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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6081 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3756 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3756 /2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BE TI e dell'avv. PIETRI MARIA GEMMA
( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BE TI;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IZAR SIMONE ALBERTO CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. MARINI GRASSETTI MARCO ( Indirizzo C.F._3
Telematico; elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 20 C/O AVV GIANCARLO
PERONE 00100 ROMA presso il difensore avv. IZAR SIMONE ALBERTO;
APPELLATO
1 Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 5940/2021
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado si è opposto al decreto ingiuntivo con il quale era stato Parte_1
condannato unitamente a e alla ONroparte_2 ONroparte_3
, al pagamento in favore di della somma di €. 63.061,46 dovuta per Pt_1 CP_1
fatture rimaste insolute e relative al contratto intercorso tra le parti, per la gestione di un'area di servizio.
A sostegno della opposizione ha eccepito il difetto di procura dell'opposto.
Ha, poi, dedotto che il credito non risultava provato. Ha esposto, in ogni caso, di avere perduto la qualità di socio già dal 22.06.2016.
Ha esposto, altresì, che il contratto di affitto d'azienda era scaduto da anni, senza che nessuna richiesta di pagamenti fosse mai pervenuta. ON Ha esposto di essere creditore nei confronti di elle somme date in deposito e mai restituite.
Ha concluso chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta: in via preliminare: a) accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione processuale in capo al OR , l'inopponibilità allo stesso, di ogni pretesa che trovi Parte_1
titolo in un rapporto di fatto e di diritto sorto e/o intercorso tra e la società CP_1
e successivamente al 21.6.2016, ONroparte_3 ONroparte_2 Pt_1
data di cessione delle quote possedute dall'attore opponente e per l'effetto revocare
e/o, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 22681/2017 D.I.,
R.G. n. 62853/2017, emesso dal Giudice del Tribunale di Roma il 3.10.17, depositato il 4.10.2017; b) accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e improponibilità della domanda di condanna svolta da in comparsa di costituzione e risposta CP_1
datata 02/05/2018, nei confronti del OR , al pagamento di Euro Parte_1
20.513,77 a titolo di “indennità di occupazione senza titolo ed accessori”, in quanto
2 diversa e nuova rispetto a quella di adempimento contrattuale di pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto di affitto di ramo di azienda risolto il 31.12.2014, formulata nel ricorso per ingiunzione di pagamento e per l'effetto revocare e/o, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 22681/2017 D.I., R.G.
n. 62853/2017, emesso dal Giudice del Tribunale di Roma il 3.10.17, depositato il
4.10.2017;
c) in ogni caso accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio svolte da per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 167 comma 2 c.p.c., per CP_1
tardiva costituzione in giudizio della convenuta opposta;
nel merito, in via principale: a) revocare e/o, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 22681/2017 D.I., R.G. n. 62853/2017, emesso dal Giudice del
Tribunale di Roma il 3.10.17, depositato il 4.10.2017, notificato a mani del sig. Pt_1
il 20.11.2017 in quanto la domanda è infondata in fatto e in diritto;
b) per tutti
[...]
i motivi esposti negli atti di causa accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dal OR
a né per le causali di cui al ricorso per decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo dd. 27.09.2017, né ad altro titolo;
nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare accertato un credito di nei CP_1
confronti del OR , dichiararsi lo stesso compensato con il credito Parte_1
di quest'ultimo per complessivi
L'opposto ha chiesto il rigetto della opposizione.
L'opposizione è stata respinta.
Con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva per avere perduto l'opponente la qualità di socio, il Tribunale ha affermato che in tutte le ipotesi in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi rimangono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui lo scioglimento viene pubblicato nel registro delle imprese e di conseguenza, partecipano delle perdite inerenti ad operazioni che erano in corso alla data di cessazione della qualità di socio.
3 Il Tribunale ha affermato che le fatture oggetto di ingiunzione si riferivano a crediti originati da contratti stipulati precedentemente alla data di cessione delle quote.
Per il resto il Tribunale ha ritenuto provato nel merito il credito in forza della documentazione allegata e per contro non provato il controcredito eccepito in compensazione.
