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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 673 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti POZZI MICHELE e C.F._1
SARTORI VALENTINA parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
parte convenuta contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 16/10/2024
pagina 1 di 11 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 4/03/2024 Parte_2
chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimo-
[...]
nio contratto tra la ricorrente e in Lima Controparte_1
(Perù) il 09/09/2016, unione dalla quale, in data 21/02/2016, nasceva la figlia
La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, Per_1
come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 24/01/2023, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente delegato nel contesto del giudizio di separazione poi definito con sentenza emessa dal Tribunale di Parma il 19/10/2023.
La ricorrente chiedeva, altresì, una conferma delle condizioni stabilite nella sen- tenza di separazione in punto di affido super esclusivo a sé della figlia, con collo- cazione prevalente presso di sé, determinazione di un contributo paterno al man- tenimento della minore nella misura di € 300,00 mensili e riconoscimento a sé del diritto a percepire il 100% dell'Assegno Unico per la figlia, instando affinché fos- se definitivamente esclusa la possibilità di incontri tra il padre e la figlia e fosse previsto in via forfettaria un contributo in capo al padre per le spese straordinarie nella misura di € 50,00 mensili.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati a con- troparte ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante lo stato di accertata irreperibilità del re- sistente.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 16/10/2024, a segui- to dell'acquisizione di una relazione sul nucleo familiare dai Servizi Sociali, il di- fensore di parte ricorrente, unica comparsa personalmente, insisteva nelle doman- de formulate con il ricorso introduttivo, chiedendo che la causa fosse trattenuta immediatamente in decisione, con rinuncia a termini per scritti conclusivi;
la cau- sa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di con- siglio del 16/01/2025.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del ma- trimonio è fondata e va accolta.
pagina 2 di 11 Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio il 09/09/2016 in Lima (Perù), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Collecchio (doc.
1-4 di parte ricorrente), vivono separati in forza di sentenza del Tribunale di Parma resa in da- ta 19/10/2023, depositata il 9/11/2023 (doc.13a-13c di parte ricorrente).
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, nonché della stessa irreperibilità del convenuto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricosti- tuita.
§
Venendo alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che meritino accoglimento le domande di parte ricorrente volte ad ottenere una sostanziale conferma delle condizioni stabilite con la sentenza definitiva di separazione.
Invero, relativamente alla gestione della figlia della coppia, (ad oggi di Per_1
anni 8), le risultanze della relazione dei Servizi Sociali acquisita nel corso del pre- sente giudizio (depositata il 13/07/2024) hanno confermato il perdurare di un at- teggiamento di totale disinteresse ormai da tempo manifestato da parte del padre nei confronti della minore, il cui riscontro aveva portato, già in sede di separazio- ne (cfr. anche doc. 10-11 di parte ricorrente), alla previsione di un regime di affi- do super esclusivo della figlia alla madre.
Nella suddetta relazione, in particolare, si dà espressamente conto del fatto che, a seguito della separazione, il resistente non ha manifestato alcun interessamento in ordine alle condizioni della minore e alle frequentazioni con la stessa;
egli non si è mai interfacciato con i Servizi Sociali, delegati in sede di separazione ai fini della eventuale organizzazione di incontri padre-figlia, e non è noto dove lo stesso viva attualmente. La minore non incontra il padre da diversi anni e “sembra mostrare difficoltà nell'esprimere emozioni verso tale figura genitoriale”, le cui capacità genitoriali non hanno mai potuto formare oggetto di valutazione da parte dei Ser- vizi Sociali.
pagina 3 di 11 Per contro, la madre nel corso del tempo ha mostrato “adeguate capacità genito- riali, educative ed affettive a favore della figlia”, delle cui esigenze, morali e ma- teriali, si è sempre fatta carico in via esclusiva, supportata dalla propria rete paren- tale e dal nuovo compagno, con il quale ha creato un progetto familiare adeguato a garantire un corretto percorso di crescita della minore.
