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Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/08/2024, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2699/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Elisabetta Carta, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2699 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, nella via Parte_1 CodiceFiscale_1
Emilio Lussu n. 9, presso e nello studio degli avvocati Anna Soro, (C.F. ), e CodiceFiscale_2
Paolo Sanna (C.F. ), dai quali è rappresentata e difesa, congiuntamente e CodiceFiscale_3
disgiuntamente, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione,
ATTORE
Contro C.F. in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, . IVA Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Sassari, Via G. Asproni n. 10, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
Cesare Boschi (C.F. ), che la rappresenta e difende per delega in calce al presente C.F._5
atto,
CONVENUTO
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Controparte_2 Controparte_3
(P.I. ) elettivamente domiciliata in Sassari, Via Alghero 33, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_2
Salvatore Salaris ( ) che la difende in forza di procura Generale alle liti CodiceFiscale_6
rilasciata in data 7/6/2012, ( Re. N. 30493) Dott.ssa , Notaio in Milano, Persona_1
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: art. 2051 c.c. risarcimento danni
Conclusioni:
pagina 1 di 8 per parte attrice: “a. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine Controparte_1 alla produzione del sinistro;
b. per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, come analiticamente precisati in espositiva, sofferti - in conseguenza del sinistro occorso in data 28.09.2018 - dall'odierna attrice, per complessivi € 20.955,48 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, anche a mezzo di apposita C.T.U. che fin d'ora si deduce, con rivalutazione ed interessi legali dal fatto al saldo, oltre alla rifusione delle spese per assistenza nella fase stragiudiziale (trattative per definizione transattiva e avvio del procedimento di negoziazione assistita), pari ad € 420,00 oltre accessori di legge, per un importo pari ad € 502,32; c. con vittoria di spese e competenze professionali. In via subordinata , si chiede che il Giudice, previa revoca del suo provvedimento del
02.03.2022, voglia procedere all'istruzione probatoria ed ammettere la CTU medico-legale e la prova per testimoni dedotte dall'attrice sig.ra ”. Parte_1
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1)-in via principale, rigettare la domanda attorea, assolvendo l'ente convenuto da ogni avversa pretesa;
2)-in via subordinata, valutare il concorso dell'attrice nella causazione del danno;
3)-sempre in via subordinata, nella più che deprecata ipotesi di soccombenza anche parziale dell'ente convenuto, vista la chiamata in causa della dichiarare la predetta Società di Assicurazioni tenuta a rilevare e Controparte_4
tenere indenne il da ogni conseguenza pregiudizievole, prevedibile ed imprevedibile, Controparte_1 che dovesse derivarle dall'emananda sentenza e per l'effetto condannare la predetta Società di
Assicurazioni a risarcire all'attrice ogni danno che dovesse riconoscersi in suo favore;
4)-con vittoria di spese e competenze. Nel ribadire l'opposizione all'ammissione delle prove dedotte dall'attrice
(come da note di tra tazione scritta per l'udienza dell'1.3.2022), in subordine chiede l'ammissione dei mezzi di prova diretta e contraria dedotti dal con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c.”. CP_1
Per parte terzo chiamato: “A) Contrariis reiectis;
B) Assolvere il e per l'effetto Vittoria Controparte_1
Ass.ni da ogni avversa pretesa. C) Con vittoria di spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
pagina 2 di 8 “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
Ha rappresentato che in data 28.09.2018, alle ore 10.00 circa, stava percorrendo a piedi, nell'abitato di la via Angioj, in senso discendente ed in direzione via Pertini, e che, contemporaneamente CP_1 sopraggiungeva, proveniente nell'opposto senso di marcia, il veicolo del servizio nettezza urbana adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, allorquando giunta all'altezza del civico n.50, a causa di un rozzo cordolo in cemento presente sulla strada, destinato a favorire il deflusso delle acque piovane era inciampata cadendo rovinosamente al suolo, battendo violentemente a terra il braccio sinistro ed il viso.
Ha precisato che la predetta via Angioj è sprovvista di marciapiede su ambedue i lati, che il lato sinistro
(per chi – come l'odierna attrice - percorreva la via in senso discendente) è regolarmente occupato, e lo era, in particolare, il giorno sopra indicato, da una ininterrotta fila di autoveicoli in sosta, che restringevano ulteriormente la carreggiata e lasciavano solo uno spazio angusto fra esse ed i muri degli edifici prospicienti, tale da rendere difficoltoso e disagevole il transito dei pedoni altrimenti che in piena carreggiata.
Ha aggiunto che il manufatto (abusivo) in parola, oltre a non essere in alcun modo segnalato, pur costituendo ostacolo e pericolo per i passanti, era assai poco visibile in ragione della presenza delle auto in sosta, che ne ostacolavano la percezione, dato lo spazio ristretto lasciato libero.
Ha quindi lamentato di aver subito in conseguenza del sinistro de quo lesioni personali da cui era anche residuata una permanente riduzione della sua complessiva integrità fisica ed ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito il rappresentando che il sinistro denunciato dall'attrice si era verificato Controparte_1
in una delle principali vie del centro abitato di che, in quanto tale, è diuturnamente percorsa da CP_1
numerosi utenti, che la via predetta è costituita da un'unica carreggiata, con una sola corsia di marcia a senso unico, cui si affianca uno spazio di circa 2,50 metri per l'intera lunghezza della strada ed a ridosso dei muri perimetrali degli edifici, da tempo immemore adibito alla sosta e al parcheggio delle auto, che la stessa è sempre stata sprovvista di marciapiedi e che in corrispondenza del civico n. 50, coincidente con il punto in cui sarebbe accaduto il fatto, la strada presentava una larghezza complessiva pagina 3 di 8 di 6,38 metri: di questi, 3,88 mt. destinati alla marcia dei veicoli e 2,50 mt. adibiti a stalli per la sosta delle auto.
Ha precisato che i veicoli di maggiori dimensioni (ad esempio, un articolato) potevano occupare al massimo 2,50/2,60 mt. di strada, di tal che, se anche avessero percorso quel tratto, avrebbero comunque lasciato uno spazio libero di circa 1,30 mt. per il passaggio dei pedoni.
Ha aggiunto che la era perfettamente edotta delle condizioni della strada e del pericolo Pt_1
rappresentato dallo stretto ed angusto spazio tra le vetture ed i muri perimetrali degli adiacenti edifici e che il cordolo in cemento presente in prossimità dell'ingresso al civico n. 50, ove la sarebbe Pt_1
inciampata, esisteva da tempo immemore ed era facilmente visibile.
Ha quindi contestato la fondatezza della domanda e la quantificazione del danno come operata ex adverso, ha comunque chiesto di essere autorizzata alla chiamata in garanzia del terzo
[...]
con la quale l'ente, mercè il canale di distribuzione European Brokers Controparte_5
S.r.l., aveva stipulato la polizza n. F51.014.0000932572, di durata triennale con effetto dal 14.4.2018 e scadenza il 14.4.2021, a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita la terza chiamata deducendo che il sinistro medesimo si era verificato per fatto e colpa dell'attrice, che lo stato dei luoghi era perfettamente conosciuto dalla che abitava a in una Pt_1 CP_1
strada parallela, Via Marconi, a quella ove si è verificato il sinistro, che, peraltro la strada teatro del sinistro era ubicata al centro del paese in un punto di passaggio e risultava molto trafficata, sia dai pedoni che dalle auto, che il cordolo che avrebbe determinato la caduta dell'attrice si presentava facilmente avvistabile e comunque visibile dai pedoni.
Ha quindi allegato che il comportamento della era stato determinante e certamente integrante Pt_1
l'ipotesi del caso fortuito per fatto della stessa parte con esclusione del nesso eziologico tra il fatto e le condizioni della strada.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita mediante la sola produzione di referente documentale, e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 29 febbraio 2024 ex art. 127 ter c.p.c. è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per i motivi in appresso illustrati.
