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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/12/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7182/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA OM Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
6.11.2025, assunto in decisione in data 1.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Barbara Molaschi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Bergognone 43;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_1 Parte_2 comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di GR IA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
- omologare le seguenti condizioni della separazione e prendere atto delle ulteriori pattuizioni:
1) le parti concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore e su una tempistica di Per_1 frequentazione paritetica, già attualmente in atto con alternanza dei genitori nella casa familiare, che proseguirà, con collocamento alternato settimanale di , dal momento in cui la madre entrerà nella casa Per_1 di GR IA di sua proprietà, sita in via S. Pertini 6/B, ed il padre riprenderà ad abitare continuativamente nella casa familiare sita in Concorezzo, via De Amicis 44;
2) le parti concordano che:
- trascorrerà una settimana con la madre ed una con il padre e la gestione dei periodi di ferie seguirà Per_1
l'alternanza settimanale, eccetto quanto previsto per l'estate e per Natale e salvo diverse pattuizioni occasionali tra le parti;
il cambio casa avverrà lunedì sera, fatti salvi migliori accordi tra i genitori nell'interesse di;
nei periodi di spettanza di ciascun genitore, l'altro avrà comunque modo di concordare visite Per_1 infrasettimanali della figlia, come merende/cene, oltre al mantenimento della telefonata serale, già abituale;
viene altresì concordemente mantenuta l'organizzazione pomeridiana con i nonni materni nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, con quelli paterni nelle giornate di martedì e giovedì, fatti salvi diversi e migliori accordi nell'interesse di e degli impegni della stessa;
Per_1
-quanto alle ferie estive, i genitori, previo accordo, avranno la possibilità di organizzare rispettivi periodi di vacanza anche di 2-3 settimane consecutive con;
Per_1
-per quanto attiene alle vacanze natalizie, le parti continueranno a far sì che possa trascorrere il pranzo Per_1 con i nonni paterni e la cena con i nonni materni;
ciascun genitore trascorrerà una settimana con ad Per_1 anni alterni e dunque dalla fine della scuola al 31-12 e dal 31-12 al ritorno in classe;
l'alternanza inizierà da quest'anno in cui la prima settimana delle vacanze natalizie scolastiche staranno con la madre;
- i genitori saranno entrambi presenti alle visite di controllo di relative all'epilessia e la madre Per_1 continuerà a mantenere la relazione con la pediatra per la richiesta dei relativi medicinali;
-le parti si impegnano a valutare insieme le scelte per le attività ludico-sportive e di formazione di;
Per_1
3) la casa familiare con tutti gli arredi, sita in Concorezzo, via De Amicis 44, di proprietà del Sig. , viene Pt_2 assegnata allo stesso che continuerà ad abitarvi ed anche ivi manterrà la residenza;
la madre si sposterà Per_1 nella casa di sua proprietà sita in GR IA, dopo aver effettuato i lavori di ristrutturazione e completato l'arredamento; alle spese relative alla casa di GR IA (ristrutturazione e arredamento) il sig. si Pt_2 impegna a partecipare, al netto delle detrazioni fiscali, con un contributo del 50%; la sig.ra porterà Pt_1
pagina 2 di 5 nella nuova abitazione alcuni beni presenti nella casa familiare, la cui individuazione è già stato oggetto di accordo tra i coniugi;
4) le parti si dichiarano economicamente indipendenti e ciascun genitore manterrà direttamente la figlia nel periodo di spettanza (vitto, alloggio, abbigliamento e attività ludiche-sociali legate al genitore con cui si trova
); le parti concordano di aprire un conto corrente cointestato entro fine 2025, su cui, per l'apertura, Per_1 verrà versato l'importo di € 500,00 da ciascun genitore;
quanto depositato sul c.c. verrà utilizzato esclusivamente da entrambe le parti per far fronte alle spese straordinarie relative a . Qualora il saldo Per_1 dovesse scendere al di sotto di € 500,00 o si dovesse scegliere di affrontare una spesa straordinaria rilevante, le parti si impegnano a versare sul c.c. un ulteriore importo di € 500,00 o di entità maggiore a copertura della spesa da affrontare. Tutte le spese straordinarie relative a - ovvero quelle relative a: spese mediche;
Per_1 spese scolastiche;
attività sportive e ludico-ricreative; spese extra scolastiche di formazione;
vacanze con scuola, amici, oratorio;
regali di Natale, compleanno ed eventuale “paghetta”- verranno condivise tra le parti dal punto di vista decisionale e suddivise tra loro al 50%, al netto di quelle rimborsate dal welfare aziendale o da assicurazioni di cui è beneficiaria;
Per_1
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 9.7.2010 a GR Parte_1 Parte_2
IA;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 1.12.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 10.8.2014) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 6.11.2025 da Parte_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 9.7.2010 in GR IA, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di GR IA, per le annotazioni di legge
(atto n. 28 parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
pagina 4 di 5 Il Presidente est.
IA OM
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA OM Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
6.11.2025, assunto in decisione in data 1.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Barbara Molaschi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Bergognone 43;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_1 Parte_2 comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di GR IA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
- omologare le seguenti condizioni della separazione e prendere atto delle ulteriori pattuizioni:
1) le parti concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore e su una tempistica di Per_1 frequentazione paritetica, già attualmente in atto con alternanza dei genitori nella casa familiare, che proseguirà, con collocamento alternato settimanale di , dal momento in cui la madre entrerà nella casa Per_1 di GR IA di sua proprietà, sita in via S. Pertini 6/B, ed il padre riprenderà ad abitare continuativamente nella casa familiare sita in Concorezzo, via De Amicis 44;
2) le parti concordano che:
- trascorrerà una settimana con la madre ed una con il padre e la gestione dei periodi di ferie seguirà Per_1
l'alternanza settimanale, eccetto quanto previsto per l'estate e per Natale e salvo diverse pattuizioni occasionali tra le parti;
il cambio casa avverrà lunedì sera, fatti salvi migliori accordi tra i genitori nell'interesse di;
nei periodi di spettanza di ciascun genitore, l'altro avrà comunque modo di concordare visite Per_1 infrasettimanali della figlia, come merende/cene, oltre al mantenimento della telefonata serale, già abituale;
viene altresì concordemente mantenuta l'organizzazione pomeridiana con i nonni materni nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, con quelli paterni nelle giornate di martedì e giovedì, fatti salvi diversi e migliori accordi nell'interesse di e degli impegni della stessa;
Per_1
-quanto alle ferie estive, i genitori, previo accordo, avranno la possibilità di organizzare rispettivi periodi di vacanza anche di 2-3 settimane consecutive con;
Per_1
-per quanto attiene alle vacanze natalizie, le parti continueranno a far sì che possa trascorrere il pranzo Per_1 con i nonni paterni e la cena con i nonni materni;
ciascun genitore trascorrerà una settimana con ad Per_1 anni alterni e dunque dalla fine della scuola al 31-12 e dal 31-12 al ritorno in classe;
l'alternanza inizierà da quest'anno in cui la prima settimana delle vacanze natalizie scolastiche staranno con la madre;
- i genitori saranno entrambi presenti alle visite di controllo di relative all'epilessia e la madre Per_1 continuerà a mantenere la relazione con la pediatra per la richiesta dei relativi medicinali;
-le parti si impegnano a valutare insieme le scelte per le attività ludico-sportive e di formazione di;
Per_1
3) la casa familiare con tutti gli arredi, sita in Concorezzo, via De Amicis 44, di proprietà del Sig. , viene Pt_2 assegnata allo stesso che continuerà ad abitarvi ed anche ivi manterrà la residenza;
la madre si sposterà Per_1 nella casa di sua proprietà sita in GR IA, dopo aver effettuato i lavori di ristrutturazione e completato l'arredamento; alle spese relative alla casa di GR IA (ristrutturazione e arredamento) il sig. si Pt_2 impegna a partecipare, al netto delle detrazioni fiscali, con un contributo del 50%; la sig.ra porterà Pt_1
pagina 2 di 5 nella nuova abitazione alcuni beni presenti nella casa familiare, la cui individuazione è già stato oggetto di accordo tra i coniugi;
4) le parti si dichiarano economicamente indipendenti e ciascun genitore manterrà direttamente la figlia nel periodo di spettanza (vitto, alloggio, abbigliamento e attività ludiche-sociali legate al genitore con cui si trova
); le parti concordano di aprire un conto corrente cointestato entro fine 2025, su cui, per l'apertura, Per_1 verrà versato l'importo di € 500,00 da ciascun genitore;
quanto depositato sul c.c. verrà utilizzato esclusivamente da entrambe le parti per far fronte alle spese straordinarie relative a . Qualora il saldo Per_1 dovesse scendere al di sotto di € 500,00 o si dovesse scegliere di affrontare una spesa straordinaria rilevante, le parti si impegnano a versare sul c.c. un ulteriore importo di € 500,00 o di entità maggiore a copertura della spesa da affrontare. Tutte le spese straordinarie relative a - ovvero quelle relative a: spese mediche;
Per_1 spese scolastiche;
attività sportive e ludico-ricreative; spese extra scolastiche di formazione;
vacanze con scuola, amici, oratorio;
regali di Natale, compleanno ed eventuale “paghetta”- verranno condivise tra le parti dal punto di vista decisionale e suddivise tra loro al 50%, al netto di quelle rimborsate dal welfare aziendale o da assicurazioni di cui è beneficiaria;
Per_1
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 9.7.2010 a GR Parte_1 Parte_2
IA;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 1.12.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 10.8.2014) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 6.11.2025 da Parte_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 9.7.2010 in GR IA, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di GR IA, per le annotazioni di legge
(atto n. 28 parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
pagina 4 di 5 Il Presidente est.
IA OM
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