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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 480/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, (C.F. ), nata a [...], il [...] Parte_2 C.F._2
Ricorrenti
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Simone Vullo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nella via Marinella n. 12, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositati telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno spiegato ricorso cumulativo di Parte_1 Parte_2
separazione e divorzio ex artt. 473bis 49) e 51) c.p.c.
Le parti hanno chiesto pronunciarsi dapprima la separazione e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti del matrimonio civile da loro contratto a Crawley (Regno Unito), in data 24.07.2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Valderice al n. 24, parte II, Serie C, dell'anno 2004.
A tal fine, i ricorrenti hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati due figli gemelli, e in data 14.10.2004 - maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
indipendenti - i quali vivono stabilmente con la madre;
hanno altresì dedotto che è venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni: “1) Su autorizzazione del Tribunale i coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto e fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, pertanto, nulla è da disporre in ordine all'assegno di mantenimento;
3) la casa coniugale dove hanno vissuto e dove vivono la signora con i figli, sita in Parte_2
Erice nella via Eugenio Rubino n. 11, essendo di proprietà del padre della ricorrente così come tutti gli arredi e corredi, resterà assegnata alla stessa la quale vi abiterà con i figli;
4) entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento dei ragazzi e il padre verserà alla signora
la somma mensile di €500,00 per il mantenimento di entrambi i figli;
alle spese Parte_2
straordinarie (come da protocollo adottato da Questo Tribunale a titolo esemplificativo: le spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal servizio sanitario
Nazionale; le spese scolastiche e per le attività complementari, nonché le spese per attività sportive;
spese ludiche in generale etc.) dei ragazzi vi provvederanno entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno”.
In data 10.10.2024, il Tribunale, con sentenza non definitiva, ha pronunciato la separazione personale delle parti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore ed ha assegnato alle parti termine per note ex art. 127-ter cpc sino al 13.5.2025, onerando le parti di esplicitare la volontà di non volersi riconciliare e di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis. 12 cpc.
In data 13.5.2025, le parti hanno insistito in ricorso, confermando di non volersi riconciliare e rinunciando al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis n. 12 cpc, e chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni sopra integralmente trascritte, oggetto del ricorso introduttivo.
Decorsi i termini di legge e pervenuta l'attestazione di definitività della sentenza di separazione, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per il divorzio, essendo decorsi i termini di legge dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza n. 137/2024, pubblicata in data 10.10.2024; i coniugi, inoltre, non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Infine, nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Crawley (Regno Unito), in data
24.07.2004, da nato a [...] il [...] e da , Parte_1 Parte_2
nata a [...], il [...], matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Valderice al n. 24, parte II, Serie C, dell'anno 2004, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato 03.04.2024
- nulla sulle spese;
- Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani, in data
26.6.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 480/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, (C.F. ), nata a [...], il [...] Parte_2 C.F._2
Ricorrenti
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Simone Vullo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Trapani, nella via Marinella n. 12, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositati telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno spiegato ricorso cumulativo di Parte_1 Parte_2
separazione e divorzio ex artt. 473bis 49) e 51) c.p.c.
Le parti hanno chiesto pronunciarsi dapprima la separazione e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti del matrimonio civile da loro contratto a Crawley (Regno Unito), in data 24.07.2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Valderice al n. 24, parte II, Serie C, dell'anno 2004.
A tal fine, i ricorrenti hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati due figli gemelli, e in data 14.10.2004 - maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
indipendenti - i quali vivono stabilmente con la madre;
hanno altresì dedotto che è venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni: “1) Su autorizzazione del Tribunale i coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto e fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, pertanto, nulla è da disporre in ordine all'assegno di mantenimento;
3) la casa coniugale dove hanno vissuto e dove vivono la signora con i figli, sita in Parte_2
Erice nella via Eugenio Rubino n. 11, essendo di proprietà del padre della ricorrente così come tutti gli arredi e corredi, resterà assegnata alla stessa la quale vi abiterà con i figli;
4) entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento dei ragazzi e il padre verserà alla signora
la somma mensile di €500,00 per il mantenimento di entrambi i figli;
alle spese Parte_2
straordinarie (come da protocollo adottato da Questo Tribunale a titolo esemplificativo: le spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal servizio sanitario
Nazionale; le spese scolastiche e per le attività complementari, nonché le spese per attività sportive;
spese ludiche in generale etc.) dei ragazzi vi provvederanno entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno”.
In data 10.10.2024, il Tribunale, con sentenza non definitiva, ha pronunciato la separazione personale delle parti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore ed ha assegnato alle parti termine per note ex art. 127-ter cpc sino al 13.5.2025, onerando le parti di esplicitare la volontà di non volersi riconciliare e di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis. 12 cpc.
In data 13.5.2025, le parti hanno insistito in ricorso, confermando di non volersi riconciliare e rinunciando al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis n. 12 cpc, e chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni sopra integralmente trascritte, oggetto del ricorso introduttivo.
Decorsi i termini di legge e pervenuta l'attestazione di definitività della sentenza di separazione, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per il divorzio, essendo decorsi i termini di legge dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza n. 137/2024, pubblicata in data 10.10.2024; i coniugi, inoltre, non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Infine, nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Crawley (Regno Unito), in data
24.07.2004, da nato a [...] il [...] e da , Parte_1 Parte_2
nata a [...], il [...], matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Valderice al n. 24, parte II, Serie C, dell'anno 2004, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato 03.04.2024
- nulla sulle spese;
- Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani, in data
26.6.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo