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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/07/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 829 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, nato a [...] il 1° maggio 1955, elettivamente domiciliato Parte_1 in Terni (TR), Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che la rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni Resistente OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 ottobre 2023, il ricorrente premetteva: - Di svolgere, dal 1978 all'attualità del ricorso, attività di pittore edile – cartongessista, dapprima alle dipendenze della Edilgessi di Tinti e Calcatella s.n.c. e, dal 1981, come titolare dell'omonima ditta individuale (Cfr. All. 3 – estratto contributivo); - Che, come pittore edile, svolge lavorazioni di tinteggiatura di pareti e soffitti interni, di tinteggiature esterne eseguite a rullo o a pennello, di tinteggiature interne eseguite a spruzzo, di trattamenti protettivi di paramenti in pietra e dell'applicazione di carta da parati;
- Di trasportare manualmente secchi di vernice da 25 Kg, sacchi di stucco da 10-25 kg, scalandrini, ponteggi e scale varie dal peso variabile dai 10 ai 20 Kg;
- Di effettuare manualmente, prima del lavoro di tinteggiatura, dell'applicazione di carta da parati e quant'altro, la rasatura delle pareti con movimenti continuativi dal basso verso l'alto e con l'uso di scale e scalandrini per raggiungere pareti alte e soffitto;
- Di realizzare anche controsoffitti in cartongesso e pareti in cartongesso, sollevando e manipolando lastre di cartongesso del peso di circa 25-30 Kg cadauna e delle dimensioni di 1,20 m.x 2 m., 1,20 m. x 3 m.; - Che tali lastre, a causa delle dimensioni sopra citate, non sono trasportabili negli ascensori degli edifici condominiali e l'istante si trova spesso a doverli trasportare a spalla salendo per le scale;
- Che le lastre di cartongesso devono essere sollevate sino al soffitto e fissate con avvitatori e trapani e tali operazioni lo costringono a permanere per diverso tempo con le braccia sollevate;
- Che l'“alza lastra”, che a volte viene adoperato per sollevare la lastra di cartongesso sino al soffitto, è costituito da tre pezzi del peso di circa 30 Kg cadauno che devono essere trasportate manualmente sino al luogo di lavoro, essendo soltanto uno dei tre pezzi dotato di ruote;
- Di svolgere manualmente tutte le operazioni di cartongesso alle pareti verticali operando per diverse ore con le braccia sollevate oltre il livello delle spalle;
- Di utilizzare quotidianamente trapani, avvitatori, pinze, seghetti, spatole e pennelli di ogni dimensione;
- Di osservare sempre un orario di lavoro di oltre 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì; - Di essere esposto, in ragione dello svolgimento delle indicate mansioni, al rischio del mantenimento di posture incongrue, movimentazione manuale di carichi pesanti e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, causa dell'insorgenza delle patologie “Tendinite del sovraspinoso, Sindrome del tunnel carpale, Sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito ed Epicondilite”; - Di aver presentato, in data 02.12.2019, distinte domande amministrative all' per il riconoscimento dell'origine professionale delle indicate malattie;
- Che CP_1 l' riscontrava negativamente le istanze deducendo, per tutte, l'inesistenza del nesso CP_3 causale tra il rischio lavorativo cui era esposto l'assicurato e le malattie denunciate;
- Avverso tali provvedimenti, il ricorrente proponeva opposizione, riscontrata negativamente dall'Istituto, senza disporre collegiale medica. (Cfr. All.ti 4-19 al ricorso). Parte ricorrente contestava tali dinieghi e, pertanto, conveniva l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - di accertare e dichiarare lo stesso ricorrente affetto dalle patologie tendinite del sovraspinoso, sindrome del tunnel carpale, sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito, epicondilite”, la loro origine professionale e che dalle stesse è derivato un grado di inabilità, rispettivamente, pari al 12% per la tendinite del sovraspinoso, del 10% per le sindromi del tunnel carpale e da intrappolamento del nervo ulnare al gomito e del 5% per l'epicondilite, o in quelle diverse misure ritenute di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo e/o rendita, dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le invalidità pregresse e già accertate. Con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dal CP_1 ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alle patologie lamentate;
- che non risulta, comunque, che le malattie denunciate dal ricorrente abbiano origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, così come risultante dal DVR aziendale, nonché dalla cartella sanitaria e di rischio. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_3 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente e, all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale al fine di valutare l'esistenza delle malattie denunciate, la loro eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
2 In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa le pratiche CP_1 di riconoscimento delle malattie sofferte dalla parte ricorrente per carenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto e le patologie denunciate (cfr. documenti all.ti al fascicolo di parte ricorrente). L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la CP_1 prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Dalla documentazione allegata al ricorso, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi da egli indicati, come pittore edile – cartongessista (cfr. Estratto contributivo, all.to 3 al ricorso). Le dichiarazioni testimoniali, rese dai testi indicati dal ricorrente, hanno confermato le lavorazioni dallo stesso dedotte in ricorso. In particolare, il teste , collaboratore di parte ricorrente, ha Testimone_1 dichiarato: “il ricorrente, dal 1978 a tutt'oggi, svolge l'attività di pittore edile, cartongessista, dapprima alle dipendenze della Edilgessi di Tinti e Calcatella s.n.c. e, dal 1981, quale titolare dell'omonima ditta individuale. Il ricorrente, quale pittore edile, si è occupato della tinteggiatura di pareti e soffitti interni, di tinteggiature esterne eseguite a rullo o a pennello, di tinteggiature interne eseguite a spruzzo, di trattamenti protettivi di paramenti in pietra, di applicazione di carta da parati”.
3 In merito alla movimentazione manuale di pesi ed alle specifiche lavorazioni esguite, il teste ha dichiarato: “Il ricorrente trasporta manualmente secchi di vernice da 25 Kg, sacchi di stucco da 10-25 kg, scalandrini e ponteggi e scale varie dal peso variabile dai 10 ai 20 Kg…prima di effettuare il lavoro di tinteggiatura, applicazione di carta da parati e quant'altro, il ricorrente effettua sempre la rasatura delle pareti che avviene manualmente con movimenti continuativi dal basso all'alto e con l'uso di scale e scalandrini per raggiungere pareti alte e soffitto”. Ugualmente confermate dal teste anche le ulteriori circostanze circa la modalità di esecuzione delle lavorazioni per come dedotte in ricorso (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 18.04.2024, in atti). Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal secondo teste di parte ricorrente,
, collega della stessa dal 2008 al 2018, il quale, in particolare, ha Testimone_2 dichiarato: “io ed il ricorrente dal 2008 al 2018 (quando sono andato in pensione) abbiamo lavorato insieme, io come pittore imbianchino e lui come cartongessista, entrambi titolari di ditte individuali. Prendevamo lavori insieme di ristrutturazione immobili. Il ricorrente svolgeva in prevalenza mansioni di controsoffittatura ma all'occorrenza anche mansioni di pittore. Tali mansioni di pittore preciso erano occasionali” Il teste, in merito al trasporto manuale di pesi, quali secchi di vernice da 25kg, sacchi di stucco da 10-15 kg ed altro, ha precisato: “…Confermo quanto indicato nel capitolo…le lastre di cartongesso che non potevano essere trasportate in ascensore, venivano trasportate da me e dal ricorrente a mano ma non a spalla perché altrimenti a spalla toccavano il soffitto erano alte …preciso che la rasatura riguardava anche le lavorazioni in cartongesso che il ricorrente espletava abitualmente…Confermo … con riferimento ai pesi delle lastre movimentate sempre manualmente dal ricorrente o da solo
o con il mio aiuto se erano quelle più pesanti…Confermo le modalità di lavorazione delle lastre in cartongesso da parte del ricorrente con postura abituale delle braccia sollevate oltre il piano spalle, considerando anche l'operazione di avvitamento” Confermato, altresì, dal teste l'orario di lavoro di 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 14.11.2024, in atti). Confermata quindi dalle prove orali e dalla documentazione prodotta la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre le patologie oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottoressa , sulla base della documentazione agli atti Per_2 e dell'obiettività clinica rilevata, ha riscontrato che il ricorrente è affetto da quattro patologie degli arti superiori: “1. A carico della cuffia dei rotatori bilateralmente il paziente presenta: A) alla spalla destra modesta tendinosi del sovraspinoso e del sottoscapolare;
B) alla spalla sinistra marcata tendinosi del tendine del sovraspinoso con lesione pressoché completa del tratto preinserzionale di circa 1 cm e tendinosi anche a livello degli altri tendini della cuffia dei rotatori particolarmente del sottospinoso.
2. A carico dei polsi: sofferenza del nervo mediano mediano cronica, sensimotoria, bilaterale, severa a destra, moderato severa a sinistra.
3. A carico dei gomiti: sofferenza del nervo ulnare, cronica, bilaterale, moderato severa.
4. A carico dei gomiti altresì: epicondilite cronica bilaterale con ispessimento dei fasci del tendine estensore comune all'inserzione dell'epicondilo laterale”. Riguardo l'etiologia, il CTU ha evidenziato che: “l'insorgenza della upperlimb work-related muskoloschelatal disorders [TRAD: disturbi muscoloscheletrici degli arti
4 superiori correlati al lavoro] trova particolare associazione con l'esecuzione di movimenti che richiedono forza ed assunzione e mantenimento di posture incongrue”. Con richiamo ai principi della dottrina scientifica, il CTU ha evidenziato che: Va presa inoltre visione del documento “Le malattie professionali nelle costruzioni” edito dall' nel 2020 e scaricabile da internet della sito web dell'Istituto Assicuratore che CP_1 riporta come: “Tra le malattie di origine professionale l'incidenza dei disturbi muscoloscheletrici è molto alta, in particolare per mal di schiena, problemi muscolari nella regione del collo e delle spalle, disturbi muscoloscheletrici agli arti superiori e inferiori”. Nel documento si legge altresì che: “...In merito alle segnalazioni con nesso causale positivo tra esposizione e patologia, si evince dalla Tabella 2 che il gruppo di patologie più rappresentate sono le muscoloscheletriche con il 65,3%...”. Inoltre: “…..Rispetto agli altri settori, la notevole associazione nelle costruzioni con i casi di lesioni al ginocchio e alla spalla è in relazione alle numerose attività che possono comportare un rischio per gli arti superiori e inferiori, ad esempio: - uso di martello, mazza, badile per almeno 1/3 del turno di lavoro;
- uso di attrezzi manuali che comportano uso di forza (leve, pinze, tenaglie, taglierine, raschietti, punteruoli, ecc.); - taglio manuale di marmi, pietre, metalli, legni, ecc.; - operazioni di posatura (pavimenti, tegole, parquet, ecc.); - imbiancatura, verniciatura, stuccatura, raschiatura ecc. nel trattamento di superfici;
- lavorazioni con uso di strumenti vibranti quali mole, frese, martelli, scalpelli pneumatici……”. Alla luce di tali evidenze, il CTU ha evidenziato che il ricorrente è stato esposto, nella sua vita professionale, al rischio lavorativo per il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, affermando che: “..per tale ragione è possibile riconoscere come a piena genesi professionale le quattro patologie denunciate” e che “Il fatto che il soggetto abbia proceduto alle domande di malattia professionale in tarda età, non esclude affatto l'indennizzabilità del caso dovendosi tutelare i tutti i soggetti meritevoli che per di più hanno avuto un lungo periodo di esposizione ai rischi occupazionale”. Il CTU ha, così, proceduto alla determinazione dello stato invalidante derivante dalle patologie professionali accertate, stimando il danno biologico permanente, ex D. Lvo 38/2000, rispettivamente per: - Tendinite del sovrapinoso (tendinite cuffia rotatori) bilaterale: nella misura dell'8% (Riferimenti tabellari: n. 227: Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale Fino a 4; n. 224: Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi - 3);
- Sindrome del tunnel carpale bilaterale recidiva in soggetto sottoposto a remota decompressione bilaterale: nella misura del 7% (Riferimenti tabellari: n. 163: esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda del trattamento e della mono o bilateralità – Fino a 7);
- Sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito bilaterale: nella misura del 2% (Riferimenti tabellari: n. 165: Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel/canale di Guyon, canale cubitale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento, a seconda della mono o bilateralità – Fino a 6)
- Sovraccarico biomeccanico del gomito (epicondilite) bilaterale: nella misura del 2% (Riferimenti tabellari: n. 232: Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo- tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità – Fino a 5). Operato poi il cumulo con le invalidità pregresse, già accertate e riconosciute, il CTU ha valutato il danno biologico complessivo nella misura del 26% (ventisei per
5 cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (per tutte le patologie: 02.12.2019). Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note concordi da parte del consulente del ricorrente. Mentre, note discordi sono giunte dal consulente dell'Istituto, il quale ha dedotto che: “Vista la notevole discontinuità lavorativa non ritiene che la patologia denunciata sia da ricondurre all'attività lavorativa svolta. • L'assicurato ha attualmente 68 anni di età, ed è del tutto normale che ad oltre 65 anni di età un qualsiasi soggetto (indipendentemente dall'attività lavorativa che ha svolto in passato) presenti i segni, ad un qualsiasi esame strumentale, di patologia degenerativa delle strutture ossee, nervose, muscolari e tendinee delle articolazioni dei polsi, legate a processi infiammatori cronici tipici dell'età avanzata”. L'ausiliario del giudice, in riscontro alle indicate osservazioni, dopo aver evidenziato i periodi della storia lavorativa del ricorrente, ha chiarito che avendo “… riguardo alla gravosità delle mansioni svolte, la scrivente ha ritenuto il periodo di tempo in cui il soggetto ha prestato attività lavorativa, idoneo a cagionare la tecnopatia per cui è causa”. Inoltre, sul secondo punto, il CTU ha chiarito che “il dato che il soggetto abbia proceduto alle domande di malattia professionale in tarda età, non esclude affatto l'indennizzabilità del caso dovendosi tutelare i tutti i soggetti meritevoli che per di più hanno avuto un lungo periodo di esposizione ai rischi occupazionali”, confermando le conclusioni già espresse. All'esito della dialettica processuale tra consulenti, ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale delle patologie denunciate sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. In base al grado di invalidità riscontrato per le singole menomazioni accertate, ovvero: - 8% per Tendinite del sovrapinoso bilaterale; - 7% per Sindrome del tunnel carpale bilaterale recidiva in soggetto sottoposto a remota decompressione bilaterale: - 2% per Sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito bilaterale; - 2% Sovraccarico biomeccanico del gomito bilaterale e, operato il cumulo con le pregresse menomazioni, complessivamente del 26% (ventisei per cento), deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione delle domande amministrative (02.12.2019). Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente le CP_1 spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
6 - In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il ricorrente è affetto dalle malattie professionali Tendinite del sovrapinoso bilaterale, Sindrome del tunnel carpale bilaterale recidiva in soggetto sottoposto a remota decompressione bilaterale, Sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito bilaterale e Sovraccarico biomeccanico del gomito bilaterale;
- Accerta e dichiara che dalle stesse è derivato un danno biologico permanente, rispettivamente, nella misura dell'8% per Tendinite del sovrapinoso bilaterale, del 7% per Sindrome del tunnel carpale bilaterale recidiva in soggetto sottoposto a remota decompressione bilaterale, del 2% per Sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito bilaterale e del 2% Sovraccarico biomeccanico del gomito bilaterale e, operato il cumulo con le pregresse menomazioni già accertate e riconosciute non oggetto di contestazione (10%), complessivamente del 26%;
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte ricorrente, CP_1 un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) e lett. b), D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (02.12.2019), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Condanna, inoltre, l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Lì, 3 luglio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 829 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, nato a [...] il 1° maggio 1955, elettivamente domiciliato Parte_1 in Terni (TR), Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che la rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni Resistente OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 ottobre 2023, il ricorrente premetteva: - Di svolgere, dal 1978 all'attualità del ricorso, attività di pittore edile – cartongessista, dapprima alle dipendenze della Edilgessi di Tinti e Calcatella s.n.c. e, dal 1981, come titolare dell'omonima ditta individuale (Cfr. All. 3 – estratto contributivo); - Che, come pittore edile, svolge lavorazioni di tinteggiatura di pareti e soffitti interni, di tinteggiature esterne eseguite a rullo o a pennello, di tinteggiature interne eseguite a spruzzo, di trattamenti protettivi di paramenti in pietra e dell'applicazione di carta da parati;
- Di trasportare manualmente secchi di vernice da 25 Kg, sacchi di stucco da 10-25 kg, scalandrini, ponteggi e scale varie dal peso variabile dai 10 ai 20 Kg;
- Di effettuare manualmente, prima del lavoro di tinteggiatura, dell'applicazione di carta da parati e quant'altro, la rasatura delle pareti con movimenti continuativi dal basso verso l'alto e con l'uso di scale e scalandrini per raggiungere pareti alte e soffitto;
- Di realizzare anche controsoffitti in cartongesso e pareti in cartongesso, sollevando e manipolando lastre di cartongesso del peso di circa 25-30 Kg cadauna e delle dimensioni di 1,20 m.x 2 m., 1,20 m. x 3 m.; - Che tali lastre, a causa delle dimensioni sopra citate, non sono trasportabili negli ascensori degli edifici condominiali e l'istante si trova spesso a doverli trasportare a spalla salendo per le scale;
- Che le lastre di cartongesso devono essere sollevate sino al soffitto e fissate con avvitatori e trapani e tali operazioni lo costringono a permanere per diverso tempo con le braccia sollevate;
- Che l'“alza lastra”, che a volte viene adoperato per sollevare la lastra di cartongesso sino al soffitto, è costituito da tre pezzi del peso di circa 30 Kg cadauno che devono essere trasportate manualmente sino al luogo di lavoro, essendo soltanto uno dei tre pezzi dotato di ruote;
- Di svolgere manualmente tutte le operazioni di cartongesso alle pareti verticali operando per diverse ore con le braccia sollevate oltre il livello delle spalle;
- Di utilizzare quotidianamente trapani, avvitatori, pinze, seghetti, spatole e pennelli di ogni dimensione;
- Di osservare sempre un orario di lavoro di oltre 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì; - Di essere esposto, in ragione dello svolgimento delle indicate mansioni, al rischio del mantenimento di posture incongrue, movimentazione manuale di carichi pesanti e sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, causa dell'insorgenza delle patologie “Tendinite del sovraspinoso, Sindrome del tunnel carpale, Sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito ed Epicondilite”; - Di aver presentato, in data 02.12.2019, distinte domande amministrative all' per il riconoscimento dell'origine professionale delle indicate malattie;
- Che CP_1 l' riscontrava negativamente le istanze deducendo, per tutte, l'inesistenza del nesso CP_3 causale tra il rischio lavorativo cui era esposto l'assicurato e le malattie denunciate;
- Avverso tali provvedimenti, il ricorrente proponeva opposizione, riscontrata negativamente dall'Istituto, senza disporre collegiale medica. (Cfr. All.ti 4-19 al ricorso). Parte ricorrente contestava tali dinieghi e, pertanto, conveniva l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - di accertare e dichiarare lo stesso ricorrente affetto dalle patologie tendinite del sovraspinoso, sindrome del tunnel carpale, sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito, epicondilite”, la loro origine professionale e che dalle stesse è derivato un grado di inabilità, rispettivamente, pari al 12% per la tendinite del sovraspinoso, del 10% per le sindromi del tunnel carpale e da intrappolamento del nervo ulnare al gomito e del 5% per l'epicondilite, o in quelle diverse misure ritenute di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo e/o rendita, dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le invalidità pregresse e già accertate. Con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dal CP_1 ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alle patologie lamentate;
- che non risulta, comunque, che le malattie denunciate dal ricorrente abbiano origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, così come risultante dal DVR aziendale, nonché dalla cartella sanitaria e di rischio. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_3 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente e, all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale al fine di valutare l'esistenza delle malattie denunciate, la loro eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
2 In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa le pratiche CP_1 di riconoscimento delle malattie sofferte dalla parte ricorrente per carenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto e le patologie denunciate (cfr. documenti all.ti al fascicolo di parte ricorrente). L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la CP_1 prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Dalla documentazione allegata al ricorso, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi da egli indicati, come pittore edile – cartongessista (cfr. Estratto contributivo, all.to 3 al ricorso). Le dichiarazioni testimoniali, rese dai testi indicati dal ricorrente, hanno confermato le lavorazioni dallo stesso dedotte in ricorso. In particolare, il teste , collaboratore di parte ricorrente, ha Testimone_1 dichiarato: “il ricorrente, dal 1978 a tutt'oggi, svolge l'attività di pittore edile, cartongessista, dapprima alle dipendenze della Edilgessi di Tinti e Calcatella s.n.c. e, dal 1981, quale titolare dell'omonima ditta individuale. Il ricorrente, quale pittore edile, si è occupato della tinteggiatura di pareti e soffitti interni, di tinteggiature esterne eseguite a rullo o a pennello, di tinteggiature interne eseguite a spruzzo, di trattamenti protettivi di paramenti in pietra, di applicazione di carta da parati”.
3 In merito alla movimentazione manuale di pesi ed alle specifiche lavorazioni esguite, il teste ha dichiarato: “Il ricorrente trasporta manualmente secchi di vernice da 25 Kg, sacchi di stucco da 10-25 kg, scalandrini e ponteggi e scale varie dal peso variabile dai 10 ai 20 Kg…prima di effettuare il lavoro di tinteggiatura, applicazione di carta da parati e quant'altro, il ricorrente effettua sempre la rasatura delle pareti che avviene manualmente con movimenti continuativi dal basso all'alto e con l'uso di scale e scalandrini per raggiungere pareti alte e soffitto”. Ugualmente confermate dal teste anche le ulteriori circostanze circa la modalità di esecuzione delle lavorazioni per come dedotte in ricorso (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 18.04.2024, in atti). Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal secondo teste di parte ricorrente,
, collega della stessa dal 2008 al 2018, il quale, in particolare, ha Testimone_2 dichiarato: “io ed il ricorrente dal 2008 al 2018 (quando sono andato in pensione) abbiamo lavorato insieme, io come pittore imbianchino e lui come cartongessista, entrambi titolari di ditte individuali. Prendevamo lavori insieme di ristrutturazione immobili. Il ricorrente svolgeva in prevalenza mansioni di controsoffittatura ma all'occorrenza anche mansioni di pittore. Tali mansioni di pittore preciso erano occasionali” Il teste, in merito al trasporto manuale di pesi, quali secchi di vernice da 25kg, sacchi di stucco da 10-15 kg ed altro, ha precisato: “…Confermo quanto indicato nel capitolo…le lastre di cartongesso che non potevano essere trasportate in ascensore, venivano trasportate da me e dal ricorrente a mano ma non a spalla perché altrimenti a spalla toccavano il soffitto erano alte …preciso che la rasatura riguardava anche le lavorazioni in cartongesso che il ricorrente espletava abitualmente…Confermo … con riferimento ai pesi delle lastre movimentate sempre manualmente dal ricorrente o da solo
o con il mio aiuto se erano quelle più pesanti…Confermo le modalità di lavorazione delle lastre in cartongesso da parte del ricorrente con postura abituale delle braccia sollevate oltre il piano spalle, considerando anche l'operazione di avvitamento” Confermato, altresì, dal teste l'orario di lavoro di 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 14.11.2024, in atti). Confermata quindi dalle prove orali e dalla documentazione prodotta la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre le patologie oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottoressa , sulla base della documentazione agli atti Per_2 e dell'obiettività clinica rilevata, ha riscontrato che il ricorrente è affetto da quattro patologie degli arti superiori: “1. A carico della cuffia dei rotatori bilateralmente il paziente presenta: A) alla spalla destra modesta tendinosi del sovraspinoso e del sottoscapolare;
B) alla spalla sinistra marcata tendinosi del tendine del sovraspinoso con lesione pressoché completa del tratto preinserzionale di circa 1 cm e tendinosi anche a livello degli altri tendini della cuffia dei rotatori particolarmente del sottospinoso.
2. A carico dei polsi: sofferenza del nervo mediano mediano cronica, sensimotoria, bilaterale, severa a destra, moderato severa a sinistra.
3. A carico dei gomiti: sofferenza del nervo ulnare, cronica, bilaterale, moderato severa.
4. A carico dei gomiti altresì: epicondilite cronica bilaterale con ispessimento dei fasci del tendine estensore comune all'inserzione dell'epicondilo laterale”. Riguardo l'etiologia, il CTU ha evidenziato che: “l'insorgenza della upperlimb work-related muskoloschelatal disorders [TRAD: disturbi muscoloscheletrici degli arti
4 superiori correlati al lavoro] trova particolare associazione con l'esecuzione di movimenti che richiedono forza ed assunzione e mantenimento di posture incongrue”. Con richiamo ai principi della dottrina scientifica, il CTU ha evidenziato che: Va presa inoltre visione del documento “Le malattie professionali nelle costruzioni” edito dall' nel 2020 e scaricabile da internet della sito web dell'Istituto Assicuratore che CP_1 riporta come: “Tra le malattie di origine professionale l'incidenza dei disturbi muscoloscheletrici è molto alta, in particolare per mal di schiena, problemi muscolari nella regione del collo e delle spalle, disturbi muscoloscheletrici agli arti superiori e inferiori”. Nel documento si legge altresì che: “...In merito alle segnalazioni con nesso causale positivo tra esposizione e patologia, si evince dalla Tabella 2 che il gruppo di patologie più rappresentate sono le muscoloscheletriche con il 65,3%...”. Inoltre: “…..Rispetto agli altri settori, la notevole associazione nelle costruzioni con i casi di lesioni al ginocchio e alla spalla è in relazione alle numerose attività che possono comportare un rischio per gli arti superiori e inferiori, ad esempio: - uso di martello, mazza, badile per almeno 1/3 del turno di lavoro;
- uso di attrezzi manuali che comportano uso di forza (leve, pinze, tenaglie, taglierine, raschietti, punteruoli, ecc.); - taglio manuale di marmi, pietre, metalli, legni, ecc.; - operazioni di posatura (pavimenti, tegole, parquet, ecc.); - imbiancatura, verniciatura, stuccatura, raschiatura ecc. nel trattamento di superfici;
- lavorazioni con uso di strumenti vibranti quali mole, frese, martelli, scalpelli pneumatici……”. Alla luce di tali evidenze, il CTU ha evidenziato che il ricorrente è stato esposto, nella sua vita professionale, al rischio lavorativo per il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, affermando che: “..per tale ragione è possibile riconoscere come a piena genesi professionale le quattro patologie denunciate” e che “Il fatto che il soggetto abbia proceduto alle domande di malattia professionale in tarda età, non esclude affatto l'indennizzabilità del caso dovendosi tutelare i tutti i soggetti meritevoli che per di più hanno avuto un lungo periodo di esposizione ai rischi occupazionale”. Il CTU ha, così, proceduto alla determinazione dello stato invalidante derivante dalle patologie professionali accertate, stimando il danno biologico permanente, ex D. Lvo 38/2000, rispettivamente per: - Tendinite del sovrapinoso (tendinite cuffia rotatori) bilaterale: nella misura dell'8% (Riferimenti tabellari: n. 227: Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale Fino a 4; n. 224: Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi - 3);
- Sindrome del tunnel carpale bilaterale recidiva in soggetto sottoposto a remota decompressione bilaterale: nella misura del 7% (Riferimenti tabellari: n. 163: esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda del trattamento e della mono o bilateralità – Fino a 7);
- Sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito bilaterale: nella misura del 2% (Riferimenti tabellari: n. 165: Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel/canale di Guyon, canale cubitale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento, a seconda della mono o bilateralità – Fino a 6)
- Sovraccarico biomeccanico del gomito (epicondilite) bilaterale: nella misura del 2% (Riferimenti tabellari: n. 232: Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo- tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità – Fino a 5). Operato poi il cumulo con le invalidità pregresse, già accertate e riconosciute, il CTU ha valutato il danno biologico complessivo nella misura del 26% (ventisei per
