Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/05/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Ruolo V.G. 1149 /2023
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II SEZIONE CIVILE
********
VERBALE DI UDIENZA DEL 15 aprile 2025 A SEGUITO DI SVOLGIMENTO DI
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Luisa
Zicari,
▪ lette le note scritte depositate dalle parti nei termini all'uopo fissati;
▪ rilevato che le parti, riportandosi ai propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, hanno chiesto la decisione della causa;
P.Q.M.
Il giudice decide la causa come da sentenza che segue e che viene pubblicata a verbale.
Il giudice
Dott.ssa Luisa Zicari
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
…………………….
Il giudice delegato dal presidente del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1149 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2023
TRA
Avv. Giacomo Ganeri, in proprio e quale procuratore di sé stesso.
E
dott. (ausiliare), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Caporaso Controparte_1
RESISTENTE
nonché
il signor , come in atti (debitore pignorato), Parte_1
RESISTENTE
E
in p.l.r.p.t., (terzo pignorato), Controparte_2
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Il ricorrente con ricorso in opposizione ai sensi degli art. 170 DPR 115/02 e 15 del D.lgs 150/11, ha proposto opposizione avverso il DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI del
16.07.2023 emesso dal Giudice Onorario, dott. Domenico Dente Gattola, presso l'intestato Tribunale, ufficio esecuzioni, con il quale ha liquidato <la somma di € 1011,05 per onorario ed € 788,93 per vacazioni, oltre IVA e Cassa ed € 150,00 per spese (somme comprensive dell'acconto già liquidato)…>> quali competenze al C.T.U. dott. nella causa, in materia Controparte_1
d'esecuzione, avente n. RG 1034/2021, promossa dall'avv. Giacomo Ganeri, qui opponente, contro
+ Parte_1 Controparte_3 Il ricorrente ha dedotto che la liquidazione prospettata dal dott. e decretata Controparte_1
conformemente dal Giudice Onorario, si appalesa eccessiva in relazione al valore della stima effettuata dallo stesso CTU, relativa alle quote societarie pignorate, che è pari ad € 5.575,00 e quindi alle tabelle applicabili al caso concreto, di cui al DM 30.05.2002 artt. 3 e 2.
Nello specifico ha precisato che per la perizia in esame, quindi, spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato, e per il primo scaglione (fino ad
€ 5.164,57), atteso che il valore stimato è di € 5.575,00 è previsto un compenso dal 4,6896% al
9,3951%, determinando quindi un onorario medio pari ad € 363,71; per la residua somma di stima pari ad € 410,43 è previsto un compenso dal 3,7580% al 7,5160%, determinando quindi un onorario al valore medio di € 23,14, pari ad un totale di € 386,85 da ridursi ex art. 3 di ½, e quindi pari ad €
193,43 oltre spese documentali (pari ad € 150,00 comunque non documentate), C. P. ed IVA. (come da prospetto di calcolo allegato).
Ha poi sempre dedotto l'opponente che in ogni caso, ai fini della liquidazione, non andava applicato il criterio di calcolo delle “vacazioni”, come erroneamente proposto dal C.T.U. (tra l'altro in aggiunta all'onorario fisso) e liquidato dal Tribunale. Infatti, tale criterio è solo residuale, trovando applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui, per la materia oggetto della consulenza, non è previsto dal regolamento un onorario ad hoc, ovvero quando sia impossibile l'applicazione dell'onorario fisso o variabile .
Tanto premesso l'opponente ha concluso chiedendo di “disporre l'adeguata riduzione dei compensi disposti in favore del C.T.U., dott. , nel giudizio d'esecuzione iscritto al n. R.G. Controparte_1
1034/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, Dr. Domenico Dente Gattola che ex lege non dovrebbero superare la somma di €193,43 oltre spese documentate (pari ad € 150,00 nemmeno documentate), IVA e CPA, somma anche diversa determinata secondo Giustizia. Condannarsi controparte alle spese di giudizio, con maggiorazione ed attribuzione al procuratore anticipatario”.
Si costituiva l'ausiliare il quale eccepiva l' improcedibilità del ricorso poiché il dott. CP_1
non aveva ricevuto in notifica lo stesso né, tantomeno, il Decreto di fissazione di udienza e lo
[...]
stesso non risultava essere stato notificato neppure alle parti del procedimento esecutivo e concludeva chiedendo rigettarsi la domanda per infondatezza della pretesa.
Assegnato a seguito di scardinamento il fascicolo allo scrivente, si dava atto che il precedente istruttore aveva depositato solo il decreto di trattazione scritta, pertanto veniva emesso decreto di fissazione con ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti.
Instauratosi il contraddittorio , acquisito il fascicolo dell'esecuzione la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 15 aprile 2025.
B.
1. Sulla eccezione di improcedibilità. L'eccezione deve essere disattesa in quanto è stato ritualmente integrato il contraddittorio a seguito del decreto di fissazione emesso dallo scrivente subentrato al precedente istruttore.
B.
2. Sulla erronea liquidazione.
Il ricorrente ha eccepito che il valore stimato è di € 5.575,00 e che pertanto su tale valore andava applicato l'onorario variabile medio, ed inoltre non andava liquidato anche il compenso in base alle vacazioni.
Orbene si deve dare atto innanzitutto che il giudice nell'operare la liquidazione deve scegliere la liquidazione a vacazioni solo se non è possibile applicare gli altri criteri (cfr. art. 1 all. DM 5.8.2002).
Ne consegue che stante l'applicabilità dei criteri forniti dagli art. 2 e 3 del DM 5.8.2002, la liquidazione a vacazione , proposta dall'ausiliare in aggiunta nell'istanza di liquidazione , non poteva essere effettuata dal giidice.
Quanto ai criteri forniti dagli art. 2 e 3 del DM 5.8.2002 deve darsi atto che non va solo preso in esame il valore del bene ma anche l'utilità oggetto dell'accertamento ( azienda per un valore pari ad
€ 31.694,00) e pertanto appare congrua la liquidazione del valore medio di € 1516,00 dimezzato ex art. 3 in € 758,00.
Con riferimento alle spese liquidate al ctu deve darsi atto che le stesse sebbene non documentate non sono state espressamente contestate.
Alla luce di tutto quanto esposto deve essere ridotto il compenso disposto in favore del C.T.U., dott.
nel giudizio d'esecuzione iscritto al n. R.G. 1034/2021 del Tribunale di Torre Controparte_1
Annunziata, Dr. Domenico Dente Gattola e rideterminato in € 758,00 oltre spese documentate (pari ad € 150,00 seppure non documentate ma presunte), IVA e CPA.
C. Sulle spese di lite.
Per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, visto l'accoglimento parziale della domanda dell'opponente , deve farsi applicazione del principio della soccombenza, facendo applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e 147/22 e tenendo in considerazione i valori minimi applicabili, vista la snellezza del procedimento e la scarsa complessità della vertenza, il tutto oltre accessori di legge, rimborso per spese forfettarie e spese vive per contributo unificato.
Nulla sulle spese con riferimento alle altre parti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
1.accoglie l'opposizione e per l'effetto ridetermina il compenso disposto in favore del C.T.U., dott.
nel giudizio d'esecuzione iscritto al n. R.G. 1034/2021 del Tribunale di Torre Controparte_1
Annunziata, Dr. Domenico Dente Gattola in € 758,00 oltre spese pari ad € 150,00 , IVA e CPA;
2. condanna dott. al pagamento, in favore dell'avv. GANERI GIACOMO delle Controparte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 213,00 per compenso oltre spese vive , oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, come per legge;
Si comunichi
Torre Annunziata,
Il giudice delegato dott.ssa Luisa Zicari