Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/02/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
1 R.g. n. 5939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore -
nel procedimento avente ad oggetto la regolamentazione del rapporto tra genitori-figlio minore nato fuori dal matrimonio tra
, assistita e difesa dall'avv.to RICCIARDELLI ANTONIO presso cui elettivamente Parte_1
domicilia;
RICORRENTE
contro
, assistito e difeso dall'avv.to MORIELLO RAFFAELE presso cui elettivamente domicilia;
Controparte_1
RESISTENTE
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di adottare provvedimenti in relazione all'affidamento della figlia minore nata il [...] al di fuori del matrimonio Persona_1
dall'unione con l'odierno resistente.
In particolare, ha chiesto disporsi l'affido esclusivo della minore con residenza privilegiata presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita del padre, e un assegno di mantenimento a carico resistente pari a 400,00 euro mensili, oltre alla contribuzione al 50% alle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva all'affido esclusivo della minore alla madre e al calendario delle visite così come stabilito da parte ricorrente, inoltre, stante le condizioni economiche
1
All'udienza di prima comparizione del 24.01.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo;
pertanto, la causa era riservata in decisione senza termini.
Le parti hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) affido esclusivo della figlia minore (nata il [...]) alla madre;
Per_1
2) diritto di visita del padre è rimesso alla volontà di Per_1
3) il padre si obbliga a versare entro il 5 di ogni mese alla madre, come contributo di mantenimento di
la somma di euro 250,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT Per_1
4) l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre qualunque forma di contributo lo stato voglia versare per i figli;
5) le spese straordinarie sono al 50% tra le parti salve le spese per l'apparecchio dentistico che saranno versate interamente dalla madre;
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore atteso che parte ricorrente rappresentava di essersi sempre occupata in modo esclusivo della figlia e parte resistente confermava la predetta circostanza riferendo allo stato di non essere interessato a recuperare i rapporti con la minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) dispone la regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlia nata fuori dal matrimonio secondo le condizioni previste nell'accordo sottoscritto dalle parti che si intende in questa sede integralmente richiamato;
b) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 27.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
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