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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 50 /2025
Avente ad oggetto: Divorzio - scioglimento del matrimonio
Vertente tra nato a [...] il [...], rapp.tato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Montalto Calogero ricorrente
E
c.f , nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa CP_1 C.F._2 dall' avv. Mungiguerra Giuseppe resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza con scadenza al 24.11.2025, le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate congiuntamente come riportate in atti.
MOTIVI in FATTO e DIRITTO Con ricorso depositato in data 04.01.2025 il sig. , premesso di aver contratto in Parte_1
Acerra matrimonio civile con la sig.ra il giorno 24.02.2000 dalla cui unione nascevano CP_1 le figlie nata a [...] il [...], nata a [...] il [...] e Per_1 Per_2 nata a [...] il [...], tutte maggiorenni ed autonome economicamente e che Per_3 con sentenza n. 1351/2016 del 13.05.2013 il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione giudiziale fra detti coniugi, instava per la declaratoria di scioglimento del matrimonio previa revoca del contributo al mantenimento delle tre figlie, tutti attualmente maggiorenni ed autonome con conseguenziale revoca dell'assegnazione della casa familiare.
Il Presidente relatore fissava l'udienza di prima comparizione delle parti al 26.05.2025 assegnando i termini al ricorrente per le notifiche e alla resistente per l'eventuale costituzione, invitando le parti se consenzienti alla mediazione processuale .
In data 22.04.2025 si costituiva la resistente che pur non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, chiedeva rigettarsi la domanda attorea di revoca dell'assegno di mantenimento limitatamente alle figlie e nonché la domanda di assegnazione della casa coniugale Per_2 Per_3
e proponeva domanda riconvenzionale volta al rimborso della quota del 50% delle somme anticipate per i lavori di urgenza della casa coniugale pari ad €.1.375,00 o nella diversa somma valutata dal
Tribunale anche a seguito di nomina CTU.
All'udienza di comparizione del 7.7.2025, le parti per il tramite dei rispettivi difensori chiedevano breve rinvio per formalizzare un'eventuale proposta di soluzione consensualizzata.
Il Presidente relatore rinviava all' udienza figurata ex art 127 ter cpc in prosieguo di prima udienza fissando il termine con scadenza al 24.11.2025, invitando le parti al deposito degli accordi.
Con note telematiche ex art 127 ter cpc con scadenza al 24.11.2025 le parti confermavano la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Sulle conclusioni congiunte in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare il richiesto scioglimento del matrimonio.
Inoltre risulta prodotto in atti il titolo della richiesta e cioè sentenza n. 1351/2016 resa dal Tribunale di Nola in data del 13.05.2016 avverso la quale non risulta essere stata proposta impugnazione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno dalla data di presentazione della domanda, visto che non è stata eccepita da parte resistente la interruzione della separazione da tale data e tenuto conto delle risultanze anagrafiche in atti. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle determinazioni accessorie, in primo luogo, il Tribunale prende atto dell'accordo svolto dalle parti in data 25.09.2025 e trasfuso in telematico nelle note in sostituzione di udienza del
14.11.2025 per l'udienza del 24.11.2025, ritenendo tali pattuizioni non in contrasto con norme di legge e principi di diritto e le relative condizioni congrue e nell'interesse delle parti.
Il Tribunale prende atto che parte ricorrente rinuncia alla domanda di assegnazione della casa coniugale e parte resistente rinuncia alla domanda di mantenimento per sé e per le figlie maggiorenni e a quella riconvenzionale;
entrambi i coniugi si dichiarano pertanto autonomi economicamente.
Il Tribunale precisa che alcuna statuizione viene resa in relazione alla assegnazione della casa coniugale non essendo stati emessi provvedimenti a tutela di figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente;
la presente pronuncia pertanto attiene unicamente allo status. La casa coniugale resta nella disponibilità della sig.ra secondo il di lei titolo di legittimazione reale ed in virtù CP_1 degli accordi di parte.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Acerra il giorno 24/02/2000 dai signori nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
c.f , nata a [...] il [...] (atto n. 7 parte CP_1 C.F._2
I, anno 2000 );
2) revoca il contributo al mantenimento per la prole posta a carico del sig. in Parte_1 quanto tutti i figli sono maggiorenni ed autonomi economicamente;
3) prende atto di ogni ulteriore patto di cui all'accordo del 14.11.2025 vincolante tra le parti ex artt.1321 e 1322 cc.;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
5) compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 25/11/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca