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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 837/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4627/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500033341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500033341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Natalia Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210127387469000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Natalia Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220023755027000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4358/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: il rappresentante di Agenzia delle Entrate insiste nel ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.07.2025 parte ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n.
293 80202500033341 000, notificato in data 30/06/2025, mediante il quale Agenzia delle Entrate Riscossione sollecitava il pagamento di complessivi €4.390,93 entro 30 giorni pena il fermo amministrativo dell'autovettura marca Fiat Panda 1.3 MJT 16V 4x4 targa Targa_1, di proprietà della ricorrente, la ricorrente impugna solo le due cartelle di pagamento che di seguito si elencano, e fa presente di avere richiesto la rateizzazione dei rimanenti importi:
A) Cartella di pagamento n. 293 2021 0127387469 000 notificata il 07/12/2022 afferente a Tassa automobilistica Siciliana anno 2016; B) Cartella di pagamento n. 293 2022 0023755027 000 notificata il
05/10/2022 afferente a Tassa automobilistica Siciliana anno 2015;
Eccepisce esclusivamente la intervenuta estinzione del diritto a riscuotere per prescrizione.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che controdeduce, produce in atti documentazione e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituisce, altresì, l'Agenzia delle Entrate che chiede il rigetto del ricorso.
Infine si costituisce la Regione Siciliana che con memoria controdeduce al ricorso e conclude chiedendo il rigetto.
La Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato nella Camera di Consiglio del 10.09.2025.
Con memorie illustrative datate 05.11.2025 la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene nel merito il ricorso infondato.
Parte resistente ha puntualmente documentato che la cartella di pagamento n. 29320210127387469 è stata notificata personalmente alla ricorrente il 07.12.2022; anche la cartella di pagamento n.
29320220023755027000 risulta notificata personalmente alla ricorrente il il 05.10.2022, pertanto la eccepita prescrizione triennale alla data di notifica dell'atto impugnato (30.06.2025) non era maturata.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025. Il Giudice
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4627/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500033341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500033341000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Natalia Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210127387469000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Natalia Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220023755027000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4358/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: il rappresentante di Agenzia delle Entrate insiste nel ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.07.2025 parte ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n.
293 80202500033341 000, notificato in data 30/06/2025, mediante il quale Agenzia delle Entrate Riscossione sollecitava il pagamento di complessivi €4.390,93 entro 30 giorni pena il fermo amministrativo dell'autovettura marca Fiat Panda 1.3 MJT 16V 4x4 targa Targa_1, di proprietà della ricorrente, la ricorrente impugna solo le due cartelle di pagamento che di seguito si elencano, e fa presente di avere richiesto la rateizzazione dei rimanenti importi:
A) Cartella di pagamento n. 293 2021 0127387469 000 notificata il 07/12/2022 afferente a Tassa automobilistica Siciliana anno 2016; B) Cartella di pagamento n. 293 2022 0023755027 000 notificata il
05/10/2022 afferente a Tassa automobilistica Siciliana anno 2015;
Eccepisce esclusivamente la intervenuta estinzione del diritto a riscuotere per prescrizione.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che controdeduce, produce in atti documentazione e conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituisce, altresì, l'Agenzia delle Entrate che chiede il rigetto del ricorso.
Infine si costituisce la Regione Siciliana che con memoria controdeduce al ricorso e conclude chiedendo il rigetto.
La Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato nella Camera di Consiglio del 10.09.2025.
Con memorie illustrative datate 05.11.2025 la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene nel merito il ricorso infondato.
Parte resistente ha puntualmente documentato che la cartella di pagamento n. 29320210127387469 è stata notificata personalmente alla ricorrente il 07.12.2022; anche la cartella di pagamento n.
29320220023755027000 risulta notificata personalmente alla ricorrente il il 05.10.2022, pertanto la eccepita prescrizione triennale alla data di notifica dell'atto impugnato (30.06.2025) non era maturata.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025. Il Giudice