sentenza impugnata,
- dichiarare l'ingiustizia, l'erroneità, contraddittorietà ed illogicità della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti e, conseguentemente, dispone la sua integrale riforma in termini di rigetto delle pretese risarcitorie ex adverso invocate, oltre che in termini di restituzione degli importi medio-tempore liquidati in virtù e/o in forza della stessa;
in via subordinata, e in denegata ipotesi di rigetto della domanda sopra formulata,
- ridurre gli importi dovuti a titolo risarcitorio, per tutte le ragioni esposte in atti;
in ogni caso,
pagina 1 di 8 - disporre, per l'effetto, che l'appellato restituisca all' Parte_1 quanto medio tempore eventualmente corrisposto in suo favore, maggiorato di interessi legali a far tempo dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione;
- con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge;
In via istruttoria, la scrivente difesa chiede la rinnovazione della CTU medico-legale resa nel primo grado di giudizio, con incarico da affidarsi ad altri periti extra districtum, volta a valutare sia la sussistenza di una condotta colposa da parte dei sanitari, nonché in caso affermativo, la natura ed entità del danno riferibile alla condotta iatrogena.
In subordine, demandare ad uno specialista in Medicina Nucleare la valutazione integrativa della vicenda oggetto di causa e, nella specie, la rilettura tecnica della TC-PET eseguita il 12 novembre 2015, alla luce delle competenze richieste da detta specializzazione.”.
L'appellato ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis:
- in via principale, rigettare l'appello proposto dall avverso la Parte_2 sentenza n. 1423/2022 del Tribunale di Bologna in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in via incidentale, riformare parzialmente la sentenza n. 1423/2022 del Tribunale di Bologna nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di reddito subito dal dott. in Controparte_1 conseguenza dei fatti di causa e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del dott. del
[...] Controparte_1 danno patrimoniale subito in conseguenza dei fatti di causa, nella misura che sarà ritenuta congrua e di giustizia.
Con il favore delle spese del grado. In via istruttoria, si insiste per il rigetto della richiesta di rinnovazione della CTU medico-legale formulata dall'appellante, che è chiaramente frutto dell'insoddisfazione rispetto alle risultanze peritali di primo grado. Si rileva peraltro che l'appellante non ha addotto motivazioni tecnico-scientifiche a fondamento della propria richiesta e che – come osservato anche nella sentenza impugnata – gli stessi Consulenti di parte della struttura non hanno formulato osservazioni alla relazione depositata in sede ex art. 696 bis c.p.c. e hanno avuto puntuale e completa risposta alle osservazioni mosse nel giudizio di primo grado”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il dott. già soggetto ad intervento di chirurgia endoscopica per enucleazione di Controparte_1 adenoma prostatico, si sottoponeva, in data 12 novembre 2015, ad una TC-PET Total Body con colina marcata (11-c), eseguita presso l' Medicina Nucleare – Fanti della CP_2 [...]
per controllarne gli esiti e monitorare l'eventuale ripresa della patologia o la Controparte_3 presenza di metastasi.
Terminati gli accertamenti e in risposta al quesito clinico posto dal medico inviante, il referto escludeva che le cellule tumorali fossero migrate, tramite flusso sanguigno, dalla sede originaria, i.e. la regione della prostata, nella regione polmonare, menomando i relativi organi, ma, allo stesso tempo, rilevava la presenza di due piccoli noduli polmonari, evidenziati dal radiofarmaco ma non ulteriormente identificabili con la metodica utilizzata (“Alle sole immagini di correzione TC, si apprezzano alcuni millimetrici noduli polmonari bilaterali, in particolare ai lobi superiori, non caratterizzabili metabolicamente per le piccole dimensioni. Limitatamente al potere di risoluzione della metodica (circa 5mm), nulla altro da segnalare a livello dei restanti distretti corporei esaminati”).
Dopo oltre due anni il Dott. in seguito all'insorgenza di acuta sintomatologia Controparte_1 respiratoria, veniva sottoposto (in data 06/04/2018), ad una toracentesi presso l'U.O. di Pneumologia Interventistica del medesimo Policlinico, che mostrava un accumulo anomalo di liquido nella cavità pleurica, e ad un successivo esame di TC che mostrava una lesione nodulare al lobo superiore sinistro .
Il Dott. si sottoponeva quindi ad ulteriori accertamenti, in particolare ad un PET TC “total CP_1 body” presso l' eseguito in data 17/04/2018, che rilevava un'evidente nodularità Controparte_4 neoplastica paramediastinica al lobo superiore sinistro e l'abbondante versamento pleurico, in emitorace sinistro ormai profondamente interessato dal processo neoplastico in corso (dal referto di Laboratorio Analisi Patologia Molecolare Oncologica: “percentuale di cellule neoplastiche positive: 70%...immunoreattività di membrana in cellule infiammatorie associate al tumore…il materiale
pagina 2 di 8 esaminato viene giudicato IDONEO alla determinazione…” ; dal referto dell'esame ecografico:
“motivazioni: controllo in versamento pleurico sinistro già sottoposto a toracentesi…a sinistra: versamento pleurico libero moderato (circa 2 spazi intercostali) in modesto aumento rispetto al precedente controllo eseguito al termine della toracentesi…”).
Per questi motivi
, il Dottore veniva ricoverato, dal 26/04/2018 al 30/04/2018, presso l'U.O.C. di Chirurgia Toracica dell'Ospedale Maggiore per versamento pleurico recidivante sinistro e sottoposto, in data 26/04/2018, ad intervento chirurgico di biopsia pleurica e talcaggio pleurico (dal referto d'esame d'organo: “Notizie cliniche: adenocarcinoma del polmone sinistro con versamento neoplastico. Versamento pleurico sinistro. Diagnosi: 1,2) Metastasi pleuriche di adenocarcinoma poco differenziato di origine polmonare (TTF-1+)”.
Una TC “total body” del 5 luglio 2018, eseguita presso la U.O. di Radiologia - Golfieri della
[...]
mostrava un modesto incremento dimensionale della nota lesione Controparte_3 polmonare e del vicino linfonodo paraortico ed atelettasia, mentre lo studio addominale e quello del distretto encefalico risultavano entrambi negativi per malattia (TC Total body: “TC TORACE S/C MDC (INCLUSO HRCT): Rispetto al precedente del 9/4/18 dopo talcaggio pleurico a sinistra non si segnalano significative falde di versamento pleurico né pericardico. La nota lesione al segmento anteriore del LSS adesa alla pleura anteriore e mediastinica pare modestamente incrementata di dimensioni (29 x 17 x 23 x 12 mm). Ingrandito il linfonodo paraortico in stretta adiacenza alla lesione…”).
Infine, una successiva TC “total body” del 10 ottobre 2018, eseguita sempre presso la
[...]
mostrava un ulteriore incremento dimensionale della neoplasia al Controparte_3 polmone e del linfonodo in sede ascellare sinistra (TC Total body: “TC TORACE S/C MDC (INCLUSO HRCT): Ulteriore lieve incremento dimensionale della nota lesione al segmento ventrale del LSS adesa in parte sia alla pleura anteriore che mediastinica (31 x 20 mm vs 29 x 17 mm)…Incremento dimensionale di un linfonodo in sede ascellare sinistra (13 x 9 mm vs 8 x 5 mm”) .
Il Dott. in data 13/12/2018 si rivolgeva al Tribunale di Bologna affinché disponesse Controparte_1 un accertamento tecnico preventivo delle sue condizioni ai sensi dell'art. 696 cpc.; l'
[...] si costituiva eccependo l'inammissibilità del procedimento per Controparte_5 mancanza delle ragioni d'urgenza; l'eccezione non veniva accolta, e veniva conferito incarico al CTU Dott. , che depositava relazione descrittiva dell'invalidità del Dott. conseguente alla Per_1 CP_1 patologia neoplastica di cui era portatore.
Successivamente, il Dott. in data 30/09/2019, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di CP_1 Bologna, l' chiedendone la condanna per responsabilità Controparte_5 contrattuale e/o extracontrattuale, al risarcimento di tutti i danni subiti.
Il Giudice vista l'eccezione di improcedibilità sollevata dal per violazione dell'art. 8 della CP_3
Legge Gelli-Bianco, (che obbliga al previo esperimento di un tentativo di conciliazione chi esercita un'azione di risarcimento danni da responsabilità sanitaria), concedeva all'attore termine di quindici giorni per integrare la condizione di procedibilità, mediante l'introduzione del procedimento ex art. 696-bis cpc, e rinviava il giudizio di merito all'udienza dell'8/10/2020.
Conclusosi il subprocedimento ex art. 696 bis, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 cpc e l'esperimento del tentativo di conciliazione del Giudice ex art. 185-bis cpc, la causa veniva decisa con sentenza ex art.281 sexies cpc, e il Tribunale di Bologna condannava la convenuta al CP_5 risarcimento del danno, mediante pagamento della somma di € 570.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza a quella del saldo, e alla rifusione delle spese, respingendo tuttavia la domanda risarcitoria per il danno patrimoniale da mancato guadagno.
pagina 3 di 8 Con atto di citazione in appello notificato in data 04/08/2022, la Controparte_3 ha impugnato la sentenza di primo grado, deducendo tre distinti motivi:
[...]
1) Erroneità, contraddittorietà e lacune della CTU di primo grado e conseguente vizio di motivazione della sentenza di prime cure nella parte in cui a quella fa espresso ed aperto richiamo, senza alcun preliminare vaglio critico. Assenza di nesso causale e richiesta di rinnovazione della CTU con nomina di altro Collegio peritale;
2) Error in iudicando commesso dal Giudice di prime cure nella trattazione della tematica del danno da perdita di chances. Motivazione apparente;
3) Manifesta irragionevolezza, erroneità̀ e carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto rilevante il comportamento del danneggiato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., perlomeno in termini di concorso nella causazione del danno;
Si è tempestivamente costituito nel giudizio il Dott. contestando la fondatezza dei motivi CP_1 d'appello e proponendo a sua volta appello incidentale per il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
--------
L'appello principale è infondato.
Con il primo motivo di gravame si deduce il vizio di motivazione per avere il Giudice acriticamente recepito gli esiti, asseritamente erronei e contradditori, della CTU medico-legale (Collegio peritale composto dal Dott. , specialista in Medicina Legale, e Prof. , specialista in Per_1 Per_2
Radiologia), e si chiede, in punto di rito, rinnovazione integrale dell'indagine peritale stessa, con nomina di un nuovo Collegio, che conti al suo interno anche uno specialista in Medicina Nucleare o, in subordine, conferimento di incarico di valutazione tecnica integrativa della vicenda ad uno specialista di Medicina Nucleare.
Ora, ad avviso della Corte vanno respinte sia la richiesta di rinnovazione della CTU medico-legale, sia la richiesta subordinata di disporre una valutazione integrativa ad uno specialista ad hoc. L'elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado, peraltro a seguito di un approfondimento tecnico svoltosi nel rispetto del contraddittorio, è infatti caratterizzato da organicità, completezza, chiarezza e non contraddittorietà; inoltre, la assenza, nel Collegio peritale, di un medico specializzato in Medicina
Nucleare non è ragione sufficiente per contestare gli esiti della consulenza, che al contrario ha mostrato di focalizzare e tenere in adeguato conto l'area di competenza propria del medico nucleare che svolgeva l'esame, prima di affermarne comunque la responsabilità.
Va premesso che il dottor venne sottoposto ad un esame noto come “PET-TC”, che associa i CP_1 risultati della PET, procedura specialistica del medico nucleare, e di un esame radiodiagnostico contestuale, che rispetto alla prima si pone in una posizione di complementarietà e strumentalità; la TC all'interno del sistema “PET-TC” infatti è funzionale all'indagine del medico nucleare – di cui la PET è diretta espressione – consentendo, tramite la sovrapposizione dei risultati, una migliore comprensione della PET, senz'altro aspetto centrale del “focus” nel caso del dottor CP_1
Proprio perché la TC svolga tale sua funzione, complementare ed integrativa alla PET, il medico nucleare deve possedere una formazione che gli consenta di leggerne (seppure non in funzione diagnostica, rispetto a patologie estranee al suo focus principale) i risultati, senza ricorrere necessariamente all'ausilio di uno specialista in radiologia.
Non vi è d'altro canto dubbio circa la contiguità delle discipline: la medicina nucleare è invero una specialità medica, sviluppatasi negli anni '60, che utilizza radiazioni simili a quelle impiegate in radiologia, emesse da nuclei di atomi con debole radioattività, da cui il termine “nucleare”.
pagina 4 di 8 Una volta accertato, sul piano generale, che medici specialisti in Medicina Nucleare ben possono svolgere attività radiodiagnostiche complementari senza l'ausilio di radiologi, e accertato, sul piano concreto, che nel caso di specie i medici in servizio presso l'U.O. di Medicina Nucleare – Fanti della hanno effettivamente impiegato strumenti radiologici (pur Controparte_3 senza mezzi di contrasto) nel contesto dell'esame PEC-TC, è legittima la scelta di comporre il Collegio dei CTU nominando un radiologo, e non uno specialista di medicina nucleare.
Inoltre, si rileva che il Collegio peritale, nell'espletamento dell'incarico affidato, ha operato tenendo precisamente conto delle competenze e dei criteri dell'arte della Medicina Nucleare, come si può desumere dall'esplicito richiamo fatto nella relazione alle linee guida della (Associazione CP_6
), circostanza, questa, di natura sostanziale che Controparte_7 consente a questa Corte di superare il rilievo formale dell'assenza nel Collegio dei Ctu, di specialisti in in Medicina Nucleare.
D'altro canto, e da ultimo sul punto, a fronte di una richiesta di rinnovazione della CTU, non si può prescindere dal bilanciamento tra due valori, di rango costituzionale, e potenzialmente confliggenti: il diritto alla difesa delle parti, da un lato, e il principio della ragionevole durata del processo.
Se è vero che “ove un giudice motivi il rigetto della richiesta di supplemento di CTU soltanto sul rilievo della contrarietà ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, tale rigetto meriterebbe censura, perché mancherebbe di dare considerazioni ai principi del diritto di difesa e del giusto processo” (Cass. n. 18410/2013, Cass. n. 2823/2021), nel caso in esame non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa di odierna parte appellante, né si è verificato alcun fatto nuovo
(circostanze, queste, che sì giustificherebbero la rinnovazione di CTU).
Neppure risulta, dagli atti della consulenza tecnica ex art.696 bis cpc disponibili in questo giudizio, ovvero dalle difese di parte, che l'odierna appellante avesse chiesto la nomina di uno specialista di medicina nucleare, all'atto del conferimento dell'incarico peritale;
la odierna contestazione in proposito pare correlata all'esito sfavorevole della ctu, e quindi opportunistica.
Conclusivamente: la Corte, applicando con prudenza e ragionevolezza il potere discrezionale attribuito, ritiene che accordare e disporre la rinnovazione della CTU non corrisponda ad una esigenza difensiva, e determinerebbe un'ingiustificata compressione delle esigenze di economia del processo e ragionevole durata ex art. 111 Cost.
Esaminando, quindi, nel merito il primo motivo, se ne ritiene la infondatezza, apparendo la decisione di primo grado condivisibile, e da confermare, per le ragioni che si espongono con la brevità consentita dal caso.
Due presupposti sono riconosciuti come pacifici, nel giudizio: in primo luogo, l'esame PET-TC “total body”, eseguito in data 12.11.2015 con colina-11, è un esame di Medicina Nucleare basato sulla somministrazione per via endovenosa di un radiofarmaco, che si concentra in maniera elevata nelle cellule specifiche del tumore della prostata e delle sue localizzazioni a distanza: seppure quindi sia esteso ad altri distretti corporei, l'esame è diretto a controllare che non vi siano metastasi del tumore primario prostatico, non invece a diagnosticare neoplasie primarie nella regione polmonare, in ordine alle quali il radiofarmaco non ha la stessa efficacia;
in secondo luogo, l'esame è stato correttamente eseguito e refertato per quanto attiene le rilevazioni ottenute tramite l'utilizzo del radiofarmaco.
La condotta foriera di responsabilità è invece individuata nella mancata segnalazione di un nodulo polmonare visibile solo alla TC, ma comunque evidente, che per le sue dimensioni era compatibile con una lesione neoplastica primaria del polmone, e secondo il giudizio dei CCTTUU doveva essere rilevato, nel referto, seppure solo per consentire un proseguio di approfondimenti diagnostici;
è vero, infatti, che “la caratterizzazione dei noduli è compito dello specialista che conosce la semeiotica radiologica;
competenza quest'ultima non esigibile dal Medico di Medicina Nucleare”; spetta tuttavia pagina 5 di 8 anche al medico di Medicina Nucleare di dare indicazione della esistenza di alterazioni morfologiche di possibile significato patologico, ove siano facilmente rilevabili, dalla TC incidentale, come il collegio peritale ha ritenuto nella fattispecie.
In caso di esame PET-TC, infatti, seppure l'indagine certamente non sia diagnostica con specifico riguardo ad alterazioni non correlate alla patologia prostatica, si esige dal medico nucleare oltre alla specifica lettura ed interpretazione delle immagini PET, con correzione TC, un esame per così dire
“incidentale” delle immagini TC, cui consegua la segnalazione degli elementi di immediata emersione, ambigui o sospetti, il cui approfondimento è rimesso alla competenza esclusiva del medico radiologo.
In tal senso appunto vanno le linee guida della “nel caso in Controparte_8 cui all'esame TC effettuato con finalità diagnostiche e dirette emergano delle anomalie per le quali si rende necessario un approfondimento con l'esecuzione di apposita TAC diagnostica, il medico nucleare provvederà a darne pronta segnalazione al radiologo pena altrimenti la possibile insorgenza di responsabilità medica al riguardo”.
Nella fattispecie è purtroppo mancata, da parte del medico nucleare del Controparte_3
la segnalazione nel referto del nodulo polmonare di dimensioni maggiori;
scrivono sul punto
[...] i CCTTUU: “……. Trattasi infatti di nodulo solido, con diametro di circa 10 mm al lobo superiore di sinistra in paramediastinica. In occasione dell'esecuzione del suddetto esame le dimensioni, diametro
> di 8mm e la densità solida sono compatibili con lesione neoplastica e ne impongono l'approfondimento diagnostico. Il diametro superiore ad 8 mm determina di per sé stesso la sua specificità rispetto agli altri noduli polmonari superiori tutti con diametro inferiore ai 5 mm, di cui precedentemente esposto. Il nodulo polmonare è sì privo fissazione del radiofarmaco in quanto non correlato alla patologia prostatica, risulta nondimeno chiaramente evidente nelle immagini CT e dunque meritevole di segnalazione e di successivo approfondimento diagnostico”.
Dunque, è corretta la decisione di primo grado, laddove ha ravvisato una responsabilità perchè applicando la regola del “più probabile che non”, la refertazione del nodulo sospetto in un paziente già operato di tumore prostatico avrebbe originato approfondimenti diagnostici idonei a definirne la natura,
e quindi la deficitaria refertazione dell'esame PET-TC ha in concreto determinato il conseguente ritardo nel processo di diagnosi e cura della patologia, ponendosi in nesso di causalità con l'aggravamento della malattia stessa di cui il Dott. era affetto, e così giustificando il CP_1 riconoscimento di un danno iatrogeno differenziale quantificabile nel 55%, conteggiato dal 31° al 85° punto percentuale.
Deve anche condividersi, attesi i dati oggettivi acquisiti al giudizio, la stima del danno differenziale accertato: come hanno osservato i CCTTUU, seppure non sia possibile affermare con certezza lo stato della malattia al tempo dell'esecuzione della PET-TC oggetto di contestazione, è presumibile, proprio per le dimensioni del nodulo apprezzabili in base alla TC, che si trattasse di uno stadio T1 (tumore <3 cm, senza coinvolgimento pleurico o del bronco principale); al momento della diagnosi, nell'aprile del
2018, la neoplasia era invece corredata di versamento pleurico maligno e noduli pleurici e dunque diagnosticabile in uno stadio T4.
Per tale motivo è ragionevole ritenere che il ritardo di diagnosi abbia comportato una lesione della integrità fisica, correttamente rappresentato come danno differenziale, per cui si richiama integralmente la liquidazione effettuata dal Giudice di primo grado.
Con il secondo motivo d'appello parte appellante deduce l'errata trattazione, in sentenza, della tematica del danno da perdita di chances, assumendo, in buona sostanza, che a tutto voler concedere il caso doveva essere inquadrato sotto il profilo della perdita di chances. Anche questo secondo motivo d'appello è infondato.
pagina 6 di 8 In via preliminare, non pare fondata l'eccezione, sollevata da parte appellante, di novità della domanda e quindi inammissibilità del motivo;
nell'atto introduttivo del giudizio depositato dall'allora attrice seppure sinteticamente la domanda è stata delineata laddove si legge: “Da ultimo bisognerà valutare il danno da perdita di chances subito dall'attore, e già chiaramente indicato e configurato tanto nelle relazioni medico legale e specialistica di parte, quanto nella relazione del CTU del dott. ”. Per_3
Tuttavia, tenendo conto della giurisprudenza della Suprema Corte, circa la definizione del danno da perdita di chances, si osserva, in estrema sintesi, e per quanto necessario in questa sede, che va affermata la responsabilità sanitaria diretta (commissiva, ma anche omissiva, come quella identificata nel caso di specie) laddove sia accertato, secondo la regola del più probabile che non, il nesso di causa
– effetto tra la condotta posta in essere e il danno biologico patito dal destinatario della prestazione sanitaria;
può invece essere riconosciuto il danno da perdita di chances qualora resti accertata solo la possibilità perduta di un risultato migliore, descritto comunque in termini di incertezza: in tal caso infatti non è risarcibile il danno, come perdita di un risultato, o danno differenziale tra due risultati diversi, ma solo il danno come perdita di una possibilità astratta di un risultato migliore.
Ne consegue che tutte le volte in cui la condotta negligente del sanitario abbia determinato, in applicazione dell'ordinario criterio di accertamento del nesso causale basato sulla regola del “più probabile che non”, un danno biologico (come avvenuto nella fattispecie oggetto d'esame, in cui si riconosce un danno differenziale da omessa diagnosi), si dovrà riconoscere il risarcimento nella sua pienezza, non ricorrendo una fattispecie di perdita di chance.
Con il terzo motivo d'appello, parte appellante lamenta la erroneità della sentenza laddove non ha ritenuto rilevante il comportamento del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., perlomeno in termini di concorso nella causazione del danno, sostenendo che date le competenze professionali del dottor era suo onere sottoporre il referto al proprio medico curante, oltre che all'urologo, e valutare CP_1 insieme ad essi anche avvalendosi delle proprie competenze di radiologo, la importanza del rilievo polmonare evidenziato nel referto.
Il motivo è ammissibile (non è infatti vero, come deduce la difesa di controparte, che il rilievo sia stato tardivamente sollevato, in primo grado, poiché risulta esplicitato già nella comparsa di costituzione, alle pagg.12 ss e ripreso nelle conclusioni) e tuttavia infondato.
La veste del dottor era, nella vicenda, quella di paziente, già portatore di una neoplasia CP_1 prostatica, e soggetto alle cure ordinariamente rese da parte dei sanitari del Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Sant'Orsola; la tesi per cui, essendo radiologo, avrebbe dovuto attivarsi, per verificare la esattezza del referto, e indagare il proprio stato di salute non trova appiglio in alcuna previsione normativa, né in alcuna regola dettata dai principi di correttezza professionale e/o deontologica, proprio perché il dottor non era chiamato in questa occasione a rendere CP_1 prestazioni sanitarie, ed aveva diritto di affidarsi ai colleghi.
Né, tantomeno, parte appellante può vantare una legittima aspettativa sulla condotta concretamente esigibile dal Dott. nel caso di specie solo poiché, in passato, in una situazione probabilmente CP_1 più serena, quest'ultimo si era autorefertato alcuni accertamenti diagnostici.
L'appello incidentale è parimenti infondato.
L'appellato contesta, nell'appello incidentale, il mancato riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale da decremento reddituale dovuto all'aggravamento delle sue condizioni di salute, asserisce che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta chiaramente un reddito derivante dall'attività professionale di medico radiologo sostanzialmente costante fino ai redditi riferiti all'anno 2017 (pari in media a €235.000,00 annui), mentre dai redditi riferiti all'anno 2018 si evidenzia un rilevante calo, attestati in media su €150.000,00 annui.
pagina 7 di 8 Ora, il dottor nato nell'agosto del 1948, ha svolto sia lavoro dipendente, sia lavoro autonomo;
CP_1 per quanto consta dagli allegati alle dichiarazioni IRPEF, (in particolare dai modelli Unico) che riguardano il periodo di interesse, nel 2013 era già in pensione, percependo in misura fissa l'emolumento pensionistico, a cui ha affiancato i redditi della attività di lavoro autonomo, svolta come radiologo, per esami e consulenze, anche per incarico di assicurazioni;
tali redditi al lordo delle imposte, risultano di €.259.000 nel 2012, €.273.000 nel 2013, €.256.000 nel 2014, €.280.000 nel 2015,
€.216.000 nel 2016, €.217.000 nel 2017, €.157.000 nel 2018 ed €.154.000 nel 2019.
Esaminando con un minimo di dettaglio l'andamento reddituale sopra esposto si nota quindi una crescita tendenziale nei primi anni;
una contrazione significativa dei redditi da lavoro autonomo, già dopo l'apice raggiunto nel 2015, e una seconda contrazione, dopo il 2017.
Certamente nel 2016 e 2017 il dottore non aveva ancora accusato i sintomi del grave male che lo ha poi condizionato, e quindi la significativa riduzione dell'attività verificatasi deve ascriversi a fattori esterni, verosimilmente correlati alla modificazione di rapporti di consulenza, ovvero al naturale scorrere del tempo;
dunque è ragionevole ritenere che la tendenza alla flessione manifestatasi anche successivamente sia quanto meno in parte dovuta a tali fattori, e non può dirsi positivamente provato il nesso di causa tra il danno biologico specificamente conseguente al ritardo diagnostico (comunque differenziale, e quindi incrementale, rispetto al danno biologico direttamente conseguente alla patologia) e la riduzione dei redditi.
Le spese processuali, in applicazione dell'art. 91 cpc, seguono il criterio della soccombenza: si compensano quindi, per la metà, i compensi, in ragione della soccombenza reciproca nel grado, visto il rigetto dell'appello incidentale;
nella liquidazione si tiene conto dei valori medi dello scaglione di riferimento, salvo che per la fase della istruttoria, liquidata in misura intermedia tra minimo e medio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• respinge sia l'appello principale che l'appello incidentale, confermando integralmente la sentenza di primo grado;
• compensa interamente gli esborsi e per la metà le spese legali del grado, in ragione del rigetto di entrambi gli appelli, condannando l' Controparte_9
a rifondere alla controparte la residua metà delle spese legali, che liquida, a
[...] parziale compensazione già operata, in € 12.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge sui compensi. Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte di entrambi gli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1412/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. TAVAZZI MICHELE (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_1 Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GARCEA Controparte_1 C.F._2
GABRIELE (C.F. ) del Foro di C.F._3 Pt_1
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Avverso la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. n.1423/2022 emessa dal Tribunale di Bologna il 10/03/2022
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento della presente impugnazione, in via principale: in integrale riforma della sentenza impugnata,
- dichiarare l'ingiustizia, l'erroneità, contraddittorietà ed illogicità della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti e, conseguentemente, dispone la sua integrale riforma in termini di rigetto delle pretese risarcitorie ex adverso invocate, oltre che in termini di restituzione degli importi medio-tempore liquidati in virtù e/o in forza della stessa;
in via subordinata, e in denegata ipotesi di rigetto della domanda sopra formulata,
- ridurre gli importi dovuti a titolo risarcitorio, per tutte le ragioni esposte in atti;
in ogni caso,
pagina 1 di 8 - disporre, per l'effetto, che l'appellato restituisca all' Parte_1 quanto medio tempore eventualmente corrisposto in suo favore, maggiorato di interessi legali a far tempo dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione;
- con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge;
In via istruttoria, la scrivente difesa chiede la rinnovazione della CTU medico-legale resa nel primo grado di giudizio, con incarico da affidarsi ad altri periti extra districtum, volta a valutare sia la sussistenza di una condotta colposa da parte dei sanitari, nonché in caso affermativo, la natura ed entità del danno riferibile alla condotta iatrogena.
In subordine, demandare ad uno specialista in Medicina Nucleare la valutazione integrativa della vicenda oggetto di causa e, nella specie, la rilettura tecnica della TC-PET eseguita il 12 novembre 2015, alla luce delle competenze richieste da detta specializzazione.”.
L'appellato ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis:
- in via principale, rigettare l'appello proposto dall avverso la Parte_2 sentenza n. 1423/2022 del Tribunale di Bologna in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in via incidentale, riformare parzialmente la sentenza n. 1423/2022 del Tribunale di Bologna nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di reddito subito dal dott. in Controparte_1 conseguenza dei fatti di causa e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore del dott. del
[...] Controparte_1 danno patrimoniale subito in conseguenza dei fatti di causa, nella misura che sarà ritenuta congrua e di giustizia.
Con il favore delle spese del grado. In via istruttoria, si insiste per il rigetto della richiesta di rinnovazione della CTU medico-legale formulata dall'appellante, che è chiaramente frutto dell'insoddisfazione rispetto alle risultanze peritali di primo grado. Si rileva peraltro che l'appellante non ha addotto motivazioni tecnico-scientifiche a fondamento della propria richiesta e che – come osservato anche nella sentenza impugnata – gli stessi Consulenti di parte della struttura non hanno formulato osservazioni alla relazione depositata in sede ex art. 696 bis c.p.c. e hanno avuto puntuale e completa risposta alle osservazioni mosse nel giudizio di primo grado”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il dott. già soggetto ad intervento di chirurgia endoscopica per enucleazione di Controparte_1 adenoma prostatico, si sottoponeva, in data 12 novembre 2015, ad una TC-PET Total Body con colina marcata (11-c), eseguita presso l' Medicina Nucleare – Fanti della CP_2 [...]
per controllarne gli esiti e monitorare l'eventuale ripresa della patologia o la Controparte_3 presenza di metastasi.
Terminati gli accertamenti e in risposta al quesito clinico posto dal medico inviante, il referto escludeva che le cellule tumorali fossero migrate, tramite flusso sanguigno, dalla sede originaria, i.e. la regione della prostata, nella regione polmonare, menomando i relativi organi, ma, allo stesso tempo, rilevava la presenza di due piccoli noduli polmonari, evidenziati dal radiofarmaco ma non ulteriormente identificabili con la metodica utilizzata (“Alle sole immagini di correzione TC, si apprezzano alcuni millimetrici noduli polmonari bilaterali, in particolare ai lobi superiori, non caratterizzabili metabolicamente per le piccole dimensioni. Limitatamente al potere di risoluzione della metodica (circa 5mm), nulla altro da segnalare a livello dei restanti distretti corporei esaminati”).
Dopo oltre due anni il Dott. in seguito all'insorgenza di acuta sintomatologia Controparte_1 respiratoria, veniva sottoposto (in data 06/04/2018), ad una toracentesi presso l'U.O. di Pneumologia Interventistica del medesimo Policlinico, che mostrava un accumulo anomalo di liquido nella cavità pleurica, e ad un successivo esame di TC che mostrava una lesione nodulare al lobo superiore sinistro .
Il Dott. si sottoponeva quindi ad ulteriori accertamenti, in particolare ad un PET TC “total CP_1 body” presso l' eseguito in data 17/04/2018, che rilevava un'evidente nodularità Controparte_4 neoplastica paramediastinica al lobo superiore sinistro e l'abbondante versamento pleurico, in emitorace sinistro ormai profondamente interessato dal processo neoplastico in corso (dal referto di Laboratorio Analisi Patologia Molecolare Oncologica: “percentuale di cellule neoplastiche positive: 70%...immunoreattività di membrana in cellule infiammatorie associate al tumore…il materiale
pagina 2 di 8 esaminato viene giudicato IDONEO alla determinazione…” ; dal referto dell'esame ecografico:
“motivazioni: controllo in versamento pleurico sinistro già sottoposto a toracentesi…a sinistra: versamento pleurico libero moderato (circa 2 spazi intercostali) in modesto aumento rispetto al precedente controllo eseguito al termine della toracentesi…”).
Per questi motivi
, il Dottore veniva ricoverato, dal 26/04/2018 al 30/04/2018, presso l'U.O.C. di Chirurgia Toracica dell'Ospedale Maggiore per versamento pleurico recidivante sinistro e sottoposto, in data 26/04/2018, ad intervento chirurgico di biopsia pleurica e talcaggio pleurico (dal referto d'esame d'organo: “Notizie cliniche: adenocarcinoma del polmone sinistro con versamento neoplastico. Versamento pleurico sinistro. Diagnosi: 1,2) Metastasi pleuriche di adenocarcinoma poco differenziato di origine polmonare (TTF-1+)”.
Una TC “total body” del 5 luglio 2018, eseguita presso la U.O. di Radiologia - Golfieri della
[...]
mostrava un modesto incremento dimensionale della nota lesione Controparte_3 polmonare e del vicino linfonodo paraortico ed atelettasia, mentre lo studio addominale e quello del distretto encefalico risultavano entrambi negativi per malattia (TC Total body: “TC TORACE S/C MDC (INCLUSO HRCT): Rispetto al precedente del 9/4/18 dopo talcaggio pleurico a sinistra non si segnalano significative falde di versamento pleurico né pericardico. La nota lesione al segmento anteriore del LSS adesa alla pleura anteriore e mediastinica pare modestamente incrementata di dimensioni (29 x 17 x 23 x 12 mm). Ingrandito il linfonodo paraortico in stretta adiacenza alla lesione…”).
