Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00236/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01536/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1536 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EN Di SO, DA EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Barbara Taurino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salice Salentino, in persona del legale pro tempore , non costituito in giudizio;
Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. U.0821548 del 25.09.2024, a firma del Responsabile Area Amministrativa Gestionale di A.N.A.S. s.p.a. Struttura Territoriale Puglia, avente ad oggetto “ S.S. 7 ter Salentina, Km 67 + 280 – Km 67 + 510; istanza di rilascio nulla osta, per la sanatoria di opere realizzate in area ricadente su fascia di rispetto stradale, presentata dai sigg.ri EN DI MASO e DA PAGANELLI; pratica BAFR217 – contratto 7000000259817; provvedimento finale di rigetto ”;
- della nota prot. n. U.1009254 del 21.12.2023 trasmessa a mezzo pec in data 22.12.2023, a firma del Responsabile Area Amministrativa Gestionale di A.N.A.S. s.p.a. Struttura Territoriale Puglia, avente ad oggetto “ S.S. 7 ter Salentina – dal Km 67+280 al Km 67+510 – Richiesta di permesso a costruire in sanatoria – Utente: DI MASO VINCENZO – Codice Fiscale: [...]– Pratica: BAFR217 – Contratto: 7000000259817 – Preavviso di rigetto ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, ove occorra, del silenzio rigetto eventualmente formatosi sulla istanza volta al rilascio del permesso di costruire ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. in combinato disposto con l’art. 3 della L.R. n. 14/2009 e ss.mm.ii.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti in data 17 marzo 2025:
- della nota prot. n. 16 del 02.01.2025, avente ad oggetto “ Richiesta di rilascio Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. in combinato disposto con l'art.3 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., relativamente al progetto di <Ampliamento straordi11ario ai sensi dell'art. 3 della Legge Regio11ale 30 luglio 2009 n. 14 come modificata dalla l.R. I agosto 2011, n. 21 e s.m.i. i11 combinato disposto co11 /'art.36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., con modifiche interne e di prospetto a/fabbricato esistente destinato a <civile abitazione posto a Piano Terra in zona agricola> sito nel Comune di Salice Salentino - SS 7 ter (dal km 67+280 al km 67+510) - Località <Melli o Lecciso>, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 23, partile 360 e 359 (A/2 - P.T.) - P.E. 31/2022 - Prot. Gen. n. 2235 del 01/03/2022 - Richiedenti: DI MASO EN, PAGANELLI DA. Comunicazione diniego all’accoglimento dell’istanza ”, notificata in pari data a mezzo posta elettronica certificata;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti e, ove occorra, della nota prot. n. 0011721 del 4.12.2024, avente ad oggetto “ Richiesta di rilascio Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. in combinato disposto con l'art.3 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i., …... Preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. LI CC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono proprietari di un immobile, con annesso terreno pertinenziale, sito nell’agro del Comune di Salice Salentino e acquisito a seguito di compravendita intervenuta nell’anno 2010. L’immobile è collocato in zona “ E1 – Agricola Produttiva Normale ” in base al vigente strumento urbanistico comunale ed è stato legittimato a seguito di condono ex art. 32 d.l. 269/2003 (convertito con modificazioni con l. 274/2003) giusto permesso di costruire in sanatoria n. 1 del 18 novembre 2009, mentre, a mezzo del successivo permesso di costruire n. 13 del 30 marzo 2010, è stata autorizzata la demolizione della copertura esistente e la ricostruzione con modifiche interne.
1.2. In data 1 marzo 2022, i ricorrenti presentavano all’amministrazione comunale un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, formulata sulla base delle previsioni della l.r. n. 14/2009, al fine di regolarizzare “… una modesta difformità del soggiorno ricadente nell’aria di pertinenza del manufatto principale, oltre a talune opere pertinenziali nelle more realizzate e, nello specifico, un locale tecnico, avente h. 2,20 mt., destinato ad alloggiare la caldaia, posto sul lato nord dell’edificio, un portico intervallato da piedritti in muratura posto sul lato sud del manufatto esistente e ad esso adiacente, tettoia isolata, aperta su tutti e quattro i lati da destinare a parcheggio pertinenziale ed una piccola piscina removibile prefabbricata, costituita da un contenitore in PVC, che per le peculiari caratteristiche, anche dimensionali, costituisce esclusivamente una pertinenza dell’abitazione esistente ” (pag. 3 del ricorso).
1.3. Il Comune, con nota prot. 0007184 del 15 luglio 2024, rilevato che le opere oggetto dell’istanza risultavano collocate nella fascia di rispetto di una strada statale, richiedeva ad ANAS S.p.a. il rilascio del nulla osta di competenza di quest’ultima.
1.4. In data 22 dicembre 2023 ANAS S.p.a. trasmetteva ai ricorrenti il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990, evidenziando, in particolare, che: “ … le opere di ampliamento sono state realizzate successivamente alla imposizione del vincolo di inedificabilità, tale dovendosi intendere la costruzione dell’infrastruttura stradale, ovvero nell’anno 2010” ragione per cui “ai sensi dell’art. 33, 1° comma, lettera d) della Legge n. 47/1985, non possono essere concessi atti in sanatoria per le opere realizzate successivamente all’imposizione del vincolo di inedificabilità delle aree ”.
1.5. I ricorrenti facevano, quindi, pervenire le proprie osservazioni, con le quali replicavano ai rilievi formulati da ANAS S.p.a.
1.6. Ad esito del procedimento, ANAS S.p.a., con nota prot. n. U.0821548 del 25 settembre 2024, comunicava ai ricorrenti il rigetto in via definitiva dell’istanza di rilascio del nulla osta, rilevando, in particolare, che: “ … L’apposizione del vincolo all’interno della fascia di rispetto stradale, una volta completata la relativa infrastruttura, vale a configurare un divieto di inedificabilità assoluta, la cui portata applicativa, rivestendo carattere cogente, non può essere demandata alla potestà discrezionale dell’Amministrazione, la quale – stante la prospettazione degli interessati – dovrebbe consentire la sanatoria delle opere che vengano a trovarsi in posizione non direttamente prospiciente l’asse viario ”.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 22 novembre 2024 e depositato in data 26 novembre 2024, i ricorrenti hanno impugnato innanzi a questo TAR il provvedimento del 25 settembre 2024, unitamente agli atti connessi, chiedendone l’annullamento sulla scorta della seguente ragione di censura:
- “ Violazione falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 26 del DPR n. 495/1992. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Illogicità. ”.
A mezzo del primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto l’amministrazione, nel valutare l’incidenza del vincolo relativo alla fascia di rispetto stradale, non avrebbe tenuto conto del fatto che l’immobile principale, pur se effettivamente collocato nell’ambito della fascia di rispetto, era stato regolarmente assentito, mentre le ulteriori opere edilizie oggetto dell’istanza risulterebbero collocate in posizione retrostante all’edificio, non fronteggiando, quindi, la strada (con la sola eccezione del locale tecnico, con riferimento al quale, tuttavia, i ricorrenti “ hanno già manifestato la volontà di procedere alla riduzione in pristino ” – pag. 9 del ricorso). Per tale ragione, il provvedimento sarebbe viziato, non avendo ANAS S.p.a. provveduto alla valutazione dell’effettiva incidenza degli interventi edilizi in questione rispetto agli interessi tutelati.
2.1. ANAS S.p.a. si è costituita in giudizio in data 29 gennaio 2025 per resistere al ricorso e, in data 10 febbraio 2025, ha provveduto al deposito di documentazione.
2.2. Il Comune di Salice Salentino, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. Con atto notificato in data 3 marzo 2025 e depositato in data 17 marzo 2025, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, a mezzo dei quali hanno esteso l’impugnativa anche alla nota sopravvenuta prot. n. 16 del 2 gennaio 2025, a mezzo della quale il Comune di Salice Salentino ha disposto il rigetto dell’istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001, sia in considerazione del parere negativo di ANAS S.p.a. e, altresì, in quanto: “ Le opere oggetto di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, non possono avvalersi della deroga prevista dalla L.R. n. 14/2009, come modificata dalla L.R. n. 38/2021, in quanto il differimento dei termini di applicazione della stessa è stato dichiarato incostituzionale con carattere di retroattività ”. I ricorrenti, in particolare, oltre a riproporre (a mezzo del secondo motivo aggiunto) le censure già spiegate con il ricorso introduttivo al fine di contestare il provvedimento comunale nella parte in cui richiama il parere negativo di ANAS S.p.a., quanto agli ulteriori profili motivazioni hanno formulato la seguente nuova ragione di censura:
“ Violazione falsa ed erronea applicazione ed interpretazione del combinato disposto degli artt. 136 Cost. e 30, comma 3, della legge 11.03.1953, n. 87. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto ”.
