TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/04/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2409/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del
18/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2409/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIUSO Parte_1 C.F._1 BARTOLOMEO EMILIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEDDA PAOLO CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/03/2024 , premesso di aver Parte_1 proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, assumeva che la CTU non aveva riconosciuto il suo diritto all'indennità di accompagnamento e di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto, con condanna dell al CP_1 pagamento delle spese di causa.
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
***** pagina 1 di 5 In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l.
06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal
01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Ne l merito, occorre premettere che l'indennità di accompagnamento (istituita con le leggi 406/68 e 18/80, modificata dalla L.508/88) spetta ai mutilati ed invalidi dichiarati totalmente inabili non deambulanti e non autosufficienti, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purchè non ricoverati gratuitamente in istituti.
Tale indennità compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr. Cass., sez. lav., 16.04.1992, n.4640)
e non è reversibile. Non è, poi, necessario che in capo al soggetto, totalmente invalido, sussistano contestualmente il requisito dell'incapacità a deambulare e quello dell'incapacità di provvedere ai bisogni quotidiani della vita, essendo sufficiente che pagina 2 di 5 ricorra alternativamente l'uno o l'altro (cfr. sul punto Cass., sez. lav., 27.09.1991, n.
10094).
Ciò premesso, nel corso del giudizio di ATP il CTU, dott. , ha Persona_1 evidenziato che le patologie riscontrate sulla persona dell'istante non risultavano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, per cui ha escluso il suo diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento.
A seguito delle contestazioni sollevate dal ricorrente e del deposito di nuova certificazione medica, è stata disposta nuova CTU e il dott. ha ritenuto Persona_2 che “L'attento esame della documentazione sanitaria in Atti, le risultanze del ns. accertamento Medico-Legale, in convergenza, consentono una risposta motivata ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma. La IG.ra , di anni 84, è Parte_1 attualmente affetta da: Sindrome vertiginosa con instabilità dell'equilibrio.
Poliartropatia degenerativa senile con discopatie multiple del rachide. Severa gonartrosi bilaterale. Esiti di frattura del piede destro. Cardiopatia ipertensiva ed aritmogena, non complicata. Pregressa fibrillazione atriale. Lieve insufficienza mitralica. Obesità di grado moderato. Varici venose degli arti inferiori. Trattasi di patologie che, in considerazione della loro natura e del livello di compromissione degli apparati interessati, possono motivatamente considerarsi a carattere permanente. Si dà atto che le patologie riscontrate non vanno incontro ad un miglioramento nel tempo, ma al contrario tendono ad aggravarsi per gli ulteriori fenomeni degenerativi correlati all'avanzare dell'età. Il quadro clinico nel caso in esame è essenzialmente connotato da manifestazioni vertiginose soggettive che rendono la deambulazione del soggetto precaria con instabilità dell'equilibrio; la funzione deambulatoria è viepiù ostacolata da severo processo artrosico deformante localizzato ad entrambe le ginocchia e verosimilmente anche alla colonna vertebrale lombare, laddove viene utilizzato un busto ortopedico per il sostegno del peso corporeo. Infatti, la muscolatura degli arti inferiori è nettamente ipotonotrofica, a dimostrazione della difficoltà/impossibilità della deambulazione autonoma. Per quanto attiene la patologia dell'apparato cardiocircolatorio, non abbiamo rilevato significative complicanze funzionali. ….Orbene, in riferimento alla istanza presentata dalla IG.ra , di anni 84, attese le severe limitazioni della Parte_1 deambulazione descritte, riteniamo che attualmente ricorrono nel soggetto in esame delle gravi limitazioni nell'attuazione routinaria degli atti della vita quotidiana intendendo, con questi, sia quelle azioni elementari che ciascun individuo deve compiere per poter vivere (igiene del corpo, dell'ambiente domestico, vestizione, rapporti con il mondo esterno, come la possibilità di raggiungere sollecitamente il telefono in caso di pericolo,
pagina 3 di 5 acquistare alimenti, etc.), sia gli atti della vita vegetativa (necessità fisiologiche, nutrizione, etc.). Pertanto, può affermarsi che la IG.ra si trova nella Parte_1 severa difficoltà nella deambulazione autonoma e nella concreta impossibilità di espletamento degli atti della vita quotidiana, sussistendo quindi una situazione che giustifica la necessità di assistenza continua e di supervisione da parte di terze persone, con decorrenza dall'11 luglio 2023, epoca in cui la Dott.ssa descrisse, per la Per_3 prima volta, la sussistenza di sindrome vertiginosa persistente e resistente a terapia, accompagnata a nausea e vomito nei cambiamenti di posizione. RISPOSTE AI QUESITI
La IG.ra , in base al ns. accertamento clinico-obiettivo ed alla Parte_1 documentazione medica esaminata, è risultata essere affetta da: Sindrome vertiginosa con instabilità dell'equilibrio. Poliartropatia degenerativa senile con discopatie multiple del rachide. Severa gonartrosi bilaterale. Esiti di frattura del piede destro. Cardiopatia ipertensiva ed aritmogena, non complicata. Pregressa fibrillazione atriale. Lieve insufficienza mitralica. Obesità di grado moderato. Varici venose degli arti inferiori.
Si tratta di patologie in parte presenti all'epoca della domanda, ma che solo a partire dall'11 luglio 2023 configurano la necessità di assistenza continuativa ai sensi della
Legge 18/1980 e successive modifiche”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 11.7.2023.
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma
6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica
pagina 4 di 5 domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n.
21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso depositato il 08/03/2024, nella causa Parte_1 CP_1 iscritta al n. 2409 /2024 R.G.A.C. così provvede:
- accerta e dichiara che la ricorrente possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 11.7.2023;
- spese compensate tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Foggia, 18/04/2025 ore 14,45
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del
18/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2409/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIUSO Parte_1 C.F._1 BARTOLOMEO EMILIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEDDA PAOLO CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/03/2024 , premesso di aver Parte_1 proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, assumeva che la CTU non aveva riconosciuto il suo diritto all'indennità di accompagnamento e di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto, con condanna dell al CP_1 pagamento delle spese di causa.
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
***** pagina 1 di 5 In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l.
06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal
01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Ne l merito, occorre premettere che l'indennità di accompagnamento (istituita con le leggi 406/68 e 18/80, modificata dalla L.508/88) spetta ai mutilati ed invalidi dichiarati totalmente inabili non deambulanti e non autosufficienti, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purchè non ricoverati gratuitamente in istituti.
Tale indennità compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr. Cass., sez. lav., 16.04.1992, n.4640)
e non è reversibile. Non è, poi, necessario che in capo al soggetto, totalmente invalido, sussistano contestualmente il requisito dell'incapacità a deambulare e quello dell'incapacità di provvedere ai bisogni quotidiani della vita, essendo sufficiente che pagina 2 di 5 ricorra alternativamente l'uno o l'altro (cfr. sul punto Cass., sez. lav., 27.09.1991, n.
10094).
Ciò premesso, nel corso del giudizio di ATP il CTU, dott. , ha Persona_1 evidenziato che le patologie riscontrate sulla persona dell'istante non risultavano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, per cui ha escluso il suo diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento.
A seguito delle contestazioni sollevate dal ricorrente e del deposito di nuova certificazione medica, è stata disposta nuova CTU e il dott. ha ritenuto Persona_2 che “L'attento esame della documentazione sanitaria in Atti, le risultanze del ns. accertamento Medico-Legale, in convergenza, consentono una risposta motivata ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma. La IG.ra , di anni 84, è Parte_1 attualmente affetta da: Sindrome vertiginosa con instabilità dell'equilibrio.
Poliartropatia degenerativa senile con discopatie multiple del rachide. Severa gonartrosi bilaterale. Esiti di frattura del piede destro. Cardiopatia ipertensiva ed aritmogena, non complicata. Pregressa fibrillazione atriale. Lieve insufficienza mitralica. Obesità di grado moderato. Varici venose degli arti inferiori. Trattasi di patologie che, in considerazione della loro natura e del livello di compromissione degli apparati interessati, possono motivatamente considerarsi a carattere permanente. Si dà atto che le patologie riscontrate non vanno incontro ad un miglioramento nel tempo, ma al contrario tendono ad aggravarsi per gli ulteriori fenomeni degenerativi correlati all'avanzare dell'età. Il quadro clinico nel caso in esame è essenzialmente connotato da manifestazioni vertiginose soggettive che rendono la deambulazione del soggetto precaria con instabilità dell'equilibrio; la funzione deambulatoria è viepiù ostacolata da severo processo artrosico deformante localizzato ad entrambe le ginocchia e verosimilmente anche alla colonna vertebrale lombare, laddove viene utilizzato un busto ortopedico per il sostegno del peso corporeo. Infatti, la muscolatura degli arti inferiori è nettamente ipotonotrofica, a dimostrazione della difficoltà/impossibilità della deambulazione autonoma. Per quanto attiene la patologia dell'apparato cardiocircolatorio, non abbiamo rilevato significative complicanze funzionali. ….Orbene, in riferimento alla istanza presentata dalla IG.ra , di anni 84, attese le severe limitazioni della Parte_1 deambulazione descritte, riteniamo che attualmente ricorrono nel soggetto in esame delle gravi limitazioni nell'attuazione routinaria degli atti della vita quotidiana intendendo, con questi, sia quelle azioni elementari che ciascun individuo deve compiere per poter vivere (igiene del corpo, dell'ambiente domestico, vestizione, rapporti con il mondo esterno, come la possibilità di raggiungere sollecitamente il telefono in caso di pericolo,
pagina 3 di 5 acquistare alimenti, etc.), sia gli atti della vita vegetativa (necessità fisiologiche, nutrizione, etc.). Pertanto, può affermarsi che la IG.ra si trova nella Parte_1 severa difficoltà nella deambulazione autonoma e nella concreta impossibilità di espletamento degli atti della vita quotidiana, sussistendo quindi una situazione che giustifica la necessità di assistenza continua e di supervisione da parte di terze persone, con decorrenza dall'11 luglio 2023, epoca in cui la Dott.ssa descrisse, per la Per_3 prima volta, la sussistenza di sindrome vertiginosa persistente e resistente a terapia, accompagnata a nausea e vomito nei cambiamenti di posizione. RISPOSTE AI QUESITI
La IG.ra , in base al ns. accertamento clinico-obiettivo ed alla Parte_1 documentazione medica esaminata, è risultata essere affetta da: Sindrome vertiginosa con instabilità dell'equilibrio. Poliartropatia degenerativa senile con discopatie multiple del rachide. Severa gonartrosi bilaterale. Esiti di frattura del piede destro. Cardiopatia ipertensiva ed aritmogena, non complicata. Pregressa fibrillazione atriale. Lieve insufficienza mitralica. Obesità di grado moderato. Varici venose degli arti inferiori.
Si tratta di patologie in parte presenti all'epoca della domanda, ma che solo a partire dall'11 luglio 2023 configurano la necessità di assistenza continuativa ai sensi della
Legge 18/1980 e successive modifiche”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 11.7.2023.
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma
6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica
pagina 4 di 5 domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n.
21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso depositato il 08/03/2024, nella causa Parte_1 CP_1 iscritta al n. 2409 /2024 R.G.A.C. così provvede:
- accerta e dichiara che la ricorrente possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal 11.7.2023;
- spese compensate tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Foggia, 18/04/2025 ore 14,45
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 5 di 5