5 cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (per tutte le patologie: 02.12.2019). Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note concordi da parte del consulente del ricorrente. Mentre, note discordi sono giunte dal consulente dell'Istituto, il quale ha dedotto che: “Vista la notevole discontinuità lavorativa non ritiene che la patologia denunciata sia da ricondurre all'attività lavorativa svolta. • L'assicurato ha attualmente 68 anni di età, ed è del tutto normale che ad oltre 65 anni di età un qualsiasi soggetto (indipendentemente dall'attività lavorativa che ha svolto in passato) presenti i segni, ad un qualsiasi esame strumentale, di patologia degenerativa delle strutture ossee, nervose, muscolari e tendinee delle articolazioni dei polsi, legate a processi infiammatori cronici tipici dell'età avanzata”. L'ausiliario del giudice, in riscontro alle indicate osservazioni, dopo aver evidenziato i periodi della storia lavorativa del ricorrente, ha chiarito che avendo “… riguardo alla gravosità delle mansioni svolte, la scrivente ha ritenuto il periodo di tempo in cui il soggetto ha prestato attività lavorativa, idoneo a cagionare la tecnopatia per cui è causa”. Inoltre, sul secondo punto, il CTU ha chiarito che “il dato che il soggetto abbia proceduto alle domande di malattia professionale in tarda età, non esclude affatto l'indennizzabilità del caso dovendosi tutelare i tutti i soggetti meritevoli che per di più hanno avuto un lungo periodo di esposizione ai rischi occupazionali”, confermando le conclusioni già espresse. All'esito della dialettica processuale tra consulenti, ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale delle patologie denunciate sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. In base al grado di invalidità riscontrato per le singole menomazioni accertate, ovvero: - 8% per Tendinite del sovrapinoso bilaterale; - 7% per Sindrome del tunnel carpale bilaterale recidiva in soggetto sottoposto a remota decompressione bilaterale: - 2% per Sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito bilaterale; - 2% Sovraccarico biomeccanico del gomito bilaterale e, operato il cumulo con le pregresse menomazioni, complessivamente del 26% (ventisei per cento), deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e lett. b), del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione delle domande amministrative (02.12.2019). Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente le CP_1 spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
6 - In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il ricorrente è affetto dalle malattie professionali Tendinite del sovrapinoso bilaterale, Sindrome del tunnel carpale bilaterale recidiva in soggetto sottoposto a remota decompressione bilaterale, Sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito bilaterale e Sovraccarico biomeccanico del gomito bilaterale;
- Accerta e dichiara che dalle stesse è derivato un danno biologico permanente, rispettivamente, nella misura dell'8% per Tendinite del sovrapinoso bilaterale, del 7% per Sindrome del tunnel carpale bilaterale recidiva in soggetto sottoposto a remota decompressione bilaterale, del 2% per Sindrome da intrappolamento del nervo ulnare al gomito bilaterale e del 2% Sovraccarico biomeccanico del gomito bilaterale e, operato il cumulo con le pregresse menomazioni già accertate e riconosciute non oggetto di contestazione (10%), complessivamente del 26%;
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte ricorrente, CP_1 un indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) e lett. b), D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (02.12.2019), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Condanna, inoltre, l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Lì, 3 luglio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
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