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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/12/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1077/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1077/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] con il patrocinio dell'avv. REA CLAUDIO, ricorrente; contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1 C.F._2
Molgora, Via dei Tigli n. 8 int. 2 con il patrocinio dell'avv. FRIGERIO EUFEMIA MARUSKA, resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il signor e la signora in data 7 ottobre 2000 in Carvico (BG) e ivi trascritto al n. Parte_1 CP_1 1, parte 2 serie A anno 2000; la parte resistente rinuncia alla domanda di mantenimento per la figlia e sosterrà integralmente le spese Per_1 ordinarie e straordinarie la casa coniugale resta assegnata alla madre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1 parte ricorrente continuerà a pagare il mutuo della casa coniugale intestato allo stesso spese processuali compensate
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 8.7.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale esponendo di avere Controparte_1 contratto con la stessa matrimonio concordatario in data 7.10.2000 in Carvico e che da detta unione sono nati i figli (in data 21.3.2002) e (in data 29.5.2006). Per_2 Per_1
Il ricorrente ha altresì esposto di essersi separato in forza di decreto di omologa del 17.5.2022 emesso dal Tribunale di Lecco.
Pertanto, ha chiesto la pronuncia sullo status, nonché la revoca Parte_1 dell'assegnazione della casa famigliare alla e la messa a proprio carico del contributo al CP_1 mantenimento per la sola figlia , pari ad euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto la conferma dell'assegnazione a Controparte_1 sé della casa e ha aderito alle modalità di concorso del padre al mantenimento dei figli prospettate dal
. Pt_1
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice relatore all'udienza dell'11.12.2025, durante la quale hanno raggiunto l'accordo declinato nelle conclusioni sopra riportate.
La causa è quindi stata trattenuta in decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
È certo che le parti si sono separate a seguito di decreto di omologa del Tribunale di Lecco emesso in data 17.5.2022 e che, da quel momento, le stesse non hanno più ricostituito la comunione spirituale e materiale propria del matrimonio. Trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e appurato il contegno processuale delle parti, la richiesta in punto di status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie e agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di mantenimento della prole essi si palesano adeguati a soddisfare le esigenze dei figli nel contesto reddituale dei due genitori.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 7.10.2000 in Carvico da (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...] (atto trascritto nei Controparte_1 C.F._2 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte 2, serie A, numero 1,
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carvico per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Lecco, 19/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1077/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] con il patrocinio dell'avv. REA CLAUDIO, ricorrente; contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1 C.F._2
Molgora, Via dei Tigli n. 8 int. 2 con il patrocinio dell'avv. FRIGERIO EUFEMIA MARUSKA, resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il signor e la signora in data 7 ottobre 2000 in Carvico (BG) e ivi trascritto al n. Parte_1 CP_1 1, parte 2 serie A anno 2000; la parte resistente rinuncia alla domanda di mantenimento per la figlia e sosterrà integralmente le spese Per_1 ordinarie e straordinarie la casa coniugale resta assegnata alla madre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1 parte ricorrente continuerà a pagare il mutuo della casa coniugale intestato allo stesso spese processuali compensate
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 8.7.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale esponendo di avere Controparte_1 contratto con la stessa matrimonio concordatario in data 7.10.2000 in Carvico e che da detta unione sono nati i figli (in data 21.3.2002) e (in data 29.5.2006). Per_2 Per_1
Il ricorrente ha altresì esposto di essersi separato in forza di decreto di omologa del 17.5.2022 emesso dal Tribunale di Lecco.
Pertanto, ha chiesto la pronuncia sullo status, nonché la revoca Parte_1 dell'assegnazione della casa famigliare alla e la messa a proprio carico del contributo al CP_1 mantenimento per la sola figlia , pari ad euro 200,00 mensili oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto la conferma dell'assegnazione a Controparte_1 sé della casa e ha aderito alle modalità di concorso del padre al mantenimento dei figli prospettate dal
. Pt_1
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice relatore all'udienza dell'11.12.2025, durante la quale hanno raggiunto l'accordo declinato nelle conclusioni sopra riportate.
La causa è quindi stata trattenuta in decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
È certo che le parti si sono separate a seguito di decreto di omologa del Tribunale di Lecco emesso in data 17.5.2022 e che, da quel momento, le stesse non hanno più ricostituito la comunione spirituale e materiale propria del matrimonio. Trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e appurato il contegno processuale delle parti, la richiesta in punto di status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie e agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di mantenimento della prole essi si palesano adeguati a soddisfare le esigenze dei figli nel contesto reddituale dei due genitori.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 7.10.2000 in Carvico da (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...] (atto trascritto nei Controparte_1 C.F._2 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte 2, serie A, numero 1,
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carvico per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Lecco, 19/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada