TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 236
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 26 del DPR n. 495/1992. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Illogicità.

    Il rigetto del motivo aggiunto, basato sull'incostituzionalità della proroga della legge regionale, rende l'esame del ricorso introduttivo privo di interesse, poiché il diniego comunale è confermato per ragioni autonome.

  • Rigettato
    Violazione falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 26 del DPR n. 495/1992. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Illogicità.

    Il rigetto del motivo aggiunto, basato sull'incostituzionalità della proroga della legge regionale, rende l'esame del ricorso introduttivo privo di interesse, poiché il diniego comunale è confermato per ragioni autonome.

  • Rigettato
    Violazione falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 26 del DPR n. 495/1992. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Illogicità.

    Il rigetto del motivo aggiunto, basato sull'incostituzionalità della proroga della legge regionale, rende l'esame del ricorso introduttivo privo di interesse, poiché il diniego comunale è confermato per ragioni autonome.

  • Rigettato
    Violazione falsa ed erronea applicazione ed interpretazione del combinato disposto degli artt. 136 Cost. e 30, comma 3, della legge 11.03.1953, n. 87. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto.

    L'istanza non poteva ritenersi esaurita al 15/02/2023 (data pubblicazione sentenza incostituzionalità) poiché, a causa del vincolo della fascia di rispetto stradale, la sua completezza era subordinata al rilascio del nulla osta ANAS, intervenuto solo successivamente alla scadenza del termine e alla declaratoria di incostituzionalità. Pertanto, il rapporto non era esaurito e la legge regionale non era più applicabile.

  • Rigettato
    Violazione falsa ed erronea applicazione ed interpretazione del combinato disposto degli artt. 136 Cost. e 30, comma 3, della legge 11.03.1953, n. 87. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto.

    L'istanza non poteva ritenersi esaurita al 15/02/2023 (data pubblicazione sentenza incostituzionalità) poiché, a causa del vincolo della fascia di rispetto stradale, la sua completezza era subordinata al rilascio del nulla osta ANAS, intervenuto solo successivamente alla scadenza del termine e alla declaratoria di incostituzionalità. Pertanto, il rapporto non era esaurito e la legge regionale non era più applicabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 236
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 236
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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