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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 8696/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 8696/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Lamberti Elena - - Parte_1 Controparte_1
CP_2
- (convenuta) difeso ex art. 9 Controparte_3
del D. Lgs. n. 149/2015;
- , ass. avv. Giancarlo Ruccia;
Controparte_4
premesso
• che il ricorrente deduceva di aver ricevuto la cartella di pagamento 113 2024 00088 166 84
000, oggi impugnata, il 20 settembre 2024, con la quale veniva richiesto il pagamento di una Con serie di importi, tra cui quelli derivanti dall'ordinanza ingiunzione 1118/2021 emessa dalla di;
CP_3
• che affermava di non aver mai ricevuto tale ordinanza ingiunzione prima della cartella suddetta, in quanto il tentativo di notifica effettuato presso la propria residenza non era andato a buon fine a causa del proprio stato di detenzione;
• che chiedeva, tramite il presente ricorso, di dichiarare la nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione 1118/2021 e, conseguentemente, priva di efficacia la cartella di pagamento opposta;
Con
• che le convenute si costituivano;
l si difendeva nel merito, mentre l
[...]
chiedeva di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
Controparte_4
considera
1. L'aspetto preliminare da affrontare nel presente giudizio è la qualificazione della domanda. Il ricorso, depositato il 21/10/2024, è da qualificare come opposizione tardiva all'ordinanza ingiunzione, in quanto non sono stati rispettati i termini di cui all'art. 617 c.p.c. per proporre opposizione agli atti esecutivi. Pertanto, come afferma il codice di rito, nel presente giudizio non possono essere fatti valere i vizi formali dell'atto impugnato, ma doveva essere
Con contestato il merito delle pretese della .
1 R.G.L. 8696/2024
2. Com'è noto, l'ordinanza ingiunzione deve essere opposta nel termine di 60 giorni;
la presente opposizione, anche se fosse affermata la nullità della notifica, doveva essere intesa in funzione recuperatoria, nel senso che il ricorrente sarebbe da considerare rimesso in termini per contestare l'ordinanza ingiunzione 1118/2021.
3. Nel caso di specie, appare in realtà evidente che l' fosse a conoscenza CP_3
dell'effettivo domicilio del ricorrente, in quanto (come emerge anche dei verbali acquisiti dal giudice) nelle more era proseguita l'attività ispettiva nei suoi confronti ed era noto dove questi risiedesse. Si ritiene che, proprio a fronte di un'ordinanza ingiunzione di un importo così elevato, la pubblica amministrazione avrebbe dovuto utilizzare la dovuta cautela ed effettuare i necessari controlli una volta che la notifica non risultasse efficacemente perfezionata.
4. Però, come anticipato, la nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione può avere come unico effetto quello di consentire un'opposizione tardiva alla stessa;
i 30 giorni, previsti dall'articolo 6, comma 6, d.lgs. 150/2011, decorrono dalla valida notificazione del provvedimento. Poiché la prima notifica dell'ordinanza ingiunzione non può ritenersi compiutamente avvenuta, il termine decorre dal giorno in cui il ricorrente ha avuto notizia dell'atto impositivo, ossia il 20 settembre 2024: il ricorso, depositato il 21 ottobre 2024, è tempestivo, poiché il giorno in cui scadevano i termini era domenica.
5. La remissione in termini del ricorrente con conseguente tempestività dell'opposizione,
però, non ha altra conseguenza se non porlo nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato laddove avesse depositato tale opposizione prima di ricevere la cartella esattoriale;
ciò significa, di conseguenza, che questi avrebbe dovuto proporre, con il presente ricorso, tutte le difese avverso l'atto dell'ispettorato del lavoro.
6. È evidente che ciò non è accaduto: il si è limitato ad eccepire la nullità della Pt_1
notifica dell'ordinanza ingiunzione, chiedendo la declaratoria di inefficacia della cartella esattoriale;
ma tale domanda è infondata in quanto, come già ricordato, per far valere le irregolarità formali del titolo e del precetto occorreva un'azione ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., sottoposta ad un termine di 20 giorni dalla notifica del medesimo (nel caso di specie, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il 10 ottobre 2024).
7. Il nodo giuridico è stato sciolto con la sentenza, citata da parte convenuta, SS.UU.
22080/2017 che, seppur vertendo in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada, statuisce principi di diritto che sono direttamente applicabili al caso di specie. Afferma la
Cassazione che:
a. “la notificazione tempestiva del verbale di accertamento attiene quindi alla modalità di formazione del titolo esecutivo, ma la violazione dell'obbligo di
2 R.G.L. 8696/2024
notificazione tempestiva che incombe sull'amministrazione non impedisce la venuta ad esistenza del «titolo esecutivo», piuttosto dà luogo ad un titolo esecutivo viziato formalmente, perché è stato invalido od irregolare il suo procedimento di formazione”: come già rilevato, l'irregolarità del titolo doveva essere fatta valere con lo strumento (e i termini) dell'art. 617 c.p.c.;
b. tale aspetto è chiarito dalle Sezioni Unite: “nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale”;
c. il titolo esecutivo, rappresentato dall'ordinanza ingiunzione che diventa oggetto di un'azione “recuperatoria”, ossia dell'azione che viene “esperita contro
l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione”; precisa la Suprema Corte che “il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può "recuperare" tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso
l'ordinanza-ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti perciò il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti perciò la pretesa sanzionatoria)”.
8. In sintesi, la declaratoria di nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione non implica la nullità dell'ordinanza medesima (né della cartella esattoriale, che avrebbe dovuta essere fatta valere nei termini dell'art. 617 c.p.c.), ma rappresenta un accertamento preliminare mirato a consentire al ricorrente di spiegare le proprie difese nel merito avverso l'atto Con impositivo della . In assenza di alcuna contestazione in merito al contenuto dell'ordinanza ingiunzione, questa dev'essere confermata ed il ricorso rigettato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei soli
Con confronti della;
si ritiene di compensare le spese con l , Controparte_4
convenuta ai soli fini della litis denuntiatio (essendo l'ente riscossore, del tutto estraneo alla pretesa).
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
3 R.G.L. 8696/2024
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere all' di le Controparte_6 CP_3
spese di lite, che liquida in € 7.000 oltre accessori;
- compensa le spese tra il ricorrente e l . Controparte_4
Torino, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
4
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 8696/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Lamberti Elena - - Parte_1 Controparte_1
CP_2
- (convenuta) difeso ex art. 9 Controparte_3
del D. Lgs. n. 149/2015;
- , ass. avv. Giancarlo Ruccia;
Controparte_4
premesso
• che il ricorrente deduceva di aver ricevuto la cartella di pagamento 113 2024 00088 166 84
000, oggi impugnata, il 20 settembre 2024, con la quale veniva richiesto il pagamento di una Con serie di importi, tra cui quelli derivanti dall'ordinanza ingiunzione 1118/2021 emessa dalla di;
CP_3
• che affermava di non aver mai ricevuto tale ordinanza ingiunzione prima della cartella suddetta, in quanto il tentativo di notifica effettuato presso la propria residenza non era andato a buon fine a causa del proprio stato di detenzione;
• che chiedeva, tramite il presente ricorso, di dichiarare la nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione 1118/2021 e, conseguentemente, priva di efficacia la cartella di pagamento opposta;
Con
• che le convenute si costituivano;
l si difendeva nel merito, mentre l
[...]
chiedeva di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
Controparte_4
considera
1. L'aspetto preliminare da affrontare nel presente giudizio è la qualificazione della domanda. Il ricorso, depositato il 21/10/2024, è da qualificare come opposizione tardiva all'ordinanza ingiunzione, in quanto non sono stati rispettati i termini di cui all'art. 617 c.p.c. per proporre opposizione agli atti esecutivi. Pertanto, come afferma il codice di rito, nel presente giudizio non possono essere fatti valere i vizi formali dell'atto impugnato, ma doveva essere
Con contestato il merito delle pretese della .
1 R.G.L. 8696/2024
2. Com'è noto, l'ordinanza ingiunzione deve essere opposta nel termine di 60 giorni;
la presente opposizione, anche se fosse affermata la nullità della notifica, doveva essere intesa in funzione recuperatoria, nel senso che il ricorrente sarebbe da considerare rimesso in termini per contestare l'ordinanza ingiunzione 1118/2021.
3. Nel caso di specie, appare in realtà evidente che l' fosse a conoscenza CP_3
dell'effettivo domicilio del ricorrente, in quanto (come emerge anche dei verbali acquisiti dal giudice) nelle more era proseguita l'attività ispettiva nei suoi confronti ed era noto dove questi risiedesse. Si ritiene che, proprio a fronte di un'ordinanza ingiunzione di un importo così elevato, la pubblica amministrazione avrebbe dovuto utilizzare la dovuta cautela ed effettuare i necessari controlli una volta che la notifica non risultasse efficacemente perfezionata.
4. Però, come anticipato, la nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione può avere come unico effetto quello di consentire un'opposizione tardiva alla stessa;
i 30 giorni, previsti dall'articolo 6, comma 6, d.lgs. 150/2011, decorrono dalla valida notificazione del provvedimento. Poiché la prima notifica dell'ordinanza ingiunzione non può ritenersi compiutamente avvenuta, il termine decorre dal giorno in cui il ricorrente ha avuto notizia dell'atto impositivo, ossia il 20 settembre 2024: il ricorso, depositato il 21 ottobre 2024, è tempestivo, poiché il giorno in cui scadevano i termini era domenica.
5. La remissione in termini del ricorrente con conseguente tempestività dell'opposizione,
però, non ha altra conseguenza se non porlo nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato laddove avesse depositato tale opposizione prima di ricevere la cartella esattoriale;
ciò significa, di conseguenza, che questi avrebbe dovuto proporre, con il presente ricorso, tutte le difese avverso l'atto dell'ispettorato del lavoro.
6. È evidente che ciò non è accaduto: il si è limitato ad eccepire la nullità della Pt_1
notifica dell'ordinanza ingiunzione, chiedendo la declaratoria di inefficacia della cartella esattoriale;
ma tale domanda è infondata in quanto, come già ricordato, per far valere le irregolarità formali del titolo e del precetto occorreva un'azione ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., sottoposta ad un termine di 20 giorni dalla notifica del medesimo (nel caso di specie, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il 10 ottobre 2024).
7. Il nodo giuridico è stato sciolto con la sentenza, citata da parte convenuta, SS.UU.
22080/2017 che, seppur vertendo in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada, statuisce principi di diritto che sono direttamente applicabili al caso di specie. Afferma la
Cassazione che:
a. “la notificazione tempestiva del verbale di accertamento attiene quindi alla modalità di formazione del titolo esecutivo, ma la violazione dell'obbligo di
2 R.G.L. 8696/2024
notificazione tempestiva che incombe sull'amministrazione non impedisce la venuta ad esistenza del «titolo esecutivo», piuttosto dà luogo ad un titolo esecutivo viziato formalmente, perché è stato invalido od irregolare il suo procedimento di formazione”: come già rilevato, l'irregolarità del titolo doveva essere fatta valere con lo strumento (e i termini) dell'art. 617 c.p.c.;
b. tale aspetto è chiarito dalle Sezioni Unite: “nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale”;
c. il titolo esecutivo, rappresentato dall'ordinanza ingiunzione che diventa oggetto di un'azione “recuperatoria”, ossia dell'azione che viene “esperita contro
l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione”; precisa la Suprema Corte che “il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può "recuperare" tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso
l'ordinanza-ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti perciò il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti perciò la pretesa sanzionatoria)”.
8. In sintesi, la declaratoria di nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione non implica la nullità dell'ordinanza medesima (né della cartella esattoriale, che avrebbe dovuta essere fatta valere nei termini dell'art. 617 c.p.c.), ma rappresenta un accertamento preliminare mirato a consentire al ricorrente di spiegare le proprie difese nel merito avverso l'atto Con impositivo della . In assenza di alcuna contestazione in merito al contenuto dell'ordinanza ingiunzione, questa dev'essere confermata ed il ricorso rigettato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei soli
Con confronti della;
si ritiene di compensare le spese con l , Controparte_4
convenuta ai soli fini della litis denuntiatio (essendo l'ente riscossore, del tutto estraneo alla pretesa).
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
3 R.G.L. 8696/2024
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere all' di le Controparte_6 CP_3
spese di lite, che liquida in € 7.000 oltre accessori;
- compensa le spese tra il ricorrente e l . Controparte_4
Torino, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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