Articolo 5 della Legge 12 luglio 1999, n. 231
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 agosto 1999
Art. 5. (Introduzione dell' articolo 47-quater della
legge 26 luglio 1975, n. 354 ).

1. Dopo l' articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 47-quater. - (Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria). - 1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell' articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unita' operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unita' operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilita' del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unita' operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unita' operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.
3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalita' di esecuzione del programma.
4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attivita' di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma.
5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice puo' non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia gia' fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.
6. Il giudice puo' revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall' articolo 380 del codice di procedura penale , relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.
7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 47-ter.
9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate".
Nota all' art. 5:
- La legge 26 luglio 1975, n. 354 , reca: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'".
Entrata in vigore il 3 agosto 1999
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