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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 13/05/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1365/2023 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. GOVERNATORI FRANCESCO;
elettivamente domiciliato in VIA ARIOSTO 12/A 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore CERESANI FRANCO ---
[...]
Parte_2 [...]
Parte_3 nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. FORMICA DOMENICO;
elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO 8 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore;
OGGETTO: contratti bancari - mutuo chirografario - opposizione avverso decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 11.4.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Infondata, e quindi da respingersi, l'opposizione proposta dalla (debitore Parte_1 principale) avverso il decreto ingiuntivo n. 361/2023 del 03.04.2023, notificato il 18.04.2023 per pagina 1 di 4 l'importo di euro 265.918,53, oltre interessi ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore della quale residuo dovuto in forza dei seguenti contratti di mutuo chirografario CP_1 imprese: euro 149.102,70 per il mutuo n. 8106773 del 19.10.2018 originariamente di euro
200.000,00; euro 25.204,89 per il mutuo n. 8514514 stipulato in data 18.05.2020 originariamente di euro 25.000,00; euro 91.610,94 per il mutuo n. 8620935 stipulato in data 04.09.2020 originariamente di euro 104.00,00. Crediti, tutti assistiti dalla garanzia del fondo pubblico ex l.
662/96.
1.1 - Al medesimo decreto ingiuntivo proponevano altresì opposizione , Parte_3
e , i quali, il 19.10.2018 rilasciavano in favore della banca Parte_4 Parte_5 opposta fideiussione omnibus sino alla concorrenza dell'importo di euro 300.000,000; opposizione dei garanti separata (con assegnazione del R.G. 553/2024), con ordinanza del
14.03.2024, dalla presente controversia (R.G. 1365/2023) concernente, per effetto dell'anzidetto provvedimento, esclusivamente l'opposizione promossa dalla debitrice principale.
2 - In rito, reitera l'opponente nella comparsa conclusionale del 14.03.2025: l'eccezione di improcedibilità per l'asserito mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
e l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale di Macerata in favore di quello di Roma.
2.1 - Entrambe le eccezioni vanno respinte: quanto alla prima risulta agli atti il verbale negativo di mediazione del 18.12.2024 per mancata adesione delle parti convenute (debitore principale e fideiussori) nonostante regolare invito in data 17.12.2024 (compiuta giacenza delle raccomandate del 05.11.2024); mentre l'eccezione di incompetenza deve ritenersi abbandonata, anche se erroneamente riportata nelle conclusioni, per effetto della espressa rinuncia manifestata in tal senso dal procuratore dell'opponente con memoria depositata in data 19.12.2023.
3 - Inammissibili le doglianze (nullità fideiussione per violazione normativa Antistrust e per mancanza di causa) sollevate dall'opponente (anch'esse riportate nella comparsa conclusionale del 14.03.2025 nonostante la separazione dei giudizi disposta con ordinanza del 14.03.2024) relative alla fideiussione sottoscritta da , e -qui Parte_3 Parte_4 Parte_5 parte in qualità di legale rappresentate della società opponente e non quale fideiussore della stessa-, soggetti estranei al presente giudizio, concernente invece la sola posizione della debitrice principale per effetto -come già esplicitato- della disposta separazione del 14.03.2024.
4 - In virtù di quanto sopra non resta che esaminare la doglianza -unica vagliabile in questa sede- della debitrice principale sull'asserito carattere indebito della spesa accessoria “credito
pagina 2 di 4 protection vita e danni” di euro 11.040,00, assicurazione stipulata a garanzia del finanziamento n.
8106773 del 19.10.2018; doglianza sollevata sul presupposto dell'asserita impossibilità, per l'opponente, di beneficiare dell'indennizzo dal momento che detta garanzia è prevista esclusivamente a favore di soggetti privati, dipendenti, lavoratori autonomi e/o pubblici e non invece in favore di società dei capitali per le quali non è neppure previsto, in contratto, l'eventuale accollo del premio -al verificarsi dell'evento assicurato- da parte di quest'ultima.
4.1 - I documenti prodotti in giudizio evidenziano l'infondatezza dell'assunto. Come risulta dal modulo informativo, la polizza è “…dedicata alle Imprese che sottoscrivono o hanno sottoscritto un Finanziamento con la , che copre nel caso in cui un infortunio Controparte_2
o una malattia comportino l'invalidità totale permanente di grado pari o superiore al 60%, il ricovero ospedaliero, l'inabilità totale temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore dipendente, di rilevante importanza per l'impresa)…”. Dunque, al verificarsi del sinistro in danno dell'assicurato, che nel caso di specie è , amministratore unico Parte_5
e socio al 90% della debitrice principale, la designata avrebbe beneficiato della Parte_1 garanzia.
5 - Con le note in sostituzione dell'udienza del 14.02.2025, e con il successivo atto di precisazione delle conclusioni depositato il 28.02.2025, l'opposta precisa che il Fondo centrale di garanzia le ha nelle more versato: euro 120.865,71 per il mutuo 8106773; euro 25.000,00 per il finanziamento n. 8514514; ed euro 74.599,60 per il mutuo 8620935.
Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato, e l'importo a credito dell'ingiungente, al netto dei parziali versamenti nelle more intervenute da parte del fondo di garanzia -così come precisato dall'opposto, conformemente al saldo finale al 07.02.2025 allegato in atti- è incontestatamente pari ad euro 62.792,88, oltre interessi legali dalla data del parziale adempimento (07.02.2025 per i primi due mutui di seguito indicati e 24.02.2025 per l'ultimo) sino al soddisfo, di cui: 37.858,16 per il mutuo n. 8106773; euro 1.493,72 per il mutuo n. 8514514; ed euro 23.441,00 per il mutuo n. 8620935.
6 – In ragione del pagamento in favore dell'ingiungente intervenuto nelle more del giudizio e della circostanza che parte opponente ha ribadito nella comparsa conclusionale numerose domande ed eccezioni in precedenza rinunciate e in parte superate per effetto della disposta separazione, è quest'ultima a dover sopportare le spese del giudizio, liquidate in dispositivo.
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, - CP_3 Pa limitatamente alla il decreto ingiuntivo n. 361/2023 del 03.04.2023, notificato il Parte_1
18.04.2023; CONDANNA al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1 somma di euro 62.792,88, oltre interessi legali dalla data del 07.02.2025 per il mutuo n. 8106773
e per quello n. 8514514; oltre euro 24.02.2025 per il mutuo n. 8620935, oltre interessi sino al soddisfo;
CONDANNA la al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore Parte_1 della spa in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 16%, cap, CP_1 iva e spese vive documentate.
Macerata, 13 maggio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1365/2023 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. GOVERNATORI FRANCESCO;
elettivamente domiciliato in VIA ARIOSTO 12/A 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore CERESANI FRANCO ---
[...]
Parte_2 [...]
Parte_3 nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'avv. FORMICA DOMENICO;
elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO 8 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore;
OGGETTO: contratti bancari - mutuo chirografario - opposizione avverso decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 11.4.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Infondata, e quindi da respingersi, l'opposizione proposta dalla (debitore Parte_1 principale) avverso il decreto ingiuntivo n. 361/2023 del 03.04.2023, notificato il 18.04.2023 per pagina 1 di 4 l'importo di euro 265.918,53, oltre interessi ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore della quale residuo dovuto in forza dei seguenti contratti di mutuo chirografario CP_1 imprese: euro 149.102,70 per il mutuo n. 8106773 del 19.10.2018 originariamente di euro
200.000,00; euro 25.204,89 per il mutuo n. 8514514 stipulato in data 18.05.2020 originariamente di euro 25.000,00; euro 91.610,94 per il mutuo n. 8620935 stipulato in data 04.09.2020 originariamente di euro 104.00,00. Crediti, tutti assistiti dalla garanzia del fondo pubblico ex l.
662/96.
1.1 - Al medesimo decreto ingiuntivo proponevano altresì opposizione , Parte_3
e , i quali, il 19.10.2018 rilasciavano in favore della banca Parte_4 Parte_5 opposta fideiussione omnibus sino alla concorrenza dell'importo di euro 300.000,000; opposizione dei garanti separata (con assegnazione del R.G. 553/2024), con ordinanza del
14.03.2024, dalla presente controversia (R.G. 1365/2023) concernente, per effetto dell'anzidetto provvedimento, esclusivamente l'opposizione promossa dalla debitrice principale.
2 - In rito, reitera l'opponente nella comparsa conclusionale del 14.03.2025: l'eccezione di improcedibilità per l'asserito mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
e l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale di Macerata in favore di quello di Roma.
2.1 - Entrambe le eccezioni vanno respinte: quanto alla prima risulta agli atti il verbale negativo di mediazione del 18.12.2024 per mancata adesione delle parti convenute (debitore principale e fideiussori) nonostante regolare invito in data 17.12.2024 (compiuta giacenza delle raccomandate del 05.11.2024); mentre l'eccezione di incompetenza deve ritenersi abbandonata, anche se erroneamente riportata nelle conclusioni, per effetto della espressa rinuncia manifestata in tal senso dal procuratore dell'opponente con memoria depositata in data 19.12.2023.
3 - Inammissibili le doglianze (nullità fideiussione per violazione normativa Antistrust e per mancanza di causa) sollevate dall'opponente (anch'esse riportate nella comparsa conclusionale del 14.03.2025 nonostante la separazione dei giudizi disposta con ordinanza del 14.03.2024) relative alla fideiussione sottoscritta da , e -qui Parte_3 Parte_4 Parte_5 parte in qualità di legale rappresentate della società opponente e non quale fideiussore della stessa-, soggetti estranei al presente giudizio, concernente invece la sola posizione della debitrice principale per effetto -come già esplicitato- della disposta separazione del 14.03.2024.
4 - In virtù di quanto sopra non resta che esaminare la doglianza -unica vagliabile in questa sede- della debitrice principale sull'asserito carattere indebito della spesa accessoria “credito
pagina 2 di 4 protection vita e danni” di euro 11.040,00, assicurazione stipulata a garanzia del finanziamento n.
8106773 del 19.10.2018; doglianza sollevata sul presupposto dell'asserita impossibilità, per l'opponente, di beneficiare dell'indennizzo dal momento che detta garanzia è prevista esclusivamente a favore di soggetti privati, dipendenti, lavoratori autonomi e/o pubblici e non invece in favore di società dei capitali per le quali non è neppure previsto, in contratto, l'eventuale accollo del premio -al verificarsi dell'evento assicurato- da parte di quest'ultima.
4.1 - I documenti prodotti in giudizio evidenziano l'infondatezza dell'assunto. Come risulta dal modulo informativo, la polizza è “…dedicata alle Imprese che sottoscrivono o hanno sottoscritto un Finanziamento con la , che copre nel caso in cui un infortunio Controparte_2
o una malattia comportino l'invalidità totale permanente di grado pari o superiore al 60%, il ricovero ospedaliero, l'inabilità totale temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore dipendente, di rilevante importanza per l'impresa)…”. Dunque, al verificarsi del sinistro in danno dell'assicurato, che nel caso di specie è , amministratore unico Parte_5
e socio al 90% della debitrice principale, la designata avrebbe beneficiato della Parte_1 garanzia.
5 - Con le note in sostituzione dell'udienza del 14.02.2025, e con il successivo atto di precisazione delle conclusioni depositato il 28.02.2025, l'opposta precisa che il Fondo centrale di garanzia le ha nelle more versato: euro 120.865,71 per il mutuo 8106773; euro 25.000,00 per il finanziamento n. 8514514; ed euro 74.599,60 per il mutuo 8620935.
Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato, e l'importo a credito dell'ingiungente, al netto dei parziali versamenti nelle more intervenute da parte del fondo di garanzia -così come precisato dall'opposto, conformemente al saldo finale al 07.02.2025 allegato in atti- è incontestatamente pari ad euro 62.792,88, oltre interessi legali dalla data del parziale adempimento (07.02.2025 per i primi due mutui di seguito indicati e 24.02.2025 per l'ultimo) sino al soddisfo, di cui: 37.858,16 per il mutuo n. 8106773; euro 1.493,72 per il mutuo n. 8514514; ed euro 23.441,00 per il mutuo n. 8620935.
6 – In ragione del pagamento in favore dell'ingiungente intervenuto nelle more del giudizio e della circostanza che parte opponente ha ribadito nella comparsa conclusionale numerose domande ed eccezioni in precedenza rinunciate e in parte superate per effetto della disposta separazione, è quest'ultima a dover sopportare le spese del giudizio, liquidate in dispositivo.
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, - CP_3 Pa limitatamente alla il decreto ingiuntivo n. 361/2023 del 03.04.2023, notificato il Parte_1
18.04.2023; CONDANNA al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1 somma di euro 62.792,88, oltre interessi legali dalla data del 07.02.2025 per il mutuo n. 8106773
e per quello n. 8514514; oltre euro 24.02.2025 per il mutuo n. 8620935, oltre interessi sino al soddisfo;
CONDANNA la al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore Parte_1 della spa in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 16%, cap, CP_1 iva e spese vive documentate.
Macerata, 13 maggio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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