Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
n. 48/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 7.05.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. , quale titolare del BAR TRATTORIA IL Parte_1 C.F._1
MOCCOLO, rappresentato e difeso dall'avv. ANZOLIN ELENA ALBERTA, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dal Dottor SACCONE ANTONIO, elettivamente P.IVA_1
domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
[...]
, quale titolare del bar trattoria Il Moccolo di Montesilvano, proponeva formale Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 252/2024 del 5.12.2024, notificatagli in data
13.12.2024, con la quale l' gli aveva intimato Controparte_2 il pagamento del complessivo importo di € 14.858,71 e, nello specifico: € 10.125 per la violazione dell'art. 3 comma 3 del D.L. 12/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n.73/2002 (lavoro irregolare), € 2.250 per la violazione dell'art. 39 comma 7 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla
Legge n. 133/2008; € 2.000 per la violazione dell'art. 1 comma 913 della Legge n. 205/2017; €
460,00 per la violazione dell'art. 18 bis comma 3 del Dlgs. n. 66/2008 introdotto dall'art. 1 lett. F) del Dlgs. n. 213 e modificato dall'art. 41 del D.L. n. 112/2008. In concreto, le violazioni contestate al predetto consistevano: nell'aver assunto senza regolare contratto di lavoro le dipendenti
[...]
dal 27/06/2017 fino al 10 .7. 2017 e dal 3.06.2017 al 16.07.2017 e Parte_2 Controparte_3 dal 14.10.2017 al 12.05.2018; nell'aver effettuato infedeli registrazioni delle prestazioni di lavoro sul LUL avendo il datore di lavoro registrato un numero di ore inferiore a quello di fatto osservato dalle suddette dipendenti nonché dalla dipendente nell'aver corrisposto alla Parte_3 [...]
la retribuzione del mese di luglio 2018 in contanti e non con mezzo tracciabile;
Parte_2 nell'aver impedito la fruizione del giorno di riposo settimanale alle lavoratrici e Parte_3 CP_3
le quali, quantomeno per un periodo, risultavano aver lavorato sette giorni su sette.
Contestava parte opponente le risultanze dell'accertamento ispettivo negando tutti gli addebiti che gli erano stati mossi e sostenendo la piena legittimità del proprio operato avendo sempre effettuato in modo corretto le registrazioni sul LUL ed avendo le suddette dipendenti osservato l'orario di lavoro contrattualmente previsto unitamente alla giornata di riposo settimanale. Eccepiva, altresì, il mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento accertativo nonché le modalità di determinazione delle sanzioni irrogate le quali apparivano sproporzionate rispetto alle contestazioni sollevate.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' , il Controparte_4
quale contestava integralmente tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto instando per il rigetto dell'opposizione. Sosteneva parte opposta, infatti, la genuinità degli accertamenti svolti dagli ispettori e, dunque, delle conclusioni confluite nel verbale unico di accertamento e nell'ordinanza ingiunzione rappresentando che le doglianze sollevate da controparte risultavano smentite dalla stessa documentazione in atti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 2.04.2025 parte opponente rinunciava ai motivi di opposizione chiedendo la rideterminazione delle sanzioni in applicazione del minimo edittale. La difesa dell' si rimetteva al giudice circa l'accoglimento di tale CP_1
richiesta.
Come è noto, nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione non trova applicazione il giudizio di equità essendo le sanzioni irrogate espressione del pubblico potere. La Suprema Corte si
è in più occasioni pronunciata in tal senso attraverso numerose pronunce (cfr. Cass. Civ. n.
17212/2017, n. 21075/2006, e n. 3427/2006). Tuttavia, nulla esclude che il giudice possa procedere alla rideterminazione della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione deve, infatti, ritenersi consentito al giudice ordinario di esercitare, oltre al generale potere di annullamento, in tutto o in parte, del provvedimento impugnato, quello di modificarne anche solo l'entità della sanzione irrogata che può essere commisurata ad un importo inferiore a quello indicato nell'ordinanza (Trib. Monza n. 1505/2019). La giurisprudenza ha precisato, infatti, che, allorquando la legge stabilisce per un illecito amministrativo una sanzione pecuniaria prevedendone il minimo ed il massimo, come avvenuto nel caso di specie, la medesima si profila corretta se applicata entro tali limiti: la determinazione in concreto della sanzione nei limiti indicati rientra nella valutazione del giudice di merito, il quale deve tener conto non solo degli elementi obbiettivi della violazione, ma anche di quelli soggettivi indicati nell'art. 11 della l. n. 689 del 1981 (cfr. in tal senso Cass. Civ.,
19 aprile 2000, n. 5070; Cass. Civ., 11 aprile 2001, n. 5443 e Cass. Civ., 1 agosto 2003, n. 11732).
Tale norma espressamente dispone che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”.
Dunque, è stato affermato, che “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, nel caso di contestazione della misura della stessa, il giudice è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse (Sez. 2, Sent. n. 6778 del 2015). Tale valutazione, una volta riscontrata l'astratta corrispondenza dei fatti contestati all'illecito amministrativo tipizzato, si sottrae al sindacato di legittimità, dovendo il Giudice di merito valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda.” (Cass. n.11481/2020). È stato, altresì, affermato che “ove la norma indichi un minimo ed un massimo della sanzione pecuniaria spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di Cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta
(Cass. n. 4844 del 2021; Cass. n. 9255 del 2013; Cass. N. 11481/2020); ove poi l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore, è da ritenere corretto il riferimento alla misura deducibile dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981, che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo (Cass., 4 novembre 1998, n. 11054; in senso conforme, Cass., 10 dicembre 1996, n.
10976; Cass., 22 giugno 2001, n. 8532; Cass. n.5877/2004).
Applicando tali consolidati principi al caso di specie, il Tribunale non può non rilevare che, sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, il ha domandato, seppur in via subordinata, la Pt_1 riduzione della sanzione al minimo edittale rappresentando l'eccessiva onerosità degli importi irrogati per le violazioni accertate tenuto conto delle modeste dimensioni del locale da lui gestito e dei non rilevanti introiti derivanti dalla stessa attività. Peraltro, in sede di prima udienza, il Pt_1
ha sin da subito dichiarato di voler rinunciare a tutti i motivi di opposizione proposti, insistendo nella richiesta di riduzione delle sanzioni al minimo edittale manifestando in tal modo un atteggiamento assolutamente collaborativo. Dal canto suo, l ha dichiarato di rimettersi CP_1
alle determinazioni del giudicante.
Dunque, tenuto conto della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche nonché delle modalità della condotta adottata, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata dall'opponente, può procedersi alla riduzione delle sanzioni al minimo edittale con conseguente onere in capo all' di rideterminare la sanzione applicata per ciascuna violazione CP_1
contestata (essendo state rilevate quattro violazioni).
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza (relativa al merito per l'opponente e alla riduzione della sanzione per l'amministrazione).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 48/2025 R.G.L., ogni ulteriore domanda eccezione e difesa disattesa, così decide:
in parziale accoglimento dell'opposizione, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 252/2024 del
5.12.2024 rideterminando la sanzione irrogata al Parte_4 in misura pari al minimo edittale per ciascuna violazione accertata nella medesima
[...]
ordinanza (violazione di cui al punto 1), di cui al punto 2), di cui al punto 3) e di cui al punto 4));
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara in data 7/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista