Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1086/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Vinicia Licia Serena Calendino - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera rel
Dott. Francesco Distefano - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sub RG 1086/24
DA
(C.F. e P.IVA IVA Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Maria Zigni (C.F. ) ed P.IVA_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Melzo, Via Monte Rosa n. 15;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P.IVA IVA ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Franco Casano (C.F. ) e Paolo Martelli (C.F. ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Castelfranco Veneto, Via Francia n. 37/12
APPELLATA E APPELLANTE INCIDETALE
Avente ad oggetto: Appalto, altre ipotesi ex art 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art 1669
c.c.)
Sulle seguenti conclusioni.
Part Per Parte_1
1
Voglia la Corte Ecc.ma in riforma parziale della sentenza n. 645/2024 emessa il 17/01/2024, pubblicata in data 18/01/2024, dal Tribunale di Milano, Sez. VII Civile, Giudice Dott. Gian Piero
Vitale, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
Nel merito, in via principale: per tutte le ragioni esposte, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna appellante a titolo di risarcimento danni nel giudizio RG. 39994/21, e per l'effetto condannare alla restituzione della somma, già corrisposta dall'appellante in Controparte_1 esecuzione spontanea della sentenza di I grado, di € 15.505,82 già rivalutata con interessi al
26/01/24, o di quella diversa somma che si riterrà dovuta e che emergerà in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi legali dal 26/01/2024 al soddisfo effettivo;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si confermasse l'inadempimento dell'appellante, limitare, per tutte le ragioni esposte, la condanna al pagamento in favore di a titolo di risarcimento danni, all'importo di € 8.002,25 già rivalutato con interessi Controparte_1 al 26/01/2024 (per le causali di cui al paragrafo 4 della presente citazione) ovvero quella diversa somma che risulterà in corso di causa e, conseguentemente, condannare alla Controparte_1 restituzione della somma, già corrisposta dall'appellante in esecuzione spontanea della sentenza di I grado, di € 7.503,00 (pari ad € 15.505,82 - € 8.002,25) o quella diversa somma che si riterrà dovuta e che emergerà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 26/01/2024 al soddisfo effettivo.
In ogni caso:
- rigettare tutte le impugnazioni incidentali proposte dalla società in Controparte_2 persona del legale rapp.te pro tempore in quanto infondate in fatto e/o in diritto;
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado Rg.
39994/21 e, conseguentemente, condannare l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 5.56,20, già corrisposta a tale titolo in esecuzione spontanea della sentenza di I grado, ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta.
In via istruttoria: ammettersi tutte le prove così come dedotte ed articolate nei propri scritti difensivi e non ammesse dal Tribunale di Milano. Ci si oppone all'ammissione delle istanze svolte dalla difesa di controparte per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi di primo grado e a verbale, che devono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e/o modificate che fossero formulate ex adverso.
Per Controparte_1
A) In riferimento all'appello principale proposto da rigettarsi tutti motivi Parte_1 da essa proposti, sia in via principale sia in via subordinata, per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta;
B) In riferimento all'appello incidentale:
2 R.G. N. 1086/24
a) in accoglimento del primo motivo indicato in comparsa di costituzione e risposta, riformarsi il capo della sentenza impugnato (indicato al paragrafo H.1) ed, in accoglimento della domanda proposta da “in via di ulteriore subordine” nella causa avente r.g. n. 1699/2022, Controparte_1 accertato per le ragioni già esposte l'inadempimento di condannarla al Parte_1 risarcimento dei danni subiti da ammontanti ad euro 24.987,92 o nella diversa Controparte_1 misura che sarà accertata, con interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo;
b) in accoglimento del secondo motivo indicato in comparsa di costituzione e risposta, riformarsi il capo della sentenza impugnato (indicato nel paragrafo H.2.) ed, in accoglimento anche della parte della domanda proposta da “in via di ulteriore subordine” nella causa r.g. n. Controparte_1
1699/2022 avente ad oggetto la condanna di a risarcire i danni subiti da Parte_1
per le ragioni già esposte, condannare al risarcimento Controparte_1 Parte_1 dei danni subiti da ammontanti ad euro 24.987,92 o nella diversa misura che sarà Controparte_1 accertata, con interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo;
c) in accoglimento del terzo motivo indicato in comparsa di costituzione e risposta, riformarsi il capo della sentenza impugnato (indicato nel paragrafo H.3) relativo alla causa avente r.g. n.
