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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 6375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6375 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 16.9.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 16258/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. CIRILLO ERNESTO MARIA, con Parte_1 cui è domiciliata telematicamente ricorrente
e
Controparte_1
contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato l' 11.7.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della con profilo orario part-time al 50%, Controparte_1 esponeva che con sentenza n. 2066/2022 del Tribunale di Napoli le veniva riconosciuto il diritto al superiore inquadramento al IV livello, con mansioni di
Operatore di call center, con conseguente accertamento del diritto al pagamento delle corrispondenti differenze retributive e contributive a far data dal 09.04.2015; che, come da conteggi allegati, elaborati sulla base delle buste paga in atti e degli estratti del CCNL di categoria (settore telecomunicazioni), le differenze retributive tra il livello 3° ed il superiore livello 4° attribuito giudizialmente ammontano ad €
3.421,19 per minimo, contingenza, EDR, lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, tredicesima, TFR ecc., come da dettagliato conteggio.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, per i titoli
e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 3.421,19 e, per
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 3.421,19 in favore della ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, non si costituiva in giudizio la convenuta preferendo restare contumace.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent. n.
3046/2025 dott. ; sentenza n. 1359/2023, gl sentenza n. Persona_1 Per_2
1765/2023, gl sentenza n. 2186/2023, gl , che hanno vagliato la Per_3 Per_4 identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
Ed invero, La sentenza n. 2066/2022 del Tribunale di Napoli è basata su condivisibili argomentazioni logico-giuridiche. Tale sentenza ha dichiarato il diritto di parte attrice all'inquadramento nel IV livello del CCNL del settore Telecomunicazioni, con profilo di Operatore di Call
Center/Customer Care, con decorrenza dal 9.4.2015.
Nel merito, i conteggi elaborati da parte ricorrente appaiono corretti e meritevoli di condivisione.
Essi sono stati elaborati sulla base delle buste paga in atti e degli estratti del
CCNL di categoria, con puntuale indicazione delle differenze retributive tra il livello 3° ed il superiore livello 4° attribuito giudizialmente.
Nel calcolo delle differenze retributive sono stati correttamente considerati tutti gli istituti contrattuali incisi dal superiore inquadramento, quali minimo tabellare, contingenza, EDR, maggiorazioni per lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, tredicesima mensilità e TFR.
Sono state altresì ricalcolate, anche in negativo, le differenze tra il percepito e lo spettante dovuti a titolo di C.D.S., CP_2 CP_3
Pertanto, la quantificazione complessiva del credito in € 3.421,19 risulta corretta e conforme ai parametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva applicabile.
Sugli importi dovuti, da intendersi al lordo delle ritenute di legge, ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c.
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della
Cassazione con sentenza n. 38 del 29 gennaio 2001.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.421,19, a
[...] titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione dalla maturazione del diritto al saldo;
B) Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €.1.200,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 18/09/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 16.9.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 16258/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. CIRILLO ERNESTO MARIA, con Parte_1 cui è domiciliata telematicamente ricorrente
e
Controparte_1
contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato l' 11.7.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della con profilo orario part-time al 50%, Controparte_1 esponeva che con sentenza n. 2066/2022 del Tribunale di Napoli le veniva riconosciuto il diritto al superiore inquadramento al IV livello, con mansioni di
Operatore di call center, con conseguente accertamento del diritto al pagamento delle corrispondenti differenze retributive e contributive a far data dal 09.04.2015; che, come da conteggi allegati, elaborati sulla base delle buste paga in atti e degli estratti del CCNL di categoria (settore telecomunicazioni), le differenze retributive tra il livello 3° ed il superiore livello 4° attribuito giudizialmente ammontano ad €
3.421,19 per minimo, contingenza, EDR, lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, tredicesima, TFR ecc., come da dettagliato conteggio.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, per i titoli
e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 3.421,19 e, per
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 3.421,19 in favore della ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, non si costituiva in giudizio la convenuta preferendo restare contumace.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent. n.
3046/2025 dott. ; sentenza n. 1359/2023, gl sentenza n. Persona_1 Per_2
1765/2023, gl sentenza n. 2186/2023, gl , che hanno vagliato la Per_3 Per_4 identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
Ed invero, La sentenza n. 2066/2022 del Tribunale di Napoli è basata su condivisibili argomentazioni logico-giuridiche. Tale sentenza ha dichiarato il diritto di parte attrice all'inquadramento nel IV livello del CCNL del settore Telecomunicazioni, con profilo di Operatore di Call
Center/Customer Care, con decorrenza dal 9.4.2015.
Nel merito, i conteggi elaborati da parte ricorrente appaiono corretti e meritevoli di condivisione.
Essi sono stati elaborati sulla base delle buste paga in atti e degli estratti del
CCNL di categoria, con puntuale indicazione delle differenze retributive tra il livello 3° ed il superiore livello 4° attribuito giudizialmente.
Nel calcolo delle differenze retributive sono stati correttamente considerati tutti gli istituti contrattuali incisi dal superiore inquadramento, quali minimo tabellare, contingenza, EDR, maggiorazioni per lavoro festivo, supplementare, straordinario, notturno, tredicesima mensilità e TFR.
Sono state altresì ricalcolate, anche in negativo, le differenze tra il percepito e lo spettante dovuti a titolo di C.D.S., CP_2 CP_3
Pertanto, la quantificazione complessiva del credito in € 3.421,19 risulta corretta e conforme ai parametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva applicabile.
Sugli importi dovuti, da intendersi al lordo delle ritenute di legge, ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c.
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della
Cassazione con sentenza n. 38 del 29 gennaio 2001.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.421,19, a
[...] titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in motivazione dalla maturazione del diritto al saldo;
B) Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €.1.200,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 18/09/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo