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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 02/09/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERBANIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Monica Barco Presidente rel dott. Claudio Michelucci Giudice dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 253/2024 promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...]Z (Codice Parte_1 Fiscale ), elett.te dom.to presso l'avv G. Lombardo dal quale è rappresentato C.F._1 e difeso come da procura in atti ricorrente contro
( , nata a [...] il [...], residente in [...], elett.te dom.ta presso l'avv E. Caretta dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in atti resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
Oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “l'Ill.mo Giudice Voglia ACCERTARE e DICHIARARE la sopravvenuta e totale indipendenza economica della resistente e comunque Voglia ACCERTARE Controparte_1 e DICHIARARE l'assenza di qualsivoglia presupposto legittimante la conferma e permanenza di un contributo post coniugale a carico del ricorrente ed a favore della resistente.
Voglia, ad abundantiam, ACCERTARE e DICHIARARE come superata la meritevolezza di assegno post coniugale a carico del ricorrente, anche in relazione all'accertata e dichiarata famiglia di fatto tra la beneficiaria resistente ed il sig. . Controparte_1 Controparte_2 Voglia per l'effetto REVOCARE il vigente assegno divorzile con effetto dalla domanda del presente ricorso.”
Per la parte resistente: “nel merito in principalità, accertata e dichiarata la infondatezza delle domande avversarie, vista la insussistenza di una congrua indipendenza economica della Resistente, rigettare la richiesta di revoca dell'assegno divorzile sussistendo i presupposti di legge per la sua conferma.
Nel merito sempre in principalità, accertata e dichiarata la inesistenza di una convivenza tra la sig.ra e il sig. rigettare la richiesta di revoca dell'assegno divorzile Controparte_1 Controparte_2 sussistendo i presupposti di legge per la sua conferma.
Nel merito in subordine, alla luce delle risultanze patrimoniali delle parti, confermato il diritto all'assegno di mantenimento della sig.ra adeguare il suo valore dagli odierni € Controparte_1 712,92 alla somma ritenuta di giustizia.”
Motivi della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto la richiesta avanzata, con ricorso depositato in data 6.3.2024, da e diretta ad ottenere la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico in favore di Parte_1
determinato dall'intestato tribunale con decreto del 9.7.2015, a fronte della Controparte_1 richiesta congiunta delle parti, in euro 600,00 mensili.
A fondamento della domanda, poneva il ricorrente le seguenti circostanze, l'essere oggi la CP_1 titolare di una propria entrata rappresentata dalla pensione, l'instaurata convivenza, ormai consolidata, con il nuovo compagno, , manager di alto profilo presso le Controparte_2 Assicurazioni Generali Spa, l'intervenuta capitalizzazione di parte del compendio immobiliare ricevuto dalla famiglia nel corso degli anni, che era stato dalla stessa alienato nel 2018 per la Pt_1 complessiva somma di € 163.500,00.
Si costituiva nella procedura la resistente confermando la circostanza dell'intervenuta percezione, dal settembre 2023, dell'emolumento pensionistico ammontante ad euro 650,00 mensili circa e contestando, invece, la convivenza cui si faceva riferimento nel ricorso.
Chiedeva, dunque, la il rigetto della domanda avanzata dallo in ragione CP_1 Pt_1 dell'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento con la sola entrata rappresentata dalla pensione percepita, ammontante ad euro 650,00 mensili.
All'udienza deputata agli incombenti di cui all'art 473bis.21 cpc, la ribadendo CP_1 l'opposizione alla revoca dell'assegno divorzile previsto in suo favore, non solo negava la convivenza con il ma contestava anche di avere con lo stesso una relazione sentimentale, definendo il CP_2 loro rapporto come di “amicizia profonda”, precisando di aver altre amicizie maschili oltre quella con il contestando di essere mai stata a Madonna di Campiglio con lo stesso nonché il fatto di CP_2 aver acquistato l'autovettura Renault Captur grazie all'aiuto da lui ricevuto.
Solo con la costituzione del nuovo difensore della in data 27.11.2024, si apprendevano le CP_1 ragioni per le quali nel 2015 fosse stato modificato il quantum del contributo al mantenimento del figlio da parte del padre nonché dell'assegno divorzile, fissati, rispettivamente, dalla Corte Per_1 d'Appello di Torino con il decreto del 18.4.2014 in euro 1000,00 mensili e in euro 2000,00 mensili.
Il motivo era, invero, la temporanea, a detta della resistente solo formale, sospensione dell'attività lavorativa del ricorrente dopo la vendita del proprio vecchio studio per € 90.000,00.
Istruito l'odierno procedimento attraverso prove orali e documentali, con ordinanza in data 11.12.2024 il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva che l'udienza di rimessione della causa al collegio fosse sostituita dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine perentorio fino al 16.4.2025 per il deposito delle medesime con i termini di cui all'art 473bis.28 cpc per gli scritti difensivi.
Occorre premettere come, nel presente procedimento avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, assumano rilievo unicamente i fatti sopravvenuti all'ultimo intervento del tribunale risalente al luglio 2015.
Essi sono certamente l'intervenuta percezione, a decorrere dal settembre 2023, da parte della dell'emolumento pensionistico ammontante ad euro 650,00 mensili circa, l'alienazione CP_1 per 163.500,00 euro intervenuta nel 2018 di parte del compendio immobiliare ricevuto dalla famiglia (doc 8 di parte ricorrente), nonché, per quanto si dirà nel prosieguo, la relazione instaurata con Pt_1 il nuovo compagno . Controparte_2
Preme evidenziare come, a stretto rigore, stando a quanto si legge nel documento 5 allegato al ricorso laddove, in sostanza, la rivendicava il diritto all'assegno divorzile, anche sul presupposto CP_1 del fittizio rapporto lavorativo, presso il proprio fratello, oggi che la stessa Persona_2 percepisce un emolumento pensionistico di ammontare superiore a quello dell'assegno divorzile pari, come da decreto del quale oggi si chiede la modifica, ad euro 600,00 mensili, non vi sarebbero più i presupposti per mantenere in vita l'emolumento di che trattasi.
A meno di non voler introdurre l'argomento dell'intervenuto miglioramento delle condizioni reddituali del ricorrente, argomento che, per la verità, la parte resistente introduce, rispetto al quale rileva, allora, la circostanza del rapporto tra la e il CP_1 CP_2
Ebbene, al di là del fatto, che le poco credibili dichiarazioni relative alla natura del rapporto con il rese in udienza dalla resistente, sono state puntualmente smentite dall'istruttoria espletata, CP_2 preme richiamare, per meglio leggere le emergenze probatorie sul punto, il più recentemente orientato della Suprema Corte in merito alla nuova convivenza e il diritto all'assegno divorzile.
Pacifico e incontestato il fatto che assumano rilevanza unicamente quei rapporti, instaurati successivamente al divorzio, dotati dei caratteri della stabilità e della costanza, vale a dire quelli caratterizzati dall'arricchimento e potenziamento reciproco della persona dei conviventi, in quanto solo un siffatto tipo di rapporto è idoneo a rescindere ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzante la pregressa convivenza matrimoniale.
Secondo il più recentemente orientamento della giurisprudenza di legittimità ciò che rileva è il progetto di vita comune che può anche prescindere dall'elemento della convivenza ed è la presenza di tale progetto di vita comune, fondato sulla solidarietà, tipico e caratteristico elemento di una relazione stabile, che dovrà essere di volta in volta accertato e che, se esistente, porterà ad escludere la debenza dell'assegno divorzile quanto meno per la sua componente assistenziale.
Tale nuovo orientamento trova la sua ragione d'essere nel fatto, sottolineato dalla sentenza 14 maggio 2024 n. 13175 della Suprema Corte, che la società di oggi non ha più una natura statica e che, pertanto, una relazione stabile può configurarsi in diverse forme rispetto a come concepita in una società di tipo tradizionale di talchè anche una relazione a distanza può configurare una relazione stabile fondata sulla reciproca solidarietà tra i partners.
In conclusione, il nuovo principio di diritto enunciato in ordine al concetto di revisione dell'assegno di divorzio è un principio che tiene in considerazione le nuove forme relazionali esistenti oggi in una società ormai divenuta dinamica, pertanto, qualora il giudicante si trovi di fronte a due partners che fisicamente sono collocati presso due abitazioni anche molto distanti tra loro, esso non potrà escludere tout court l'esistenza di un progetto di vita insieme e la stabile relazione.
Nel caso che ci occupa dunque il fatto che il non abbia la residenza presso la CP_2 CP_1 che durante la settimana viva, per ragioni di lavoro, tra Milano e Roma, non è dirimente a fronte di una molteplicità di elementi che portano a ritenere come la relazione tra i due sia connotata dalla stabilità, dalla costanza, dall'arricchimento e potenziamento reciproco della persona dei conviventi, dati tutti che depongono per una relazione more uxorio dotata di tutti i crismi che la caratterizzano.
E' emerso, invero, per averlo dichiarato il teste , figlio delle parti, come la relazione tra Tes_1 l'odierna resistente e il risalga quanto meno al 2018, come quest'ultimo ai suoi occhi sia CP_2 sempre stato il “compagno della mamma”, come il fosse solito arrivare a casa della CP_2 l venerdì e ripartire la domenica (o secondo il teste che abitava nello stesso CP_1 Testimone_2 stabile, anche il lunedì mattina), come durante la settimana, quando dunque il era fuori per CP_2 lavoro, una delle sue autovetture rimaneva parcheggiata di fronte al garage della come i CP_1 due fossero solito trascorrere periodi di vacanza insieme;
è altresì emerso, per averlo dichiarato la teste , come nel garage dell'abitazione vi fossero conservate le attrezzature da sci, Testimone_3 la bicicletta e le mazze da golf del come quest'ultimo avesse trascorso il periodo del CP_2 lockdown presso l'abitazione della come fosse normale incrociarlo sulle scale con la CP_1 valigetta del lavoro, come, quando arrivava il venerdì sera, non portava con sé valigie ma solo una borsa da tennis.
Sia la teste che il teste confermano quanto dichiarato da sulla Tes_3 Testimone_2 Tes_1 presenza non solo dell'autovettura che il utilizzava per gli spostamenti ma anche della CP_2 Peugeot che stazionava presso l'abitazione della anche quando quest'ultimo era fuori per CP_1 lavoro.
A completare il quadro vi sono le dichiarazione del teste che sconfessa quanto Controparte_2 dichiarato dalla sul fatto di non essere mai andata a Madonna di Campiglio con lo stesso,
CP_1 riferisce di fare due vacanze l'anno con la una in estate e una in inverno, con una
CP_1 sistematicità propria delle coppie collaudate, precisa di aver ridotto la sua presenza in casa della per il sol fatto di sentirsi osservato dai familiari del ricorrente che abitavano nello stesso
CP_1 stabile, riferisce anche della somma “prestata” alla per l'acquisto dell'autovettura
CP_1 corrispostale a mezzo bonifico.
La prova che la somma in questione, ricevuta dalla nel lontano 2019 (cfr doc 11 allegato CP_1 alla comparsa di costituzione della resistente), fosse un prestito avrebbe dovuto essere offerta dalla stessa documentando la restituzione al del denaro, cosa che non è avvenuta. CP_2
Esclusa in ragione di quanto precede la sussistenza dei presupposti per mantenere l'assegno divorzile per il suo carattere assistenziale, rimane unicamente da verificare, a questo punto, se vi sia spazio per mantenere l'assegno divorzile in relazione alla componente compensativa/perequativa che pure lo caratterizza.
Ed invero il diritto all'assegno divorzile può permanere se il coniuge beneficiario dimostra, nonostante la convivenza, di non avere mezzi adeguati e di aver contribuito alla formazione del patrimonio della famiglia e dell'ex coniuge, grazie al fatto di avere, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'attività domestica, così consentendo l'accrescimento e l'affermazione professionale dell'altro.
Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio.
Ebbene nulla è stato mai dimostrato in tal senso posto che la sentenza di divorzio del 2007 è stata pronunciata su istanza congiunta delle parti, così come il decreto dell'intestato tribunale del 2015 del quale oggi si chiede la modifica, il decreto della Corte d'Appello di Torino del 18.4.2014, nulla dice in relazione a tale aspetto (quanto al decreto del tribunale oggetto di impugnazione, non è dato sapere, non risultando prodotto agli atti), nel presente procedimento non sono state avanzate dalla CP_1 istanze istruttorie in tal senso.
Per le ragioni svolte l'assegno divorzile dovuto dal ricorrente alla resistente, va revocato in ragione del fatto che, per effetto della relazione more uxorio instaurata dalla successivamente al CP_1 divorzio, i doveri di assistenza reciproca dovranno essere soddisfatti all'interno del nuovo nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica delle condizioni di cui al decreto dell'intestato tribunale del 9.7.2015, revoca, a far data dalla data di deposito del ricorso, l'obbligo posto a carico del ricorrente di corrispondere alla resistente l'assegno divorzile;
condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 7616,00 per competenze oltre accessori di legge
Verbania, 10.7.2025
Il Presidente est Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERBANIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Monica Barco Presidente rel dott. Claudio Michelucci Giudice dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 253/2024 promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...]Z (Codice Parte_1 Fiscale ), elett.te dom.to presso l'avv G. Lombardo dal quale è rappresentato C.F._1 e difeso come da procura in atti ricorrente contro
( , nata a [...] il [...], residente in [...], elett.te dom.ta presso l'avv E. Caretta dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in atti resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
Oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “l'Ill.mo Giudice Voglia ACCERTARE e DICHIARARE la sopravvenuta e totale indipendenza economica della resistente e comunque Voglia ACCERTARE Controparte_1 e DICHIARARE l'assenza di qualsivoglia presupposto legittimante la conferma e permanenza di un contributo post coniugale a carico del ricorrente ed a favore della resistente.
Voglia, ad abundantiam, ACCERTARE e DICHIARARE come superata la meritevolezza di assegno post coniugale a carico del ricorrente, anche in relazione all'accertata e dichiarata famiglia di fatto tra la beneficiaria resistente ed il sig. . Controparte_1 Controparte_2 Voglia per l'effetto REVOCARE il vigente assegno divorzile con effetto dalla domanda del presente ricorso.”
Per la parte resistente: “nel merito in principalità, accertata e dichiarata la infondatezza delle domande avversarie, vista la insussistenza di una congrua indipendenza economica della Resistente, rigettare la richiesta di revoca dell'assegno divorzile sussistendo i presupposti di legge per la sua conferma.
Nel merito sempre in principalità, accertata e dichiarata la inesistenza di una convivenza tra la sig.ra e il sig. rigettare la richiesta di revoca dell'assegno divorzile Controparte_1 Controparte_2 sussistendo i presupposti di legge per la sua conferma.
Nel merito in subordine, alla luce delle risultanze patrimoniali delle parti, confermato il diritto all'assegno di mantenimento della sig.ra adeguare il suo valore dagli odierni € Controparte_1 712,92 alla somma ritenuta di giustizia.”
Motivi della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto la richiesta avanzata, con ricorso depositato in data 6.3.2024, da e diretta ad ottenere la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico in favore di Parte_1
determinato dall'intestato tribunale con decreto del 9.7.2015, a fronte della Controparte_1 richiesta congiunta delle parti, in euro 600,00 mensili.
A fondamento della domanda, poneva il ricorrente le seguenti circostanze, l'essere oggi la CP_1 titolare di una propria entrata rappresentata dalla pensione, l'instaurata convivenza, ormai consolidata, con il nuovo compagno, , manager di alto profilo presso le Controparte_2 Assicurazioni Generali Spa, l'intervenuta capitalizzazione di parte del compendio immobiliare ricevuto dalla famiglia nel corso degli anni, che era stato dalla stessa alienato nel 2018 per la Pt_1 complessiva somma di € 163.500,00.
Si costituiva nella procedura la resistente confermando la circostanza dell'intervenuta percezione, dal settembre 2023, dell'emolumento pensionistico ammontante ad euro 650,00 mensili circa e contestando, invece, la convivenza cui si faceva riferimento nel ricorso.
Chiedeva, dunque, la il rigetto della domanda avanzata dallo in ragione CP_1 Pt_1 dell'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento con la sola entrata rappresentata dalla pensione percepita, ammontante ad euro 650,00 mensili.
All'udienza deputata agli incombenti di cui all'art 473bis.21 cpc, la ribadendo CP_1 l'opposizione alla revoca dell'assegno divorzile previsto in suo favore, non solo negava la convivenza con il ma contestava anche di avere con lo stesso una relazione sentimentale, definendo il CP_2 loro rapporto come di “amicizia profonda”, precisando di aver altre amicizie maschili oltre quella con il contestando di essere mai stata a Madonna di Campiglio con lo stesso nonché il fatto di CP_2 aver acquistato l'autovettura Renault Captur grazie all'aiuto da lui ricevuto.
Solo con la costituzione del nuovo difensore della in data 27.11.2024, si apprendevano le CP_1 ragioni per le quali nel 2015 fosse stato modificato il quantum del contributo al mantenimento del figlio da parte del padre nonché dell'assegno divorzile, fissati, rispettivamente, dalla Corte Per_1 d'Appello di Torino con il decreto del 18.4.2014 in euro 1000,00 mensili e in euro 2000,00 mensili.
Il motivo era, invero, la temporanea, a detta della resistente solo formale, sospensione dell'attività lavorativa del ricorrente dopo la vendita del proprio vecchio studio per € 90.000,00.
Istruito l'odierno procedimento attraverso prove orali e documentali, con ordinanza in data 11.12.2024 il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva che l'udienza di rimessione della causa al collegio fosse sostituita dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine perentorio fino al 16.4.2025 per il deposito delle medesime con i termini di cui all'art 473bis.28 cpc per gli scritti difensivi.
Occorre premettere come, nel presente procedimento avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, assumano rilievo unicamente i fatti sopravvenuti all'ultimo intervento del tribunale risalente al luglio 2015.
Essi sono certamente l'intervenuta percezione, a decorrere dal settembre 2023, da parte della dell'emolumento pensionistico ammontante ad euro 650,00 mensili circa, l'alienazione CP_1 per 163.500,00 euro intervenuta nel 2018 di parte del compendio immobiliare ricevuto dalla famiglia (doc 8 di parte ricorrente), nonché, per quanto si dirà nel prosieguo, la relazione instaurata con Pt_1 il nuovo compagno . Controparte_2
Preme evidenziare come, a stretto rigore, stando a quanto si legge nel documento 5 allegato al ricorso laddove, in sostanza, la rivendicava il diritto all'assegno divorzile, anche sul presupposto CP_1 del fittizio rapporto lavorativo, presso il proprio fratello, oggi che la stessa Persona_2 percepisce un emolumento pensionistico di ammontare superiore a quello dell'assegno divorzile pari, come da decreto del quale oggi si chiede la modifica, ad euro 600,00 mensili, non vi sarebbero più i presupposti per mantenere in vita l'emolumento di che trattasi.
A meno di non voler introdurre l'argomento dell'intervenuto miglioramento delle condizioni reddituali del ricorrente, argomento che, per la verità, la parte resistente introduce, rispetto al quale rileva, allora, la circostanza del rapporto tra la e il CP_1 CP_2
Ebbene, al di là del fatto, che le poco credibili dichiarazioni relative alla natura del rapporto con il rese in udienza dalla resistente, sono state puntualmente smentite dall'istruttoria espletata, CP_2 preme richiamare, per meglio leggere le emergenze probatorie sul punto, il più recentemente orientato della Suprema Corte in merito alla nuova convivenza e il diritto all'assegno divorzile.
Pacifico e incontestato il fatto che assumano rilevanza unicamente quei rapporti, instaurati successivamente al divorzio, dotati dei caratteri della stabilità e della costanza, vale a dire quelli caratterizzati dall'arricchimento e potenziamento reciproco della persona dei conviventi, in quanto solo un siffatto tipo di rapporto è idoneo a rescindere ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzante la pregressa convivenza matrimoniale.
Secondo il più recentemente orientamento della giurisprudenza di legittimità ciò che rileva è il progetto di vita comune che può anche prescindere dall'elemento della convivenza ed è la presenza di tale progetto di vita comune, fondato sulla solidarietà, tipico e caratteristico elemento di una relazione stabile, che dovrà essere di volta in volta accertato e che, se esistente, porterà ad escludere la debenza dell'assegno divorzile quanto meno per la sua componente assistenziale.
Tale nuovo orientamento trova la sua ragione d'essere nel fatto, sottolineato dalla sentenza 14 maggio 2024 n. 13175 della Suprema Corte, che la società di oggi non ha più una natura statica e che, pertanto, una relazione stabile può configurarsi in diverse forme rispetto a come concepita in una società di tipo tradizionale di talchè anche una relazione a distanza può configurare una relazione stabile fondata sulla reciproca solidarietà tra i partners.
In conclusione, il nuovo principio di diritto enunciato in ordine al concetto di revisione dell'assegno di divorzio è un principio che tiene in considerazione le nuove forme relazionali esistenti oggi in una società ormai divenuta dinamica, pertanto, qualora il giudicante si trovi di fronte a due partners che fisicamente sono collocati presso due abitazioni anche molto distanti tra loro, esso non potrà escludere tout court l'esistenza di un progetto di vita insieme e la stabile relazione.
Nel caso che ci occupa dunque il fatto che il non abbia la residenza presso la CP_2 CP_1 che durante la settimana viva, per ragioni di lavoro, tra Milano e Roma, non è dirimente a fronte di una molteplicità di elementi che portano a ritenere come la relazione tra i due sia connotata dalla stabilità, dalla costanza, dall'arricchimento e potenziamento reciproco della persona dei conviventi, dati tutti che depongono per una relazione more uxorio dotata di tutti i crismi che la caratterizzano.
E' emerso, invero, per averlo dichiarato il teste , figlio delle parti, come la relazione tra Tes_1 l'odierna resistente e il risalga quanto meno al 2018, come quest'ultimo ai suoi occhi sia CP_2 sempre stato il “compagno della mamma”, come il fosse solito arrivare a casa della CP_2 l venerdì e ripartire la domenica (o secondo il teste che abitava nello stesso CP_1 Testimone_2 stabile, anche il lunedì mattina), come durante la settimana, quando dunque il era fuori per CP_2 lavoro, una delle sue autovetture rimaneva parcheggiata di fronte al garage della come i CP_1 due fossero solito trascorrere periodi di vacanza insieme;
è altresì emerso, per averlo dichiarato la teste , come nel garage dell'abitazione vi fossero conservate le attrezzature da sci, Testimone_3 la bicicletta e le mazze da golf del come quest'ultimo avesse trascorso il periodo del CP_2 lockdown presso l'abitazione della come fosse normale incrociarlo sulle scale con la CP_1 valigetta del lavoro, come, quando arrivava il venerdì sera, non portava con sé valigie ma solo una borsa da tennis.
Sia la teste che il teste confermano quanto dichiarato da sulla Tes_3 Testimone_2 Tes_1 presenza non solo dell'autovettura che il utilizzava per gli spostamenti ma anche della CP_2 Peugeot che stazionava presso l'abitazione della anche quando quest'ultimo era fuori per CP_1 lavoro.
A completare il quadro vi sono le dichiarazione del teste che sconfessa quanto Controparte_2 dichiarato dalla sul fatto di non essere mai andata a Madonna di Campiglio con lo stesso,
CP_1 riferisce di fare due vacanze l'anno con la una in estate e una in inverno, con una
CP_1 sistematicità propria delle coppie collaudate, precisa di aver ridotto la sua presenza in casa della per il sol fatto di sentirsi osservato dai familiari del ricorrente che abitavano nello stesso
CP_1 stabile, riferisce anche della somma “prestata” alla per l'acquisto dell'autovettura
CP_1 corrispostale a mezzo bonifico.
La prova che la somma in questione, ricevuta dalla nel lontano 2019 (cfr doc 11 allegato CP_1 alla comparsa di costituzione della resistente), fosse un prestito avrebbe dovuto essere offerta dalla stessa documentando la restituzione al del denaro, cosa che non è avvenuta. CP_2
Esclusa in ragione di quanto precede la sussistenza dei presupposti per mantenere l'assegno divorzile per il suo carattere assistenziale, rimane unicamente da verificare, a questo punto, se vi sia spazio per mantenere l'assegno divorzile in relazione alla componente compensativa/perequativa che pure lo caratterizza.
Ed invero il diritto all'assegno divorzile può permanere se il coniuge beneficiario dimostra, nonostante la convivenza, di non avere mezzi adeguati e di aver contribuito alla formazione del patrimonio della famiglia e dell'ex coniuge, grazie al fatto di avere, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'attività domestica, così consentendo l'accrescimento e l'affermazione professionale dell'altro.
Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio.
Ebbene nulla è stato mai dimostrato in tal senso posto che la sentenza di divorzio del 2007 è stata pronunciata su istanza congiunta delle parti, così come il decreto dell'intestato tribunale del 2015 del quale oggi si chiede la modifica, il decreto della Corte d'Appello di Torino del 18.4.2014, nulla dice in relazione a tale aspetto (quanto al decreto del tribunale oggetto di impugnazione, non è dato sapere, non risultando prodotto agli atti), nel presente procedimento non sono state avanzate dalla CP_1 istanze istruttorie in tal senso.
Per le ragioni svolte l'assegno divorzile dovuto dal ricorrente alla resistente, va revocato in ragione del fatto che, per effetto della relazione more uxorio instaurata dalla successivamente al CP_1 divorzio, i doveri di assistenza reciproca dovranno essere soddisfatti all'interno del nuovo nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica delle condizioni di cui al decreto dell'intestato tribunale del 9.7.2015, revoca, a far data dalla data di deposito del ricorso, l'obbligo posto a carico del ricorrente di corrispondere alla resistente l'assegno divorzile;
condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 7616,00 per competenze oltre accessori di legge
Verbania, 10.7.2025
Il Presidente est Monica Barco