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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1465/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI CO MARCO, Presidente
LI ZO, AT
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2272/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola - Piazza Duomo 80035 Nola NA
Difeso da
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - [...]
Difensore_4 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5079/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 13 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404021000000020 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 504/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso per revocazione.
Resistenti: inammissibilità della revocazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 5079/2024 depositata il 5.8.2024, ha rigettato l'appello del contribuente Ricorrente_2 contro la decisione di primo grado che aveva a sua volta rigettato il suo ricorso contro l'avviso di accertamento n. 40402100000020 per omesso pagamento
IMU anno d'imposta 2016 (per € 18.968,95). Per quanto qui interessa, la Corte di secondo grado dopo avere disatteso tutti i motivi di gravame, ha ritenuto che “la particolarità della questione e la sua oggettiva controvertibilità giustificano la compensazione integrale delle spese”. In dispositivo, ha rigettato l'appello e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del giudizio.
Il contribuente, con ricorso notificato il 27.2.2025, ha chiesto a questa stessa Corte di revocare detta pronuncia ravvisando un errore di fatto sia con riferimento al contrasto tra motivazione e dispositivo sulla regolamentazione delle spese, sia con riferimento all'eccezione di prescrizione e decadenza, sia con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva del Comune.
L'ente impositore Comune di Nola e la concessionaria Publiservizi srl resistono con analoghe controdeduzioni deducendo l'inammissibilità del ricorso per insussistenza di errore revocatorio. Il ricorrente ha depositato una memoria.
All'udienza del 26.1.2026, la ha deciso la lite come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è inammissibile.
Premesso che l'art. 64 comma 1 del DLGS n. 546/1992 richiama, in tema di revocazione delle sentenze pronunciate in grado di appello, l'art. 395 cpc, osserva la Corte che “l'errore di fatto, che legittima l'impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi, sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia” (cfr. tra le tante, cass. Sez. 1, Sentenza n. 10637 del 09/05/2007 Rv. 597166; cfr. altresì cass. 23856/2008).
Nel caso in esame, l'asserito primo errore della Corte di secondo grado, consistente nel contrasto tra motivazione e dispositivo sulle spese di lite, non integra un errore revocatorio, ma al più un vizio di nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni da far valere con ricorso per cassazione. Le altre doglianze prospettate, relative all'eccezione e decadenza e alla legittimazione attiva, investono tutte questioni che hanno formato oggetto di precedente dibattito processuale, come emerge dalla sentenza revocanda e dallo stesso ricorso, e pertanto integrano anch'esse eventuali vizi di legittimità da far valere in sede di legittimità.
Di qui l'inammissibilità del ricorso.
Quanto al regime delle spese del presente giudizio, sussistono gravi ragioni per compensare le spese del procedimento perché il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo sulle spese obiettivamente ricorre.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI CO MARCO, Presidente
LI ZO, AT
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2272/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola - Piazza Duomo 80035 Nola NA
Difeso da
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - [...]
Difensore_4 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5079/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 13 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404021000000020 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 504/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso per revocazione.
Resistenti: inammissibilità della revocazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 5079/2024 depositata il 5.8.2024, ha rigettato l'appello del contribuente Ricorrente_2 contro la decisione di primo grado che aveva a sua volta rigettato il suo ricorso contro l'avviso di accertamento n. 40402100000020 per omesso pagamento
IMU anno d'imposta 2016 (per € 18.968,95). Per quanto qui interessa, la Corte di secondo grado dopo avere disatteso tutti i motivi di gravame, ha ritenuto che “la particolarità della questione e la sua oggettiva controvertibilità giustificano la compensazione integrale delle spese”. In dispositivo, ha rigettato l'appello e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del giudizio.
Il contribuente, con ricorso notificato il 27.2.2025, ha chiesto a questa stessa Corte di revocare detta pronuncia ravvisando un errore di fatto sia con riferimento al contrasto tra motivazione e dispositivo sulla regolamentazione delle spese, sia con riferimento all'eccezione di prescrizione e decadenza, sia con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva del Comune.
L'ente impositore Comune di Nola e la concessionaria Publiservizi srl resistono con analoghe controdeduzioni deducendo l'inammissibilità del ricorso per insussistenza di errore revocatorio. Il ricorrente ha depositato una memoria.
All'udienza del 26.1.2026, la ha deciso la lite come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è inammissibile.
Premesso che l'art. 64 comma 1 del DLGS n. 546/1992 richiama, in tema di revocazione delle sentenze pronunciate in grado di appello, l'art. 395 cpc, osserva la Corte che “l'errore di fatto, che legittima l'impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi, sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia” (cfr. tra le tante, cass. Sez. 1, Sentenza n. 10637 del 09/05/2007 Rv. 597166; cfr. altresì cass. 23856/2008).
Nel caso in esame, l'asserito primo errore della Corte di secondo grado, consistente nel contrasto tra motivazione e dispositivo sulle spese di lite, non integra un errore revocatorio, ma al più un vizio di nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni da far valere con ricorso per cassazione. Le altre doglianze prospettate, relative all'eccezione e decadenza e alla legittimazione attiva, investono tutte questioni che hanno formato oggetto di precedente dibattito processuale, come emerge dalla sentenza revocanda e dallo stesso ricorso, e pertanto integrano anch'esse eventuali vizi di legittimità da far valere in sede di legittimità.
Di qui l'inammissibilità del ricorso.
Quanto al regime delle spese del presente giudizio, sussistono gravi ragioni per compensare le spese del procedimento perché il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo sulle spese obiettivamente ricorre.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.