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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1449/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel.
3) Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1449 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.F. ), nata il [...] ad [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
E
(C.F. ), nato il [...] ad [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GU Crudo (C.F. ), nel cui C.F._3 studio sito in Catanzaro (CZ), alla Contrada Casello, n. 44, sono elettivamente domiciliati, giuste procure in atti,
RICORRENTI
NONCHÈ P.M. presso il Tribunale di Catanzaro INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 14 settembre 2025, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 29 settembre 2005, in GU (SR) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2005 n. 88, parte II, Serie A); esponevano, altresì, che dalla loro unione non erano nati figli.
In particolare, deducevano che dalla data del decreto con cui era stata omologata la separazione consensuale (23 ottobre 2015), i coniugi non si erano riconciliati, sicché erano giunti alla determinazione di ottenere la pronuncia della sentenza di divorzio.
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 12 novembre 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
In tale data il Collegio si riservava la decisione.
*** La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Siracusa (avvenuta il 5 ottobre 2015) nel procedimento R.G. n. 7224/2015, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 23 ottobre 2015, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“2.Dare atto che i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni altra questione patrimoniale e che pertanto dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e agli interessi in gioco.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi, come indicati in epigrafe, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da (C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
21.08.1977 ad GU (SR), e (C.F. ), nato il Parte_2 C.F._2
22.01.1975 ad GU (SR), celebrato ad GU (SR), in data 29 settembre 2005 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di GU (SR), al n. 88, Parte II, Serie A, Uff. 1 anno
2005;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GU (SR), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel.
3) Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1449 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
(C.F. ), nata il [...] ad [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
E
(C.F. ), nato il [...] ad [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GU Crudo (C.F. ), nel cui C.F._3 studio sito in Catanzaro (CZ), alla Contrada Casello, n. 44, sono elettivamente domiciliati, giuste procure in atti,
RICORRENTI
NONCHÈ P.M. presso il Tribunale di Catanzaro INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 14 settembre 2025, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 29 settembre 2005, in GU (SR) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2005 n. 88, parte II, Serie A); esponevano, altresì, che dalla loro unione non erano nati figli.
In particolare, deducevano che dalla data del decreto con cui era stata omologata la separazione consensuale (23 ottobre 2015), i coniugi non si erano riconciliati, sicché erano giunti alla determinazione di ottenere la pronuncia della sentenza di divorzio.
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 12 novembre 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
In tale data il Collegio si riservava la decisione.
*** La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Siracusa (avvenuta il 5 ottobre 2015) nel procedimento R.G. n. 7224/2015, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 23 ottobre 2015, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“2.Dare atto che i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni altra questione patrimoniale e che pertanto dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e agli interessi in gioco.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi, come indicati in epigrafe, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da (C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
21.08.1977 ad GU (SR), e (C.F. ), nato il Parte_2 C.F._2
22.01.1975 ad GU (SR), celebrato ad GU (SR), in data 29 settembre 2005 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di GU (SR), al n. 88, Parte II, Serie A, Uff. 1 anno
2005;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GU (SR), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Maria Concetta Belcastro