Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 2958
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria

    La Corte ha ritenuto che la pretesa, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione, si prescrive nel termine di dieci anni dalla notifica dell'avviso stesso, ai sensi dell'art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986, termine decennale applicabile anche al contributo unificato in quanto credito erariale assimilabile all'imposta di registro. Ha escluso l'applicabilità della prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto l'art. 16, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 prevede una disciplina specifica e speciale per la riscossione del contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 2958
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2958
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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