Non può difatti ritenersi provata la responsabilità del convenuto né ex art. 2051 c.c. né ex art. CP_1
2043 c.c.
pagina 4 di 8 Ai sensi della specifica disciplina di cui al 2051 c.c. il custode del bene è tenuto al risarcimento dei danni cagionati dalla mancata manutenzione dello stesso. Sul proprietario, infatti, grava il dovere di vigilanza e manutenzione del bene, dalla cui violazione sorge la responsabilità per i danni riconducibili eziologicamente a tale inadempimento.
L'attore caduto sul marciapiede a causa di un dissesto, o, di un cordolo, come nel caso di specie, potrà ottenere il risarcimento provando il danno, il nesso tra il danno e la cosa che lo ha generato e il rapporto di custodia. Si determina in questo caso un'inversione dell'onere della prova: sarà il convenuto, per liberarsi da responsabilità, a dover dimostrare l'esistenza di un fattore esterno idoneo ad escludere la relazione causale tra il danno lamentato e il bene che lo ha provocato.
Come precisato dalla Suprema Corte “l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2477 del 1° febbraio 2018). Ancora “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno”(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 30775 del 22 dicembre 2017)
Ha a riguardo precisato di recente la giurisprudenza che, se è vero che sussiste una responsabilità della
PA verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia, soprattutto per quanto concerne i rischi creati da situazioni contingenti e connotate dall'appalesarsi chiaramente all'utente del bene pubblico.
In proposito è stato più volte chiarito dalla Corte di Cassazione che l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e che nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso ( Cass. Civ. sent. n. 23919/2013, n. 287/15).
pagina 5 di 8 Quanto alla rilevanza della condotta del danneggiato di cui alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cass., 01/02/2018, n. 2477;
Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018,
n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482) (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 7 maggio - 28 giugno
2019, n. 17443).
In sostanza quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano agevolmente percepibili, quindi, deve ritenersi che la situazione ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato, con la conseguenza dell'esclusione del danno quando la cosa venga ridotta al rango di mera occasione.
Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie la stessa parte attrice ha rappresentato che stava percorrendo la via Angioj, in senso discendente ed in direzione via Pertini, che, contemporaneamente sopraggiungeva, proveniente nell'opposto senso di marcia, il veicolo del servizio nettezza urbana adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, e che lei, pertanto, era stata costretta (data l'assenza di marciapiede) a spostarsi nell'angusto passaggio compreso fra le auto in sosta ed i muri degli edifici prospicienti la strada, così inciampando nel cordolo in cemento presente sulla strada, destinato a favorire il deflusso delle acque piovane, cadendo rovinosamente al suolo.
In sostanza dalle stesse allegazioni e produzioni di parte attrice, nonché dal corredo fotografico agli atti, che rappresenta pacificamente lo stato dei luoghi per cui è causa, è emerso che, nonostante lo stretto spazio a disposizione, la ha comunque deciso di percorrere l'angusto passaggio descritto, Pt_1
con ciò già di per sé ponendo in essere una condotta incauta, non rispettosa delle norme di comune prudenza che avrebbero suggerito di evitare di insinuarsi in uno spazio così ristretto.
pagina 6 di 8 A ciò si aggiunga che comunque il cordolo ove l'attrice ha posato il piede, cadendo poi rovinosamente a terra, era certamente percepibile ictu oculi, considerando che il sinistro si è verificato nell'ora diurna in condizioni di perfetta visibilità, di tal che deve escludersi che lo stesso non potesse non essere visto e percepito da un attento utente della strada.
Considerato pertanto che la carreggiata è inerte e priva di intrinseca pericolosità, e il cordolo destinato a favorire il deflusso delle acque piovane era ben visibile, il verificarsi del danno poteva essere evitato tenendo un comportamento correlato alla situazione di rischio profilata.
In ogni caso, niente sembrerebbe aver impedito alla di spostarsi semplicemente dalla carreggiata Pt_1
per il tempo strettamente necessario al passaggio del mezzo della nettezza urbana, sostando momentaneamente tra le auto in sosta, attendendo tra un veicolo parcheggiato e l'altro, per poi riprendere la marcia lungo la carreggiata, ove ella stava procedendo.
In sostanza parte attrice non ha posto in essere le cautele necessarie ad evitare il danno, normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, ed ha pertanto tenuto un comportamento imprudente tale da incidere causalmente sull'evento, elidendo totalmente il nesso causale tra cosa ed evento dannoso.
A ciò si aggiunga che non è stata oggetto di specifica contestazione la circostanza che l'attrice abiti in una strada parallela, Via Marconi, a quella ove si è verificato il sinistro, e che la sua abitazione CP_1
è altresì accessibile proprio dalla stessa via Angioy in corrispondenza del civico 43.
Da ciò discende che la conosceva i luoghi di causa e poteva, pertanto, adottare le cautele sopra Pt_1
descritte per evitare la caduta.
Per le stesse ragioni deve altresì escludersi che il cordolo per cui è causa avesse i requisiti dell'insidia che legittimano il risarcimento dei danni ex art. 2043 cc, non ravvisandosi in essa quella situazione di pericolo non visibile e che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza (cfr. ex multis Cass. civ. sent. n. 366/00, n. 1571/04).
Deve quindi confermarsi l'ordinanza con cui non state ammesse le prove orali dedotte dall'attrice e la
Ctu medicolegale, atteso che la dinamica del sinistro, sulla scorta delle stesse allegazioni di parte attrice, risulta essersi verificato per colpa esclusiva della stessa attrice, per i motivi sopra esposti.
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 il valore minimo per tutte le fasi, applicando la riduzione del 30 % per l'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
pagina 7 di 8 eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. - Rigetta la domanda attorea.
2. - Condanna l'attrice al pagamento in favore del in persona del pro Controparte_1 CP_6
tempore e della in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_2 spese di lite che liquida in complessivi Euro € 1.778,00 per competenze per ciascuna parte, oltre spese vive e accessori di legge.
Sassari, 6 agosto 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Elisabetta Carta, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2699 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, nella via Parte_1 CodiceFiscale_1
Emilio Lussu n. 9, presso e nello studio degli avvocati Anna Soro, (C.F. ), e CodiceFiscale_2
Paolo Sanna (C.F. ), dai quali è rappresentata e difesa, congiuntamente e CodiceFiscale_3
disgiuntamente, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione,
ATTORE
Contro C.F. in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, . IVA Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Sassari, Via G. Asproni n. 10, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
Cesare Boschi (C.F. ), che la rappresenta e difende per delega in calce al presente C.F._5
atto,
CONVENUTO
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Controparte_2 Controparte_3
(P.I. ) elettivamente domiciliata in Sassari, Via Alghero 33, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_2
Salvatore Salaris ( ) che la difende in forza di procura Generale alle liti CodiceFiscale_6
rilasciata in data 7/6/2012, ( Re. N. 30493) Dott.ssa , Notaio in Milano, Persona_1
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: art. 2051 c.c. risarcimento danni
Conclusioni:
pagina 1 di 8 per parte attrice: “a. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine Controparte_1 alla produzione del sinistro;
b. per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, come analiticamente precisati in espositiva, sofferti - in conseguenza del sinistro occorso in data 28.09.2018 - dall'odierna attrice, per complessivi € 20.955,48 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, anche a mezzo di apposita C.T.U. che fin d'ora si deduce, con rivalutazione ed interessi legali dal fatto al saldo, oltre alla rifusione delle spese per assistenza nella fase stragiudiziale (trattative per definizione transattiva e avvio del procedimento di negoziazione assistita), pari ad € 420,00 oltre accessori di legge, per un importo pari ad € 502,32; c. con vittoria di spese e competenze professionali. In via subordinata , si chiede che il Giudice, previa revoca del suo provvedimento del
02.03.2022, voglia procedere all'istruzione probatoria ed ammettere la CTU medico-legale e la prova per testimoni dedotte dall'attrice sig.ra ”. Parte_1
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1)-in via principale, rigettare la domanda attorea, assolvendo l'ente convenuto da ogni avversa pretesa;
2)-in via subordinata, valutare il concorso dell'attrice nella causazione del danno;
3)-sempre in via subordinata, nella più che deprecata ipotesi di soccombenza anche parziale dell'ente convenuto, vista la chiamata in causa della dichiarare la predetta Società di Assicurazioni tenuta a rilevare e Controparte_4
tenere indenne il da ogni conseguenza pregiudizievole, prevedibile ed imprevedibile, Controparte_1 che dovesse derivarle dall'emananda sentenza e per l'effetto condannare la predetta Società di
Assicurazioni a risarcire all'attrice ogni danno che dovesse riconoscersi in suo favore;
4)-con vittoria di spese e competenze. Nel ribadire l'opposizione all'ammissione delle prove dedotte dall'attrice
(come da note di tra tazione scritta per l'udienza dell'1.3.2022), in subordine chiede l'ammissione dei mezzi di prova diretta e contraria dedotti dal con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c.”. CP_1
Per parte terzo chiamato: “A) Contrariis reiectis;
B) Assolvere il e per l'effetto Vittoria Controparte_1
Ass.ni da ogni avversa pretesa. C) Con vittoria di spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
pagina 2 di 8 “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello della comparsa di risposta, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
Ha rappresentato che in data 28.09.2018, alle ore 10.00 circa, stava percorrendo a piedi, nell'abitato di la via Angioj, in senso discendente ed in direzione via Pertini, e che, contemporaneamente CP_1 sopraggiungeva, proveniente nell'opposto senso di marcia, il veicolo del servizio nettezza urbana adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, allorquando giunta all'altezza del civico n.50, a causa di un rozzo cordolo in cemento presente sulla strada, destinato a favorire il deflusso delle acque piovane era inciampata cadendo rovinosamente al suolo, battendo violentemente a terra il braccio sinistro ed il viso.
Ha precisato che la predetta via Angioj è sprovvista di marciapiede su ambedue i lati, che il lato sinistro
(per chi – come l'odierna attrice - percorreva la via in senso discendente) è regolarmente occupato, e lo era, in particolare, il giorno sopra indicato, da una ininterrotta fila di autoveicoli in sosta, che restringevano ulteriormente la carreggiata e lasciavano solo uno spazio angusto fra esse ed i muri degli edifici prospicienti, tale da rendere difficoltoso e disagevole il transito dei pedoni altrimenti che in piena carreggiata.
Ha aggiunto che il manufatto (abusivo) in parola, oltre a non essere in alcun modo segnalato, pur costituendo ostacolo e pericolo per i passanti, era assai poco visibile in ragione della presenza delle auto in sosta, che ne ostacolavano la percezione, dato lo spazio ristretto lasciato libero.
Ha quindi lamentato di aver subito in conseguenza del sinistro de quo lesioni personali da cui era anche residuata una permanente riduzione della sua complessiva integrità fisica ed ha concluso come in epigrafe.
Si è costituito il rappresentando che il sinistro denunciato dall'attrice si era verificato Controparte_1
in una delle principali vie del centro abitato di che, in quanto tale, è diuturnamente percorsa da CP_1
numerosi utenti, che la via predetta è costituita da un'unica carreggiata, con una sola corsia di marcia a senso unico, cui si affianca uno spazio di circa 2,50 metri per l'intera lunghezza della strada ed a ridosso dei muri perimetrali degli edifici, da tempo immemore adibito alla sosta e al parcheggio delle auto, che la stessa è sempre stata sprovvista di marciapiedi e che in corrispondenza del civico n. 50, coincidente con il punto in cui sarebbe accaduto il fatto, la strada presentava una larghezza complessiva pagina 3 di 8 di 6,38 metri: di questi, 3,88 mt. destinati alla marcia dei veicoli e 2,50 mt. adibiti a stalli per la sosta delle auto.
Ha precisato che i veicoli di maggiori dimensioni (ad esempio, un articolato) potevano occupare al massimo 2,50/2,60 mt. di strada, di tal che, se anche avessero percorso quel tratto, avrebbero comunque lasciato uno spazio libero di circa 1,30 mt. per il passaggio dei pedoni.
Ha aggiunto che la era perfettamente edotta delle condizioni della strada e del pericolo Pt_1
rappresentato dallo stretto ed angusto spazio tra le vetture ed i muri perimetrali degli adiacenti edifici e che il cordolo in cemento presente in prossimità dell'ingresso al civico n. 50, ove la sarebbe Pt_1
inciampata, esisteva da tempo immemore ed era facilmente visibile.
Ha quindi contestato la fondatezza della domanda e la quantificazione del danno come operata ex adverso, ha comunque chiesto di essere autorizzata alla chiamata in garanzia del terzo
[...]
con la quale l'ente, mercè il canale di distribuzione European Brokers Controparte_5
S.r.l., aveva stipulato la polizza n. F51.014.0000932572, di durata triennale con effetto dal 14.4.2018 e scadenza il 14.4.2021, a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita la terza chiamata deducendo che il sinistro medesimo si era verificato per fatto e colpa dell'attrice, che lo stato dei luoghi era perfettamente conosciuto dalla che abitava a in una Pt_1 CP_1
strada parallela, Via Marconi, a quella ove si è verificato il sinistro, che, peraltro la strada teatro del sinistro era ubicata al centro del paese in un punto di passaggio e risultava molto trafficata, sia dai pedoni che dalle auto, che il cordolo che avrebbe determinato la caduta dell'attrice si presentava facilmente avvistabile e comunque visibile dai pedoni.
Ha quindi allegato che il comportamento della era stato determinante e certamente integrante Pt_1
l'ipotesi del caso fortuito per fatto della stessa parte con esclusione del nesso eziologico tra il fatto e le condizioni della strada.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita mediante la sola produzione di referente documentale, e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 29 febbraio 2024 ex art. 127 ter c.p.c. è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per i motivi in appresso illustrati.
Non può difatti ritenersi provata la responsabilità del convenuto né ex art. 2051 c.c. né ex art. CP_1
2043 c.c.
pagina 4 di 8 Ai sensi della specifica disciplina di cui al 2051 c.c. il custode del bene è tenuto al risarcimento dei danni cagionati dalla mancata manutenzione dello stesso. Sul proprietario, infatti, grava il dovere di vigilanza e manutenzione del bene, dalla cui violazione sorge la responsabilità per i danni riconducibili eziologicamente a tale inadempimento.
L'attore caduto sul marciapiede a causa di un dissesto, o, di un cordolo, come nel caso di specie, potrà ottenere il risarcimento provando il danno, il nesso tra il danno e la cosa che lo ha generato e il rapporto di custodia. Si determina in questo caso un'inversione dell'onere della prova: sarà il convenuto, per liberarsi da responsabilità, a dover dimostrare l'esistenza di un fattore esterno idoneo ad escludere la relazione causale tra il danno lamentato e il bene che lo ha provocato.
Come precisato dalla Suprema Corte “l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 2477 del 1° febbraio 2018). Ancora “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno”(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 30775 del 22 dicembre 2017)
Ha a riguardo precisato di recente la giurisprudenza che, se è vero che sussiste una responsabilità della
PA verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia, soprattutto per quanto concerne i rischi creati da situazioni contingenti e connotate dall'appalesarsi chiaramente all'utente del bene pubblico.
In proposito è stato più volte chiarito dalla Corte di Cassazione che l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e che nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso ( Cass. Civ. sent. n. 23919/2013, n. 287/15).
pagina 5 di 8 Quanto alla rilevanza della condotta del danneggiato di cui alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cass., 01/02/2018, n. 2477;
Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass., 01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018,
n. 2481; Cass., 01/02/2018, n. 2482) (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 7 maggio - 28 giugno
2019, n. 17443).
In sostanza quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano agevolmente percepibili, quindi, deve ritenersi che la situazione ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato, con la conseguenza dell'esclusione del danno quando la cosa venga ridotta al rango di mera occasione.
Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie la stessa parte attrice ha rappresentato che stava percorrendo la via Angioj, in senso discendente ed in direzione via Pertini, che, contemporaneamente sopraggiungeva, proveniente nell'opposto senso di marcia, il veicolo del servizio nettezza urbana adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, e che lei, pertanto, era stata costretta (data l'assenza di marciapiede) a spostarsi nell'angusto passaggio compreso fra le auto in sosta ed i muri degli edifici prospicienti la strada, così inciampando nel cordolo in cemento presente sulla strada, destinato a favorire il deflusso delle acque piovane, cadendo rovinosamente al suolo.
In sostanza dalle stesse allegazioni e produzioni di parte attrice, nonché dal corredo fotografico agli atti, che rappresenta pacificamente lo stato dei luoghi per cui è causa, è emerso che, nonostante lo stretto spazio a disposizione, la ha comunque deciso di percorrere l'angusto passaggio descritto, Pt_1
con ciò già di per sé ponendo in essere una condotta incauta, non rispettosa delle norme di comune prudenza che avrebbero suggerito di evitare di insinuarsi in uno spazio così ristretto.
pagina 6 di 8 A ciò si aggiunga che comunque il cordolo ove l'attrice ha posato il piede, cadendo poi rovinosamente a terra, era certamente percepibile ictu oculi, considerando che il sinistro si è verificato nell'ora diurna in condizioni di perfetta visibilità, di tal che deve escludersi che lo stesso non potesse non essere visto e percepito da un attento utente della strada.
Considerato pertanto che la carreggiata è inerte e priva di intrinseca pericolosità, e il cordolo destinato a favorire il deflusso delle acque piovane era ben visibile, il verificarsi del danno poteva essere evitato tenendo un comportamento correlato alla situazione di rischio profilata.
In ogni caso, niente sembrerebbe aver impedito alla di spostarsi semplicemente dalla carreggiata Pt_1
per il tempo strettamente necessario al passaggio del mezzo della nettezza urbana, sostando momentaneamente tra le auto in sosta, attendendo tra un veicolo parcheggiato e l'altro, per poi riprendere la marcia lungo la carreggiata, ove ella stava procedendo.
In sostanza parte attrice non ha posto in essere le cautele necessarie ad evitare il danno, normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, ed ha pertanto tenuto un comportamento imprudente tale da incidere causalmente sull'evento, elidendo totalmente il nesso causale tra cosa ed evento dannoso.
A ciò si aggiunga che non è stata oggetto di specifica contestazione la circostanza che l'attrice abiti in una strada parallela, Via Marconi, a quella ove si è verificato il sinistro, e che la sua abitazione CP_1
è altresì accessibile proprio dalla stessa via Angioy in corrispondenza del civico 43.
Da ciò discende che la conosceva i luoghi di causa e poteva, pertanto, adottare le cautele sopra Pt_1
descritte per evitare la caduta.
Per le stesse ragioni deve altresì escludersi che il cordolo per cui è causa avesse i requisiti dell'insidia che legittimano il risarcimento dei danni ex art. 2043 cc, non ravvisandosi in essa quella situazione di pericolo non visibile e che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza (cfr. ex multis Cass. civ. sent. n. 366/00, n. 1571/04).
Deve quindi confermarsi l'ordinanza con cui non state ammesse le prove orali dedotte dall'attrice e la
Ctu medicolegale, atteso che la dinamica del sinistro, sulla scorta delle stesse allegazioni di parte attrice, risulta essersi verificato per colpa esclusiva della stessa attrice, per i motivi sopra esposti.
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 il valore minimo per tutte le fasi, applicando la riduzione del 30 % per l'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
pagina 7 di 8 eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. - Rigetta la domanda attorea.
2. - Condanna l'attrice al pagamento in favore del in persona del pro Controparte_1 CP_6
tempore e della in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_2 spese di lite che liquida in complessivi Euro € 1.778,00 per competenze per ciascuna parte, oltre spese vive e accessori di legge.
Sassari, 6 agosto 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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