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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 29.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8599/21 R.G. tra nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Giorgio Marsano come Parte_1 da procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE
e nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Barbara Fracasso come da Controparte_1 procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.08.2021 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere stata assunta da al fine di prestare assistenza alla sua anziana sorella, di Controparte_1 Parte_2 aver lavorato dal 01.10.2019 dal 05.10.2019 e poi dal 27.10.2019 al 15.05.2020, quale badante convivente della predetta di aver lavorato 22 ore al giorno tutti i giorni della settimana, Parte_2 con sole due ore di pausa al giorno dal lunedì al sabato (dalle 18 alle 20) e con pausa dalle 9 alle 20,30 la domenica;
che il rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato;
di aver ricevuto una retribuzione (€
800,00 mensili) inferiore a quella prevista dal CCNL e comunque alla qualità e quantità del lavoro svolto;
di rimanere pertanto creditrice della complessiva somma di € 17.193,39 come quantificata in atti.
Sulla scorta di tanto, chiedeva accertarsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di cui in premessa e condannarsi parte convenuta al pagamento della somma sopra indicata. Chiedeva altresì dichiararsi la nullità del licenziamento orale intimatole alla cessazione del rapporto dalla datrice di lavoro, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, parte convenuta contestava la fondatezza della domanda deducendo che ogni pretesa avrebbe dovuto eventualmente essere spiegata nei confronti di Parte_2 deceduta il 08.06.2021, e per essa dei suoi eredi.
Espletate le prove orali, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
1 * * *
Stando a quanto prospettato dalle parti ed in assenza di documentazione attestante l'esistenza di un contratto di lavoro, la vicenda devoluta alla cognizione del Tribunale investe la questione del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In proposito, la costante giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, argomenta che: ”il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione” (si veda, ex multis, Cass. civ.,
Sez. Lav., 17992/2010).
E' stato inoltre condivisibilmente osservato che: “ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici
e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione;
lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è, invece, compatibile con ambedue le forme di rapporto di lavoro, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e per modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare” (si veda
Cass. civ., Sez. Lav., 5534/2003).
Deve essere peraltro evidenziato che la giurisprudenza, quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro,
l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per i lavoratore), il lavoro a turni.
Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (nei termini innanzi specificati e cioè la c.d. “eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014 nonché Cass. civ., Sez.
Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014).
2 In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o meno) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella dell'art.2697 c.c. - non sia stato assolto.
Calando detti principi nella vicenda in esame, ritiene il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento.
L'istruttoria testimoniale espletata restituisce un quadro estremamente incerto della vicenda fattuale atteso che l'espletamento di una attività di assistenza da parte della ricorrente ed in favore della defunta
è stato confermato da un unico testimone, . Parte_2 Testimone_1
Il teste ha riferito del colloquio intercorso tra la ricorrente e nella abitazione della Controparte_1 sorella alla presenza di questa, nel corso del quale vennero stabiliti orari e compensi;
di aver Pt_2 accompagnato la ricorrente a riscuotere la retribuzione presso l'abitazione di CP_1
Tuttavia, in ordine alla attività lavorativa concretamente svolta dalla ricorrente, non solo per quanto concerne le mansioni disimpegnate ma anche sotto il profilo dell'osservanza dell'orario di lavoro indicato in ricorso, il teste ha riferito circostanze apprese in larga parte de relato dalla stessa attrice (ADR. la ricorrente lavorava tutto il giorno e dormiva presso l'abitazione della signora si occupava dell'assistenza personale Pt_2 della signora e anche della cucina e della pulizia della casa. Tanto mi è stato riferito dalla ricorrente ma l'ho Pt_2 verificato personalmente nelle occasioni in cui, talvolta, ho accompagnato la ricorrente a fare la spesa per la signora . Pt_2
La teste ha riferito solo sulle condizioni di salute della persona assistita e nulla sul rapporto di Tes_2 lavoro per cui è causa.
Ebbene, per quanto l'incontro tra le parti possa ritenersi sufficientemente provato, come pure lo svolgimento di una attività di assistenza da parte della ricorrente in favore di Parte_2 non altrettanto può dirsi in ordine alla effettiva soggezione della ricorrente al potere direttivo, disciplinare e di controllo di nulla essendo emerso al riguardo. Controparte_1
Non vi è prova sufficientemente rigorosa neppure sull'orario di lavoro (peraltro indicato in una misura inverosimile poiché non si ritiene possibile, per nozioni di comune esperienza, che una persona possa lavorare tutti i giorni per 22 ore al giorno, riposando solo 2 ore, per oltre 6 mesi), atteso che l'unica testimonianza confermativa del rapporto, come detto, si fonda su circostanze apprese de relato e non consente di perimetrare un orario di lavoro.
3 Per le ragioni che precedono, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti attesa la natura della controversia e la equivocità del quadro istruttorio esaminato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 29.05.2025
Il Giudice del Lavoro
F.to Andrea Basta
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 29.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.8599/21 R.G. tra nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Giorgio Marsano come Parte_1 da procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE
e nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Barbara Fracasso come da Controparte_1 procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.08.2021 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere stata assunta da al fine di prestare assistenza alla sua anziana sorella, di Controparte_1 Parte_2 aver lavorato dal 01.10.2019 dal 05.10.2019 e poi dal 27.10.2019 al 15.05.2020, quale badante convivente della predetta di aver lavorato 22 ore al giorno tutti i giorni della settimana, Parte_2 con sole due ore di pausa al giorno dal lunedì al sabato (dalle 18 alle 20) e con pausa dalle 9 alle 20,30 la domenica;
che il rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato;
di aver ricevuto una retribuzione (€
800,00 mensili) inferiore a quella prevista dal CCNL e comunque alla qualità e quantità del lavoro svolto;
di rimanere pertanto creditrice della complessiva somma di € 17.193,39 come quantificata in atti.
Sulla scorta di tanto, chiedeva accertarsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di cui in premessa e condannarsi parte convenuta al pagamento della somma sopra indicata. Chiedeva altresì dichiararsi la nullità del licenziamento orale intimatole alla cessazione del rapporto dalla datrice di lavoro, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, parte convenuta contestava la fondatezza della domanda deducendo che ogni pretesa avrebbe dovuto eventualmente essere spiegata nei confronti di Parte_2 deceduta il 08.06.2021, e per essa dei suoi eredi.
Espletate le prove orali, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
1 * * *
Stando a quanto prospettato dalle parti ed in assenza di documentazione attestante l'esistenza di un contratto di lavoro, la vicenda devoluta alla cognizione del Tribunale investe la questione del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In proposito, la costante giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, argomenta che: ”il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione” (si veda, ex multis, Cass. civ.,
Sez. Lav., 17992/2010).
E' stato inoltre condivisibilmente osservato che: “ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici
e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione;
lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è, invece, compatibile con ambedue le forme di rapporto di lavoro, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e per modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare” (si veda
Cass. civ., Sez. Lav., 5534/2003).
Deve essere peraltro evidenziato che la giurisprudenza, quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro,
l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per i lavoratore), il lavoro a turni.
Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (nei termini innanzi specificati e cioè la c.d. “eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014 nonché Cass. civ., Sez.
Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014).
2 In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o meno) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella dell'art.2697 c.c. - non sia stato assolto.
Calando detti principi nella vicenda in esame, ritiene il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento.
L'istruttoria testimoniale espletata restituisce un quadro estremamente incerto della vicenda fattuale atteso che l'espletamento di una attività di assistenza da parte della ricorrente ed in favore della defunta
è stato confermato da un unico testimone, . Parte_2 Testimone_1
Il teste ha riferito del colloquio intercorso tra la ricorrente e nella abitazione della Controparte_1 sorella alla presenza di questa, nel corso del quale vennero stabiliti orari e compensi;
di aver Pt_2 accompagnato la ricorrente a riscuotere la retribuzione presso l'abitazione di CP_1
Tuttavia, in ordine alla attività lavorativa concretamente svolta dalla ricorrente, non solo per quanto concerne le mansioni disimpegnate ma anche sotto il profilo dell'osservanza dell'orario di lavoro indicato in ricorso, il teste ha riferito circostanze apprese in larga parte de relato dalla stessa attrice (ADR. la ricorrente lavorava tutto il giorno e dormiva presso l'abitazione della signora si occupava dell'assistenza personale Pt_2 della signora e anche della cucina e della pulizia della casa. Tanto mi è stato riferito dalla ricorrente ma l'ho Pt_2 verificato personalmente nelle occasioni in cui, talvolta, ho accompagnato la ricorrente a fare la spesa per la signora . Pt_2
La teste ha riferito solo sulle condizioni di salute della persona assistita e nulla sul rapporto di Tes_2 lavoro per cui è causa.
Ebbene, per quanto l'incontro tra le parti possa ritenersi sufficientemente provato, come pure lo svolgimento di una attività di assistenza da parte della ricorrente in favore di Parte_2 non altrettanto può dirsi in ordine alla effettiva soggezione della ricorrente al potere direttivo, disciplinare e di controllo di nulla essendo emerso al riguardo. Controparte_1
Non vi è prova sufficientemente rigorosa neppure sull'orario di lavoro (peraltro indicato in una misura inverosimile poiché non si ritiene possibile, per nozioni di comune esperienza, che una persona possa lavorare tutti i giorni per 22 ore al giorno, riposando solo 2 ore, per oltre 6 mesi), atteso che l'unica testimonianza confermativa del rapporto, come detto, si fonda su circostanze apprese de relato e non consente di perimetrare un orario di lavoro.
3 Per le ragioni che precedono, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti attesa la natura della controversia e la equivocità del quadro istruttorio esaminato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 29.05.2025
Il Giudice del Lavoro
F.to Andrea Basta
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