L'assoluto disinteresse ostentato dal padre con la propria condotta trova altresì conferma nel contegno processuale tenuto da quest'ultimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda, avanzata dalla ricorrente, di affido super esclusivo della prole. Se è vero, infatti, che la contuma- cia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì in- negabile che l'assenza ingiustificata di un genitore, nel processo che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed at- tenzione, verso la prole.
In questo contesto, non può che rilevarsi che, così come stabilito in sede di sepa- razione, il regime di affidamento che meglio corrisponde all'interesse della minore
è rappresentato dall'affido super esclusivo alla madre, presso cui la minore non può che rimanere collocata in via prevalente. La madre, pertanto, potrà continuare ad assumere, in conformità all'art. 337-quater c.c., le decisioni di maggiore inte- resse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, con espressa autorizzazione per ottenere, anche senza il consenso del padre, il rilascio del passaporto e/o del documento di identità vali- do per l'espatrio per la figlia.
Quanto alla possibilità di una ripresa delle frequentazioni tra il padre e la figlia, la stessa, per quanto remota, non pare debba esser definitivamente esclusa, come ri- chiesto dalla ricorrente in via principale, pur dovendo essere senz'altro accompa- gnata da specifiche garanzie (tenuto anche conto dello stato emotivo ad oggi ma- nifestato da verso la figura paterna). Il padre, in particolare, qualora ne Per_1
pagina 4 di 11 faccia richiesta potrà incontrare la figlia nell'ambito di incontri da organizzarsi da parte dei Servizi Sociali, inizialmente in modalità protetta, con espressa delega ai
Servizi per verificare la sussistenza dei presupposti per dar luogo a tali incontri e definire una calendarizzazione degli stessi, nel rispetto della volontà della minore, previa eventuale predisposizione di un percorso tramite la NPIA per la minore di preparazione alla ripresa delle frequentazioni con il padre.
Al di fuori di quanto sopra, deve invece rilevarsi come non risulti allo stato neces- sario, in assenza di una richiesta del genitore affidatario, l'avvio di un percorso di supporto psicologico per la minore, che risulta adeguatamente seguita nell'ambito del suo attuale contesto familiare.
§
Quanto alle questioni economiche, non si ravvisano agli atti sopravvenienze si- gnificative che giustifichino una revisione in questa sede della regolamentazione dettata in sede di separazione, peraltro in tempi relativamente recenti, rispetto agli obblighi di contribuzione al mantenimento della figlia gravanti sui genitori.
La madre, in particolare, risulta ad oggi lavorare come barista con contratti a chiamata e, così come emerge dalle Certificazioni Uniche depositate in atti (che attestano redditi netti annui per l'anno 2020 e 2022 pari rispettivamente a circa €
314 ed € 441 mensili), percepisce redditi contenuti, quantificati in udienza nell'importo di circa € 1.000,00 mensili;
essa vive con il nuovo compa- Per_1 gno ed un'altra figlia avuta nel 2021 da quest'ultimo in un'abitazione acquistata dal nuovo compagno, per cui non risulta sostenere particolari spese abitative, ed ha dichiarato di percepire allo stato il 50% dell'Assegno Unico per la figlia, per un importo pari ad € 190,00 mensili, pur avendo già diritto a richiederne il ricono- scimento del 100% a suo favore.
Quanto al padre, la documentazione acquisita all'esito di indagini tributarie nell'ambito del giudizio di separazione (doc. 12 di parte ricorrente) attesta lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa come dipendente nel corso del 2021 e 2022 con redditi netti pari rispettivamente ad € 748,00 ed € 1985,00 mensili, a conferma di una capacità lavorativa e di produrre reddito, in linea con la sua età anagrafica, che non può che riscontrarsi anche attualmente;
egli non risulta pagina 5 di 11 possedere significative risorse patrimoniali, al pari della ricorrente, e non è noto dove lo stesso viva ad oggi.
A fronte di questi rilievi, ritiene il Collegio che risulti equa la conferma in questa sede del contributo ordinario in capo al padre già stabilito in sede di separazione nella misura di € 300,00 mensili, fatta salva la rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a far data dalla decorrenza di tale contributo stabilita nella sentenza di separazione (maggio 2022), secondo quanto specificato in dispositivo.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente volta ad ot- tenere, in via principale, una determinazione forfettaria del contributo paterno alle spese straordinarie attraverso il riconoscimento dell'importo ulteriore di € 50,00 mensili, a fronte del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ravvisa il contrasto di tale statuizione con l'interesse del minore (ex multis
Cass. n. 1562/2020; n. 9372/2020), tenuto anche conto che il riscontro dello svol- gimento di attività lavorativa in tempi recenti da parte del resistente non appare escludere una possibilità di recupero di tali spese, se del caso all'esito di una pro- cedura esecutiva, da parte del genitore che le abbia anticipate.
Anche per le spese straordinarie, pertanto, viene confermato in questa sede l'obbligo del padre di contribuire alle stesse nella misura del 50%, secondo quanto già previsto in sede di separazione, con la precisazione che per la loro determina- zione viene fatto riferimento in dispositivo al più recente Protocollo di questo Tri- bunale.
La determinazione del contributo complessivo sopra operata, invero, appare ne- cessaria tenuto anche conto che ad oggi trascorre interamente il suo tem- Per_1
po con la madre, la quale pertanto si fa interamente carico di tutti i suoi bisogni e necessità.
Alla conferma del regime di affido super esclusivo della figlia minore alla madre,
d'altra parte, non può che conseguire anche la conferma del riconoscimento del diritto per la stessa a percepire il 100% dell'Assegno Unico per la figlia.
§
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste in capo al con- venuto. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effetti-
pagina 6 di 11 vo della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attual- mente in vigore, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (scaglione da € 26.001 ad € 52.000, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisiona- le).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 09/09/2016 in Lima (Pe- rù) tra (nata in [...] il Parte_1
27/06/1994) e (nato in [...] il Controparte_1
16/05/1993), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Collecchio, atto n. 4, Parte 2, Serie C, anno 2016;
2. dispone che la figlia minore della coppia, sia affidata in via super Per_1
esclusiva alla madre, la quale potrà pertanto assumere, in conformità all'art. 337-quater c.c., le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'i- struzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, ten- dendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, con espressa autorizzazione per ottenere, anche senza il consenso del padre, il rilascio del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio per la figlia;
3. conferma la collocazione prevalente della minore presso la madre;
4. dispone che i Servizi Sociali, qualora il padre ne faccia richiesta, provvedano ad organizzare incontri tra il padre e la figlia, inizialmente in modalità protet- ta, con espressa delega per verificare la sussistenza dei presupposti per dar luogo a tali incontri e definire una calendarizzazione degli stessi, nel rispetto della volontà della minore, previa eventuale predisposizione di un percorso tramite la NPIA per la minore di preparazione alla ripresa delle frequentazioni con il padre;
5. conferma l'obbligo di di versare a Controparte_1
la somma di € 300,00 men- Parte_1 Parte_1
sili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da corrispon-
pagina 7 di 11 dere entro il giorno 10 di ogni mese, ferma la rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a far data dalla decorrenza del contributo stabilita in sede di se- parazione (maggio 2022), oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o
private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
pagina 8 di 11 • gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione
non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
pagina 9 di 11 SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere
la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano
già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
pagina 10 di 11 I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie
tra i genitori determinata nel provvedimento.
6. conferma il riconoscimento alla madre del 100% dell'Assegno Unico per la figlia;
7. condanna il resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti della ri- corrente che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso di avvocato, ol- tre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
8. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Collec- chio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 16/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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