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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/04/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr. Massimo Vaccari Giudice
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa
DA
,n. a BOLOGNA (BO), il 21/10/2003, CF. Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. PARIGIANI ROBERTA, come da mandato in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
PARTE ATTRICE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
Nel merito: a) DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita della ricorrente, nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“maschile”) si sostituisca l'indicazione del sesso “femminile” e nel senso dell'indicazione del nome a
“ ” sia rettificata nel nuovo nome “ e di conseguenza Parte_1 Pt_2
ORDINARE all'ufficio anagrafe del Comune ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso .
a) DICHIARARE ACCERTATO, quale conseguenza dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, il diritto della ricorrente a sottoporsi a tutti gli eventuali e futuri interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari
CONCLUSIONI DEL PM “visto, nulla si oppone.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione,
con il quale parte attrice ha chiesto l'autorizzazione alla rettificazione di attribuzione del suo sesso, da maschile a femminile, e l'accertamento del suo diritto all'esecuzione dell'intervento chirurgico per il conseguente adeguamento dei caratteri sessuali;
rilevato che parte attrice ha riferito:
- che fin da giovane ha vissuto la sua identità psicosessuale come femminile, percependo la sua varianza di genere;
- di presentare un quadro psicoclinico di transgenderismo e di disforia di genere, comprovato dalla documentazione medica versata in atti, nonché
di essere seguita dal 2022 dalla Dott.ssa – Persona_1
Psicoterapeuta Socio fondatore e Consulente presso M.I.T., la CP_1
quale in esito al percorso psicodiagnostico ha accertato la sussistenza di un quadro di un quadro diagnostico “…di Disforia di Genere (302.85 -
DSM 5)” e che non sono emersi disturbi psicopatologici (cfr. doc. 2);
- di aver iniziato nell'anno 2023 una terapia ormonale femminilizzante sotto controllo di un medico endocrinologo, con conseguente modificazione dei caratteri sessuali esteriori (cfr. Relazione Prof.ssa
[...]
, doc. 3); Persona_2
- che già prima di intraprendere il percorso di transizione, ha condotto la sua vita al femminile, sia sotto il profilo psicologico che relazionale,
manifestando comportamenti prettamente femminili;
osservato che, all'udienza di comparizione celebrata in data 11/03/25,
parte attrice ha confermato integralmente il contenuto del ricorso, sicché la causa è stata assegnata in decisione;
osservato che, nel merito, le domande di parte attrice sono fondate e devono pertanto essere accolte, per le ragioni di seguito indicate;
rilevato, in iure, che, in merito alla domanda volta a ottenere la rettificazione anagrafica, occorre preliminarmente esaminare il contenuto dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui stabilisce un nesso tra la rettifica dei dati anagrafici e la modificazione dei caratteri sessuali,;
osservato che, sul punto, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione della norma di cui sopra con sentenza n. 15138/2015,
ha rimarcato il carattere strettamente personale e individuale del percorso di cambiamento del sesso e ha affermato: i) che la rettificazione nei registri dello stato civile dei dati anagrafici non richiede necessariamente l'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali primari;
ii) che tale conclusione è confermata dall'interpretazione logica e sistematica delle norme di cui all'art. 1 e all'art. 3 della L. 164/82, tenuto conto che la prima disposizione non fa menzione delle concrete modalità della modificazione dei caratteri sessuali, mentre il successivo art. 3 (abrogato nella sua originaria formulazione per effetto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34,
comma 39, e attualmente trasfuso, senza variazioni testuali, nel D.Lgs. n.
150 del 2011, art. 31, comma 4) prescrive il trattamento chirurgico solo
“…quando risulta necessario”;
osservato che la Cassazione ha, tuttavia, precisato che occorre
“…accertare in maniera rigorosa la serietà ed univocità del percorso scelto
e la compiutezza dell'approdo finale”, in quanto tale aspetto è funzionale a garantire il rinvenimento di quel giusto bilanciamento tra valori costituzionali, identificati rispettivamente nel diritto alla identità personale e nell'esigenza di certezza nelle relazioni giuridiche;
rilevato che nella medesima direzione è andata la pronuncia successiva della Corte Costituzionale (sentenza n. 221 del 2015), che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 14 aprile 1982, n. 164, ha escluso la necessarietà sic et simpliciter dell'intervento chirurgico, ai fini dell'ottenimento della rettificazione dei dati anagrafici;
osservato che l'approdo a tale conclusione è avvenuto valorizzando la portata evolutiva della norma di cui alla Legge n. 164 del 1982, quale norma propria di “una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai
valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche
nelle situazioni minoritarie ed anomale” e che per tali motivi accoglie “un
concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più
esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento
della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di
appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere
psicologico e sociale.” (cfr. C. Cost. 161/1985);
rilevato che, nella prospettiva della Consulta, la valorizzazione delle istanze personalistiche, nelle quali è ricompreso il diritto all'identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, impone che sia rimessa al soggetto la scelta della modalità attraverso cui realizzare il mutamento della propria identità di genere, mutamento che
“…deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e
fisici che concorrono a comporre l'identità di genere” e deve potersi dire definitivo, ferma restando l'impossibilità di predeterminare le modalità del percorso di transizione per la varietà delle situazioni personali, non catalogabili entro schemi rigidi;
osservato che, in tale prospettiva, l'intervento chirurgico perde la sua connotazione di prerequisito per la realizzazione del mutamento di sesso,
divenendo unicamente uno dei possibili mezzi per la sua realizzazione,
funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, in particolare nei casi in cui la divergenza tra soma e psiche sia tale da ingenerare nella persona una forte conflittualità tra il suo sentire psichico e la sua condizione anatomica;
ricostruito come sopra il quadro in diritto;
rilevato in fatto che dalla Relazione psicodiagnostica (cfr. doc. 2, cit.),
emerge:
- che parte attrice è portatrice di una condizione di disforia di genere;
- che la stessa presenta una salda motivazione ad intraprendere e portare a termine il percorso di transizione in esame, mostrando consapevolezza circa la irreversibilità, radicalità e definitività dell'acquisto dell'identità di genere femminile;
- l'assenza di controindicazioni rispetto a tale percorso di transizione;
- l'assenza di psicopatologie che possano inficiare il percorso medesimo;
rilevato che dalla Relazione endocrinologica (cfr. doc. 3, cit.) risulta che a parte attrice è stata somministrata terapia ormonale, con conseguente modificazione dei suoi caratteri sessuali esteriori;
osservato, infine, che l'istante si presenta con tratti e caratteristiche femminili, come appurato dal giudice all'udienza di prima comparizione;
osservato, pertanto, che, sulla base di tutti gli elementi sopra esaminati,
deve integralmente accogliersi la domanda di rettificazione dell'attribuzione del sesso formulata da parte attrice;
osservato, infine, che la Corte Costituzionale, decidendo sulle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, 4 comma, del D.Lgs. n. 150/11,
nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già
intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (cfr.
Corte Cost. n. 143 del 23/07/24);
osservato che la Corte ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere “…compiersi già mediante trattamenti ormonali
sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento
di adeguamento chirurgico”, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa ad un trattamento chirurgico che “…avverrebbe
comunque dopo la già disposta rettificazione” (cfr. Corte Cost. n. 143 del
2024);
osservato che secondo la Corte, in questi casi, il regime autorizzatorio,
non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione,
già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 della
Costituzione, in quanto “…non corrisponde più alla ratio legis” (cfr. Corte
Cost. 143/24, cit.);
osservato, pertanto, che, a fronte dei principi espressi dalla Corte
Costituzionale, deve ritenersi venuto meno ex art. 100 c.p.c. l'interesse di parte attrice alla pronuncia giudiziale di un provvedimento stricto sensu di autorizzazione al trattamento medico chirurgico, fermo restando che, nel caso di specie, in forza di quanto sopra illustrato in fatto, sussistono certamente in capo alla parte ricorrente i requisiti per sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione del sesso al fine di adeguare la struttura corporea a quella mentale, favorendo il pieno sviluppo della personalità corrispondente al genere elettivo e il superamento dell'attuale scissione tra il sé psichico ed il sé corporeo;
osservato che va, quindi, ordinato all'Ufficiale dello stato civile competente di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nell'atto di nascita dell'attore, con il cambiamento del nome da “ ” a Parte_1
; Pt_2
osservato che nulla va statuito sulle spese, considerata la natura del giudizio e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
in accoglimento della domanda di n. il Parte_1
21/10/2003 in BOLOGNA (BO), ne dispone la rettificazione di attribuzione di sesso, mediante l'attribuzione del sesso femminile e del nome “ Pt_2
in sostituzione di “ ”; Parte_1
- ordina la conseguente rettificazione presso i registri di stato civile del
Comune di nascita, del Comune di residenza e negli atti e documenti riguardanti parte attrice n. il 21/10/2003 in Parte_1
BOLOGNA (BO);
- dispone che i competenti Uffici del Comune di BOLOGNA (BO),
Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio,
Ministero della pubblica Istruzione procedano all'annotazione della rettifica del sesso e del prenome onde consentire la rettificazione/adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o titoli attestanti la titolarità di beni immobili o di beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
- accerta in capo a parte attrice la sussistenza dei requisiti per sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento e modifica dei suoi caratteri sessuali da maschili a femminili.
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/03/25
Il Giudice estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr. Massimo Vaccari Giudice
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa
DA
,n. a BOLOGNA (BO), il 21/10/2003, CF. Parte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. PARIGIANI ROBERTA, come da mandato in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
PARTE ATTRICE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
Nel merito: a) DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita della ricorrente, nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“maschile”) si sostituisca l'indicazione del sesso “femminile” e nel senso dell'indicazione del nome a
“ ” sia rettificata nel nuovo nome “ e di conseguenza Parte_1 Pt_2
ORDINARE all'ufficio anagrafe del Comune ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso .
a) DICHIARARE ACCERTATO, quale conseguenza dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, il diritto della ricorrente a sottoporsi a tutti gli eventuali e futuri interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari
CONCLUSIONI DEL PM “visto, nulla si oppone.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione,
con il quale parte attrice ha chiesto l'autorizzazione alla rettificazione di attribuzione del suo sesso, da maschile a femminile, e l'accertamento del suo diritto all'esecuzione dell'intervento chirurgico per il conseguente adeguamento dei caratteri sessuali;
rilevato che parte attrice ha riferito:
- che fin da giovane ha vissuto la sua identità psicosessuale come femminile, percependo la sua varianza di genere;
- di presentare un quadro psicoclinico di transgenderismo e di disforia di genere, comprovato dalla documentazione medica versata in atti, nonché
di essere seguita dal 2022 dalla Dott.ssa – Persona_1
Psicoterapeuta Socio fondatore e Consulente presso M.I.T., la CP_1
quale in esito al percorso psicodiagnostico ha accertato la sussistenza di un quadro di un quadro diagnostico “…di Disforia di Genere (302.85 -
DSM 5)” e che non sono emersi disturbi psicopatologici (cfr. doc. 2);
- di aver iniziato nell'anno 2023 una terapia ormonale femminilizzante sotto controllo di un medico endocrinologo, con conseguente modificazione dei caratteri sessuali esteriori (cfr. Relazione Prof.ssa
[...]
, doc. 3); Persona_2
- che già prima di intraprendere il percorso di transizione, ha condotto la sua vita al femminile, sia sotto il profilo psicologico che relazionale,
manifestando comportamenti prettamente femminili;
osservato che, all'udienza di comparizione celebrata in data 11/03/25,
parte attrice ha confermato integralmente il contenuto del ricorso, sicché la causa è stata assegnata in decisione;
osservato che, nel merito, le domande di parte attrice sono fondate e devono pertanto essere accolte, per le ragioni di seguito indicate;
rilevato, in iure, che, in merito alla domanda volta a ottenere la rettificazione anagrafica, occorre preliminarmente esaminare il contenuto dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui stabilisce un nesso tra la rettifica dei dati anagrafici e la modificazione dei caratteri sessuali,;
osservato che, sul punto, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione della norma di cui sopra con sentenza n. 15138/2015,
ha rimarcato il carattere strettamente personale e individuale del percorso di cambiamento del sesso e ha affermato: i) che la rettificazione nei registri dello stato civile dei dati anagrafici non richiede necessariamente l'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali primari;
ii) che tale conclusione è confermata dall'interpretazione logica e sistematica delle norme di cui all'art. 1 e all'art. 3 della L. 164/82, tenuto conto che la prima disposizione non fa menzione delle concrete modalità della modificazione dei caratteri sessuali, mentre il successivo art. 3 (abrogato nella sua originaria formulazione per effetto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34,
comma 39, e attualmente trasfuso, senza variazioni testuali, nel D.Lgs. n.
150 del 2011, art. 31, comma 4) prescrive il trattamento chirurgico solo
“…quando risulta necessario”;
osservato che la Cassazione ha, tuttavia, precisato che occorre
“…accertare in maniera rigorosa la serietà ed univocità del percorso scelto
e la compiutezza dell'approdo finale”, in quanto tale aspetto è funzionale a garantire il rinvenimento di quel giusto bilanciamento tra valori costituzionali, identificati rispettivamente nel diritto alla identità personale e nell'esigenza di certezza nelle relazioni giuridiche;
rilevato che nella medesima direzione è andata la pronuncia successiva della Corte Costituzionale (sentenza n. 221 del 2015), che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 14 aprile 1982, n. 164, ha escluso la necessarietà sic et simpliciter dell'intervento chirurgico, ai fini dell'ottenimento della rettificazione dei dati anagrafici;
osservato che l'approdo a tale conclusione è avvenuto valorizzando la portata evolutiva della norma di cui alla Legge n. 164 del 1982, quale norma propria di “una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai
valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche
nelle situazioni minoritarie ed anomale” e che per tali motivi accoglie “un
concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più
esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento
della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di
appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere
psicologico e sociale.” (cfr. C. Cost. 161/1985);
rilevato che, nella prospettiva della Consulta, la valorizzazione delle istanze personalistiche, nelle quali è ricompreso il diritto all'identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, impone che sia rimessa al soggetto la scelta della modalità attraverso cui realizzare il mutamento della propria identità di genere, mutamento che
“…deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e
fisici che concorrono a comporre l'identità di genere” e deve potersi dire definitivo, ferma restando l'impossibilità di predeterminare le modalità del percorso di transizione per la varietà delle situazioni personali, non catalogabili entro schemi rigidi;
osservato che, in tale prospettiva, l'intervento chirurgico perde la sua connotazione di prerequisito per la realizzazione del mutamento di sesso,
divenendo unicamente uno dei possibili mezzi per la sua realizzazione,
funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, in particolare nei casi in cui la divergenza tra soma e psiche sia tale da ingenerare nella persona una forte conflittualità tra il suo sentire psichico e la sua condizione anatomica;
ricostruito come sopra il quadro in diritto;
rilevato in fatto che dalla Relazione psicodiagnostica (cfr. doc. 2, cit.),
emerge:
- che parte attrice è portatrice di una condizione di disforia di genere;
- che la stessa presenta una salda motivazione ad intraprendere e portare a termine il percorso di transizione in esame, mostrando consapevolezza circa la irreversibilità, radicalità e definitività dell'acquisto dell'identità di genere femminile;
- l'assenza di controindicazioni rispetto a tale percorso di transizione;
- l'assenza di psicopatologie che possano inficiare il percorso medesimo;
rilevato che dalla Relazione endocrinologica (cfr. doc. 3, cit.) risulta che a parte attrice è stata somministrata terapia ormonale, con conseguente modificazione dei suoi caratteri sessuali esteriori;
osservato, infine, che l'istante si presenta con tratti e caratteristiche femminili, come appurato dal giudice all'udienza di prima comparizione;
osservato, pertanto, che, sulla base di tutti gli elementi sopra esaminati,
deve integralmente accogliersi la domanda di rettificazione dell'attribuzione del sesso formulata da parte attrice;
osservato, infine, che la Corte Costituzionale, decidendo sulle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, 4 comma, del D.Lgs. n. 150/11,
nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già
intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (cfr.
Corte Cost. n. 143 del 23/07/24);
osservato che la Corte ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere “…compiersi già mediante trattamenti ormonali
sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento
di adeguamento chirurgico”, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa ad un trattamento chirurgico che “…avverrebbe
comunque dopo la già disposta rettificazione” (cfr. Corte Cost. n. 143 del
2024);
osservato che secondo la Corte, in questi casi, il regime autorizzatorio,
non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione,
già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 della
Costituzione, in quanto “…non corrisponde più alla ratio legis” (cfr. Corte
Cost. 143/24, cit.);
osservato, pertanto, che, a fronte dei principi espressi dalla Corte
Costituzionale, deve ritenersi venuto meno ex art. 100 c.p.c. l'interesse di parte attrice alla pronuncia giudiziale di un provvedimento stricto sensu di autorizzazione al trattamento medico chirurgico, fermo restando che, nel caso di specie, in forza di quanto sopra illustrato in fatto, sussistono certamente in capo alla parte ricorrente i requisiti per sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione del sesso al fine di adeguare la struttura corporea a quella mentale, favorendo il pieno sviluppo della personalità corrispondente al genere elettivo e il superamento dell'attuale scissione tra il sé psichico ed il sé corporeo;
osservato che va, quindi, ordinato all'Ufficiale dello stato civile competente di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nell'atto di nascita dell'attore, con il cambiamento del nome da “ ” a Parte_1
; Pt_2
osservato che nulla va statuito sulle spese, considerata la natura del giudizio e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
in accoglimento della domanda di n. il Parte_1
21/10/2003 in BOLOGNA (BO), ne dispone la rettificazione di attribuzione di sesso, mediante l'attribuzione del sesso femminile e del nome “ Pt_2
in sostituzione di “ ”; Parte_1
- ordina la conseguente rettificazione presso i registri di stato civile del
Comune di nascita, del Comune di residenza e negli atti e documenti riguardanti parte attrice n. il 21/10/2003 in Parte_1
BOLOGNA (BO);
- dispone che i competenti Uffici del Comune di BOLOGNA (BO),
Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio,
Ministero della pubblica Istruzione procedano all'annotazione della rettifica del sesso e del prenome onde consentire la rettificazione/adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o titoli attestanti la titolarità di beni immobili o di beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
- accerta in capo a parte attrice la sussistenza dei requisiti per sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento e modifica dei suoi caratteri sessuali da maschili a femminili.
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/03/25
Il Giudice estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra