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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2958/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ACETO ALDO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15028/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240238318073000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante produce ordinanze della Corte di Cassazione.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata con cui le è stato ingiunto, tra l'altro, il pagamento della somma di euro 3008,75 a titolo di sanzioni per l'omesso pagamento del CUT relativo al processo tributario rubricato al numero 15672/2018 iscritto presso la Corte di Giustizia Tributaria di Roma.
Premette, in fatto, che:
1.1. dalle motivazioni afferenti la formazione del ruolo, si evince che l'avviso di liquidazione delle sanzioni prot. 4717 del 25/03/2019 è stato notificato in data 16/04/2019;
1.2.a far data dalla notifica dell'avviso di liquidazione alla notifica della cartella di pagamento n°
09720240238318073000 contenente il ruolo suindicato sono trascorsi oltre cinque anni.
Deduce, con unico motivo, la prescrizione quinquennale della pretesa e rassegna le seguenti conclusioni: « In via principale, accertare e dichiarare parzialmente prescritto il ruolo emesso dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n°2024/010568 - Recupero credito anno 2018 in ordine alle sanzioni irrogate dell'importo di € 3.008,75 e, per l'effetto, disporre lo sgravio parziale del ruolo contenuto all'interno della cartella di pagamento n°09720240238318073000. In ogni caso con vittoria di spese di lite ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscrittore procuratore antistatario».
2.L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio per il tramite di un proprio dipendente rassegnando le seguenti conclusioni: «dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore tenuto altresì conto della chiamata in causa effettuata nei confronti di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999 resa anche al fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore sopra indicato;
- dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente tutte da ricondurre in via esclusiva all'attività competenza dell'ente impositore, indicato in narrativa, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992».
3. L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma è intervenuta nel giudizio costituendosi per il tramite del proprio Direttore e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
4. La ricorrente ha depositato due memorie con cui ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
5.All'odierna udienza pubblica la causa è stata trattata e trattenuta a decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2.Osserva la Corte:
2.1.oggetto di odierna regiudicanda è esclusivamente l'an della pretesa sanzionatoria (non il quantum) contestata dalla ricorrente esclusivamente perché ritenuta prescritta, non sotto altri profili nemmeno specificamente dedotti;
2.2.non è infatti in contestazione che il 16 aprile 2019 la Corte di Giustizia ha notificato alla contribuente l'atto di irrogazione di sanzioni prot. n. 4717/2019 del 25/03/2019, recante la sanzione di € 3.000,00 pari al
200% dell'importo non versato, oltre le spese di notifica di € 17,50, intimandone il pagamento;
2.3.non avendo la parte provveduto al pagamento, la Corte di Giustizia consegnava con minuta del
10/04/2024, prot. n. 4555, numero ruolo 8940 la relativa documentazione all'Agente della riscossione, per l'attività di competenza di quest'ultima, che, a sua volta, provvedeva alla notifica della cartella n.
09720240238318073000, ora impugnata, in data 23/09/2024;
2.4. la pretesa, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, si prescrive nel termine di dieci anni dalla data di notificazione dell'avviso stesso (Cass. civ., Sez. 6-5, n. 2999 del
01/02/2022), termine decennale, tra l'altro, previsto dall'art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986 per la riscossione del credito definitivamente accertato per l'imposta di registro, imposta alla quale il CUT, credito erariale, è assimilabile a tutti gli effetti (art. 16, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002);
2.5. non è corretto il richiamo della contribuente alla prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, poiché l'art. 16, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del
2002 prevede una disciplina specifica (e speciale) per riscossione del contributo unificato in ragione della sua natura di entrata tributaria erariale;
2.6.le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalle parti resistenti che liquida, per compensi, in euro 1.000,00 per ciascuna di esse.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ACETO ALDO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15028/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240238318073000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante produce ordinanze della Corte di Cassazione.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata con cui le è stato ingiunto, tra l'altro, il pagamento della somma di euro 3008,75 a titolo di sanzioni per l'omesso pagamento del CUT relativo al processo tributario rubricato al numero 15672/2018 iscritto presso la Corte di Giustizia Tributaria di Roma.
Premette, in fatto, che:
1.1. dalle motivazioni afferenti la formazione del ruolo, si evince che l'avviso di liquidazione delle sanzioni prot. 4717 del 25/03/2019 è stato notificato in data 16/04/2019;
1.2.a far data dalla notifica dell'avviso di liquidazione alla notifica della cartella di pagamento n°
09720240238318073000 contenente il ruolo suindicato sono trascorsi oltre cinque anni.
Deduce, con unico motivo, la prescrizione quinquennale della pretesa e rassegna le seguenti conclusioni: « In via principale, accertare e dichiarare parzialmente prescritto il ruolo emesso dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n°2024/010568 - Recupero credito anno 2018 in ordine alle sanzioni irrogate dell'importo di € 3.008,75 e, per l'effetto, disporre lo sgravio parziale del ruolo contenuto all'interno della cartella di pagamento n°09720240238318073000. In ogni caso con vittoria di spese di lite ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscrittore procuratore antistatario».
2.L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio per il tramite di un proprio dipendente rassegnando le seguenti conclusioni: «dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore tenuto altresì conto della chiamata in causa effettuata nei confronti di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999 resa anche al fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore sopra indicato;
- dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente tutte da ricondurre in via esclusiva all'attività competenza dell'ente impositore, indicato in narrativa, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992».
3. L'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma è intervenuta nel giudizio costituendosi per il tramite del proprio Direttore e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
4. La ricorrente ha depositato due memorie con cui ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
5.All'odierna udienza pubblica la causa è stata trattata e trattenuta a decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2.Osserva la Corte:
2.1.oggetto di odierna regiudicanda è esclusivamente l'an della pretesa sanzionatoria (non il quantum) contestata dalla ricorrente esclusivamente perché ritenuta prescritta, non sotto altri profili nemmeno specificamente dedotti;
2.2.non è infatti in contestazione che il 16 aprile 2019 la Corte di Giustizia ha notificato alla contribuente l'atto di irrogazione di sanzioni prot. n. 4717/2019 del 25/03/2019, recante la sanzione di € 3.000,00 pari al
200% dell'importo non versato, oltre le spese di notifica di € 17,50, intimandone il pagamento;
2.3.non avendo la parte provveduto al pagamento, la Corte di Giustizia consegnava con minuta del
10/04/2024, prot. n. 4555, numero ruolo 8940 la relativa documentazione all'Agente della riscossione, per l'attività di competenza di quest'ultima, che, a sua volta, provvedeva alla notifica della cartella n.
09720240238318073000, ora impugnata, in data 23/09/2024;
2.4. la pretesa, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, si prescrive nel termine di dieci anni dalla data di notificazione dell'avviso stesso (Cass. civ., Sez. 6-5, n. 2999 del
01/02/2022), termine decennale, tra l'altro, previsto dall'art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986 per la riscossione del credito definitivamente accertato per l'imposta di registro, imposta alla quale il CUT, credito erariale, è assimilabile a tutti gli effetti (art. 16, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002);
2.5. non è corretto il richiamo della contribuente alla prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, poiché l'art. 16, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del
2002 prevede una disciplina specifica (e speciale) per riscossione del contributo unificato in ragione della sua natura di entrata tributaria erariale;
2.6.le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalle parti resistenti che liquida, per compensi, in euro 1.000,00 per ciascuna di esse.