Decreto cautelare 10 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 07/03/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00871/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01052/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 323;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso lo studio Andrea NA in Roma, via Pietro Antonio Micheli, 49;
nei confronti
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da pec Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS- s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Considerato che, nel merito, le questioni sollevate con il presente appello meritano di essere attentamente valutate in un giudizio a cognizione piena;
Considerato che, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, emergono i presupposti necessari per la sospensione della sentenza impugnata, limitatamente alla esecuzione della ingiunzione di pagamento nei confronti dell’odierno appellante, sussistendo il presupposto del danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento di recupero, stante l’ingente somma richiesta in restituzione;
Ritenuto che l’efficacia della misura cautelare deve essere subordinata alla costituzione, da parte dell’appellante, di una cauzione in favore del Comune di -OMISSIS-, mediante una polizza fideiussoria rilasciata da istituto autorizzato, di importo pari alla somma ingiunta;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata, limitatamente alla esecuzione della ingiunzione di pagamento e dei successivi atti esecutivi, subordinando tuttavia l’efficacia della misura cautelare stessa alla costituzione, da parte dell’appellante, in favore del Comune di -OMISSIS- di una cauzione, mediante polizza una fideiussoria rilasciata da istituto autorizzato, di importo pari alla somma ingiunta.
Compensa tra le parti costituite le spese della presente fase.
Manda alla Segreteria affinché sottoponga il fascicolo al Presidente titolare della Sezione per la fissazione dell’udienza di merito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO