Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 19/03/2026, n. 5221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5221 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05221/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09930/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9930 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del 9 maggio 2024 con il quale è stata inflitta al sig. -OMISSIS- la sanzione della pena pecuniaria nella misura di 3/30 di una mensilità di stipendio, nonché di tutti gli atti del procedimento disciplinare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. GA PE ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sovrintendente capo della Polizia di Stato -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento del 9 maggio 2024 – notificatogli il 15 giugno 2024 – con cui l’amministrazione resistente gli ha irrogato la «sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 3/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo».
1.1. A sostegno delle proprie pretese, il ricorrente ha innanzitutto evidenziato:
- di essere da molti anni assegnato al servizio scorte della Polizia di Stato e di aver maturato nell’ambito di tale servizio una particolare esperienza, comprovata anche da numerosi riconoscimenti ottenuti;
- di essere stato impiegato in data 21 aprile 2023 quale capo scorta in un servizio, con dispositivo di 3° livello, per la tutela di un ex sindaco di un comune calabrese (d’ora in poi “la personalità”), da svolgere insieme a un collega;
- di aver accompagnato, nell’ambito di tale servizio, la personalità alle ore 15.00 presso la sede dell’E.N.P.A.C.L. dove aveva una riunione al 5° piano dell’edifico;
- di aver registrato il disappunto della personalità, al termine della riunione durata sei ore, per il fatto che la scorta non lo avesse atteso al 5° piano dello stabile dove si svolgeva la riunione ma si trovasse nella hall dello stabile, così come per il fatto che successivamente – al momento del suo reingresso in auto – non gli fosse stato aperto lo sportello dell’auto e tenuta la valigetta;
- di aver discusso «con tono calmo» con la personalità durante il successivo viaggio in auto verso l’aeroporto, replicando a pesanti accuse e allusioni dello scortato;
- di aver scortato la personalità all’interno dell’aerostazione dove quest’ultima, dopo aver preso dell’acqua «pressoché gelata» in un bar, aveva accusato un malore, subito dalla stessa attribuito – nelle conversazioni intercorse con la famiglia e con il Vice Questore Vicario – alle discussioni avute con il capo scorta;
- di aver quindi accompagnato la personalità presso l’ospedale Grassi di Ostia e – d’intesa con la dirigente del servizio scorte – di aver lasciato il servizio ad altri due colleghi (essendo già in servizio continuativo da 20 ore);
- di aver redatto, all’esito del turno apposita relazione di servizio;
- di essere stato insolitamente impiegato nei giorni seguenti «presso il corpo di guardia con turno 7/19 a giorni alterni e, successivamente, come autista ad un Vice Ispettore con turno regolare» , evidentemente con finalità para-punitiva.
1.2. Tanto premesso, il ricorrente ha poi evidenziato:
- che con provvedimento del 20 luglio 2023, l’amministrazione aveva incaricato il Commissario capo -OMISSIS- dello svolgimento di un’inchiesta disciplinare, ai sensi dell’art. 19 d.p.r. n. 737/1981, nei suoi confronti per i fatti del 21 aprile 2023;
- che con nota del 28 luglio 2023, il funzionario istruttore gli aveva trasmesso l’atto di contestazione degli addebiti nel quale era rilevato che il comportamento tenuto in data 21 aprile 2023 «adottato in violazione dell’art. 13 del d.P.R. n. 782/85, configura [va] la mancanza disciplinare prevista dall’art. 6 n. 1 in relazione all’art. 4 n. 10 del d.P.R. n. 737/81 per aver messo in pericolo la personalità, in quanto [la stessa] veniva lasciata sola durante la sua permanenza presso la sala congressi ubicata al 5° piano del palazzo dell’E.M.P.A.C.L. nonostante il livello di sicurezza di tutela a cui la personalità soggiace [va], prevede [sse] la presenza costante e vicina del personale di scorta, che doveva rimanere a tutela per tutta la durata della permanenza della personalità sia in quel luogo che altrove senza mai allontanarsi» e che inoltre era rilevante ai fini disciplinari l’aver discusso con la personalità rivolgendosi alla stessa «in modo irriverente e sfacciato, (quando gli riferiva che qualora avesse voluto fare rapporto si sarebbe dovuto rivolgere al Ministero dell’Interno, “vada in alto non si fermi al Questore” ) , senza avere rispetto, nonostante ricopra una funzione che la obbliga a mantenere un comportamento degno della sua qualifica e del servizio che svolge» (notando che a causa della discussione la personalità era stata «colta da malore, tanto da dover ricorrere alle cure mediche, dapprima della Guardia medica dell’Aeroporto di Fiumicino poi del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Grassi” di Ostia») ;
- che in sede istruttoria il funzionario aveva acquisito delle relazioni dei colleghi del ricorrente i quali avevano osservato che sin da subito il sig. -OMISSIS- e il suo collega avevano sostenuto che nella discussione intercorsa tra il ricorrente e la personalità scortata era solo quest’ultima ad alzare il tono della voce;
- che con memoria del 16 agosto 2023 aveva esposto le proprie difese al funzionario istruttore, fornendo un racconto dettagliato di tutto quanto accaduto il 21 aprile 2023 ed evidenziando la correttezza della propria condotta, tanto nell’effettuazione del servizio di scorta quanto nelle interlocuzioni con la personalità;
- che con nota del 23 agosto 2023 il funzionario istruttore aveva richiesto chiarimenti al C.A.I.P. di SA (che si occupava della formazione e istruzione del personale di scorta), circa le modalità di esecuzione di una scorta di 3° livello, onde accertare se vi fosse stata una negligenza o meno da parte del ricorrente nell’espletamento del servizio di scorta;
- che in data 4 settembre 2023 il C.A.I.P. di SA aveva trasmesso una nota di riscontro alla richiesta del funzionario istruttore da cui – secondo la prospettazione del ricorrente – era possibile concludere per la correttezza della condotta dallo stesso tenuta, anche alla luce della discrezionalità e continua adattabilità all’ambiente che caratterizza l’espletamento del servizio di scorta;
- che all’esito dell’istruttoria, in data 13 settembre 2023, il funzionario istruttore aveva redatto la propria relazione sulla vicenda;
- che in data 23 novembre 2023 il Consiglio Provinciale di Disciplina di Roma aveva ritenuto necessario un supplemento di istruttoria, incaricando al riguardo la stessa dott.ssa -OMISSIS-;
- che nel rispondere ai quesiti posti dal Consiglio Provinciale di disciplina di Roma la dott.ssa -OMISSIS- aveva rilevato che la sede dell’E.N.P.A.C.L. era un luogo sicuro, circostanza che confermava la correttezza della condotta tenuta dal ricorrente;
- che in data 29 febbraio 2024 aveva quindi depositato le proprie memorie innanzi al Consiglio provinciale di disciplina di Roma,
- che all’esito del procedimento disciplinare il Consiglio di disciplina aveva ritenuto congrua l’irrogazione nei suoi confronti della sanzione pecuniaria pari a 3/30 di una mensilità (in luogo della più grave sanzione della sospensione prospettata in sede di avvio del procedimento disciplinare), osservando che «l’incolpato [aveva] realizzato nella interlocuzione avuta con il tutelato e per le sue modalità comunque, un comportamento disdicevole ed equivoco, lesivo del decoro delle funzioni di un appartenente all’amministrazione della pubblica sicurezza» e che gli elementi oggettivi in possesso [erano] tali da sostenere una affermazione di responsabilità disciplinare in capo all’incolpato circa le modalità esecutive del servizio di tutela della personalità, comunque, collocabile in un alveo di minore gravità, rispetto all’ipotesi sanzionatoria originariamente formulata dal funzionario istruttore nella lettera di contestazione degli addebiti» e concludendo quindi per la responsabilità del sig. -OMISSIS- in relazione all’infrazione disciplinare prevista dall’art. 4, n. 10, d.pr. n. 737/1981, per avere «posto in essere una condotta negligente consistita nel non avere correttamente eseguito il servizio di tutela di terzo livello nei confronti della Personalità, non permanendo nelle immediate vicinanze della stessa, pur non avendo il diretto contatto visivo, in uno stabile non preventivamente bonificato, e nell’aver discusso animatamente con la personalità stessa, usando toni non consoni» .
1.3. Tanto osservato in fatto, parte ricorrente ha contestato l’atto impugnato sulla base di due motivi in diritto.
1.3.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità dell’atto gravato per «violazione dell’art. 4, n. 10, del d.p.r. n. 737/1981; violazione del principio del giusto procedimento; violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; vizio di motivazione; vizio di trasparenza; illogicità manifesta; contraddittorietà; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto [e] arbitrarietà» , sostenendo – in sintesi – che:
- l’amministrazione non aveva adeguatamente provato che il ricorrente avesse avuto una condotta negligente dello svolgimento del servizio e che anzi l’istruttoria svolta in sede disciplinare (e in particolare, prima, la relazione del C.A.I.P. di SA e, poi, il sopralluogo svolto dal funzionario istruttore) aveva confermato la correttezza dell’operato del capo scorta, le cui decisioni erano state assunte entro il margine di discrezionalità decisionale allo stesso riconosciuto;
- l’amministrazione aveva errato a ritenere disciplinarmente rilevante l’aver avuto un’accesa discussione con la personalità, e ciò in quanto non vi erano negli atti istruttori «elementi oggettivi a riprova di un ipotetico comportamento irriverente o sfacciato del ricorrente nei confronti della personalità scortata» ;
- l’amministrazione non aveva adeguatamente considerato che la facilità con cui la personalità lo aveva accusato del malore avuto in aeroporto era indice di un «intento ritorsivo» della ridetta personalità per non essere stata trattata con adeguata deferenza;
- più in generale che la p.a. aveva errato a ritenere (senza peraltro fornire adeguata motivazione sul punto) che la condotta del sig. -OMISSIS- integrasse una negligenza grave in servizio punibile ex art. 4, comma 10, d.p.r. n. 737/1981.
1.3.2. Con il secondo motivo ha contestato la decisione adottata dal Ministero per «violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa; assenza di scopo della sanzione; contraddittorietà; vizio di motivazione [e] violazione del divieto di ne bis in idem» , osservando – in sostanza – che la sanzione irrogata nei suoi confronti doveva ritenersi sproporzionata, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso e alla carriera esemplare del ricorrente, nonché tenuto conto del fatto che subito dopo i fatti del 21 aprile 2023 era stato sottoposto anche a un «trattamento para sanzionatorio» .
2. In data 10 ottobre 2024 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.
3. Il 3 dicembre 2025 lo stesso Ministero ha depositato agli atti del giudizio una documentata relazione al fine di evidenziare la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle doglianze del ricorrente.
4. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
6. Deve innanzitutto osservarsi che l’amministrazione resistente ha irrogato al sig. -OMISSIS- la sanzione disciplinare impugnata ritenendo che all’esito dell’istruttoria fosse stata « ampiamente provata la responsabilità disciplinare dell’incolpato in ordine alla negligenza del servizio di tutela effettuato e alle modalità relazionali con lo stesso tutelato» , e osservando al riguardo:
- che le giustificazioni, anche di carattere tecnico, offerte dal sig. -OMISSIS- per spiegare perché aveva ritenuto di non stazionare durante il servizio di scorta al 5° piano nei pressi della sala in cui la personalità stava svolgendo la riunione non erano idonee a elidere la sua responsabilità per aver svolto un servizio non adeguato in quanto, per un verso, in sede istruttoria il Centro di Addestramento e Istruzione Professionale di SA aveva evidenziato che « la necessità di avere costantemente il controllo visivo della personalità [era] sicuramente uno dei cardini del servizio di protezione [e che] la perdita del contatto visivo è da ritenersi evento eccezionale» e, per altro, verso, doveva ritenersi che la « presenza all’interno di un palazzo di cinque piani di personale dipendente e di visitatori, avrebbero dovuto suggerire al responsabile del servizio di scorta l’opportunità di permanere nelle immediate vicinanze della personalità, così da poter intervenire immediatamente per scongiurare eventuali rischi che potevano giungere dall’esterno della struttura, così come dall’interno» ;
- che la circostanza che il ricorrente avesse avuto nell’interlocuzione con il tutelato un comportamento disdicevole ed equivoco lesivo del decoro delle funzioni di un appartenente all’amministrazione della pubblica sicurezza era dimostrato dal fatto che: a) nella relazione di servizio redatta dall’altro poliziotto incaricato del servizio di scorta (unico altro soggetto presente al momento dei fatti) era evidenziato che l’interlocuzione tra il sig. -OMISSIS- e la personalità si era svolta « con toni accesi da entrambe le parti» e che il collega del sig. -OMISSIS- « durante la discussione molto accesa tra i due » aveva provato « a calmare gli animi senza però riuscirci» ; b) lo stesso sig. -OMISSIS- aveva ammesso di aver descritto alla personalità una presunta « prassi operativa» la cui esistenza era stata poi categoricamente smentita dal Dirigente del Reparto perché non conforme al dettato normativo.
Considerazioni sulla base delle quali l’amministrazione ha ritenuto la responsabilità del sig. -OMISSIS- all’infrazione disciplinare prevista dall’art. 4, n. 10, d.pr. n. 737/1981, per avere «posto in essere una condotta negligente consistita nel non avere correttamente eseguito il servizio di tutela di terzo livello nei confronti della Personalità, non permanendo nelle immediate vicinanze della stessa, pur non avendo il diretto contatto visivo, in uno stabile non preventivamente bonificato, e nell’aver discusso animatamente con la personalità stessa, usando toni non consoni» (cfr. doc. 13, produzione documentale della p.a) .