39994/2012 e per le ragioni già esposte, condannare al risarcimento dei Parte_1 danni subiti da ammontanti ad euro 24.987,92 o nella diversa misura che sarà Controparte_1 accertata, con interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo.
C) In via istruttoria: si chiede che venga disposta c.t.u. contabile, basata sull'analisi di tutti i documenti depositati nei fascicoli del primo grado di giudizio, al fine di quantificare i danni subiti da a causa della riprogrammazione e realizzazione dei n. 9 eventi originariamente Controparte_1 fissati nel mese di maggio 2021, indicati in narrativa, per i quali dapprima Parte_1 aveva confermato la propria collaborazione ma che poi non ha fornito, a seguito del suo recesso comunicato in data 13/05/2021.
D) Spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 04.10.2021, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano Controparte_1 [...] società unipersonale (d'ora in avanti solamente ), chiedendo di Parte_1 Parte_1 accertarsi l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte nei suoi confronti in base ad un accordo intervenuto tra le parti per realizzare una collaborazione commerciale nell'ambito dell'organizzazione di eventi finalizzati alla prevenzione di diverse patologie, e, conseguentemente, condannarla al risarcimento dei danni da ciò derivanti, ammontanti ad € 33.216,00 (giudizio RG n.
39994/2021)
A sostegno delle proprie domande, esponeva che: CP_1
⎯ nel mese di aprile 2021 iniziava con tale collaborazione, al fine di organizzare Parte_1 eventi finalizzati alla prevenzione di diverse patologie in diverse località;
3 R.G. N. 1086/24
⎯ in virtù di tale accordo, si era impegnata a fornire a delle “cliniche Parte_1 CP_1 mobili” adeguatamente attrezzate1, nonché a reperire e a gestire i rapporti con i medici specialisti che avrebbero effettuato le visite diagnostiche nell'ambito degli eventi organizzati nei mesi successivi;
⎯ dopo l'inizio della collaborazione, e dunque dopo che alcuni eventi si erano già tenuti, con mail del 13.05.2021 comunicava a che era necessario sospendere l'attività Parte_1 CP_1 fino a data da destinarsi, stante la necessità di valutare il rispetto della normativa prevista per l'espletamento delle attività in esame2 e la modalità di adeguamento.
Deduceva, quindi, che l'interruzione dell'attività da parte di costituiva inadempimento Parte_1 ad essa imputabile, e che da tale inadempimento erano derivati gravi danni (in particolare con riguardo ai costi sostenuti per gli eventi già programmati e non tenutisi, oltre ai costi necessari per la relativa riprogrammazione di altri eventi).
Si costituiva , contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto Parte_1 integrale.
La convenuta, in particolare, da un lato negava l'esistenza di alcun inadempimento ad essa imputabile (sostenendo che aveva prestato il proprio consenso alla sospensione delle CP_1 attività prospettata da e che, comunque, il compito di reperire le autorizzazioni Parte_1 necessarie gravava su coinvolta anch'essa negli accordi contrattuali) e, Controparte_3 dall'altro, contestava la quantificazione dei danni operata da CP_1
Eccepiva, inoltre, l'inadempimento di all'accordo oggetto di causa, consistente nel CP_1 mancato pagamento delle prestazioni effettivamente svolte in esecuzione dello stesso, e per il cui pagamento aveva altresì agito in via monitoria.
Parallelamente all'instaurazione del giudizio di cui sopra, chiedeva al tribunale di Parte_1
Milano l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di per il pagamento della CP_1 somma di € 40.595,80 (oltre interessi e spese), a titolo di saldo delle attività effettivamente svolte dall'opposta in esecuzione dell'accordo di collaborazione commerciale con essa Parte_1 sottoscritto nel mese di aprile 2021. Emesso in data 27.11.2022 il decreto, in data 17.01.2022 proponeva opposizione allo stesso, sostenendo che nulla era dovuto, in base alle CP_1 seguenti contestazioni, già proposte nella causa dalla stessa introdotta:
- si era resa inadempiente al contratto oggetto di causa, per avere arbitrariamente Parte_1 interrotto il rapporto;
R.G. N. 1086/24
- in ogni caso, il contratto doveva dichiararsi nullo, in base al mancato possesso delle necessarie autorizzazioni sanitare da parte di . Parte_1
Chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo per nullità del contratto, e in ogni caso la condanna al risarcimento dei danni quantificati in € € 33.216,00. In via subordinata e riconvenzionale, ferma la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, chiedeva l'accertamento dell'inadempimento di e la conseguente pronuncia di risoluzione del contratto, con Parte_1 condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 33.216,00.
costituendosi in tale giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, contestando Parte_1
l'avversa ricostruzione dei fatti ed evidenziando che le prestazioni di cui alle fatture azionate risultavano pacifiche e non contestate.
Le due cause venivano riunite stante la connessione soggettiva ed oggettiva tra queste sussistente;
veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 645/2024:
- Ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da ritenendo fondata la CP_1 pretesa creditoria vantata da per le prestazioni rese, e per l'effetto confermava lo Parte_1 stesso.
Ha rilevato sul punto, che aveva pacificamente eseguito le prestazioni di cui Parte_1 chiedeva il pagamento, il cui quantum non era mai stato oggetto di contestazione. Ha rilevato, inoltre, che l'eccezione di inadempimento e domanda di risoluzione contrattuale avanzata da non sarebbe stata in ogni caso idonea a paralizzare la pretesa CP_1 creditoria avanzata da , non avendo la risoluzione contrattuale relativa a contratti Parte_1
a prestazioni periodiche effetto retroattivo.
- Ha accertato l'inadempimento contrattuale di , consistente nell'ingiustificata Parte_1 interruzione della collaborazione con Ha rilevato, a tal proposito, che non CP_1 configura giusta causa l'esigenza di esaminare e adeguarsi alla normativa di cui al d.lgs. n.
101/2020 onde ottenere le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività sanitarie, e ciò in quanto la normativa in esame era entrata in vigore sin dal settembre 2020 e
(soggetto tenuto a occuparsi di tale aspetto) era tenuta ad adeguarsi prima di Parte_1 impegnarsi contrattualmente.
- Ha riconosciuto in capo a il diritto al risarcimento dei danni, nell'importo di € CP_1
12.975,25 in relazione a:costi per la stampa dei pannelli in PVC e per la fornitura dei servizi di grafica e web marketing in relazione agli eventi programmati ma non partecipati da
[...]
rispettivamente pari a € 3.115,77 (fattura n. 82/2021) ed € 3.510,71 (fattura n. Pt_1
18/2021); costi per la ristampa dei pannelli in PVC e per la riprogrammazione dei servizi di grafica e web marketing in relazione a eventi programmati ma non partecipati da , Parte_1 rispettivamente pari ad € 3.420,77 (fattura n. 99 e 11/2021) ed € 2.928 (fattura n. 25/2021).
- Ha escluso invece la debenza dei costi per la realizzazione del wrapping per la clinica mobile fornita da , in quanto lavoro attinente al servizio effettivamente svolto fino Parte_1
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al 06.05.202. Ha escluso altresì la debenza degli ulteriori costi sostenuti per la riprogrammazione e riorganizzazione degli eventi, non avendo fornito alcuna CP_1 prova in tal senso.
- Ha condannato al pagamento di tale importo, oltre alle spese di lite in relazione Parte_1 al giudizio n. 39994/2021.
- Ha condannato al pagamento delle spese di lite in relazione al giudizio n. CP_1
1699/2022 di opposizione a decreto ingiuntivo.
Avverso tale sentenza propone appello (dopo aver comunque dato esecuzione alla Parte_1 stessa per evitare l'aggravio di ulteriori costi) sollevando due motivi di gravame.
1. Con il primo motivo di gravame, lamenta che il Tribunale, interpretando Parte_1 erroneamente il contenuto della comunicazione del 13.05.2021 (inviata da a Parte_1 CP_1
e ad Alliance Medical), l'ha ritenuta inadempiente.
Sostiene che tale comunicazione deve essere interpretata non isolatamente, bensì alla luce del contenuto delle registrazioni telefoniche3 intervenute tra ( ) e Persona_1 Parte_1 Pt_2
), nonché tra ) e il (Alliance
[...] CP_1 Persona_1 Parte_1 Persona_2
Medical), dalle quali si evincerebbe che:
- si è limitata esclusivamente a sospendere la propria attività, senza rifiutarsi tout court Parte_1 di prestare i propri servizi;
- ha prestato il proprio consenso alla sospensione prospettata da , in quanto CP_1 Parte_1 consapevole delle possibili ripercussioni;
- Vi era un soggetto terzo, tale Alliance, che si sarebbe dovuta occupare delle autorizzazioni sanitarie, e che di tale aspetto ne era ben a conoscenza. CP_1
2. Con il secondo motivo di gravame lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente quantificato i danni liquidati. Contesta, in particolare:
- che l'importo corretto per la stampa dei pannelli in PVC (fattura 82/2), è di € 3.115,27, e non di €
3.115,77;
- che non sarebbero dovuti gli importi di € 3.420,77 (fatture n. 99-112 del 2021) per il pagamento della ristampa dei pannelli in PVC, nonché quello di € 2.928,00 (fattura 25/2021) per la riprogrammazione della fornitura dei servizi di grafica e web marketing per gli eventi programmati e ri-calendarizzati. Sostiene che la condanna al pagamento sia degli eventi mancati, che di quelli riprogrammati, rappresenti un'inammissibile duplicazione di spesa, e ciò in quanto anche ove
[...] avesse effettuato gli eventi programmati (dunque in assenza di inadempimento), Pt_1 CP_1 avrebbe comunque dovuto sostenere tali costi (che erano di sua competenza). R.G. N. 1086/24
Chiede, dunque, in caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello, di essere condannata al pagamento della minor somma di € 6.626,48 (anziché di quella liquidata dal Tribunale per €
12.975,25).
3. Contesta, infine, la liquidazione delle spese legali così come operata dal primo giudice, il quale non ha tenuto conto della soccombenza di nel procedimento di opposizione al CP_1 decreto ingiuntivo e dell'accoglimento solo parziale della sua domanda di risarcimento danni.
costituendosi, contesta integralmente la fondatezza dell'appello di e CP_1 Parte_1 solleva a sua volta tre motivi di appello incidentale.
1. Con il primo motivo di appello incidentale, lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla domanda, proposta “in via di ulteriore subordine”, volta ad accertare l'inadempimento di
[...]
e a ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni. Pt_1
Secondo tale domanda sarebbe autonoma rispetto a quella volta a ottenere la CP_1 risoluzione del contratto (e la conseguente condanna di al risarcimento dei danni) e, ove Parte_1 analizzata, sarebbe stata certamente accolta, poiché l'inadempimento di era stato già Parte_1 accertato e dichiarato nella causa r.g. n. 39994/2021 poi riunita, avente ad oggetto i medesimi fatti del giudizio di opposizione al d.i. (r.g. n. 1699/2022).
2. Con il secondo motivo di appello incidentale lamenta che il primo giudice, avendo omesso la pronuncia sulla domanda proposta in via di ulteriore subordine, ha rigettato altresì la conseguente domanda di risarcimento dei danni subiti, pari a € 33.216,00.
Sostiene, dunque, che l'accoglimento della domanda proposta “in via di ulteriore subordine” avrebbe comportato il conseguente accoglimento anche di quella relativa alla condanna di
[...] al risarcimento dei danni subiti. Pt_1
3. Con il terzo motivo di appello incidentale lamenta l'errata quantificazione dei danni subiti.
Lamenta, in primo luogo, la mancata liquidazione dei costi per la realizzazione del wrapping per la clinica mobile fornita da . Sostiene che le scritte adesive pubblicitarie relative al partner Parte_1 che cura la parte medica, se la collaborazione fosse proseguita, non avrebbero dovuto essere sostituite e che, dunque, ben avrebbero potuto essere riutilizzate per gli eventi successivi senza necessità di ulteriori costi.
Impugna inoltre la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto dimostrati (e dunque non ha riconosciuto) i maggiori costi sostenuti da con altro partner per la realizzazione CP_1 degli eventi disertati da , e per la riprogrammazione degli stessi. Sostiene al riguardo di Parte_1 aver fornito precisa prova sul punto, avendo prodotto, per ciascuno degli eventi riprogrammati un fascicolo contenente:
- l'elenco dei costi sostenuti per la data originaria dell'evento;
- quello dei costi relativi alla sua riprogrammazione;
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- l'ammontare dei danni subiti, calcolati per differenza tra i secondi ed i primi.
il tutto documentato da fatture, d.d.t e bonifici (docc. 53-61 fasc. Welfarecare).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il primo motivo di appello principale proposto da è infondato e deve essere Parte_1 rigettato.
La società lamenta che il Tribunale, mal interpretando il contenuto della sua Parte_1 comunicazione del 13.05.2021, ha erroneamente accertato la sussistenza di un inadempimento ad essa imputabile.
Sostiene che tale mail dovrebbe essere letta alla luce delle incontestate registrazioni telefoniche4 intervenute tra ( ) e , nonché tra ( ) e il Per_1 Parte_1 Pt_2 CP_1 Per_1 Parte_1
(Alliance Medical), dalle quali si evincerebbe che: Per_2
- aveva pacificamente prestato il proprio consenso alla sospensione prospettata da CP_1 [...]
Pt_1
- Alliance, e non , era il soggetto che si sarebbe dovuto occupare del reperimento delle Parte_1 necessarie autorizzazioni sanitarie.
Secondo , dunque, nessun inadempimento poteva esserle imputato. Parte_1
Tali argomentazioni non colgono del segno.
Indipendentemente dalla mancata contestazione del contenuto e della provenienza di tali telefonate, dalla lettura integrale della trascrizione delle stesse non emerge nulla di quanto prospettato dall'appellante principale.
Dalla conversazione intervenuta tra ( e ( ) Parte_2 CP_1 Persona_1 Parte_1 dopo l'invio della mail da parte di quest'ultima, si evince chiaramente che non ha CP_1 prestato alcuna acquiescenza alla sospensione dell'attività, essendosi semplicemente limitata a prendere atto della necessità di sospendere le prestazioni per incompletezza delle autorizzazioni necessarie (avendo ben chiare le possibili ripercussioni negative di tale sospensione obbligata, cfr.
come stai? “eh seduto perché dopo la tua mail mi sono ribaltato per terra”), e Per_1 Pt_2 ad auspicare una pronta risoluzione del problema da parte di , tramite gli “addentellati in Parte_1 regione e in ulss” posseduti da (Alliance). Per_2
A fronte di una notizia di tal fatta (ossia mancanza delle autorizzazioni necessarie che avrebbe comportato, in assenza di una rapida risoluzione del problema, l'interruzione della collaborazione con e della chiara volontà manifestata da di attivarsi per risolvere il Parte_1 Parte_1 problema nel minor tempo possibile (cosa che sembrava sarebbe potuta accadere addirittura la sera stessa), Welfarecare altro non avrebbe potuto fare se non attendere e sperare in una risoluzione, e R.G. N. 1086/24
così ha fatto, quando ha chiuso la conversazione dicendo “OK, Allora aspettiamo stasera” e “Ok
Va bene ”. Per_1
Nessuna acquiescenza si ricava dunque dal contenuto delle telefonate, solo una presa d'atto, nella speranza di una pronta soluzione.
Deve inoltre escludersi che dalle conversazioni in esame emerga il fatto che il compito di reperire le necessarie autorizzazioni gravasse su Alliance (con cui comunque non risulta alcun rapporto da parte di , e non su . CP_1 Parte_1
Le conversazioni, infatti, lungi dal fare emergere tale aspetto, confermano al contrario che l'onere di reperire le varie autorizzazioni gravava proprio su , e che è stata la stessa Parte_1 Parte_1 che ha confidato nel fatto di poter risolvere il proprio problema con la collaborazione di Alliance, quando ha riferito che questa “aveva …più addentellati di me ( ) in regione e in ulss”. Parte_1
Ancora, nella conversazione tra (Alliance) e ) emerge chiaramente che Per_2 Per_1 Parte_1 quest'ultimo si era limitato a chiedere un aiuto a (Alliance) per risolvere un problema (di Per_2 cui peraltro non era a conoscenza, cfr. “la 101 cosa significa?”) e non anche per Per_2 evidenziare un presunto inadempimento quanto a ipotizzate obbligazioni sulla stessa gravanti.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la doglianza deve essere rigettata in quanto infondata, confermandosi la sentenza di primo grado nella parte in cui accerta l'inadempimento di Parte_1 all'accordo di collaborazione commerciale sottoscritto con , perché l'interruzione della CP_1 collaborazione deriva da causa alla stessa imputabile.
II. Sul secondo motivo di appello principale proposto da e sul terzo motivo di Parte_1 appello incidentale proposto da CP_1
Il secondo motivo di appello principale proposto da deve essere affrontato Parte_1 congiuntamente al terzo motivo di appello incidentale proposto da , in quanto aventi CP_1 entrambi ad oggetto la quantificazione dei danni subiti.
Preliminarmente, e per inciso, si osserva che le doglianze di sviluppate nel primo e CP_1 secondo motivo di appello incidentale non sono rilevanti, dato che il giudice di prime cure, diversamente da quanto lamentato, ha comunque preso in esame la domanda risarcitoria avanzata da Ciò di cui si lamenta è, nella sostanza, che tale domanda risarcitoria CP_1 CP_1 non sia stata valutata correttamente - come espresso nel terzo motivo di appello incidentale -, in quanto il risarcimento è stato riconosciuto in misura inferiore a quanto richiesto e, a detta di provato. CP_1
Venendo quindi alle reciproche doglianze circa la questione del risarcimento dei danni, con le stesse:
- da un lato, lamenta che il Tribunale abbia liquidato troppo, avendo riconosciuto, oltre Parte_1 alle spese sostenute inutilmente per gli eventi mancati, anche quelle per la riprogrammazione degli
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stessi, nonostante si tratti di costi che avrebbe dovuto sostenere anche in assenza di CP_1 inadempimento;
- dall'altro lato, lamenta il mancato riconoscimento di alcune voci di danno, e in CP_1 particolare dei maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione e per lo svolgimento degli eventi disertati da , con riferimento ai quali ha dovuto contrattare con soggetti diversi. Parte_1
II.1 Si ritiene che vada esaminata preliminarmente la doglianza proposta da con la CP_1 quale l'appellante incidentale chiede che vengano liquidate, a titolo di risarcimento del danno, sia le spese sostenute inutilmente (per gli eventi che avrebbe dovuto svolgere che, per Parte_1 differenza, quelle maggiori che si sono rese necessarie per la relativa riprogrammazione, indicate nell'importo complessivo di € 21.083,82 (che costituisce la somma delle voci specificatamente descritte nei prospetti dei docc. da 53-61 fasc. ). CP_1
A fronte dell'esame della documentazione prodotta in atti, la Corte rileva che:
- per alcune voci, AR ha puntualmente fornito le pezze giustificative relative ai costi per le attività poi non realizzatesi – in sostanza quali voci di danno emergente - (acquisti pannelli tipografia e acquisto servizi grafica Azazel - come già riconosciuti in primo grado-) che, tra Per_3
l'altro, appaiono del tutto plausibili anche alla luce degli importi indicati e del fatto che Parte_1 abbia disdettato subito prima delle date in cui gli aventi si sarebbero dovuti tenere;
- per altre voci, vi è la prova di un maggior esborso. ha infatti documentato di aver CP_4 sostenuto maggiori costi con riferimento al noleggio della clinica mobile (€ 2.200), al costo dello staff medico (€ 2.000), e al costo dei dipendenti, (pari ad € 190,94), mentre per ogni evento programmato con era stata pattuita la spesa unitaria di € 3.200. Quindi maggiori esborsi, Parte_1 per ogni evento (come indicati nella documentazione sopra richiamata) per € 1.190,94, che devono essere riconosciuti.
Si può quindi ritenere che quanto richiesto e supportato dai docc. 53-61 prodotti da CP_1 possa essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno.
Tra l'altro, si rileva che, a fronte di tale produzione documentale, non ha svolto alcuna Parte_1 puntuale contestazione, in particolare per quanto riguarda la differenza di costi tra la messa a disposizione della sua clinica mobile (per € 3.200,00 ad evento) e l'utilizzo, poi necessitato da parte di di altre risorse, con costi maggiorati (per € 4.200,00 oltre € 190,94) per ogni evento. CP_1
Quanto sopra rilevato non può per altro essere ritenuto allo stesso modo provato per l'importo di €
1.661,00 (rimborso costi riprogrammazione Asmania) indicato alla voce “ff” del doc. 53, con riferimento al quale non vi è alcuna spiegazione chiara, se non un rinvio ad una nota di credito n.
880/2021, che avrebbe dovuto dimostrare il sostenimento del relativo costo, ma che non appare univocamente interpretabile in tale senso, potendo anche riferirsi ad attività di marketing comunque necessitate per gli ulteriori eventi, anche qualora questi fossero stati realizzati da . Parte_1
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In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, in relazione a quanto indicato dai docc. 53-61, deve essere riconosciuto l' importo di € 19.422,82 (dato dalla differenza tra la somma richiesta di €
21.083,82 e quella non riconosciuta di € 1.661,00).
II.2 Sempre con il proprio appello incidentale, richiede altresì la liquidazione della somma CP_4 di € 3.904,00 relativa ai costi sostenuti per il wrapping, essendosi il suo acquisto rivelato inutile, dato che è stato necessario effettuare una nuova spesa per le altre cliniche mobili utilizzate (stante l'inadempimento di ). Parte_1
La debenza di tale importo era stata esclusa dal primo giudice, e tale esclusione deve essere confermata anche in questa sede.
Si osserva, infatti, che il wrapping effettuato sulle cliniche mobili di (con riferimento al Parte_1 quale, secondo la stessa , sarebbe stato necessario sostituire esclusivamente le scritte CP_1 relative al luogo ed alla data della manifestazione ed ai vari sponsor, e non anche quelle relative al partner che cura la parte medica, che sarebbero rimaste ferme) è stato pacificamente utilizzato per gli eventi che si sono svolti con la sua partecipazione e prima della comunicazione del 13.05.2021 e quindi, il relativo costo non può essere integralmente rimborsato a che ne ha CP_1 comunque usufruito. Per gli eventi successivi, invece, non vi è indicazione specifica dei costi sostenuti per il nuovo wrapping apposto sulle altre cliniche mobili.
Nemmeno tale importo, quindi, può essere riconosciuto e, conseguentemente, si conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui esclude il risarcimento per tali voci di costo.
Essendo stata riconosciuta la parziale fondatezza dell'appello incidentale proposto da , CP_1 con l'accertamento di un debito risarcitorio per € 19.422,82, maggiore di quanto riconosciuto dal giudice di primo grado e sulla base di una documentazione non esaminata da questi, ne deriva che l'appello principale proposto da volto a ottenere l'esclusione di alcuni importi Parte_1 riconosciuti dal tribunale, rimane assorbito dalle considerazioni sopra svolte.
Deve quindi essere riformata la sentenza di primo grado, nel senso per cui deve essere riconosciuto in capo a un diritto al risarcimento dei danni subiti per € 19.422,82, con conseguente CP_1 condanna di al pagamento della differenza tra tale importo e l'importo di € 12.975,25, Parte_1 riconosciuto in primo grado, oltre interessi come richiesti.
Resta ferma, in quanto non oggetto di specifica censura, la pronuncia del giudice di primo grado che ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, il pagamento del quale è già avvenuto, di talché è corretta ad oggi la condanna di al pagamento dell'importo di cui sopra. Parte_1
IV. Sulle spese di lite
L'appellante principale ha censurato altresì la regolazione delle spese.
Non può non rilevarsi che il giudice di primo grado abbia effettuato una quanto meno bizzarra regolazione delle stesse, in quanto, pur avendo riunito i procedimenti, ha poi provveduto ad una
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regolazione delle spese provvedendo in sostanza con dispositivi separati, quasi che la riunione non fosse stata effettuata, e che le domande non dovessero essere trattate come connesse.
In ogni caso, stante il parziale accoglimento dell'appello incidentale, deve essere effettuata una nuova regolazione delle spese.
Ritiene questa Corte che l'esito complessivo della lite giustifichi la compensazione integrale delle stesse per entrambi i gradi di giudizio, dato che entrambe le parti sono vittoriose e nel contempo soccombenti, pur in misura non del tutto equivalente, ma in ogni caso il contenzioso si è sviluppato in modo tale da giustificare la integrale compensazione tra le parti.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 645/2024 del Tribunale di Milano, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale svolto da Parte_1
2. In parziale accoglimento dell'appello incidentale di dichiara tenuta Controparte_1 [...] al risarcimento dei danni in favore di per l'importo di € 19.422,82, e Parte_1 Controparte_1 per l'effetto condanna la stessa al pagamento della differenza tra il dovuto e quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi come nella sentenza di primo grado;
3. Conferma nel resto;
4. Compensa le spese di lite per entrambi i giudizi tra le parti;
5. Raddoppio contributo unificato a carico dell'appellante principale ex Parte_1 art. 13 c. 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012
Così deciso in camera di consiglio il 29.01.2025
La consigliera rel La Presidente
Anna Mantovani Vinicia Licia Serena Calendino
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 mammografie ed ogni altra necessaria apparecchiatura 2 “… Considerando che l'attività in capo alla scrivente avrebbe dovuto essere temporanea come da accordi intercorsi con Alliance Medical, pur avendo prestato servizio fino al 6 maggio u.s., con la presente, a seguito di quanto pervenuto questa mattina relativamente alle nuove informazioni dettagliate raccolte dai nostri Consulenti nell'interpretazione del decreto 101/2020 in merito alle pratiche autorizzative necessarie all'espletamento delle attività, ci spiace informarVi che, nostro malgrado, è necessario provvedere ad un fermo immediato delle attività fino a data da destinarsi per la valutazione corretta di adeguamento alle norme. Stiamo approfondendo la problematica ma, al fine di non esporre i responsabili a sanzioni future, l'attività in oggetto deve essere sospesa … “ (v. doc. n. 17 Welfarecare).
4 3 docc. 14-15 fasc. il cui contenuto risulta incontestato Parte_1
6 4 docc. 14-15 fasc. Parte_1
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