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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 30/09/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
n° 26/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro iscritta al n° 26/2024 r.g., pendente tra nato in [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Atessa Via G. Matteotti, 12, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Dal Pozzo (C.F.
) con studio in Guardiagrele alla Via Tripio, 71; C.F._2
-ricorrente-
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
-resistente contumace- avente ad oggetto: crediti da lavoro.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo del giudizio.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato premesso:
-di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta in data 07.02.2023 con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato ed orario lavorativo collocato dalle ore 8.00 alle 10.00 antimeridiane e dalle 15.00 alle 17.00 dal martedì al sabato;
-di essere stato inquadrato con la qualifica di operaio di 4° livello del CCNL settore “Autorimesse e noleggio automezzi” e di essere stato adibito a mansioni di “addetto al lavaggio manuale dei veicoli” presso la sede di lavoro di Torino di Sangro in c.da Schiavonesco, con riserva di affidargli compiti o mansioni anche fuori sede;
-che il rapporto di lavoro inter partes ha avuto inizio a decorrere dal giorno seguente 08.02.2023 ed
è cessato il mese successivo 03.03.2023;
-che, contrariamente a quanto convenuto con l'atto di assunzione, ha lavorato tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, osservando un diverso orario di lavoro full-time: dalle ore 7.30 antimeridiane alle ore 12.00 e, con mezz'ora di pausa per il pranzo, è proseguito dalle ore 12.30 alle
20.00 dal lunedì al sabato e, nei soli giorni di domenica, dalle ore 7.30 alle 13.00;
-di non aver percepito alcun compenso durante il periodo nel quale ha prestato la propria opera;
ha adito l'intestato Tribunale al fine di:
“Condannare la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente e per i crediti retributivi di cui al ricorso, della complessiva somma lorda di € 1.621,99, o di quell'altra, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito di esperienda CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, nonché alle spese ed onorari di causa da distrarsi".
Alla prima udienza, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e sono state ammesse le richieste istruttorie di parte ricorrente.
Escussi i testi addotti dal ricorrente, è stata fissata l'udienza di decisione, con assegnazione di termine per il deposito di note conclusionali.
A seguito del deposito delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in data odierna il ricorso viene deciso con sentenza.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le seguenti considerazioni.
In punto di fatto, va premesso che l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato part time per 20 ore settimanali dal 08.02.2023 al 03.03.2023 risulta dalla documentazione allegata agli atti dalla parte ricorrente (cfr. all. 1: contratto di lavoro sottoscritto da entrambe le parti;
all. 2:
Modello C2 storico).
Orbene, agendo in giudizio il lavoratore rivendica lo svolgimento della prestazione lavorativa per un numero di ore maggiore rispetto a quello risultante dal contratto di lavoro e lamenta di non aver percepito alcunché a titolo di retribuzione.
Premesso che sul lavoratore che agisca in giudizio deducendo l'insufficienza del compenso ricevuto grava l'onere di dimostrare il numero di ore effettivamente svolto in maniera particolarmente precisa e rigorosa, a parere di questo giudicante il complessivo compendio probatorio in atti, costituito dalla documentazione succitata e dalle deposizioni rese all'udienza del 15.05.2024 dai testi escussi nell'ambito del presente procedimento in qualità di colleghi di lavoro del ricorrente, da valutarsi unitamente alla mancata costituzione in giudizio del resistente, consentono di ritenere provata la prospettazione attorea dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa nel periodo dal
08.02.2023 al 03.03.2023 secondo le modalità indicate in ricorso.
In particolare, il teste ha confermato la durata del rapporto di lavoro, l'orario di Testimone_1 lavoro osservato e la qualità delle mansioni svolte ed il teste ha confermato di Testimone_2 avere visto il ricorrente, nel periodo in cui è stato alle dipendenze della lavorare dalle CP_1
7.30 alle 20.00.
E' evidente che in mancanza della costituzione della parte resistente e dell'assolvimento dell'onere della prova su di essa gravante dell'intervenuto pagamento delle retribuzioni, la domanda di parte ricorrente non potrà che trovare accoglimento.
Quanto alla liquidazione delle spettanze così riconosciute alla base della decisione possono certamente essere posti i conteggi elaborati dalla parte ricorrente.
Quanto alle modalità di computo delle spettanze dovute va osservato che, come pacifico nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 28.9.2011 n. 19790; Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
13/09/2013, n. 21010 (rv. 627984); Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 14/09/2015, n. 18044 (rv. 636824), più di recente Cass. 21.3.2019 n. 8017 e Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/11/2021, n. 33155),
l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite.
Conclusivamente dev'essere, dunque, accertato e dichiarato che il ricorrente è creditore della complessiva somma pari ad € 1.621,99, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di crediti di lavoro nei confronti della parte resistente e, per l'effetto, quest'ultima dev'essere condannata alla relativa corresponsione in favore del ricorrente, oltre al cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
La fondatezza del ricorso comporta che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, siano poste a carico della parte resistente, avuto riguardo ai valori minimi del secondo scaglione di riferimento (da € 1.100,01 a € 5.200,00) di cui alle tabelle allegate al D.M. citato, in considerazione dell'attività processuale concretamente espletata dalla parte nel corso del giudizio e della scarsa complessità della controversia.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: -condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.1.621,99, al lordo delle ritenute di legge, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalle date di maturazione delle singole voci di credito al saldo;
-condanna la parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.313,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA
e CAP.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso il 30.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro iscritta al n° 26/2024 r.g., pendente tra nato in [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Atessa Via G. Matteotti, 12, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Dal Pozzo (C.F.
) con studio in Guardiagrele alla Via Tripio, 71; C.F._2
-ricorrente-
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
-resistente contumace- avente ad oggetto: crediti da lavoro.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo del giudizio.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato premesso:
-di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta in data 07.02.2023 con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato ed orario lavorativo collocato dalle ore 8.00 alle 10.00 antimeridiane e dalle 15.00 alle 17.00 dal martedì al sabato;
-di essere stato inquadrato con la qualifica di operaio di 4° livello del CCNL settore “Autorimesse e noleggio automezzi” e di essere stato adibito a mansioni di “addetto al lavaggio manuale dei veicoli” presso la sede di lavoro di Torino di Sangro in c.da Schiavonesco, con riserva di affidargli compiti o mansioni anche fuori sede;
-che il rapporto di lavoro inter partes ha avuto inizio a decorrere dal giorno seguente 08.02.2023 ed
è cessato il mese successivo 03.03.2023;
-che, contrariamente a quanto convenuto con l'atto di assunzione, ha lavorato tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, osservando un diverso orario di lavoro full-time: dalle ore 7.30 antimeridiane alle ore 12.00 e, con mezz'ora di pausa per il pranzo, è proseguito dalle ore 12.30 alle
20.00 dal lunedì al sabato e, nei soli giorni di domenica, dalle ore 7.30 alle 13.00;
-di non aver percepito alcun compenso durante il periodo nel quale ha prestato la propria opera;
ha adito l'intestato Tribunale al fine di:
“Condannare la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente e per i crediti retributivi di cui al ricorso, della complessiva somma lorda di € 1.621,99, o di quell'altra, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito di esperienda CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, nonché alle spese ed onorari di causa da distrarsi".
Alla prima udienza, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e sono state ammesse le richieste istruttorie di parte ricorrente.
Escussi i testi addotti dal ricorrente, è stata fissata l'udienza di decisione, con assegnazione di termine per il deposito di note conclusionali.
A seguito del deposito delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in data odierna il ricorso viene deciso con sentenza.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le seguenti considerazioni.
In punto di fatto, va premesso che l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato part time per 20 ore settimanali dal 08.02.2023 al 03.03.2023 risulta dalla documentazione allegata agli atti dalla parte ricorrente (cfr. all. 1: contratto di lavoro sottoscritto da entrambe le parti;
all. 2:
Modello C2 storico).
Orbene, agendo in giudizio il lavoratore rivendica lo svolgimento della prestazione lavorativa per un numero di ore maggiore rispetto a quello risultante dal contratto di lavoro e lamenta di non aver percepito alcunché a titolo di retribuzione.
Premesso che sul lavoratore che agisca in giudizio deducendo l'insufficienza del compenso ricevuto grava l'onere di dimostrare il numero di ore effettivamente svolto in maniera particolarmente precisa e rigorosa, a parere di questo giudicante il complessivo compendio probatorio in atti, costituito dalla documentazione succitata e dalle deposizioni rese all'udienza del 15.05.2024 dai testi escussi nell'ambito del presente procedimento in qualità di colleghi di lavoro del ricorrente, da valutarsi unitamente alla mancata costituzione in giudizio del resistente, consentono di ritenere provata la prospettazione attorea dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa nel periodo dal
08.02.2023 al 03.03.2023 secondo le modalità indicate in ricorso.
In particolare, il teste ha confermato la durata del rapporto di lavoro, l'orario di Testimone_1 lavoro osservato e la qualità delle mansioni svolte ed il teste ha confermato di Testimone_2 avere visto il ricorrente, nel periodo in cui è stato alle dipendenze della lavorare dalle CP_1
7.30 alle 20.00.
E' evidente che in mancanza della costituzione della parte resistente e dell'assolvimento dell'onere della prova su di essa gravante dell'intervenuto pagamento delle retribuzioni, la domanda di parte ricorrente non potrà che trovare accoglimento.
Quanto alla liquidazione delle spettanze così riconosciute alla base della decisione possono certamente essere posti i conteggi elaborati dalla parte ricorrente.
Quanto alle modalità di computo delle spettanze dovute va osservato che, come pacifico nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 28.9.2011 n. 19790; Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
13/09/2013, n. 21010 (rv. 627984); Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 14/09/2015, n. 18044 (rv. 636824), più di recente Cass. 21.3.2019 n. 8017 e Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/11/2021, n. 33155),
l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite.
Conclusivamente dev'essere, dunque, accertato e dichiarato che il ricorrente è creditore della complessiva somma pari ad € 1.621,99, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di crediti di lavoro nei confronti della parte resistente e, per l'effetto, quest'ultima dev'essere condannata alla relativa corresponsione in favore del ricorrente, oltre al cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
La fondatezza del ricorso comporta che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, siano poste a carico della parte resistente, avuto riguardo ai valori minimi del secondo scaglione di riferimento (da € 1.100,01 a € 5.200,00) di cui alle tabelle allegate al D.M. citato, in considerazione dell'attività processuale concretamente espletata dalla parte nel corso del giudizio e della scarsa complessità della controversia.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: -condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.1.621,99, al lordo delle ritenute di legge, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalle date di maturazione delle singole voci di credito al saldo;
-condanna la parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.313,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA
e CAP.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso il 30.09.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -