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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 12/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 925/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 925 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
nata a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. MILENA PATTERI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA DEFFENU n. 45, RO;
Ricorrente
, nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. MARIO SILVESTRO PITTALIS, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in PIAZZA CRISPI n. 4, RO;
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (rassegnate all'udienza del 27.3.2025):
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti;
3) Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale;
4) Stabilire che i coniugi collaborino reciprocamente nella cura del rapporto con la figlia Persona_1
, la quale, oramai maggiorenne, è libera di assumere in proprio ogni decisione in merito alla
[...] sua vita ed ai rapporti con i propri genitori;
5) I genitori danno atto che la figlia vive presso la madre in via Fratelli Kenney n. 16 Persona_1
a Nuoro;
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7) Stabilire che per il mantenimento della figlia, e sino al raggiungimento della autonomia economica della medesima, il sig. corrisponda direttamente alla figlia la somma mensile Pt_2 Persona_1 di euro 300,00 da versarsi entro l'ultimo giorno di ciascun mese, in ragione dell'attività lavorativa del resistente che non garantisce un'entrata fissa. I genitori concordano che l'assegno unico per la figlia venga percepito integralmente dalla signora Parte_1
8) Stabilire che, nell'interesse della figlia, entrambi i genitori partecipino nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate, spese che saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 30 giorni dalla trasmissione della ricevuta di pagamento;
9) compensazione delle spese di lite tra le parti.
[…]
Le parti chiedono che l'udienza per la trattazione della domanda di divorzio sia sostituita dal deposito di note scritte sostitutive d'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c»
Conclusioni del PM:
«Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti all'udienza del 27.03.2025».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.09.2024, a esposto di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Nuoro, il 6.08.2005; che dall'unione è nata una figlia: , il Parte_2 Persona_1
20.10.2006; che nel tempo è venuta meno la solidità del rapporto e la comunione d'intenti, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza a causa del carattere ossessivo e geloso del;
che a nulla Pt_2 sono valsi i tentativi di giungere a una definizione consensuale del rapporto matrimoniale e che si è vista costretta a chiedere in via giudiziale la separazione personale tra le parti.
2. Con la comparsa di costituzione e risposta del 24.02.2025, ha esposto che non Parte_2 corrisponde al vero la situazione matrimoniale rappresentata dalla controparte, con la quale la ha Parte_1 artificiosamente descritto una situazione fattuale ben diversa dalla realtà, nel mero tentativo di giustificare il proprio abbandono del tetto coniugale;
che la notifica del ricorso per la separazione giudiziale, avvenuta solo in data 24.12.2024, ha generato nel sorpresa e stupore, considerato che la non hai mai Pt_2 Parte_1 prospettato al marito la possibilità di una separazione consensuale per la quale avrebbe certamente prestato il consenso.
Ciò premesso, all'udienza del 27.03.2025, le parti, presenti anche personalmente, non si sono riconciliate e hanno rassegnato le conclusioni congiunte come riportate in epigrafe.
***
1. Dal momento che le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte in prima udienza, la causa deve ritenersi regolata dalle norme relative al procedimento consensuale.
2. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
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Secondo quanto dichiarato nel ricorso e rappresentato dalle parti personalmente in prima udienza, è venuta meno l'affectio coniugalis. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi
3. Per il resto, tenuto conto che la figlia è divenuta maggiorenne in corso di causa, le condizioni di separazione, indicate all'udienza del 27.3.2025, non appaiono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico.
Va omologato, quindi, l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni riportate in epigrafe.
4. Le parti hanno avanzato, oltre alla domanda di separazione, anche la domanda di divorzio che, alla luce delle conclusioni di cui all'udienza del 27.3.2025, deve intendersi quale domanda di divorzio congiunto alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale.
La causa deve, quindi, essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi nata a [...], il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il 6.08.2005 in Nuoro e Parte_2 trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Nuoro, atto n. 61, parte 2, serie A, anno 2005) alle condizioni congiunte rassegnate all'udienza del 27.03.2025 e riportate in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del g. 8.4.2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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