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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/12/2024, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 380 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 380/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in BUSTO ARSIZIO (VA) il 15/07/1970 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CAREGNATO STEFANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. nato/a in GENOVA (GE) il 04/05/1973 CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE:
“chiede che codesto Tribunale, disposti gli incombenti del caso ed acquisito il parere del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art.
708 c.p.c., voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e ; Parte_1 CP_1
P.M.:
Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
*.*.*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 , adiva il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione personale dei coniugi da . CP_1
Rappresentava, infatti, la ricorrente di aver contratto matrimonio civile in data 4.5.1996 a Pombia con ER
nato a [...] il [...]. Dall'unione nascevano le figlie e entrambe CP_1 ER_2 maggiorenni ed autosufficienti, e maggiorenne e in attesa di occupazione. ER_3 Rappresentava che dal giungo 2023 si verificava la separazione di fatto della coppia, in quanto la convivenza era divenuta intollerabile. Rappresentava, quindi, che il marito era irreperibile, senza fissa dimora e disoccupato, motivo per cui non avanzava alcuna richiesta economica. Chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Pag. 1 All'udienza del 26.11.2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di parte resistente, e, ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava le parti alla discussione orale della causa, rimettendola al Collegio per la decisione.
**** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. CP_1
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo alla contumacia di parte resistente e alla necessità della pronuncia in tema di status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28/11/2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 380/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in BUSTO ARSIZIO (VA) il 15/07/1970 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CAREGNATO STEFANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. nato/a in GENOVA (GE) il 04/05/1973 CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE:
“chiede che codesto Tribunale, disposti gli incombenti del caso ed acquisito il parere del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art.
708 c.p.c., voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e ; Parte_1 CP_1
P.M.:
Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
*.*.*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2024 , adiva il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la separazione personale dei coniugi da . CP_1
Rappresentava, infatti, la ricorrente di aver contratto matrimonio civile in data 4.5.1996 a Pombia con ER
nato a [...] il [...]. Dall'unione nascevano le figlie e entrambe CP_1 ER_2 maggiorenni ed autosufficienti, e maggiorenne e in attesa di occupazione. ER_3 Rappresentava che dal giungo 2023 si verificava la separazione di fatto della coppia, in quanto la convivenza era divenuta intollerabile. Rappresentava, quindi, che il marito era irreperibile, senza fissa dimora e disoccupato, motivo per cui non avanzava alcuna richiesta economica. Chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Pag. 1 All'udienza del 26.11.2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di parte resistente, e, ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava le parti alla discussione orale della causa, rimettendola al Collegio per la decisione.
**** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. CP_1
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo alla contumacia di parte resistente e alla necessità della pronuncia in tema di status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28/11/2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 2