Ha proposto opposizione . Parte_1
Nell'atto di citazione in appello ha così concluso: in riforma dell'appellata sentenza: in via preliminare: a) accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione processuale in capo al OR , l'inopponibilità Parte_1
allo stesso, di ogni pretesa che trovi titolo in un rapporto di fatto e di diritto sorto e/o intercorso tra e la società e CP_1 ONroparte_3 ONroparte_2
successivamente al 21.6.2016, data di cessione delle quote possedute Pt_1
dall'attore opponente e per l'effetto revocare e/o, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 22681/2017 D.I., R.G. n. 62853/2017, emesso dal
Giudice del Tribunale di Roma il 3.10.17, depositato il 4.10.2017; b) accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e improponibilità della domanda di condanna svolta da in comparsa di costituzione e risposta datata 02/05/2018, nei confronti del CP_1
OR , al pagamento di Euro 20.513,77 a titolo di “indennità di Parte_1
occupazione senza titolo ed accessori”, in quanto diversa e nuova rispetto a quella di adempimento contrattuale di pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto di affitto di ramo di azienda risolto il 31.12.2014, formulata nel ricorso per ingiunzione di pagamento e per l'effetto revocare e/o, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 22681/2017 D.I., R.G. n. 62853/2017, emesso dal Giudice del
Tribunale di Roma il 3.10.17, depositato il 4.10.2017; c) in ogni caso accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio svolte da per intervenuta CP_1
decadenza ai sensi dell'art. 167 comma 2 c.p.c., per tardiva costituzione in giudizio della convenuta opposta;
4 in via principale: a) revocare e/o, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 22681/2017 D.I., R.G. n. 62853/2017, emesso dal Giudice del Tribunale di
Roma il 3.10.17, depositato il 4.10.2017, notificato a mani del sig. il Parte_1
20.11.2017 in quanto la domanda è infondata in fatto e in diritto;
b) per tutti i motivi esposti negli atti di causa accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dal OR
a né per le causali di cui al ricorso per decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo dd. 27.09.2017, né ad altro titolo;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare accertato un credito di nei confronti del OR , dichiararsi lo stesso CP_1 Parte_1
compensato con il credito di quest'ultimo per complessivi Euro 6.981,75, risultante dalle causali di cui in narrativa.
Quale primo motivo di appello ha dedotto:
I. Mancata revoca dell'ordinanza pronunciata il 07.07.2020 – omessa pronuncia.
Ha rilevato che, risultando correttamente e tempestivamente avvenuto il deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni di parte attrice opponente (all. da 04 a 08), il Giudice tuttavia non se ne era avveduto, pronunciando così illegittima ordinanza del 07.07.2020 (all. 03).
Parimenti illegittima, per l'effetto, risulta essere la sentenza qui appellata nella parte in cui il Giudice non ha disposto la revoca della predetta ordinanza
L'appellante ha lamentato, in sintesi, che il Tribunale nel trattenere la causa in decisione aveva dato erroneamente atto che l'appellante non aveva precisato le conclusioni.
Si tratta di un motivo evidentemente inconferente, posto che alcun pregiudizio alle ragioni dell'appellante ha portato la circostanza del mancato rilievo del deposito del foglio di precisazione delle conclusioni. Lo stesso appellante non ha dedotto l'esistenza di effetti o conseguenze negative di questa omissione, di carattere puramente formale.
5 II. Omessa motivazione sull'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per ONr difetto di valida procura depositata telematicamente da con il ricorso per ingiunzione.
L'appellante ha affermato che sul punto il Tribunale si è limitato a dichiarare
“Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente di difetto ONr di procura dell in quanto la procura in atti risulta regolare per entrambe le fasi del presente giudizio”, senza altro argomentare.
Il valido rilascio della procura era stato contestato in primo grado essenzialmente per la mancata assenza della autocertificazione di conformità.
Il motivo è infondato.
La procura con la quale l'appellante si è costituito nel giudizio di opposizione non è stata contestata ed ha un effetto sanante
In ogni caso, la procedura seguita dalla opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo
(scansione della procura cartacea recante la firma autografa del rappresentante della parte e successiva autenticazione mediante firma digitale del difensore) non inficia la validità della procura.
III. Errata e contraddittoria pronuncia in punto opponibilità al sig. Pt_1
delle pretese sorte e/o esigibili successivamente al 21.6.2016, data di
[...]
ONro cessione delle sue quote sociali, e comunque relative a prestazioni rese da dopo tale data, per complessivi Euro 20.625,01
Sul punto l'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la fattispecie non trovava la propria disciplina nell'art. 2289 c.c.; ha osservato che le fatture oggetto di ingiunzione non si riferivano affatto a “crediti originati da contratti stipulati precedentemente alla data di cessione”.
Detto motivo è fondato.
La regola di giudizio applicabile alla fattispecie in esame è prevista dall'art. 2290 cc e non anche dall'art. 2289 cc, come indicato in sentenza, posto che l'art. 2289 cc disciplina le modalità di quantificazione della quota del socio uscente e non i rapporti con i terzi rispetto alle obbligazioni contratte dalla società.
6 L'art. 2290 cc (Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi), che costituisce la regola di giudizio della fattispecie in esame, stabilisce che: nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei;
in mancanza non è' opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.
Nella interpretazione della norma la Corte di Cassazione (Sez. 3 - , Sentenza n. 29306 del 23/10/2023) ha avuto modo di precisare che “Nelle società di persone, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, la responsabilità di quest'ultimo verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriormente contratte si protrae finché dura il rapporto sociale, poiché il termine "responsabilità" (di cui all'art. 2290
c.c.) allude non già al momento in cui l'obbligazione è sorta, ma a quello in cui è divenuta esigibile ed è rimasta inadempiuta, e rispetto alla tutela dell'affidamento dei terzi sulla corresponsabilità dei singoli soci per le obbligazioni sociali assume preminente rilievo che, con lo scioglimento del rapporto sociale, si interrompe qualsivoglia controllabilità, da parte del socio uscente, del successivo adempimento delle obbligazioni della società, ormai integralmente rimesso all'iniziativa e alla diligenza dei soci superstiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il socio di una s.n.c., conduttrice di un immobile, fosse tenuto al pagamento dei canoni maturati successivamente allo scioglimento del rapporto sociale, benché afferenti a un contratto di locazione anteriormente stipulato dalla società).”
La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte è analoga a quella oggetto di causa. Parte degli importi richiesti, infatti, riguarda proprio il mancato pagamento di somme dovute per canoni relativi al periodo successivo alla cessazione del rapporto sociale.
Non è, pertanto, corretta l'affermazione dell'appellato che, nell'opporsi alla richiesta ON ha dedotto, che “le fatture emesse da in epoca successiva alla cessazione della qualità di socio del OR si riferiscono a crediti che traggono origine Parte_1
7 da contratti d'affitto d'azienda stipulati dalla società prima della cessazione CP_3
stessa”.
Le fatture emesse successivamente alla cessazione della carica dal socio e relative a crediti sorti successivamente non sono, invece, allo stesso opponibili e devono, pertanto, essere escluse dalle somme dovute.
Si tratta delle fatture indicate nel motivo di appello, da 13 a 16 e da 19 a 22, emesse successivamente all'uscita dell'attore dalla compagine sociale e relative a crediti sorti dopo la cessazione del rapporto societario in quanto riconducibili al risarcimento del danno da occupazione senza titolo e agli accessori. Tali somme, per un totale di Euro
8.852,19, non sono quindi dovute, in quanto non esigibili al momento della cessazione del rapporto.
Per le stesse ragioni gli importi di cui alle fatture da n. 27 (per la minor somma di Euro
441,68) a 33 (complessivamente Euro 8.895,24) non sono dovuti.
Con riferimento alla fattura n. 12, si precisa che, sebbene emessa successivamente alla cessazione della carica di socio del Sig. , essa riguarda un periodo temporale Pt_1
anche antecedente al 21 giugno 2016. Pertanto, l'importo dovuto si riferisce esclusivamente a tale intervallo, durante il quale l'appellante era ancora socio e, di conseguenza, obbligato al pagamento, per un totale di Euro 1.024,80.
Analoghe considerazioni valgono per la fattura n. 18, la quale risulta pertanto non dovuta per un importo pari a Euro 409,58.
La fattura n. 17 invece risulta dovuta dall'odierno appellante, in quanto relativa a ONr prestazioni rese dall el periodo antecedente alla cessazione della sua qualità di socio, ossia dal 1° gennaio 2016 al 31 gennaio 2016.
Alla luce di quanto sopra, con riferimento alle fatture indicate nel motivo di appello
(numeri da 12 a 22 e da 27 a 33), l'appellante non risulta obbligato al pagamento della complessiva somma di Euro 18.596,21.