Con il primo motivo aggiunto è dedotta l’illegittimità del provvedimento di diniego emesso dal Comune di Salice Salentino nella parte in cui ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza in ragione della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della l.r. 38/2021, in quanto, trattandosi di un richiesta di sanatoria formulata nel marzo del 2022 (e, quindi, antecedentemente alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 17/2023) e completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge, il rapporto procedimentale nascente dalla formulazione dell’istanza avrebbe dovuto ritenersi già esaurito prima dell’intervento della pronuncia di incostituzionalità, potendosi, quindi, applicare le previsioni di cui alla l.r. 14/2009.
3.1. In data 22 dicembre 2025 i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno ribadito le precedenti difese.
3.2. In data 27 dicembre 2025 ANAS S.p.a. ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha dedotto l’infondatezza delle censure proposte dai ricorrenti avverso il proprio provvedimento di diniego del 25 settembre 2024, sottolineando, in particolare, che al vincolo gravante sulla fascia di rispetto stradale dovrebbe riconoscersi carattere assoluto, risultando, pertanto, impeditivo all’assenso di qualsiasi tipologia di opera edilizia realizzata successivamente alla sua imposizione.
3.3. In data 5 gennaio 2026 i ricorrenti hanno depositato una memoria di replica, con la quale hanno richiamato le precedenti difese e ribadito che ANAS S.p.a. non avrebbe tenuto conto del fatto che nel caso di specie si tratterebbe di edificazioni eseguite nella parte retrostante di un edificio già esistente e legittimo.
4. Ad esito dell’udienza del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio ritiene di dover esaminare in primo luogo, per ragioni di priorità logico-giuridica, le censure prospettate a mezzo del primo dei motivi aggiunti, con il quale, in particolare, i ricorrenti hanno contestato l’illegittimità del provvedimento del Comune di Salice Salentino prot. n. 16 del 2 gennaio 2025, nella parte in cui l’amministrazione ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza di sanatoria a fronte dell’intervenuta declaratoria di incostituzionalità delle norme in base alle quali era stata prorogata sino al 31 dicembre 2022 la possibilità di presentare istanze edilizie formulate sulla base delle disposizioni di deroga di cui alla l.r. n. 14/2009. Secondo i ricorrenti, in sintesi, l’intervenuta declaratoria di incostituzionalità non potrebbe spiegare effetti nei loro confronti, venendo in considerazione un’istanza presentata prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale e completa in ogni suo elemento, configurando, quindi, un rapporto esaurito.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. L’istanza di permesso di costruire in sanatoria è stata espressamente presentata dai ricorrenti sulla base delle previsioni derogatorie di cui alla legge regionale n. 14/2009 e, in particolare, trattandosi di richiesta formalizzata in data 1 marzo 2022, in applicazione della proroga, introdotta a mezzo dell’art. 2 della legge regionale n. 38/2021, con la quale il precedente termine per la presentazione delle relative istanze, fissato dall’art. 7, co. 1, l.r. 14/2009 al 31 dicembre 2021, è stato ampliato sino al 31 dicembre 2022.
5.3. Tale proroga, tuttavia, è stata dichiarata incostituzionale a mezzo della sentenza n. 17 del 10 febbraio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15 febbraio 2023, ragione per cui “ ai sensi del combinato disposto dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della L. n. 87 del 1953 la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti per i quali la norma dichiarata incostituzionale risulti ancora rilevante: stante l’effetto retroattivo dell’annullamento, la pronuncia di incostituzionalità trova il limite dei soli rapporti esauriti ... A tal proposito, va richiamato il pacifico indirizzo giurisprudenziale che, proprio in tema di effetti della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità su un giudizio in corso, sottolinea che un rapporto giuridico può definirsi “esaurito” soltanto se: - discende da un giudicato formatosi nell’applicazione della disciplina precedente alla pronuncia di incostituzionalità e che, pertanto, sopravvive alla sentenza ad efficacia retroattiva poiché fa ormai stato tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa (art. 2909 cod. civ.); - si connota per inoppugnabilità derivante dall’intervenuta prescrizione o decadenza della relativa situazione giuridica soggettiva (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 1 agosto 2016, n. 3474; Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2019, n. 3664; Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 2022, n. 2441) ” (TAR Lecce, Sez, I, sent. n. 341 del 14 marzo 2023).
5.4. Questo TAR, peraltro, con specifico riferimento alle istanze presentate sulla base della disciplina di cui alla legge regionale n. 14/2009, ha precisato che la possibilità di configurare il rapporto come esaurito richiede che la pratica edilizia sia già completa di ogni elemento necessario alla sua valutazione “ alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione dell’istanza per il rilascio del permesso di costruire come previsto dall’art. 7 della L.R. Puglia n. 14 del 2009 ” (cfr. TAR Lecce, Sez. I, sent. n. 24 del 5 gennaio 2026; in termini analoghi anche TAR Lecce, Sez. I, sent. n. 1001 del 28 maggio 2025;).
5.4. Ciò posto, nel caso di specie, l’istanza, seppur presentata prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 17/2023, stante la sussistenza del vincolo relativo alla fascia di rispetto di una strada statale, non ha assunto il carattere della completezza se non a seguito dell’intervenuto rilascio del provvedimento di competenza di ANAS S.p.a., in quanto, prima di tale momento, il Comune non avrebbe potuto legittimamente provvedere all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento.
5.5. Essendo, tuttavia, intervenuto il provvedimento di ANAS S.p.a. solo in data 25 settembre 2024 e, quindi, successivamente sia alla scadenza del termine del 31 dicembre 2022, che alla declaratoria di incostituzionalità della richiamata disposizione di proroga, è evidente che al 15 febbraio 2023 il rapporto non poteva ritenersi esaurito, da ciò discendendo, pertanto, l’infondatezza del primo motivo aggiunto, dovendosi concludere per la legittimità del provvedimento comunale nella parte in cui ha motivato il rigetto dell’istanza in ragione dell’inapplicabilità delle previsioni della l.r. n. 14/2009, sulla quale era fondata la richiesta di sanatoria.
6. Il rigetto di tale censura consente, inoltre, l’assorbimento dell’ulteriore motivo proposto dai ricorrenti a mezzo dei motivi aggiunti (con il quale, in particolare, sono state riproposte le doglianze già formulate nel ricorso introduttivo avverso il provvedimento negativo reso da ANAS S.p.a.), tenuto conto della natura plurimotivata della nota comunale prot. n. 16 del 2 gennaio 2025 e della ritenuta legittimità di un’autonoma ragione giustificativa della stessa, dovendosi sul punto dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ laddove pertanto il provvedimento impugnato sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga di dover respingere le censure indirizzate verso uno soltanto dei motivi assunti a base dell'atto controverso, può respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 13 febbraio 2025, n. 1215) ” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7093 del 20 agosto 2025).
7. Per le medesime ragioni deve, altresì, dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm. delle censure spiegate a mezzo del ricorso introduttivo.
7.1. In tale sede, infatti, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento di ANAS S.p.a di diniego del nulla-osta prot. n. U.0821548 del 25 settembre 2024, acquisito dall’amministrazione comunale nell’ambito dell’istruttoria del procedimento di sanatoria, ragione per cui, a fronte della conferma del successivo atto finale di diniego emesso dal Comune di Salice Salentino per ragioni che prescindono dal contenuto del provvedimento di ANAS S.p.a., è evidente il venir meno dell’interesse all’esame della domanda di annullamento spiegata a mezzo del ricorso introduttivo.
8. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., mentre i motivi aggiunti devono essere rigettati.
8. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, fondandosi la decisione sul rilievo degli effetti della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della legge in base alla quale i ricorrenti hanno presentato l’istanza edilizia oggetto di esame nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara il ricorso introduttivo del giudizio improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- rigetta i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LI CC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI CC | ON PA |
IL SEGRETARIO