Infine, una successiva TC “total body” del 10 ottobre 2018, eseguita sempre presso la
[...]
mostrava un ulteriore incremento dimensionale della neoplasia al Controparte_3 polmone e del linfonodo in sede ascellare sinistra (TC Total body: “TC TORACE S/C MDC (INCLUSO HRCT): Ulteriore lieve incremento dimensionale della nota lesione al segmento ventrale del LSS adesa in parte sia alla pleura anteriore che mediastinica (31 x 20 mm vs 29 x 17 mm)…Incremento dimensionale di un linfonodo in sede ascellare sinistra (13 x 9 mm vs 8 x 5 mm”) .
Il Dott. in data 13/12/2018 si rivolgeva al Tribunale di Bologna affinché disponesse Controparte_1 un accertamento tecnico preventivo delle sue condizioni ai sensi dell'art. 696 cpc.; l'
[...] si costituiva eccependo l'inammissibilità del procedimento per Controparte_5 mancanza delle ragioni d'urgenza; l'eccezione non veniva accolta, e veniva conferito incarico al CTU Dott. , che depositava relazione descrittiva dell'invalidità del Dott. conseguente alla Per_1 CP_1 patologia neoplastica di cui era portatore.
Successivamente, il Dott. in data 30/09/2019, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di CP_1 Bologna, l' chiedendone la condanna per responsabilità Controparte_5 contrattuale e/o extracontrattuale, al risarcimento di tutti i danni subiti.
Il Giudice vista l'eccezione di improcedibilità sollevata dal per violazione dell'art. 8 della CP_3
Legge Gelli-Bianco, (che obbliga al previo esperimento di un tentativo di conciliazione chi esercita un'azione di risarcimento danni da responsabilità sanitaria), concedeva all'attore termine di quindici giorni per integrare la condizione di procedibilità, mediante l'introduzione del procedimento ex art. 696-bis cpc, e rinviava il giudizio di merito all'udienza dell'8/10/2020.
Conclusosi il subprocedimento ex art. 696 bis, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 cpc e l'esperimento del tentativo di conciliazione del Giudice ex art. 185-bis cpc, la causa veniva decisa con sentenza ex art.281 sexies cpc, e il Tribunale di Bologna condannava la convenuta al CP_5 risarcimento del danno, mediante pagamento della somma di € 570.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza a quella del saldo, e alla rifusione delle spese, respingendo tuttavia la domanda risarcitoria per il danno patrimoniale da mancato guadagno.
pagina 3 di 8 Con atto di citazione in appello notificato in data 04/08/2022, la Controparte_3 ha impugnato la sentenza di primo grado, deducendo tre distinti motivi:
[...]
1) Erroneità, contraddittorietà e lacune della CTU di primo grado e conseguente vizio di motivazione della sentenza di prime cure nella parte in cui a quella fa espresso ed aperto richiamo, senza alcun preliminare vaglio critico. Assenza di nesso causale e richiesta di rinnovazione della CTU con nomina di altro Collegio peritale;
2) Error in iudicando commesso dal Giudice di prime cure nella trattazione della tematica del danno da perdita di chances. Motivazione apparente;
3) Manifesta irragionevolezza, erroneità̀ e carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto rilevante il comportamento del danneggiato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., perlomeno in termini di concorso nella causazione del danno;
Si è tempestivamente costituito nel giudizio il Dott. contestando la fondatezza dei motivi CP_1 d'appello e proponendo a sua volta appello incidentale per il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
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L'appello principale è infondato.
Con il primo motivo di gravame si deduce il vizio di motivazione per avere il Giudice acriticamente recepito gli esiti, asseritamente erronei e contradditori, della CTU medico-legale (Collegio peritale composto dal Dott. , specialista in Medicina Legale, e Prof. , specialista in Per_1 Per_2
Radiologia), e si chiede, in punto di rito, rinnovazione integrale dell'indagine peritale stessa, con nomina di un nuovo Collegio, che conti al suo interno anche uno specialista in Medicina Nucleare o, in subordine, conferimento di incarico di valutazione tecnica integrativa della vicenda ad uno specialista di Medicina Nucleare.
Ora, ad avviso della Corte vanno respinte sia la richiesta di rinnovazione della CTU medico-legale, sia la richiesta subordinata di disporre una valutazione integrativa ad uno specialista ad hoc. L'elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado, peraltro a seguito di un approfondimento tecnico svoltosi nel rispetto del contraddittorio, è infatti caratterizzato da organicità, completezza, chiarezza e non contraddittorietà; inoltre, la assenza, nel Collegio peritale, di un medico specializzato in Medicina
Nucleare non è ragione sufficiente per contestare gli esiti della consulenza, che al contrario ha mostrato di focalizzare e tenere in adeguato conto l'area di competenza propria del medico nucleare che svolgeva l'esame, prima di affermarne comunque la responsabilità.
Va premesso che il dottor venne sottoposto ad un esame noto come “PET-TC”, che associa i CP_1 risultati della PET, procedura specialistica del medico nucleare, e di un esame radiodiagnostico contestuale, che rispetto alla prima si pone in una posizione di complementarietà e strumentalità; la TC all'interno del sistema “PET-TC” infatti è funzionale all'indagine del medico nucleare – di cui la PET è diretta espressione – consentendo, tramite la sovrapposizione dei risultati, una migliore comprensione della PET, senz'altro aspetto centrale del “focus” nel caso del dottor CP_1
Proprio perché la TC svolga tale sua funzione, complementare ed integrativa alla PET, il medico nucleare deve possedere una formazione che gli consenta di leggerne (seppure non in funzione diagnostica, rispetto a patologie estranee al suo focus principale) i risultati, senza ricorrere necessariamente all'ausilio di uno specialista in radiologia.
Non vi è d'altro canto dubbio circa la contiguità delle discipline: la medicina nucleare è invero una specialità medica, sviluppatasi negli anni '60, che utilizza radiazioni simili a quelle impiegate in radiologia, emesse da nuclei di atomi con debole radioattività, da cui il termine “nucleare”.
pagina 4 di 8 Una volta accertato, sul piano generale, che medici specialisti in Medicina Nucleare ben possono svolgere attività radiodiagnostiche complementari senza l'ausilio di radiologi, e accertato, sul piano concreto, che nel caso di specie i medici in servizio presso l'U.O. di Medicina Nucleare – Fanti della hanno effettivamente impiegato strumenti radiologici (pur Controparte_3 senza mezzi di contrasto) nel contesto dell'esame PEC-TC, è legittima la scelta di comporre il Collegio dei CTU nominando un radiologo, e non uno specialista di medicina nucleare.
Inoltre, si rileva che il Collegio peritale, nell'espletamento dell'incarico affidato, ha operato tenendo precisamente conto delle competenze e dei criteri dell'arte della Medicina Nucleare, come si può desumere dall'esplicito richiamo fatto nella relazione alle linee guida della (Associazione CP_6
), circostanza, questa, di natura sostanziale che Controparte_7 consente a questa Corte di superare il rilievo formale dell'assenza nel Collegio dei Ctu, di specialisti in in Medicina Nucleare.
D'altro canto, e da ultimo sul punto, a fronte di una richiesta di rinnovazione della CTU, non si può prescindere dal bilanciamento tra due valori, di rango costituzionale, e potenzialmente confliggenti: il diritto alla difesa delle parti, da un lato, e il principio della ragionevole durata del processo.
Se è vero che “ove un giudice motivi il rigetto della richiesta di supplemento di CTU soltanto sul rilievo della contrarietà ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, tale rigetto meriterebbe censura, perché mancherebbe di dare considerazioni ai principi del diritto di difesa e del giusto processo” (Cass. n. 18410/2013, Cass. n. 2823/2021), nel caso in esame non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa di odierna parte appellante, né si è verificato alcun fatto nuovo
(circostanze, queste, che sì giustificherebbero la rinnovazione di CTU).
Neppure risulta, dagli atti della consulenza tecnica ex art.696 bis cpc disponibili in questo giudizio, ovvero dalle difese di parte, che l'odierna appellante avesse chiesto la nomina di uno specialista di medicina nucleare, all'atto del conferimento dell'incarico peritale;
la odierna contestazione in proposito pare correlata all'esito sfavorevole della ctu, e quindi opportunistica.
Conclusivamente: la Corte, applicando con prudenza e ragionevolezza il potere discrezionale attribuito, ritiene che accordare e disporre la rinnovazione della CTU non corrisponda ad una esigenza difensiva, e determinerebbe un'ingiustificata compressione delle esigenze di economia del processo e ragionevole durata ex art. 111 Cost.
Esaminando, quindi, nel merito il primo motivo, se ne ritiene la infondatezza, apparendo la decisione di primo grado condivisibile, e da confermare, per le ragioni che si espongono con la brevità consentita dal caso.
Due presupposti sono riconosciuti come pacifici, nel giudizio: in primo luogo, l'esame PET-TC “total body”, eseguito in data 12.11.2015 con colina-11, è un esame di Medicina Nucleare basato sulla somministrazione per via endovenosa di un radiofarmaco, che si concentra in maniera elevata nelle cellule specifiche del tumore della prostata e delle sue localizzazioni a distanza: seppure quindi sia esteso ad altri distretti corporei, l'esame è diretto a controllare che non vi siano metastasi del tumore primario prostatico, non invece a diagnosticare neoplasie primarie nella regione polmonare, in ordine alle quali il radiofarmaco non ha la stessa efficacia;
in secondo luogo, l'esame è stato correttamente eseguito e refertato per quanto attiene le rilevazioni ottenute tramite l'utilizzo del radiofarmaco.
La condotta foriera di responsabilità è invece individuata nella mancata segnalazione di un nodulo polmonare visibile solo alla TC, ma comunque evidente, che per le sue dimensioni era compatibile con una lesione neoplastica primaria del polmone, e secondo il giudizio dei CCTTUU doveva essere rilevato, nel referto, seppure solo per consentire un proseguio di approfondimenti diagnostici;
è vero, infatti, che “la caratterizzazione dei noduli è compito dello specialista che conosce la semeiotica radiologica;
competenza quest'ultima non esigibile dal Medico di Medicina Nucleare”; spetta tuttavia pagina 5 di 8 anche al medico di Medicina Nucleare di dare indicazione della esistenza di alterazioni morfologiche di possibile significato patologico, ove siano facilmente rilevabili, dalla TC incidentale, come il collegio peritale ha ritenuto nella fattispecie.
In caso di esame PET-TC, infatti, seppure l'indagine certamente non sia diagnostica con specifico riguardo ad alterazioni non correlate alla patologia prostatica, si esige dal medico nucleare oltre alla specifica lettura ed interpretazione delle immagini PET, con correzione TC, un esame per così dire
“incidentale” delle immagini TC, cui consegua la segnalazione degli elementi di immediata emersione, ambigui o sospetti, il cui approfondimento è rimesso alla competenza esclusiva del medico radiologo.
In tal senso appunto vanno le linee guida della “nel caso in Controparte_8 cui all'esame TC effettuato con finalità diagnostiche e dirette emergano delle anomalie per le quali si rende necessario un approfondimento con l'esecuzione di apposita TAC diagnostica, il medico nucleare provvederà a darne pronta segnalazione al radiologo pena altrimenti la possibile insorgenza di responsabilità medica al riguardo”.
Nella fattispecie è purtroppo mancata, da parte del medico nucleare del Controparte_3
la segnalazione nel referto del nodulo polmonare di dimensioni maggiori;
scrivono sul punto
[...] i CCTTUU: “……. Trattasi infatti di nodulo solido, con diametro di circa 10 mm al lobo superiore di sinistra in paramediastinica. In occasione dell'esecuzione del suddetto esame le dimensioni, diametro
> di 8mm e la densità solida sono compatibili con lesione neoplastica e ne impongono l'approfondimento diagnostico. Il diametro superiore ad 8 mm determina di per sé stesso la sua specificità rispetto agli altri noduli polmonari superiori tutti con diametro inferiore ai 5 mm, di cui precedentemente esposto. Il nodulo polmonare è sì privo fissazione del radiofarmaco in quanto non correlato alla patologia prostatica, risulta nondimeno chiaramente evidente nelle immagini CT e dunque meritevole di segnalazione e di successivo approfondimento diagnostico”.
Dunque, è corretta la decisione di primo grado, laddove ha ravvisato una responsabilità perchè applicando la regola del “più probabile che non”, la refertazione del nodulo sospetto in un paziente già operato di tumore prostatico avrebbe originato approfondimenti diagnostici idonei a definirne la natura,
e quindi la deficitaria refertazione dell'esame PET-TC ha in concreto determinato il conseguente ritardo nel processo di diagnosi e cura della patologia, ponendosi in nesso di causalità con l'aggravamento della malattia stessa di cui il Dott. era affetto, e così giustificando il CP_1 riconoscimento di un danno iatrogeno differenziale quantificabile nel 55%, conteggiato dal 31° al 85° punto percentuale.
Deve anche condividersi, attesi i dati oggettivi acquisiti al giudizio, la stima del danno differenziale accertato: come hanno osservato i CCTTUU, seppure non sia possibile affermare con certezza lo stato della malattia al tempo dell'esecuzione della PET-TC oggetto di contestazione, è presumibile, proprio per le dimensioni del nodulo apprezzabili in base alla TC, che si trattasse di uno stadio T1 (tumore <3 cm, senza coinvolgimento pleurico o del bronco principale); al momento della diagnosi, nell'aprile del
2018, la neoplasia era invece corredata di versamento pleurico maligno e noduli pleurici e dunque diagnosticabile in uno stadio T4.
Per tale motivo è ragionevole ritenere che il ritardo di diagnosi abbia comportato una lesione della integrità fisica, correttamente rappresentato come danno differenziale, per cui si richiama integralmente la liquidazione effettuata dal Giudice di primo grado.
Con il secondo motivo d'appello parte appellante deduce l'errata trattazione, in sentenza, della tematica del danno da perdita di chances, assumendo, in buona sostanza, che a tutto voler concedere il caso doveva essere inquadrato sotto il profilo della perdita di chances. Anche questo secondo motivo d'appello è infondato.
pagina 6 di 8 In via preliminare, non pare fondata l'eccezione, sollevata da parte appellante, di novità della domanda e quindi inammissibilità del motivo;
nell'atto introduttivo del giudizio depositato dall'allora attrice seppure sinteticamente la domanda è stata delineata laddove si legge: “Da ultimo bisognerà valutare il danno da perdita di chances subito dall'attore, e già chiaramente indicato e configurato tanto nelle relazioni medico legale e specialistica di parte, quanto nella relazione del CTU del dott. ”. Per_3
Tuttavia, tenendo conto della giurisprudenza della Suprema Corte, circa la definizione del danno da perdita di chances, si osserva, in estrema sintesi, e per quanto necessario in questa sede, che va affermata la responsabilità sanitaria diretta (commissiva, ma anche omissiva, come quella identificata nel caso di specie) laddove sia accertato, secondo la regola del più probabile che non, il nesso di causa
– effetto tra la condotta posta in essere e il danno biologico patito dal destinatario della prestazione sanitaria;
può invece essere riconosciuto il danno da perdita di chances qualora resti accertata solo la possibilità perduta di un risultato migliore, descritto comunque in termini di incertezza: in tal caso infatti non è risarcibile il danno, come perdita di un risultato, o danno differenziale tra due risultati diversi, ma solo il danno come perdita di una possibilità astratta di un risultato migliore.
Ne consegue che tutte le volte in cui la condotta negligente del sanitario abbia determinato, in applicazione dell'ordinario criterio di accertamento del nesso causale basato sulla regola del “più probabile che non”, un danno biologico (come avvenuto nella fattispecie oggetto d'esame, in cui si riconosce un danno differenziale da omessa diagnosi), si dovrà riconoscere il risarcimento nella sua pienezza, non ricorrendo una fattispecie di perdita di chance.
Con il terzo motivo d'appello, parte appellante lamenta la erroneità della sentenza laddove non ha ritenuto rilevante il comportamento del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., perlomeno in termini di concorso nella causazione del danno, sostenendo che date le competenze professionali del dottor era suo onere sottoporre il referto al proprio medico curante, oltre che all'urologo, e valutare CP_1 insieme ad essi anche avvalendosi delle proprie competenze di radiologo, la importanza del rilievo polmonare evidenziato nel referto.
Il motivo è ammissibile (non è infatti vero, come deduce la difesa di controparte, che il rilievo sia stato tardivamente sollevato, in primo grado, poiché risulta esplicitato già nella comparsa di costituzione, alle pagg.12 ss e ripreso nelle conclusioni) e tuttavia infondato.
La veste del dottor era, nella vicenda, quella di paziente, già portatore di una neoplasia CP_1 prostatica, e soggetto alle cure ordinariamente rese da parte dei sanitari del Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Sant'Orsola; la tesi per cui, essendo radiologo, avrebbe dovuto attivarsi, per verificare la esattezza del referto, e indagare il proprio stato di salute non trova appiglio in alcuna previsione normativa, né in alcuna regola dettata dai principi di correttezza professionale e/o deontologica, proprio perché il dottor non era chiamato in questa occasione a rendere CP_1 prestazioni sanitarie, ed aveva diritto di affidarsi ai colleghi.
Né, tantomeno, parte appellante può vantare una legittima aspettativa sulla condotta concretamente esigibile dal Dott. nel caso di specie solo poiché, in passato, in una situazione probabilmente CP_1 più serena, quest'ultimo si era autorefertato alcuni accertamenti diagnostici.
L'appello incidentale è parimenti infondato.
L'appellato contesta, nell'appello incidentale, il mancato riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale da decremento reddituale dovuto all'aggravamento delle sue condizioni di salute, asserisce che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta chiaramente un reddito derivante dall'attività professionale di medico radiologo sostanzialmente costante fino ai redditi riferiti all'anno 2017 (pari in media a €235.000,00 annui), mentre dai redditi riferiti all'anno 2018 si evidenzia un rilevante calo, attestati in media su €150.000,00 annui.
pagina 7 di 8 Ora, il dottor nato nell'agosto del 1948, ha svolto sia lavoro dipendente, sia lavoro autonomo;
CP_1 per quanto consta dagli allegati alle dichiarazioni IRPEF, (in particolare dai modelli Unico) che riguardano il periodo di interesse, nel 2013 era già in pensione, percependo in misura fissa l'emolumento pensionistico, a cui ha affiancato i redditi della attività di lavoro autonomo, svolta come radiologo, per esami e consulenze, anche per incarico di assicurazioni;
tali redditi al lordo delle imposte, risultano di €.259.000 nel 2012, €.273.000 nel 2013, €.256.000 nel 2014, €.280.000 nel 2015,
€.216.000 nel 2016, €.217.000 nel 2017, €.157.000 nel 2018 ed €.154.000 nel 2019.
Esaminando con un minimo di dettaglio l'andamento reddituale sopra esposto si nota quindi una crescita tendenziale nei primi anni;
una contrazione significativa dei redditi da lavoro autonomo, già dopo l'apice raggiunto nel 2015, e una seconda contrazione, dopo il 2017.
Certamente nel 2016 e 2017 il dottore non aveva ancora accusato i sintomi del grave male che lo ha poi condizionato, e quindi la significativa riduzione dell'attività verificatasi deve ascriversi a fattori esterni, verosimilmente correlati alla modificazione di rapporti di consulenza, ovvero al naturale scorrere del tempo;
dunque è ragionevole ritenere che la tendenza alla flessione manifestatasi anche successivamente sia quanto meno in parte dovuta a tali fattori, e non può dirsi positivamente provato il nesso di causa tra il danno biologico specificamente conseguente al ritardo diagnostico (comunque differenziale, e quindi incrementale, rispetto al danno biologico direttamente conseguente alla patologia) e la riduzione dei redditi.
Le spese processuali, in applicazione dell'art. 91 cpc, seguono il criterio della soccombenza: si compensano quindi, per la metà, i compensi, in ragione della soccombenza reciproca nel grado, visto il rigetto dell'appello incidentale;
nella liquidazione si tiene conto dei valori medi dello scaglione di riferimento, salvo che per la fase della istruttoria, liquidata in misura intermedia tra minimo e medio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• respinge sia l'appello principale che l'appello incidentale, confermando integralmente la sentenza di primo grado;
• compensa interamente gli esborsi e per la metà le spese legali del grado, in ragione del rigetto di entrambi gli appelli, condannando l' Controparte_9
a rifondere alla controparte la residua metà delle spese legali, che liquida, a
[...] parziale compensazione già operata, in € 12.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge sui compensi. Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte di entrambi gli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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