8 IV. Omessa pronuncia sull'inammissibilità della domanda nuova, formulata da ONro n comparsa di costituzione e risposta, depositata dopo l'avveramento delle preclusioni di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c.
Il motivo si fonda sulla modifica di petitum e causa petendi della domanda formulata da controparte in riferimento al credito di Euro 20.513,77, di cui alle fatture da n. 6 a
22 del fascicolo monitorio.
La parte appellante ha lamentato, in sintesi, che l'appellato, nel ricorso per decreto ingiuntivo, aveva chiesto gli importi a titolo di corrispettivo per mancato pagamento dei corrispettivi per il godimento dei beni e, successivamente, nel costituirsi in sese di opposizione aveva chiesto le stesse somme a titolo di risarcimento del danno
Il motivo è infondato.
La Corte di Cassazione (Sez. 3 - , Ordinanza n. 4322 del 14/02/2019) ha affermato che la modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e
"causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la modificazione dell'originaria domanda di pagamento di canoni di locazione in quella di indennità di occupazione "sine titulo", proposta in via subordinata a seguito dell'eccezione di nullità del contratto ad opera del convenuto). Nel medesimo senso Sez. 2 -, Ordinanza n.
23975 del 06/09/2024; Sez. 3 --, Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021.
Quindi alcun inammissibile mutamento della domanda risulta operato dall'opponente.
V. Erronea valutazione degli oneri probatori delle parti e delle prove assunte.
Ha dedotto l'appellante che, una volta accertato che le fatture prodotte da sub 6 a 22 non erano state emesse in forza di un rapporto contrattuale, trattandosi invece di risarcimento del danno, l'onere di provare la fondatezza della pretesa di Euro 20.513,77
9 ONr (sempre se ammissibile e proponibile nei confronti del sig. ), incombeva su Pt_1
che non lo ha assolto.
Si tratta di un motivo infondato posto che nel caso di specie trattandosi di concessione in godimento di beni di per sé fruttiferi opera la presunzione di redditività rispetto alla quale non è stata fornita prova contraria.
VI. Omessa valutazione delle difese e delle prove offerte da parte dell'attore opponente
Ha esposto che il Tribunale aveva completamente ignorato e disatteso le puntuali contestazioni, unitamente alle prove che l'appellante aveva prodotto e si era offerto di produrre.
Ha esposto che nel contestare gli asseriti crediti dell'opposta aveva rilevato già in atto ONr di citazione che nessuna richiesta di pagamento gli fosse mai pervenuta da e che ONr la diffida a firma dei legali di on gli era mai stata consegnata.
Il Tribunale non si era neppure pronunciato in merito alla rilevata insussistenza di ONr debiti della alla data del 21 aprile 2016, allorquando per il tramite CP_3
del suo agente, aveva reso la fideiussione bancaria di Euro 46.000,00, n. 134-56758-
15, rilasciata in suo favore il 5.06.2015 da Volksbank Soc. coop P.A., mai escussa.
Tale motivo è infondato.
L'assenza di una diffida stragiudiziale non incide ovviamente sulla prova del credito.
Allo stesso modo la restituzione della fideiussione bancaria si pone su un piano diverso da quello della esistenza e prova del credito principale.
Nel merito della prova del credito mancano precise censure nell'appello.
D'altro canto, il rapporto contrattuale non è contestato e la parte appellante non fornisce prova dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto.
VI. Errata pronuncia e vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui il
Giudice dichiara non provato il credito della posto in CP_3
compensazione.
Si tratta di un motivo che difetta di specificità.
10 L'appellante, infatti, non indica quali fonti di prova sarebbero state trascurate dal
Tribunale e si limita a richiamare in modo indistinto e generale l'istruttoria svolte in primo grado.
In ragione di quanto premesso l'appello deve essere parzialmente accolto, posto che l'importo dovuto è inferiore a quello ingiunto.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la parte appellante condannata al pagamento della somma Euro 44.465,25.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, devono essere compensate per 1/3 e nel resto seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 5940/2021 del Tribunale di Roma, sezione X civile, pubblicata in data il 30.03.2021, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata della somma di Euro
44.465,25, oltre interessi ex d.lvo 231/02.
