Art. 15. (Organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni)
Gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono le direzioni compartimentali. Gli organi periferici delle direzioni compartimentali sono le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni, compresa la direzione circondariale di Pordenone, cui sono preposti funzionari con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione.
Dalle direzioni provinciali e circondariale predette dipendono gli uffici principali, gli uffici locali, le agenzie, i recapiti e le ricevitorie.
La istituzione, la riunione, le modificazioni e la soppressione degli organi dipendenti dalle direzioni provinciali e circondariale di cui al precedente comma, nonche' il relativo ordinamento, sono disposti con provvedimenti del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro i limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto di cui al quarto comma del precedente articolo 13, previa autorizzazione del direttore generale per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale.
I poteri attribuiti al direttore compartimentale dal primo comma lettere f), g) e i) dell'articolo 13 della presente legge devono essere dallo stesso delegati ai direttori provinciali nei limiti indicati ai numeri 3 , 4 e 5 del primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619 . E' in facolta' del direttore compartimentale delegare i poteri medesimi anche per cifre superiori, con l'approvazione del direttore generale.
Gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono le direzioni compartimentali. Gli organi periferici delle direzioni compartimentali sono le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni, compresa la direzione circondariale di Pordenone, cui sono preposti funzionari con qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione.
Dalle direzioni provinciali e circondariale predette dipendono gli uffici principali, gli uffici locali, le agenzie, i recapiti e le ricevitorie.
La istituzione, la riunione, le modificazioni e la soppressione degli organi dipendenti dalle direzioni provinciali e circondariale di cui al precedente comma, nonche' il relativo ordinamento, sono disposti con provvedimenti del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro i limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto di cui al quarto comma del precedente articolo 13, previa autorizzazione del direttore generale per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale.
I poteri attribuiti al direttore compartimentale dal primo comma lettere f), g) e i) dell'articolo 13 della presente legge devono essere dallo stesso delegati ai direttori provinciali nei limiti indicati ai numeri 3 , 4 e 5 del primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619 . E' in facolta' del direttore compartimentale delegare i poteri medesimi anche per cifre superiori, con l'approvazione del direttore generale.