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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/11/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE riunito in seguente composizione collegiale: dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente dott.ssa Elisa Tosi Giudice dott. Nicolò Grimaudo Giudice est. ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento unico portante R.G. 114/2025 P.U.
PROMOSSO DA
P. IVA: ). Parte_1 P.IVA_1
PREMESSA
Il Tribunale, letti il piano e la proposta di concordato preventivo depositati dalla ricorrente, nonché il parere del Commissario giudiziale, ha fissato udienza ex art. 47 comma 4 CCII rilevando le seguenti criticità:
(i) omesso deposito di una parte della documentazione obbligatoria ex art. 39 CCII nel termine assegnato ai sensi dell'art. 44 CCII, e precisamente: libro giornale, libro inventari, registri IVA degli ultimi tre esercizi -fatta eccezione per quelli relativi ai mesi di agosto e settembre 2025- e registro dei beni ammortizzabili degli esercizi 2023 e 2024;
(ii) distribuzione del valore di liquidazione in violazione dell'art. 84 comma 6 CCII;
(iii) errato classamento dei crediti assistiti da garanzia pubblica ex L. 662/96;
(iv) genericità delle indicazioni richieste dall'art. 87 lett. i CCII in ordine alle iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati.
Con la memoria autorizzata, la ricorrente:
(i) ha dedotto di non essere obbligata alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e del registro dei beni ammortizzabili;
quanto ai registri IVA, invece, ha evidenziato di averli comunque inviati al Commissario prima della scadenza del termine ex art. 44 CCII e, in TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
ogni caso, di averli depositati nel fascicolo della procedura prima dell'udienza del 5.11.2025;
(ii) ha precisato di aver previsto la distribuzione del valore di liquidazione “sulla base dei valori del presumibile passivo che si avrebbe nella denegata ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale, atteso che tale aspetto risulta necessario e coerente al fine di un confronto omogeneo, ovvero porre in contrapposizione dati che si riferiscono al medesimo scenario quello di liquidazione giudiziale, diversamente la rappresentazione, che sarebbe fornita ai creditori, sarebbe fuorviante”;
(iii) ha riferito di aver ricevuto comunicazione di escussione della garanzia MCC in relazione alla posizione della , chiedendo termine per Controparte_1 modificare la proposta concordataria alla luce di tale sopravvenienza;
(iv) ha fornito chiarimenti in ordine alle iniziative necessarie per sopperire ad eventuali scostamenti dai risultati attesi.
Udita la relazione del giudice delegato all'esito dell'udienza di comparizione, il Collegio osserva quanto segue.
SUL MOTIVO (IV)
Le delucidazioni contenute nella memoria autorizzata della debitrice inducono a ritenere sanata la criticità evidenziata nel decreto di fissazione di udienza.
La ricorrente ha infatti meglio precisato, da un lato, i parametri utilizzati per la stima degli aumenti dei costi attesi, e dall'altro, le ragioni (sostanzialmente legate al concreto atteggiarsi dei rapporti con le principali controparti negoziali) che consentono di ritenere plausibili le strategie (aumento prezzi, modifica dei termini di pagamento) prospettate per compensare eventuali scostamenti dei risultati di esercizio.
Sono stati altresì forniti ulteriori ragguagli in merito all'effettiva capacità del terzo di adempiere all'obbligo di apporto di risorse esterne al concordato.
SUL MOTIVO (III)
La debitrice riferisce una circostanza sopravvenuta (comunicazione dell'avvenuta escussione della garanzia pubblica ad opera di uno degli istituti bancari), astrattamente idonea a giustificare la concessione di un termine per la conseguente modifica del classamento e, più in generale, della proposta di concordato.
Rimane, d'altro canto, l'erroneità dell'impostazione seguita dalla ricorrente e da quest'ultima ribadita anche con la memoria autorizzata.
È infatti ben corretto considerare, a livello di tenuta del piano, un fondo spese capace di assicurare il pagamento del credito eventualmente azionato in via di regresso dal Garante pubblico.
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Il “fondo spese”, tuttavia, non può essere classato, difettandone il titolare e, quindi, la funzione propria del classamento (ossia, l'individuazione dei soggetti da ammettere al voto).
Pertanto, non coglie nel segno la spiegazione della società per cui “tale appostamento era inteso quale fondo rischi, e non quale trattamento differenziato all'interno della medesima classe”, poiché dal punto di vista del classamento non è concettualmente ammissibile estrapolare, da un credito unico (es. da finanziamento), una parte da appostare a “fondo rischi”, e tanto meno prospettare il pagamento del primo al 23,5% e il pagamento della seconda al 100%.
Fino all'esercizio del diritto di regresso, il solo credito che viene in rilievo è quello della banca (interamente considerato) e una sola (nella specie, 23%) è la percentuale di pagamento che può essere proposta all'unico soggetto creditore.
Dal punto di vista delle risorse disponibili e del cronoprogramma dei pagamenti, invece, è sufficiente che la debitrice dimostri di avere risorse capaci di assicurare il pagamento dell'eventuale credito di regresso del garante.
Per le ragioni dette, è dunque parimenti errato indicare nella Classe 1 il pagamento “dei crediti aventi garanzia F. Pubblico ex L. 662/96 entro 30 giorni dall'omologazione”, poiché tali crediti (i crediti aventi garanzia pubblica, cioè quelli chirografari) sono in realtà pagati percentualmente nella Classe 2, mentre i crediti di regresso del garante (essi sì, in astratto privilegiati), non esistono ancora.
Né, infine, la società debitrice può fornire tale decettive indicazioni “nella convinzione che sarebbero a breve pervenute le surroghe da parte di MCC”, poiché il classamento deve essere effettuato in base agli attuali titolari del credito, eventuali mutamenti della composizione del passivo giustificando invece una modifica della proposta concordataria.
SUL MOTIVO (II)
Ad avviso del Commissario giudiziale, parte del valore di liquidazione (euro 44.695,10) non risulterebbe distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione, risultando dunque violato il disposto dell'art. 84 comma 6 CCII.
Sullo sfondo, l'assunto per cui occorra raffrontare il valore di liquidazione “con il passivo indicato nella proposta formalizzata ai creditori”.
In senso contrario, la ricorrente sostiene di aver correttamente “previsto la distribuzione del valore di liquidazione sulla base dei valori del presumibile passivo che si avrebbe nella denegata ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale, atteso che tale aspetto risulta necessario e coerente al fine di un confronto omogeneo, ovvero porre in contrapposizione dati che si riferiscono al medesimo scenario quello di liquidazione giudiziale, diversamente la rappresentazione, che sarebbe fornita ai creditori, sarebbe fuorviante”.
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In senso critico, il Commissario giudiziale ha replicato in udienza che “l'interpretazione fornita dalla ricorrente in ordine all'art. 84 comma 6 CCII si risolve in una duplicazione del test di convenienza della proposta concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale”.
Al riguardo, il Tribunale ritiene corretta l'impostazione della debitrice nei termini di seguito precisati.
Le risorse distribuite ai creditori nell'ambito di un concordato in continuità, come noto, possono derivare dalla liquidazione di cespiti non funzionali (c.d. “patrimonio statico”) e/o dai flussi (c.d. “patrimonio dinamico”).
La Direttiva UE 2019/1023, in caso di unanimità delle classi, consente di distribuire tutte le risorse, indistintamente, in base al criterio della c.d. Relative Priority Rule.
Il legislatore interno, come risulta dalla Relazione illustrativa, ha inteso dare attuazione a tale previsione con l'introduzione di un nuovo strumento di regolazione della crisi: il P.R.O. (artt. 64-bis ss. CCII).
Con riferimento al concordato preventivo, invece, si è preferita una soluzione di compromesso, volta a coniugare le maggiori libertà distributive introdotte dal diritto UE, con la tradizione giuridica italiana, secondo cui l'intero valore concordatario deve essere distribuito in base alla c.d. Absolute Priority Rule.
La scelta di politica legislativa che emerge dalle disposizioni del Codice (cfr. art. 84 comma 1 in generale;
art. 84 comma 5 con specifico riguardo ai privilegiati;
art. 87 comma 3 in punto di attestazione), mira a tutelare i creditori che vantano aspettative di soddisfacimento sul patrimonio statico in caso di liquidazione, per evitare che uno
“sfavorevole” concordato in continuità sia loro imposto dai residual claimants (che hanno interesse a votare il concordato per ottenere un quid che non riceverebbero in caso di liquidazione).
In sintesi, il legislatore intende assicurare una più ampia libertà distributiva al debitore con riferimento al patrimonio dinamico, ferma restando però la necessaria “neutralità” o indifferenza del concordato per i creditori capienti sul patrimonio statico.
Nel concordato in continuità, peraltro, il patrimonio statico non viene in tutto o in parte liquidato: ad esempio, non sono esercitate le azioni revocatorie o risarcitorie, e non si liquida l'intera azienda.
La soluzione, pertanto, non può essere quella di applicare l'APR o la RPR in base alla fonte da cui, concretamente, deriva il denaro da distribuire in concordato.
Altrimenti, si genererebbe una tensione tra le regole distributive astrattamente applicabili dal debitore (in tesi, solo la RPR, in assenza di cespiti da liquidare), e il principio di convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria (che imporrebbe pur sempre al debitore di applicare l'APR, essendo altrimenti impossibile
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individuare il trattamento alternativo rispetto al quale il concordato non deve essere deteriore).
La soluzione coerentemente prescelta, dunque, consiste nell'individuare un controvalore monetario da imputare figurativamente all'attivo concordatario, sia esso in concreto composto da proventi della liquidazione o da flussi.
Questo equivalente (denominato “valore di liquidazione” dall'art. 84 comma 6), deve dunque essere distribuito ai creditori che risultino “capienti” nell'ipotetica liquidazione giudiziale.
Ciò che eccede questo valore, e che costituisce idealmente (oltre che concretamente)
“patrimonio dinamico”, può viceversa essere assegnato in base alla RPR.
Se questa è la logica di fondo, il valore che ciascun creditore riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale costituisce, allora, non solo la misura minima, ma anche quella massima che allo stesso può essere riservata sul “valore di liquidazione” in sede concordataria.
Sarebbe illogico, cioè, distribuire in base all'APR una parte dei flussi ai creditori concordatari a prescindere dalla specifica misura di partecipazione di ciascuno all'ipotetica distribuzione in sede liquidatoria.
Non avrebbe senso, in altri termini, distribuire a creditori “non capienti” l'equivalente monetario di un patrimonio su cui gli stessi, in caso di liquidazione, non avrebbero diritto di soddisfarsi -in tutto o in parte- rispettando l'ordine delle prelazioni.
La logica di sistema, come detto, è il principio di intangibilità delle aspettative di soddisfacimento dei creditori capienti, che si traduce nella regola che impone la convenienza del concordato, intesa a sua volta come trattamento non deteriore.
Il “trattamento”, tuttavia, non può che avvenire con regole distributive.
Ecco perché, ferma la distinzione concettuale, l'attuazione del principio di convenienza è inevitabilmente connessa alla regola distributiva che di volta in volta si applica.
Dire, infatti, che i creditori devono essere soddisfatti in misura non inferiore a quella della liquidazione giudiziale, significa dire che il debitore deve distribuire in loro favore almeno quanto essi riceverebbero nello scenario alternativo.
E siccome in tale ultimo scenario opera l'APR, questa non può che essere (come logicamente prescrive l'art. 84 comma 6) la regola distributiva applicabile anche al concordato preventivo -relativamente al valore di liquidazione- onde assicurarne la convenienza.
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La norma che disciplina la distribuzione del valore di liquidazione, pertanto, non è un'inutile duplicazione del principio di convenienza.
Al contrario, essa risulta sistematicamente necessaria, perché esprime la regola distributiva che consente (a) di attuare concretamente il principio di convenienza e (b) di identificare per sottrazione -da un insieme ontologicamente unitario: flussi- l'ammontare che può essere distribuito in base ad una regola diversa.
Derogare alla RPR, regola “propria” della risorsa da cui concretamente deriva il denaro distribuito (flussi), ha in definitiva senso solo se in tal modo si intende tutelare la pretesa che un creditore avrebbe sul patrimonio statico in caso di distribuzione del ricavato secondo l'APR: un patrimonio che, non essendo liquidato in tutto o in parte nel concordato in continuità, rileva ex art. 84 comma 6 come controvalore virtuale da imputare ad un quid diverso (=patrimonio dinamico).
Se un creditore, invece, non ha aspettative di soddisfacimento in tutto o in parte sul
“patrimonio statico”, non vi è ragione di riconoscergli una pretesa sul suo equivalente in flussi (i quali, costituendo patrimonio dinamico, sono di regola distribuibili in base alla RPR).
Tanto più che, correlativamente, quella parte di flussi attribuita senza logica ad alcuni creditori incapienti, verrebbe sottratta alla distribuzione tramite RPR agli altri creditori incapienti.
Per esemplificare, si ipotizzi uno scenario liquidatorio in cui né né (creditori di CP_2 grado uno successivo all'altro) trovino utile collocazione nel riparto ipotetico, perché la loro quota è destinata al pagamento del TFR dei dipendenti (il cui rapporto di lavoro si assume cessi per effetto dell'apertura della liquidazione).
Si ipotizzi ancora che, non venendo in rilievo il TFR nel concordato in continuità, il solo risulti “capiente” sul “valore di liquidazione” che il debitore in concordato deve CP_2 distribuire ex art. 84 comma 6.
Ci si chiede perché, allora, dare a , e non a , qualcosa che nessuno dei due ha CP_2 aspettativa di ricavare dalla liquidazione.
Al riguardo, non vale rispondere “perché è capiente nello scenario concordatario”, CP_2 giacché ciò che si sta in concreto distrib , come detto, sono flussi, cioè patrimonio dinamico che di regola dovrebbe essere distribuito con la RPR, e che solo per le ragioni di tutela di cui sopra, si sta fittiziamente considerando patrimonio statico.
Sulla base della logica prima ricostruita, nessuno dei due è un creditore “garantito” dal patrimonio statico dell'imprenditore, e dunque nessuno dei due ha diritto di soddisfarsi, nel concordato, sul controvalore in flussi di tale patrimonio.
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Entrambi, invece, hanno diritto di partecipare in base alla RPR alla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione: un valore, cioè, corrispondente al “patrimonio dinamico” del debitore, sul quale tanto i creditori capienti quanto quelli incapienti debbono essere soddisfatti (con la meno rigorosa RPR).
In definitiva, le argomentazioni che precedono inducono a concludere che, tanto il valore di liquidazione, quanto il passivo rispetto al quale verificarne la corretta distribuzione secondo l'ordine delle prelazioni, debbano essere stimati in base allo scenario dell'alternativa liquidatoria.
Uno scenario, dunque, che con particolare riferimento al passivo deve necessariamente tener conto delle presumibili passività destinate ad emergere in caso di apertura della liquidazione giudiziale.
Così, qualora in quest'ultimo caso si profili la disgregazione del complesso aziendale, è corretto rappresentare uno stato passivo ricomprendente il TFR dei dipendenti.
Diversamente, qualora sussistano prospettive di cessione unitaria dell'azienda o di un suo ramo, tale posta non dovrà essere considerata (in tutto o in parte), presumendosi che il rapporto di lavoro continui presso il cessionario e che non sia quindi ipotizzabile l'insinuazione del lavoratore nello stato passivo della cedente.
Nel caso di specie, l'azienda attualmente in essere verrebbe meno, in caso di apertura della procedura liquidatoria, per effetto del disimpegno del socio alla cui opera non contrattualizzata si deve l'esistenza stessa dell'organismo produttivo: risulta dunque corretto considerare, ai fini in esame, il credito da TFR dei lavoratori.
Parimenti corretta risulta la considerazione del credito di regresso del Garante pubblico MCC, che, a riprova della fondatezza dell'assunzione, è già stato escusso con riferimento ad una posizione.
Nell'alternativa liquidatoria, pertanto, e non troverebbero soddisfacimento CP_3 CP_4 in misura superiore a quella proposta b quanto il maggior importo di euro 44.695,10 indicato dal Commissario sarebbe impiegato per pagare i crediti di più alto grado inevitabilmente destinati a sorgere per effetto dell'apertura della liquidazione.
Per l'effetto, non è riscontrabile alcuna violazione dell'art. 84 comma 6 CCII.
SUL MOTIVO (I)
Nel termine assegnato dal Tribunale ai sensi dell'art. 44 CCII, la ricorrente ha depositato la Proposta di concordato preventivo, unitamente al Piano e alla seguente documentazione:
- una relazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata al 19.09.2025;
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- uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
- la certificazione debiti tributari, contributivi ed assicurativi;
- l'elenco creditori, con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione;
- una relazione relativa agli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore;
- le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA concernenti i tre esercizi precedenti.
Come rilevato dal Commissario nel Parere del 17.10.2025, la ricorrente non ha invece depositato nel medesimo termine “i libri e le scritture contabili di cui all'art. 2214 CC, (libro giornale e libro inventari), per i quali la società parrebbe beneficiare dell'esonero dalla relativa tenuta, in quanto impresa artigiana”.
Inoltre, con riferimento alle scritture contabili e fiscali obbligatorie, il Commissario ha osservato che “non risultano altresì allegati al piano ed alla proposta di concordato i registri IVA degli ultimi 3 anni, risultando solo prodotti quelli afferenti ai mesi di agosto e settembre 2025, ed il registro beni ammortizzabili degli anni 2023 e 2024, essendo stato allegato unicamente quello riferito all'anno 2025”.
Con la memoria autorizzata, la società ha dedotto la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 18 del DPR n. 600/1973, e di non essere pertanto obbligata alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e del registro dei beni ammortizzabili.
Il rilievo è corretto e merita di essere condiviso, non potendo ipotizzarsi una valenza solo fiscale e non civilistica dell'esenzione, pena la sostanziale incoerenza sistematica e l'inutilità dello sgravio che la norma citata intende assicurare agli imprenditori in possesso di certi requisiti dimensionali.
La stessa debitrice, invece, riconosce che i registri IVA rientrano tra i documenti obbligatori anche per l'impresa “minore”, e di aver depositato entro il termine ex art. 44 CCII solo i registri relativi ad agosto e settembre 2025.
D'altro canto, essa evidenzia:
- di aver sempre messo a disposizione del Commissario tutti i registri IVA;
- di aver comunque depositato, già in allegato alla domanda “prenotativa”, le dichiarazioni annuali IVA;
- che nel caso di domanda di apertura della liquidazione giudiziale, il debitore, sul quale incombe l'onere di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali, “può avvalersi, in luogo di bilanci non depositati, delle scritture contabili e di qualunque altro documento idoneo a fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa, anche
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mediante presunzioni, fornendo, quindi, una qualche rappresentazione riscontrabile dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”;
- di aver “optato per la trasmissione di documentazione fiscale e contabile in via diretta all'ill.mo Commissario, seguendo la prassi consolidata presso i Tribunali, e anche presso codesto ill.mo Foro. In effetti, in altri e diversi procedimenti ci si attiva in tal senso, e soprattutto al fine di venire incontro a esigenze dei Commissari G. in difficoltà nell'accesso e nell'estrazione dal fascicolo di procedura, e degli ostacoli che presenta lo stesso sistema informatizzato ministeriale”;
- la “volontà di evitare di sovraccaricare il sistema informatico ministeriale, con un deposito oltremodo voluminoso”.
La ricorrente, infine, ha sottolineato di aver in ogni caso depositato i registri IVA anni 2020-2025 “prima di ogni dichiarazione formale e finale di codesto on.le Collegio, con eliminazione del presupposto di inammissibilità della domanda di concordato”, in quanto “secondo giurisprudenza di legittimità, seppur pronunce rese con riferimento a procedimento retto dalla precedente Legge Fallimentare ma applicabile, per analogia, al caso di specie, l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo non può essere pronunciata quando l'imprenditore depositi la documentazione previsti dal VI comma art 161 LF, prima dell'emissione della decisione di inammissibilità per mancanza di documenti. (cfr Cassazione civ., Ord. Sez. 1, num. 33594 del 2021)”.
La tesi della debitrice non è fondata.
Ai sensi dell'art. 39 CCII, infatti, le scritture contabili e fiscali obbligatorie devono essere depositate presso il tribunale.
Tale documentazione, nel caso di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi ex art. 44 CCII, deve inoltre essere depositata (unitamente alla proposta e al piano) entro il termine assegnato dal tribunale (cfr. art. 44 comma 1 lett. a).
Orbene, l'ampliamento normativo del corredo documentale che il debitore ha l'onere di depositare presso il tribunale costituisce ha carattere chiaramente innovativo rispetto al previgente art. 170 l.fall., secondo cui l'imprenditore poteva limitarsi a tenere i libri contabili a disposizione del giudice delegato e del commissario.
Non è pertanto pertinente il riferimento alla “prassi” e alla giurisprudenza formatasi in relazione ad una regola differente.
Parimenti fuori luogo è il richiamo alla possibilità, per il debitore di cui si chiede la liquidazione giudiziale, di fornire la prova dell'insussistenza delle soglie dimensionali anche attraverso documenti diversi dal bilancio, visto che l'art. 41 comma 4 CCII prescrive l'onere del debitore di depositare documenti diversi da quelli di cui all'art. 39 CCII, e che l'onere documentale di cui a quest'ultima disposizione non è certo finalizzato a dimostrare l'esistenza dei presupposti dimensionali necessari per respingere una domanda formulata dal creditore.
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Difetta, quindi, anche l'identità di ratio su cui si fonda l'invocata analogia interpretativa.
Insostenibile e contraddittoria, poi, è l'intenzione di “non sovraccaricare il sistema”, se solo si considera che la ricorrente ha allegato ben cento documenti alla domanda, tra cui anche documenti per nulla obbligatori come contratti, fatture e prospetto spese condominiali.
A nulla rileva, ancora, che “le informazioni necessarie al fine di evidenziare le operazioni rilevanti ai fini del corretto assolvimento degli adempimenti in materia di IVA, erano e sono state fornite attraverso il deposito delle dichiarazioni Iva annue”.
Anzitutto, il dato normativo non è suscettibile di una lettura “sostanzialistica”, che pretenda di poter individuare un “nucleo” documentale minimo da depositare entro il termine ex art. 44 CCII, per differenziarlo da altri documenti -pure espressamente richiesti- ma che la parte potrebbe depositare in seguito.
Un simile approccio, difatti, finirebbe per determinare un'abrogazione di fatto dell'obbligo di depositare tempestivamente le scritture contabili di cui all'art. 39 CCII (sull'assunto per cui, dopo tutto, basterebbero le dichiarazioni annuali), e, in ogni caso, porterebbe ad una relativizzazione dell'oggetto dell'obbligo di deposito non solo non fondata sul dato testuale, ma anche del tutto arbitraria, stante l'assenza di validi parametri capaci di definire quali documenti siano “più utili” e quali no.
Non si vede, ad esempio, perché considerare “necessario” il deposito tempestivo del bilancio o della dichiarazione annuale IVA e non, invece, quello delle scritture contabili o dei registri occorrenti per verificare la corretta formazione del documento di fine esercizio.
Il punto è che, semplicemente, la disposizione in esame non opera alcuna distinzione.
In sintesi, è un fuor d'opera parlare di “assenza di pregiudizio”, giacché da un lato la norma considera tutti i documenti elencati come ugualmente obbligatori, e dall'altro l'assenza di qualunque documento pregiudica, di per sé, la piena ed effettiva conoscenza degli organi della procedura.
Come condivisibilmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non è dunque consentito discorrere di “funzionalità” o meno dei documenti di cui la parte ha omesso il deposito, per ricollegare la sanzione dell'inammissibilità al mancato deposito di quei soli documenti in tesi “funzionali”.
Infatti, “l'obbligo per il tribunale di verificare la completezza e la regolarità della documentazione depositata a sostegno della domanda di concordato risulta, innanzitutto, dalle indicazioni testuali del legislatore, che per l'appunto ha espressamente subordinato l'apertura della procedura al riscontro operato dal giudicante sotto tale aspetto (art. 163 1.f.)” (Cass. n. 12549/2014).
Come altresì rilevato, inoltre, “al di là del dato testuale, di per sé assorbente, alle medesime conclusioni si perverrebbe tuttavia anche ove mancasse la norma ora richiamata, alla luce della configurazione
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dell'istituto del concordato preventivo, quale risultante dai reiterati interventi normativi succedutisi a far tempo dalla 1. 14.5.2005, n. 80.
Come è noto, il legislatore con l'intervento riformatore della disciplina del concordato preventivo ne ha inteso rafforzare i profili negoziali rispetto a quelli pubblicistici, ed ha quindi rimesso direttamente ai creditori la valutazione in ordine alla economicità della soluzione proposta dal debitore, assegnando al giudice il compito di controllare la regolarità della procedura, anche sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti giuridici idonei a consentirne un esito positivo” (cfr. Cass. cit.).
Da ciò discende, pertanto, “che il presupposto per il corretto esercizio del nuovo compito assegnato ai creditori va individuato nella completezza e nell'affidabilità della documentazione prodotta (illustrata ed interpretata dapprima dal professionista attentatore, e quindi dal commissario giudiziale), perché solo una puntuale conoscenza della situazione realmente esistente può consentire loro di esprimere convenientemente il giudizio che sono chiamati a formulare”.
Ciò posto, erra la ricorrente nel sostenere che il deposito tardivo dei registri IVA abbia fatto comunque venir meno il presupposto dell'inammissibilità.
Il precedente citato dalla debitrice, infatti, si riferisce ad una regola assai diversa da quella qui applicabile, che non solo non prevedeva alcun termine perentorio, ma, ben più radicalmente, non prevedeva neanche lo stesso deposito dei documenti contabili.
Ciò che non è mutato rispetto al previgente sistema, invece, è la perentorietà del termine entro cui il debitore deve assolvere al deposito della proposta, del piano e (oggi) della documentazione di cui all'art. 39 CCII.
Come precisato dalla giurisprudenza, invero, “si tratta di un termine decadenziale alla cui mancata osservanza di ricollega la sanzione di inammissibilità della domanda” (cfr. Cass. n. 6277/2016).
Non è quindi certo consentito al Tribunale autorizzare una violazione di legge concedendo alla parte un termine per il deposito di documenti che avrebbe dovuto produrre tempestivamente: l'art. 47 comma 4 CCII, del resto, consente unicamente l'assegnazione di un termine per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, sul presupposto logico-semantico per cui il piano e i documenti obbligatori siano stati tutti tempestivamente depositati.
Diversa è la situazione (verificatasi nel presente procedimento), in cui il debitore, nei cui confronti non pende domanda di apertura della liquidazione giudiziale, presenta una domanda prenotativa ex art. 44 CCII omettendo il deposito di alcuni dei documenti previsti dall'art. 39 comma 3 CCII.
In tal caso, infatti, non sussiste un termine perentorio, sicché legittimamente il Tribunale consente al debitore (come avvenuto nella specie con il decreto del 22.5.2025) di integrare la documentazione mancante.
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In conclusione, ritiene il Tribunale che la ricorrente abbia debitamente chiarito i profili critici evidenziati ai punti (iv) e (ii), che permanga invece l'erroneità concettuale di cui al profilo (iii), e che in ogni caso non sia stato rispettato il termine perentorio per il deposito della documentazione prevista dall'art. 39 CCII.
P.Q.M.
DICHIARA l'inammissibilità della domanda;
DISPONE che il presente decreto, a cura della Cancelleria, sia:
- comunicato in copia integrale alla Ricorrente, al Commissario giudiziale e al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 17/11/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Nicolò Grimaudo Dott. Marco Giovanni Lualdi
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DECRETO nel procedimento unico portante R.G. 114/2025 P.U.
PROMOSSO DA
P. IVA: ). Parte_1 P.IVA_1
PREMESSA
Il Tribunale, letti il piano e la proposta di concordato preventivo depositati dalla ricorrente, nonché il parere del Commissario giudiziale, ha fissato udienza ex art. 47 comma 4 CCII rilevando le seguenti criticità:
(i) omesso deposito di una parte della documentazione obbligatoria ex art. 39 CCII nel termine assegnato ai sensi dell'art. 44 CCII, e precisamente: libro giornale, libro inventari, registri IVA degli ultimi tre esercizi -fatta eccezione per quelli relativi ai mesi di agosto e settembre 2025- e registro dei beni ammortizzabili degli esercizi 2023 e 2024;
(ii) distribuzione del valore di liquidazione in violazione dell'art. 84 comma 6 CCII;
(iii) errato classamento dei crediti assistiti da garanzia pubblica ex L. 662/96;
(iv) genericità delle indicazioni richieste dall'art. 87 lett. i CCII in ordine alle iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati.
Con la memoria autorizzata, la ricorrente:
(i) ha dedotto di non essere obbligata alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e del registro dei beni ammortizzabili;
quanto ai registri IVA, invece, ha evidenziato di averli comunque inviati al Commissario prima della scadenza del termine ex art. 44 CCII e, in TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
ogni caso, di averli depositati nel fascicolo della procedura prima dell'udienza del 5.11.2025;
(ii) ha precisato di aver previsto la distribuzione del valore di liquidazione “sulla base dei valori del presumibile passivo che si avrebbe nella denegata ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale, atteso che tale aspetto risulta necessario e coerente al fine di un confronto omogeneo, ovvero porre in contrapposizione dati che si riferiscono al medesimo scenario quello di liquidazione giudiziale, diversamente la rappresentazione, che sarebbe fornita ai creditori, sarebbe fuorviante”;
(iii) ha riferito di aver ricevuto comunicazione di escussione della garanzia MCC in relazione alla posizione della , chiedendo termine per Controparte_1 modificare la proposta concordataria alla luce di tale sopravvenienza;
(iv) ha fornito chiarimenti in ordine alle iniziative necessarie per sopperire ad eventuali scostamenti dai risultati attesi.
Udita la relazione del giudice delegato all'esito dell'udienza di comparizione, il Collegio osserva quanto segue.
SUL MOTIVO (IV)
Le delucidazioni contenute nella memoria autorizzata della debitrice inducono a ritenere sanata la criticità evidenziata nel decreto di fissazione di udienza.
La ricorrente ha infatti meglio precisato, da un lato, i parametri utilizzati per la stima degli aumenti dei costi attesi, e dall'altro, le ragioni (sostanzialmente legate al concreto atteggiarsi dei rapporti con le principali controparti negoziali) che consentono di ritenere plausibili le strategie (aumento prezzi, modifica dei termini di pagamento) prospettate per compensare eventuali scostamenti dei risultati di esercizio.
Sono stati altresì forniti ulteriori ragguagli in merito all'effettiva capacità del terzo di adempiere all'obbligo di apporto di risorse esterne al concordato.
SUL MOTIVO (III)
La debitrice riferisce una circostanza sopravvenuta (comunicazione dell'avvenuta escussione della garanzia pubblica ad opera di uno degli istituti bancari), astrattamente idonea a giustificare la concessione di un termine per la conseguente modifica del classamento e, più in generale, della proposta di concordato.
Rimane, d'altro canto, l'erroneità dell'impostazione seguita dalla ricorrente e da quest'ultima ribadita anche con la memoria autorizzata.
È infatti ben corretto considerare, a livello di tenuta del piano, un fondo spese capace di assicurare il pagamento del credito eventualmente azionato in via di regresso dal Garante pubblico.
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Il “fondo spese”, tuttavia, non può essere classato, difettandone il titolare e, quindi, la funzione propria del classamento (ossia, l'individuazione dei soggetti da ammettere al voto).
Pertanto, non coglie nel segno la spiegazione della società per cui “tale appostamento era inteso quale fondo rischi, e non quale trattamento differenziato all'interno della medesima classe”, poiché dal punto di vista del classamento non è concettualmente ammissibile estrapolare, da un credito unico (es. da finanziamento), una parte da appostare a “fondo rischi”, e tanto meno prospettare il pagamento del primo al 23,5% e il pagamento della seconda al 100%.
Fino all'esercizio del diritto di regresso, il solo credito che viene in rilievo è quello della banca (interamente considerato) e una sola (nella specie, 23%) è la percentuale di pagamento che può essere proposta all'unico soggetto creditore.
Dal punto di vista delle risorse disponibili e del cronoprogramma dei pagamenti, invece, è sufficiente che la debitrice dimostri di avere risorse capaci di assicurare il pagamento dell'eventuale credito di regresso del garante.
Per le ragioni dette, è dunque parimenti errato indicare nella Classe 1 il pagamento “dei crediti aventi garanzia F. Pubblico ex L. 662/96 entro 30 giorni dall'omologazione”, poiché tali crediti (i crediti aventi garanzia pubblica, cioè quelli chirografari) sono in realtà pagati percentualmente nella Classe 2, mentre i crediti di regresso del garante (essi sì, in astratto privilegiati), non esistono ancora.
Né, infine, la società debitrice può fornire tale decettive indicazioni “nella convinzione che sarebbero a breve pervenute le surroghe da parte di MCC”, poiché il classamento deve essere effettuato in base agli attuali titolari del credito, eventuali mutamenti della composizione del passivo giustificando invece una modifica della proposta concordataria.
SUL MOTIVO (II)
Ad avviso del Commissario giudiziale, parte del valore di liquidazione (euro 44.695,10) non risulterebbe distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione, risultando dunque violato il disposto dell'art. 84 comma 6 CCII.
Sullo sfondo, l'assunto per cui occorra raffrontare il valore di liquidazione “con il passivo indicato nella proposta formalizzata ai creditori”.
In senso contrario, la ricorrente sostiene di aver correttamente “previsto la distribuzione del valore di liquidazione sulla base dei valori del presumibile passivo che si avrebbe nella denegata ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale, atteso che tale aspetto risulta necessario e coerente al fine di un confronto omogeneo, ovvero porre in contrapposizione dati che si riferiscono al medesimo scenario quello di liquidazione giudiziale, diversamente la rappresentazione, che sarebbe fornita ai creditori, sarebbe fuorviante”.
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In senso critico, il Commissario giudiziale ha replicato in udienza che “l'interpretazione fornita dalla ricorrente in ordine all'art. 84 comma 6 CCII si risolve in una duplicazione del test di convenienza della proposta concordataria rispetto alla liquidazione giudiziale”.
Al riguardo, il Tribunale ritiene corretta l'impostazione della debitrice nei termini di seguito precisati.
Le risorse distribuite ai creditori nell'ambito di un concordato in continuità, come noto, possono derivare dalla liquidazione di cespiti non funzionali (c.d. “patrimonio statico”) e/o dai flussi (c.d. “patrimonio dinamico”).
La Direttiva UE 2019/1023, in caso di unanimità delle classi, consente di distribuire tutte le risorse, indistintamente, in base al criterio della c.d. Relative Priority Rule.
Il legislatore interno, come risulta dalla Relazione illustrativa, ha inteso dare attuazione a tale previsione con l'introduzione di un nuovo strumento di regolazione della crisi: il P.R.O. (artt. 64-bis ss. CCII).
Con riferimento al concordato preventivo, invece, si è preferita una soluzione di compromesso, volta a coniugare le maggiori libertà distributive introdotte dal diritto UE, con la tradizione giuridica italiana, secondo cui l'intero valore concordatario deve essere distribuito in base alla c.d. Absolute Priority Rule.
La scelta di politica legislativa che emerge dalle disposizioni del Codice (cfr. art. 84 comma 1 in generale;
art. 84 comma 5 con specifico riguardo ai privilegiati;
art. 87 comma 3 in punto di attestazione), mira a tutelare i creditori che vantano aspettative di soddisfacimento sul patrimonio statico in caso di liquidazione, per evitare che uno
“sfavorevole” concordato in continuità sia loro imposto dai residual claimants (che hanno interesse a votare il concordato per ottenere un quid che non riceverebbero in caso di liquidazione).
In sintesi, il legislatore intende assicurare una più ampia libertà distributiva al debitore con riferimento al patrimonio dinamico, ferma restando però la necessaria “neutralità” o indifferenza del concordato per i creditori capienti sul patrimonio statico.
Nel concordato in continuità, peraltro, il patrimonio statico non viene in tutto o in parte liquidato: ad esempio, non sono esercitate le azioni revocatorie o risarcitorie, e non si liquida l'intera azienda.
La soluzione, pertanto, non può essere quella di applicare l'APR o la RPR in base alla fonte da cui, concretamente, deriva il denaro da distribuire in concordato.
Altrimenti, si genererebbe una tensione tra le regole distributive astrattamente applicabili dal debitore (in tesi, solo la RPR, in assenza di cespiti da liquidare), e il principio di convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria (che imporrebbe pur sempre al debitore di applicare l'APR, essendo altrimenti impossibile
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individuare il trattamento alternativo rispetto al quale il concordato non deve essere deteriore).
La soluzione coerentemente prescelta, dunque, consiste nell'individuare un controvalore monetario da imputare figurativamente all'attivo concordatario, sia esso in concreto composto da proventi della liquidazione o da flussi.
Questo equivalente (denominato “valore di liquidazione” dall'art. 84 comma 6), deve dunque essere distribuito ai creditori che risultino “capienti” nell'ipotetica liquidazione giudiziale.
Ciò che eccede questo valore, e che costituisce idealmente (oltre che concretamente)
“patrimonio dinamico”, può viceversa essere assegnato in base alla RPR.
Se questa è la logica di fondo, il valore che ciascun creditore riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale costituisce, allora, non solo la misura minima, ma anche quella massima che allo stesso può essere riservata sul “valore di liquidazione” in sede concordataria.
Sarebbe illogico, cioè, distribuire in base all'APR una parte dei flussi ai creditori concordatari a prescindere dalla specifica misura di partecipazione di ciascuno all'ipotetica distribuzione in sede liquidatoria.
Non avrebbe senso, in altri termini, distribuire a creditori “non capienti” l'equivalente monetario di un patrimonio su cui gli stessi, in caso di liquidazione, non avrebbero diritto di soddisfarsi -in tutto o in parte- rispettando l'ordine delle prelazioni.
La logica di sistema, come detto, è il principio di intangibilità delle aspettative di soddisfacimento dei creditori capienti, che si traduce nella regola che impone la convenienza del concordato, intesa a sua volta come trattamento non deteriore.
Il “trattamento”, tuttavia, non può che avvenire con regole distributive.
Ecco perché, ferma la distinzione concettuale, l'attuazione del principio di convenienza è inevitabilmente connessa alla regola distributiva che di volta in volta si applica.
Dire, infatti, che i creditori devono essere soddisfatti in misura non inferiore a quella della liquidazione giudiziale, significa dire che il debitore deve distribuire in loro favore almeno quanto essi riceverebbero nello scenario alternativo.
E siccome in tale ultimo scenario opera l'APR, questa non può che essere (come logicamente prescrive l'art. 84 comma 6) la regola distributiva applicabile anche al concordato preventivo -relativamente al valore di liquidazione- onde assicurarne la convenienza.
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La norma che disciplina la distribuzione del valore di liquidazione, pertanto, non è un'inutile duplicazione del principio di convenienza.
Al contrario, essa risulta sistematicamente necessaria, perché esprime la regola distributiva che consente (a) di attuare concretamente il principio di convenienza e (b) di identificare per sottrazione -da un insieme ontologicamente unitario: flussi- l'ammontare che può essere distribuito in base ad una regola diversa.
Derogare alla RPR, regola “propria” della risorsa da cui concretamente deriva il denaro distribuito (flussi), ha in definitiva senso solo se in tal modo si intende tutelare la pretesa che un creditore avrebbe sul patrimonio statico in caso di distribuzione del ricavato secondo l'APR: un patrimonio che, non essendo liquidato in tutto o in parte nel concordato in continuità, rileva ex art. 84 comma 6 come controvalore virtuale da imputare ad un quid diverso (=patrimonio dinamico).
Se un creditore, invece, non ha aspettative di soddisfacimento in tutto o in parte sul
“patrimonio statico”, non vi è ragione di riconoscergli una pretesa sul suo equivalente in flussi (i quali, costituendo patrimonio dinamico, sono di regola distribuibili in base alla RPR).
Tanto più che, correlativamente, quella parte di flussi attribuita senza logica ad alcuni creditori incapienti, verrebbe sottratta alla distribuzione tramite RPR agli altri creditori incapienti.
Per esemplificare, si ipotizzi uno scenario liquidatorio in cui né né (creditori di CP_2 grado uno successivo all'altro) trovino utile collocazione nel riparto ipotetico, perché la loro quota è destinata al pagamento del TFR dei dipendenti (il cui rapporto di lavoro si assume cessi per effetto dell'apertura della liquidazione).
Si ipotizzi ancora che, non venendo in rilievo il TFR nel concordato in continuità, il solo risulti “capiente” sul “valore di liquidazione” che il debitore in concordato deve CP_2 distribuire ex art. 84 comma 6.
Ci si chiede perché, allora, dare a , e non a , qualcosa che nessuno dei due ha CP_2 aspettativa di ricavare dalla liquidazione.
Al riguardo, non vale rispondere “perché è capiente nello scenario concordatario”, CP_2 giacché ciò che si sta in concreto distrib , come detto, sono flussi, cioè patrimonio dinamico che di regola dovrebbe essere distribuito con la RPR, e che solo per le ragioni di tutela di cui sopra, si sta fittiziamente considerando patrimonio statico.
Sulla base della logica prima ricostruita, nessuno dei due è un creditore “garantito” dal patrimonio statico dell'imprenditore, e dunque nessuno dei due ha diritto di soddisfarsi, nel concordato, sul controvalore in flussi di tale patrimonio.
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Entrambi, invece, hanno diritto di partecipare in base alla RPR alla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione: un valore, cioè, corrispondente al “patrimonio dinamico” del debitore, sul quale tanto i creditori capienti quanto quelli incapienti debbono essere soddisfatti (con la meno rigorosa RPR).
In definitiva, le argomentazioni che precedono inducono a concludere che, tanto il valore di liquidazione, quanto il passivo rispetto al quale verificarne la corretta distribuzione secondo l'ordine delle prelazioni, debbano essere stimati in base allo scenario dell'alternativa liquidatoria.
Uno scenario, dunque, che con particolare riferimento al passivo deve necessariamente tener conto delle presumibili passività destinate ad emergere in caso di apertura della liquidazione giudiziale.
Così, qualora in quest'ultimo caso si profili la disgregazione del complesso aziendale, è corretto rappresentare uno stato passivo ricomprendente il TFR dei dipendenti.
Diversamente, qualora sussistano prospettive di cessione unitaria dell'azienda o di un suo ramo, tale posta non dovrà essere considerata (in tutto o in parte), presumendosi che il rapporto di lavoro continui presso il cessionario e che non sia quindi ipotizzabile l'insinuazione del lavoratore nello stato passivo della cedente.
Nel caso di specie, l'azienda attualmente in essere verrebbe meno, in caso di apertura della procedura liquidatoria, per effetto del disimpegno del socio alla cui opera non contrattualizzata si deve l'esistenza stessa dell'organismo produttivo: risulta dunque corretto considerare, ai fini in esame, il credito da TFR dei lavoratori.
Parimenti corretta risulta la considerazione del credito di regresso del Garante pubblico MCC, che, a riprova della fondatezza dell'assunzione, è già stato escusso con riferimento ad una posizione.
Nell'alternativa liquidatoria, pertanto, e non troverebbero soddisfacimento CP_3 CP_4 in misura superiore a quella proposta b quanto il maggior importo di euro 44.695,10 indicato dal Commissario sarebbe impiegato per pagare i crediti di più alto grado inevitabilmente destinati a sorgere per effetto dell'apertura della liquidazione.
Per l'effetto, non è riscontrabile alcuna violazione dell'art. 84 comma 6 CCII.
SUL MOTIVO (I)
Nel termine assegnato dal Tribunale ai sensi dell'art. 44 CCII, la ricorrente ha depositato la Proposta di concordato preventivo, unitamente al Piano e alla seguente documentazione:
- una relazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata al 19.09.2025;
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- uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
- la certificazione debiti tributari, contributivi ed assicurativi;
- l'elenco creditori, con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione;
- una relazione relativa agli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore;
- le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA concernenti i tre esercizi precedenti.
Come rilevato dal Commissario nel Parere del 17.10.2025, la ricorrente non ha invece depositato nel medesimo termine “i libri e le scritture contabili di cui all'art. 2214 CC, (libro giornale e libro inventari), per i quali la società parrebbe beneficiare dell'esonero dalla relativa tenuta, in quanto impresa artigiana”.
Inoltre, con riferimento alle scritture contabili e fiscali obbligatorie, il Commissario ha osservato che “non risultano altresì allegati al piano ed alla proposta di concordato i registri IVA degli ultimi 3 anni, risultando solo prodotti quelli afferenti ai mesi di agosto e settembre 2025, ed il registro beni ammortizzabili degli anni 2023 e 2024, essendo stato allegato unicamente quello riferito all'anno 2025”.
Con la memoria autorizzata, la società ha dedotto la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 18 del DPR n. 600/1973, e di non essere pertanto obbligata alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e del registro dei beni ammortizzabili.
Il rilievo è corretto e merita di essere condiviso, non potendo ipotizzarsi una valenza solo fiscale e non civilistica dell'esenzione, pena la sostanziale incoerenza sistematica e l'inutilità dello sgravio che la norma citata intende assicurare agli imprenditori in possesso di certi requisiti dimensionali.
La stessa debitrice, invece, riconosce che i registri IVA rientrano tra i documenti obbligatori anche per l'impresa “minore”, e di aver depositato entro il termine ex art. 44 CCII solo i registri relativi ad agosto e settembre 2025.
D'altro canto, essa evidenzia:
- di aver sempre messo a disposizione del Commissario tutti i registri IVA;
- di aver comunque depositato, già in allegato alla domanda “prenotativa”, le dichiarazioni annuali IVA;
- che nel caso di domanda di apertura della liquidazione giudiziale, il debitore, sul quale incombe l'onere di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali, “può avvalersi, in luogo di bilanci non depositati, delle scritture contabili e di qualunque altro documento idoneo a fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa, anche
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mediante presunzioni, fornendo, quindi, una qualche rappresentazione riscontrabile dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”;
- di aver “optato per la trasmissione di documentazione fiscale e contabile in via diretta all'ill.mo Commissario, seguendo la prassi consolidata presso i Tribunali, e anche presso codesto ill.mo Foro. In effetti, in altri e diversi procedimenti ci si attiva in tal senso, e soprattutto al fine di venire incontro a esigenze dei Commissari G. in difficoltà nell'accesso e nell'estrazione dal fascicolo di procedura, e degli ostacoli che presenta lo stesso sistema informatizzato ministeriale”;
- la “volontà di evitare di sovraccaricare il sistema informatico ministeriale, con un deposito oltremodo voluminoso”.
La ricorrente, infine, ha sottolineato di aver in ogni caso depositato i registri IVA anni 2020-2025 “prima di ogni dichiarazione formale e finale di codesto on.le Collegio, con eliminazione del presupposto di inammissibilità della domanda di concordato”, in quanto “secondo giurisprudenza di legittimità, seppur pronunce rese con riferimento a procedimento retto dalla precedente Legge Fallimentare ma applicabile, per analogia, al caso di specie, l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo non può essere pronunciata quando l'imprenditore depositi la documentazione previsti dal VI comma art 161 LF, prima dell'emissione della decisione di inammissibilità per mancanza di documenti. (cfr Cassazione civ., Ord. Sez. 1, num. 33594 del 2021)”.
La tesi della debitrice non è fondata.
Ai sensi dell'art. 39 CCII, infatti, le scritture contabili e fiscali obbligatorie devono essere depositate presso il tribunale.
Tale documentazione, nel caso di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi ex art. 44 CCII, deve inoltre essere depositata (unitamente alla proposta e al piano) entro il termine assegnato dal tribunale (cfr. art. 44 comma 1 lett. a).
Orbene, l'ampliamento normativo del corredo documentale che il debitore ha l'onere di depositare presso il tribunale costituisce ha carattere chiaramente innovativo rispetto al previgente art. 170 l.fall., secondo cui l'imprenditore poteva limitarsi a tenere i libri contabili a disposizione del giudice delegato e del commissario.
Non è pertanto pertinente il riferimento alla “prassi” e alla giurisprudenza formatasi in relazione ad una regola differente.
Parimenti fuori luogo è il richiamo alla possibilità, per il debitore di cui si chiede la liquidazione giudiziale, di fornire la prova dell'insussistenza delle soglie dimensionali anche attraverso documenti diversi dal bilancio, visto che l'art. 41 comma 4 CCII prescrive l'onere del debitore di depositare documenti diversi da quelli di cui all'art. 39 CCII, e che l'onere documentale di cui a quest'ultima disposizione non è certo finalizzato a dimostrare l'esistenza dei presupposti dimensionali necessari per respingere una domanda formulata dal creditore.
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Difetta, quindi, anche l'identità di ratio su cui si fonda l'invocata analogia interpretativa.
Insostenibile e contraddittoria, poi, è l'intenzione di “non sovraccaricare il sistema”, se solo si considera che la ricorrente ha allegato ben cento documenti alla domanda, tra cui anche documenti per nulla obbligatori come contratti, fatture e prospetto spese condominiali.
A nulla rileva, ancora, che “le informazioni necessarie al fine di evidenziare le operazioni rilevanti ai fini del corretto assolvimento degli adempimenti in materia di IVA, erano e sono state fornite attraverso il deposito delle dichiarazioni Iva annue”.
Anzitutto, il dato normativo non è suscettibile di una lettura “sostanzialistica”, che pretenda di poter individuare un “nucleo” documentale minimo da depositare entro il termine ex art. 44 CCII, per differenziarlo da altri documenti -pure espressamente richiesti- ma che la parte potrebbe depositare in seguito.
Un simile approccio, difatti, finirebbe per determinare un'abrogazione di fatto dell'obbligo di depositare tempestivamente le scritture contabili di cui all'art. 39 CCII (sull'assunto per cui, dopo tutto, basterebbero le dichiarazioni annuali), e, in ogni caso, porterebbe ad una relativizzazione dell'oggetto dell'obbligo di deposito non solo non fondata sul dato testuale, ma anche del tutto arbitraria, stante l'assenza di validi parametri capaci di definire quali documenti siano “più utili” e quali no.
Non si vede, ad esempio, perché considerare “necessario” il deposito tempestivo del bilancio o della dichiarazione annuale IVA e non, invece, quello delle scritture contabili o dei registri occorrenti per verificare la corretta formazione del documento di fine esercizio.
Il punto è che, semplicemente, la disposizione in esame non opera alcuna distinzione.
In sintesi, è un fuor d'opera parlare di “assenza di pregiudizio”, giacché da un lato la norma considera tutti i documenti elencati come ugualmente obbligatori, e dall'altro l'assenza di qualunque documento pregiudica, di per sé, la piena ed effettiva conoscenza degli organi della procedura.
Come condivisibilmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non è dunque consentito discorrere di “funzionalità” o meno dei documenti di cui la parte ha omesso il deposito, per ricollegare la sanzione dell'inammissibilità al mancato deposito di quei soli documenti in tesi “funzionali”.
Infatti, “l'obbligo per il tribunale di verificare la completezza e la regolarità della documentazione depositata a sostegno della domanda di concordato risulta, innanzitutto, dalle indicazioni testuali del legislatore, che per l'appunto ha espressamente subordinato l'apertura della procedura al riscontro operato dal giudicante sotto tale aspetto (art. 163 1.f.)” (Cass. n. 12549/2014).
Come altresì rilevato, inoltre, “al di là del dato testuale, di per sé assorbente, alle medesime conclusioni si perverrebbe tuttavia anche ove mancasse la norma ora richiamata, alla luce della configurazione
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dell'istituto del concordato preventivo, quale risultante dai reiterati interventi normativi succedutisi a far tempo dalla 1. 14.5.2005, n. 80.
Come è noto, il legislatore con l'intervento riformatore della disciplina del concordato preventivo ne ha inteso rafforzare i profili negoziali rispetto a quelli pubblicistici, ed ha quindi rimesso direttamente ai creditori la valutazione in ordine alla economicità della soluzione proposta dal debitore, assegnando al giudice il compito di controllare la regolarità della procedura, anche sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti giuridici idonei a consentirne un esito positivo” (cfr. Cass. cit.).
Da ciò discende, pertanto, “che il presupposto per il corretto esercizio del nuovo compito assegnato ai creditori va individuato nella completezza e nell'affidabilità della documentazione prodotta (illustrata ed interpretata dapprima dal professionista attentatore, e quindi dal commissario giudiziale), perché solo una puntuale conoscenza della situazione realmente esistente può consentire loro di esprimere convenientemente il giudizio che sono chiamati a formulare”.
Ciò posto, erra la ricorrente nel sostenere che il deposito tardivo dei registri IVA abbia fatto comunque venir meno il presupposto dell'inammissibilità.
Il precedente citato dalla debitrice, infatti, si riferisce ad una regola assai diversa da quella qui applicabile, che non solo non prevedeva alcun termine perentorio, ma, ben più radicalmente, non prevedeva neanche lo stesso deposito dei documenti contabili.
Ciò che non è mutato rispetto al previgente sistema, invece, è la perentorietà del termine entro cui il debitore deve assolvere al deposito della proposta, del piano e (oggi) della documentazione di cui all'art. 39 CCII.
Come precisato dalla giurisprudenza, invero, “si tratta di un termine decadenziale alla cui mancata osservanza di ricollega la sanzione di inammissibilità della domanda” (cfr. Cass. n. 6277/2016).
Non è quindi certo consentito al Tribunale autorizzare una violazione di legge concedendo alla parte un termine per il deposito di documenti che avrebbe dovuto produrre tempestivamente: l'art. 47 comma 4 CCII, del resto, consente unicamente l'assegnazione di un termine per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, sul presupposto logico-semantico per cui il piano e i documenti obbligatori siano stati tutti tempestivamente depositati.
Diversa è la situazione (verificatasi nel presente procedimento), in cui il debitore, nei cui confronti non pende domanda di apertura della liquidazione giudiziale, presenta una domanda prenotativa ex art. 44 CCII omettendo il deposito di alcuni dei documenti previsti dall'art. 39 comma 3 CCII.
In tal caso, infatti, non sussiste un termine perentorio, sicché legittimamente il Tribunale consente al debitore (come avvenuto nella specie con il decreto del 22.5.2025) di integrare la documentazione mancante.
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In conclusione, ritiene il Tribunale che la ricorrente abbia debitamente chiarito i profili critici evidenziati ai punti (iv) e (ii), che permanga invece l'erroneità concettuale di cui al profilo (iii), e che in ogni caso non sia stato rispettato il termine perentorio per il deposito della documentazione prevista dall'art. 39 CCII.
P.Q.M.
DICHIARA l'inammissibilità della domanda;
DISPONE che il presente decreto, a cura della Cancelleria, sia:
- comunicato in copia integrale alla Ricorrente, al Commissario giudiziale e al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 17/11/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Nicolò Grimaudo Dott. Marco Giovanni Lualdi
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