7. Tanto chiarito, non appaiono apprezzabili le censure – articolate nell’ambito del primo motivo di gravame – con cui il ricorrente:
- per un verso, ha contestato i presupposti sulla base dei quali l’amministrazione gli ha irrogato la sanzione disciplinare, sostenendo che gli esiti dell’istruttoria avrebbero dovuto condurre la p.a. a ritenere corretta la sua condotta;
- per altro verso, ha sostenuto che le sue condotte non potevano in ogni essere considerate una «grave negligenza in servizio» .
7.1. In primo luogo, va innanzitutto evidenziato che non può condividersi la prospettazione del ricorrente secondo cui la relazione del C.A.I.P. di SA e gli esiti del sopralluogo svolto dal funzionario istruttore sarebbero idonei a confermare la correttezza del suo operato.
Al riguardo, se è vero che la relazione del C.A.I.P. di SA ha evidenziato la possibilità che in una protezione di terzo livello possa eccezionalmente perdersi il contatto visivo con il soggetto da proteggere «nel caso in cui questo partecipi a delle riunioni» , e che il funzionario istruttore – nell’ambito della relazione redatta all’esito del supplemento istruttorio richiesto dal Consiglio di Disciplina – ha rilevato che la conformazione dell’edificio dove si trovava la personalità consentiva di considerarlo un «luogo sicuro» anche per la presenza di telecamere, appare del tutto ragionevole l’osservazione contenuta nella delibera del Consiglio di Disciplina (non contestata da parte ricorrente) secondo cui il fatto che la riunione cui partecipava la personalità si svolgesse al 5° piano di un palazzo non oggetto di preventiva bonifica e nel quale erano presenti dipendenti e visitatori avrebbe « dovuto suggerire al responsabile del servizio di scorta l’opportunità di permanere nelle immediate vicinanze della personalità, così da poter intervenire immediatamente per scongiurare eventuali rischi che potevano giungere dall’esterno della struttura, così come dall’interno» .
Né può ritenersi che una tale ragionevole e condivisibile contestazione possa essere superata invocando il naturale spazio di discrezionalità del capo scorta in un contesto che – come ricordato dal C.A.I.P. di SA – richiede « scelte improntate a una rapida valutazione del contesto operativo» , tenuto conto che il ricorrente non ha illustrato né in sede procedimentale, né in sede processuale, ragioni convincenti per le quali era più idonea a garantire la sicurezza della personalità la permanenza di entrambi gli addetti al servizio di scorta nella hall della struttura o all’esterno della stessa.
È poi appena il caso di notare che non può affermarsi (come invece sostiene il ricorrente) che le conclusioni dell’amministrazione non valorizzano quanto emerso in sede istruttoria in ordine al fatto che l’edificio potesse essere comunque considerato « un luogo sicuro » (così contraddicendo la stessa decisione della p.a. di procedere al supplemento di istruttoria sul punto), tenuto conto che la circostanza che il luogo fosse sicuro costituisce di certo uno degli elementi valutati dall’amministrazione nella decisione di non irrogare al ricorrente la sanzione della sospensione (per aver « messo in pericolo la personalità» , cfr. atto di contestazione degli addebiti) e di irrogare solo la sanzione pecuniaria (per « negligenza del servizio di tutela », cfr. delibera del Consiglio di Disciplina).
7.2. Non può inoltre condividersi quanto osservato dal ricorrente in ordine al fatto non vi erano negli atti istruttori elementi oggettivi a riprova di una condotta non consona del ricorrente nell’interlocuzione con la personalità scortata.
Al riguardo, l’amministrazione ha ragionevolmente fondato la propria decisione innanzitutto su quanto riferito – nella propria relazione di servizio – dall’unico altro soggetto che era presente durante la discussione tra la personalità e il sig. -OMISSIS-, ovverosia il collega che ha espletato il servizio di scorta insieme al ricorrente, il quale ha riferito che il colloquio svoltosi in sua presenza era caratterizzato da « toni accesi da entrambe le parti» e che « durante la discussione molto accesa tra i due, [aveva] provato a calmare gli animi senza però riuscirci» (cfr. doc. 1, produzione documentale del ricorrente).
La valutazione di inadeguatezza della condotta del sig. -OMISSIS- – che certamente, per le funzioni che ricopre, avrebbe dovuto astenersi dal coltivare la discussione con toni accesi con la personalità – è stata poi fondata dall’amministrazione sul fatto che dagli atti istruttori è emerso (v. doc. 1 e 3 produzione documentale del ricorrente) che il sig. -OMISSIS- nella discussione con la personalità ha preteso di giustificare il proprio modus operandi sulla base di una « prassi operativa» che il dirigente del reparto ha espressamente disconosciuto in quanto contraria alla « normativa vigente» (cfr. doc. 11, pag. 4, produzione documentale della p.a.). Circostanza questa che del tutto comprensibilmente è stata valorizzata come ulteriore indice dell’inadeguatezza della condotta tenuta dal ricorrente nell’interlocuzione con la personalità.
7.3. Infine, non appaiono apprezzabili le argomentazioni con cui parte ricorrente ha sostenuto che in ogni caso l’amministrazione avrebbe errato a ritenere che le sue condotte integrassero una negligenza grave, ai sensi dell’art. 4, comma 10, d.p.r. n. 737/1981.
Al riguardo va notato che:
- per giurisprudenza amministrativa pressoché costante «la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento» (cfr. ancora di recente Consiglio di Stato, II, 12 febbraio 2025, n. 1176);
- nel caso di specie la valutazione operata dall’amministrazione – avuto riguardo a una complessiva considerazione della condotta tenuta dal ricorrente – non appare manifestamente irragionevole.
7.4. Tanto basta a rigettare il primo motivo di gravame, non apparendo necessario analizzare gli argomenti con cui il ricorrente si sofferma sulla questione del malore avuto dalla personalità (circostanza che, pur inizialmente citata nella contestazione di addebiti, non è stata poi valorizzata a fini disciplinari contro il sig. -OMISSIS-, sulla base della condivisibile osservazione che il malore avuto dalla personalità, per le sue «sintomatologie molto generiche», poteva essere dipeso da una pluralità di circostanze).
8. Parimenti infondate sono le censure – articolate nel secondo motivo di gravame – con cui il ricorrente ha lamentato la sproporzione della sanzione gravata, anche alla luce del trattamento asseritamente para-sanzionatorio già subito dopo il fatto del 21 aprile 2023.
Al riguardo il Collegio ritiene sufficiente notare:
- che per consolidata giurisprudenza « l’accertamento della proporzionalità della sanzione all’illecito disciplinare contestato e la graduazione della medesima sanzione, risolvendosi in giudizi di merito da parte della p.a., sfuggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento o la contraddittorietà » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 31 dicembre 2021, n. 8740);
- che nel caso di specie la decisione gravata non appare affetta da alcuno dei gravi vizi sopra indicati (che giustificherebbero il sindacato del giudice amministrativo sul merito della sanzione adottata dall’amministrazione), tenuto conto peraltro che è comprovato che in sede di irrogazione della sanzione l’amministrazione ha (del tutto correttamente) tenuto conto « della personalità dell’incolpato e della condotta complessivamente tenuta nel corso della sua carriera, durante la quale non solo ha avuto giudizi complessivi, nei rapporti informativi redatti dai suoi superiori gerarchici, in continuo crescendo ma anche ricevuto numerosi riconoscimenti e attestati di stima ed elogio da personalità anche straniere », nonché della episodicità della vicenda, irrogando al sig. -OMISSIS- solamente la sanzione pecuniaria di 3/30 di una mensilità (in luogo della più grave sanzione della sospensione che era stata originariamente prospettata in sede di contestazione di addebiti);
- che la temporanea assegnazione del sig. -OMISSIS-, dopo i fatti del 21 aprile 2023, a mansioni diverse da quelle di regola svolte dello stesso (che il Ministero nella sua relazione difensiva ha comunque specificato non essere in contrasto con le « funzioni del ruolo di appartenenza » e la « qualifica posseduta dal ricorrente », senza essere sul punto smentito dal ricorrente) non può essere ritenuta una misura punitiva, costituendo al contrario una comprensibile decisione organizzativa rispondente, per un verso, a una naturale attenuazione della fiducia dell’amministrazione nel sig. -OMISSIS- subito dopo i fatti e, per altro verso, all’esigenza di non impiegare il ricorrente in servizi particolarmente impegnativi subito dopo una vicenda idonea a minarne, in una certa misura e temporaneamente, la piena serenità.
9. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e va rigettato.
10. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti delle persone citate nella sentenza, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone citate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA CI, Presidente
GA PE ZA, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA PE ZA | RA CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.