2) Compensa per 1/3 le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato del residuo;
residuo che liquida in complessivi Euro 4.000,0 per compensi per il primo grado di giudizio e in complessivi
Euro 5.000,00 per compensi per il secondo grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15/10/25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3756 /2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BE TI e dell'avv. PIETRI MARIA GEMMA
( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BE TI;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IZAR SIMONE ALBERTO CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. MARINI GRASSETTI MARCO ( Indirizzo C.F._3
Telematico; elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 20 C/O AVV GIANCARLO
PERONE 00100 ROMA presso il difensore avv. IZAR SIMONE ALBERTO;
APPELLATO
1 Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 5940/2021
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado si è opposto al decreto ingiuntivo con il quale era stato Parte_1
condannato unitamente a e alla ONroparte_2 ONroparte_3
, al pagamento in favore di della somma di €. 63.061,46 dovuta per Pt_1 CP_1
fatture rimaste insolute e relative al contratto intercorso tra le parti, per la gestione di un'area di servizio.
A sostegno della opposizione ha eccepito il difetto di procura dell'opposto.
Ha, poi, dedotto che il credito non risultava provato. Ha esposto, in ogni caso, di avere perduto la qualità di socio già dal 22.06.2016.
Ha esposto, altresì, che il contratto di affitto d'azienda era scaduto da anni, senza che nessuna richiesta di pagamenti fosse mai pervenuta. ON Ha esposto di essere creditore nei confronti di elle somme date in deposito e mai restituite.
Ha concluso chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta: in via preliminare: a) accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione processuale in capo al OR , l'inopponibilità allo stesso, di ogni pretesa che trovi Parte_1
titolo in un rapporto di fatto e di diritto sorto e/o intercorso tra e la società CP_1
e successivamente al 21.6.2016, ONroparte_3 ONroparte_2 Pt_1
data di cessione delle quote possedute dall'attore opponente e per l'effetto revocare
e/o, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 22681/2017 D.I.,
R.G. n. 62853/2017, emesso dal Giudice del Tribunale di Roma il 3.10.17, depositato il 4.10.2017; b) accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e improponibilità della domanda di condanna svolta da in comparsa di costituzione e risposta CP_1
datata 02/05/2018, nei confronti del OR , al pagamento di Euro Parte_1
20.513,77 a titolo di “indennità di occupazione senza titolo ed accessori”, in quanto
2 diversa e nuova rispetto a quella di adempimento contrattuale di pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto di affitto di ramo di azienda risolto il 31.12.2014, formulata nel ricorso per ingiunzione di pagamento e per l'effetto revocare e/o, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 22681/2017 D.I., R.G.
n. 62853/2017, emesso dal Giudice del Tribunale di Roma il 3.10.17, depositato il
4.10.2017;
c) in ogni caso accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio svolte da per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 167 comma 2 c.p.c., per CP_1
tardiva costituzione in giudizio della convenuta opposta;
nel merito, in via principale: a) revocare e/o, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 22681/2017 D.I., R.G. n. 62853/2017, emesso dal Giudice del
Tribunale di Roma il 3.10.17, depositato il 4.10.2017, notificato a mani del sig. Pt_1
il 20.11.2017 in quanto la domanda è infondata in fatto e in diritto;
b) per tutti
[...]
i motivi esposti negli atti di causa accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dal OR
a né per le causali di cui al ricorso per decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo dd. 27.09.2017, né ad altro titolo;
nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare accertato un credito di nei CP_1
confronti del OR , dichiararsi lo stesso compensato con il credito Parte_1
di quest'ultimo per complessivi
L'opposto ha chiesto il rigetto della opposizione.
L'opposizione è stata respinta.
Con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva per avere perduto l'opponente la qualità di socio, il Tribunale ha affermato che in tutte le ipotesi in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi rimangono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui lo scioglimento viene pubblicato nel registro delle imprese e di conseguenza, partecipano delle perdite inerenti ad operazioni che erano in corso alla data di cessazione della qualità di socio.
3 Il Tribunale ha affermato che le fatture oggetto di ingiunzione si riferivano a crediti originati da contratti stipulati precedentemente alla data di cessione delle quote.
Per il resto il Tribunale ha ritenuto provato nel merito il credito in forza della documentazione allegata e per contro non provato il controcredito eccepito in compensazione.
Ha proposto opposizione . Parte_1
Nell'atto di citazione in appello ha così concluso: in riforma dell'appellata sentenza: in via preliminare: a) accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione processuale in capo al OR , l'inopponibilità Parte_1
allo stesso, di ogni pretesa che trovi titolo in un rapporto di fatto e di diritto sorto e/o intercorso tra e la società e CP_1 ONroparte_3 ONroparte_2
successivamente al 21.6.2016, data di cessione delle quote possedute Pt_1
dall'attore opponente e per l'effetto revocare e/o, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 22681/2017 D.I., R.G. n. 62853/2017, emesso dal
Giudice del Tribunale di Roma il 3.10.17, depositato il 4.10.2017; b) accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e improponibilità della domanda di condanna svolta da in comparsa di costituzione e risposta datata 02/05/2018, nei confronti del CP_1
OR , al pagamento di Euro 20.513,77 a titolo di “indennità di Parte_1
occupazione senza titolo ed accessori”, in quanto diversa e nuova rispetto a quella di adempimento contrattuale di pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto di affitto di ramo di azienda risolto il 31.12.2014, formulata nel ricorso per ingiunzione di pagamento e per l'effetto revocare e/o, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 22681/2017 D.I., R.G. n. 62853/2017, emesso dal Giudice del
Tribunale di Roma il 3.10.17, depositato il 4.10.2017; c) in ogni caso accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità delle domande riconvenzionali e delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio svolte da per intervenuta CP_1
decadenza ai sensi dell'art. 167 comma 2 c.p.c., per tardiva costituzione in giudizio della convenuta opposta;
4 in via principale: a) revocare e/o, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 22681/2017 D.I., R.G. n. 62853/2017, emesso dal Giudice del Tribunale di
Roma il 3.10.17, depositato il 4.10.2017, notificato a mani del sig. il Parte_1
20.11.2017 in quanto la domanda è infondata in fatto e in diritto;
b) per tutti i motivi esposti negli atti di causa accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dal OR
a né per le causali di cui al ricorso per decreto Parte_1 CP_1
ingiuntivo dd. 27.09.2017, né ad altro titolo;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare accertato un credito di nei confronti del OR , dichiararsi lo stesso CP_1 Parte_1
compensato con il credito di quest'ultimo per complessivi Euro 6.981,75, risultante dalle causali di cui in narrativa.
Quale primo motivo di appello ha dedotto:
I. Mancata revoca dell'ordinanza pronunciata il 07.07.2020 – omessa pronuncia.
Ha rilevato che, risultando correttamente e tempestivamente avvenuto il deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni di parte attrice opponente (all. da 04 a 08), il Giudice tuttavia non se ne era avveduto, pronunciando così illegittima ordinanza del 07.07.2020 (all. 03).
Parimenti illegittima, per l'effetto, risulta essere la sentenza qui appellata nella parte in cui il Giudice non ha disposto la revoca della predetta ordinanza
L'appellante ha lamentato, in sintesi, che il Tribunale nel trattenere la causa in decisione aveva dato erroneamente atto che l'appellante non aveva precisato le conclusioni.
Si tratta di un motivo evidentemente inconferente, posto che alcun pregiudizio alle ragioni dell'appellante ha portato la circostanza del mancato rilievo del deposito del foglio di precisazione delle conclusioni. Lo stesso appellante non ha dedotto l'esistenza di effetti o conseguenze negative di questa omissione, di carattere puramente formale.
5 II. Omessa motivazione sull'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per ONr difetto di valida procura depositata telematicamente da con il ricorso per ingiunzione.
L'appellante ha affermato che sul punto il Tribunale si è limitato a dichiarare
“Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente di difetto ONr di procura dell in quanto la procura in atti risulta regolare per entrambe le fasi del presente giudizio”, senza altro argomentare.
Il valido rilascio della procura era stato contestato in primo grado essenzialmente per la mancata assenza della autocertificazione di conformità.
Il motivo è infondato.
La procura con la quale l'appellante si è costituito nel giudizio di opposizione non è stata contestata ed ha un effetto sanante
In ogni caso, la procedura seguita dalla opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo
(scansione della procura cartacea recante la firma autografa del rappresentante della parte e successiva autenticazione mediante firma digitale del difensore) non inficia la validità della procura.
III. Errata e contraddittoria pronuncia in punto opponibilità al sig. Pt_1
delle pretese sorte e/o esigibili successivamente al 21.6.2016, data di
[...]
ONro cessione delle sue quote sociali, e comunque relative a prestazioni rese da dopo tale data, per complessivi Euro 20.625,01
Sul punto l'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la fattispecie non trovava la propria disciplina nell'art. 2289 c.c.; ha osservato che le fatture oggetto di ingiunzione non si riferivano affatto a “crediti originati da contratti stipulati precedentemente alla data di cessione”.
Detto motivo è fondato.
La regola di giudizio applicabile alla fattispecie in esame è prevista dall'art. 2290 cc e non anche dall'art. 2289 cc, come indicato in sentenza, posto che l'art. 2289 cc disciplina le modalità di quantificazione della quota del socio uscente e non i rapporti con i terzi rispetto alle obbligazioni contratte dalla società.
6 L'art. 2290 cc (Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi), che costituisce la regola di giudizio della fattispecie in esame, stabilisce che: nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei;
in mancanza non è' opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.
Nella interpretazione della norma la Corte di Cassazione (Sez. 3 - , Sentenza n. 29306 del 23/10/2023) ha avuto modo di precisare che “Nelle società di persone, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, la responsabilità di quest'ultimo verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriormente contratte si protrae finché dura il rapporto sociale, poiché il termine "responsabilità" (di cui all'art. 2290
c.c.) allude non già al momento in cui l'obbligazione è sorta, ma a quello in cui è divenuta esigibile ed è rimasta inadempiuta, e rispetto alla tutela dell'affidamento dei terzi sulla corresponsabilità dei singoli soci per le obbligazioni sociali assume preminente rilievo che, con lo scioglimento del rapporto sociale, si interrompe qualsivoglia controllabilità, da parte del socio uscente, del successivo adempimento delle obbligazioni della società, ormai integralmente rimesso all'iniziativa e alla diligenza dei soci superstiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il socio di una s.n.c., conduttrice di un immobile, fosse tenuto al pagamento dei canoni maturati successivamente allo scioglimento del rapporto sociale, benché afferenti a un contratto di locazione anteriormente stipulato dalla società).”
La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte è analoga a quella oggetto di causa. Parte degli importi richiesti, infatti, riguarda proprio il mancato pagamento di somme dovute per canoni relativi al periodo successivo alla cessazione del rapporto sociale.
Non è, pertanto, corretta l'affermazione dell'appellato che, nell'opporsi alla richiesta ON ha dedotto, che “le fatture emesse da in epoca successiva alla cessazione della qualità di socio del OR si riferiscono a crediti che traggono origine Parte_1
7 da contratti d'affitto d'azienda stipulati dalla società prima della cessazione CP_3
stessa”.
Le fatture emesse successivamente alla cessazione della carica dal socio e relative a crediti sorti successivamente non sono, invece, allo stesso opponibili e devono, pertanto, essere escluse dalle somme dovute.
Si tratta delle fatture indicate nel motivo di appello, da 13 a 16 e da 19 a 22, emesse successivamente all'uscita dell'attore dalla compagine sociale e relative a crediti sorti dopo la cessazione del rapporto societario in quanto riconducibili al risarcimento del danno da occupazione senza titolo e agli accessori. Tali somme, per un totale di Euro
8.852,19, non sono quindi dovute, in quanto non esigibili al momento della cessazione del rapporto.
Per le stesse ragioni gli importi di cui alle fatture da n. 27 (per la minor somma di Euro
441,68) a 33 (complessivamente Euro 8.895,24) non sono dovuti.
Con riferimento alla fattura n. 12, si precisa che, sebbene emessa successivamente alla cessazione della carica di socio del Sig. , essa riguarda un periodo temporale Pt_1
anche antecedente al 21 giugno 2016. Pertanto, l'importo dovuto si riferisce esclusivamente a tale intervallo, durante il quale l'appellante era ancora socio e, di conseguenza, obbligato al pagamento, per un totale di Euro 1.024,80.
Analoghe considerazioni valgono per la fattura n. 18, la quale risulta pertanto non dovuta per un importo pari a Euro 409,58.
La fattura n. 17 invece risulta dovuta dall'odierno appellante, in quanto relativa a ONr prestazioni rese dall el periodo antecedente alla cessazione della sua qualità di socio, ossia dal 1° gennaio 2016 al 31 gennaio 2016.
Alla luce di quanto sopra, con riferimento alle fatture indicate nel motivo di appello
(numeri da 12 a 22 e da 27 a 33), l'appellante non risulta obbligato al pagamento della complessiva somma di Euro 18.596,21.
8 IV. Omessa pronuncia sull'inammissibilità della domanda nuova, formulata da ONro n comparsa di costituzione e risposta, depositata dopo l'avveramento delle preclusioni di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c.
Il motivo si fonda sulla modifica di petitum e causa petendi della domanda formulata da controparte in riferimento al credito di Euro 20.513,77, di cui alle fatture da n. 6 a
22 del fascicolo monitorio.
La parte appellante ha lamentato, in sintesi, che l'appellato, nel ricorso per decreto ingiuntivo, aveva chiesto gli importi a titolo di corrispettivo per mancato pagamento dei corrispettivi per il godimento dei beni e, successivamente, nel costituirsi in sese di opposizione aveva chiesto le stesse somme a titolo di risarcimento del danno
Il motivo è infondato.
La Corte di Cassazione (Sez. 3 - , Ordinanza n. 4322 del 14/02/2019) ha affermato che la modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e
"causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la modificazione dell'originaria domanda di pagamento di canoni di locazione in quella di indennità di occupazione "sine titulo", proposta in via subordinata a seguito dell'eccezione di nullità del contratto ad opera del convenuto). Nel medesimo senso Sez. 2 -, Ordinanza n.
23975 del 06/09/2024; Sez. 3 --, Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021.
Quindi alcun inammissibile mutamento della domanda risulta operato dall'opponente.
V. Erronea valutazione degli oneri probatori delle parti e delle prove assunte.
Ha dedotto l'appellante che, una volta accertato che le fatture prodotte da sub 6 a 22 non erano state emesse in forza di un rapporto contrattuale, trattandosi invece di risarcimento del danno, l'onere di provare la fondatezza della pretesa di Euro 20.513,77
9 ONr (sempre se ammissibile e proponibile nei confronti del sig. ), incombeva su Pt_1
che non lo ha assolto.
Si tratta di un motivo infondato posto che nel caso di specie trattandosi di concessione in godimento di beni di per sé fruttiferi opera la presunzione di redditività rispetto alla quale non è stata fornita prova contraria.
VI. Omessa valutazione delle difese e delle prove offerte da parte dell'attore opponente
Ha esposto che il Tribunale aveva completamente ignorato e disatteso le puntuali contestazioni, unitamente alle prove che l'appellante aveva prodotto e si era offerto di produrre.
Ha esposto che nel contestare gli asseriti crediti dell'opposta aveva rilevato già in atto ONr di citazione che nessuna richiesta di pagamento gli fosse mai pervenuta da e che ONr la diffida a firma dei legali di on gli era mai stata consegnata.
Il Tribunale non si era neppure pronunciato in merito alla rilevata insussistenza di ONr debiti della alla data del 21 aprile 2016, allorquando per il tramite CP_3
del suo agente, aveva reso la fideiussione bancaria di Euro 46.000,00, n. 134-56758-
15, rilasciata in suo favore il 5.06.2015 da Volksbank Soc. coop P.A., mai escussa.
Tale motivo è infondato.
L'assenza di una diffida stragiudiziale non incide ovviamente sulla prova del credito.
Allo stesso modo la restituzione della fideiussione bancaria si pone su un piano diverso da quello della esistenza e prova del credito principale.
Nel merito della prova del credito mancano precise censure nell'appello.
D'altro canto, il rapporto contrattuale non è contestato e la parte appellante non fornisce prova dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto.
VI. Errata pronuncia e vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui il
Giudice dichiara non provato il credito della posto in CP_3
compensazione.
Si tratta di un motivo che difetta di specificità.
10 L'appellante, infatti, non indica quali fonti di prova sarebbero state trascurate dal
Tribunale e si limita a richiamare in modo indistinto e generale l'istruttoria svolte in primo grado.
In ragione di quanto premesso l'appello deve essere parzialmente accolto, posto che l'importo dovuto è inferiore a quello ingiunto.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la parte appellante condannata al pagamento della somma Euro 44.465,25.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, devono essere compensate per 1/3 e nel resto seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 5940/2021 del Tribunale di Roma, sezione X civile, pubblicata in data il 30.03.2021, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata della somma di Euro
44.465,25, oltre interessi ex d.lvo 231/02.
2) Compensa per 1/3 le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato del residuo;
residuo che liquida in complessivi Euro 4.000,0 per compensi per il primo grado di giudizio e in complessivi
Euro 5.000,00 per compensi per il secondo grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15/10/25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
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