Sentenza breve 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 26/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02587/2025 REG.RIC.
N. 02608/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2587 del 2025, proposto da
LN IA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Magnifico Comune di Pieve di Cadore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Bressan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RO ET s.r.l., non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2608 del 2025, proposto da
RO ET s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Magnifico Comune di Pieve di Cadore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Bressan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LN IA s.p.a., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione delle più idonee misure cautelari ,
A) quanto al ricorso n. 2587 del 2025, presentato da LN IA s.p.a.
- della nota trasmessa in data 6 ottobre 2025 , con la quale lo Sportello Unico per le Attività Produttive - in merito alla domanda di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs n. 259/2003, presentata in data 30 maggio 2025 dalla società ricorrente, unitamente alla società RO ET s.r.l., per la realizzazione di una stazione radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili in Via Carducci su porzione di terreno catastalmente identificata al N.C.T. del C.C. di Pieve di Cadore Fg. n. 27 – mapp. n. 515 (codice impianto “BL033 Pieve di Cadore”) - ha comunicato che il Magnifico Comune di Pieve di Cadore, con nota del 30 settembre 2025, «ha evidenziato alcune carenze documentali che non consentono di rendere efficace il silenzio assenso invocato da codesta ditta con la nota di “significazione di conclusione della procedura autorizzativa” e di avvenuta formazione del titolo abilitativo richiesto, invitando codesta ditta a non dare inizio ai lavori in oggetto» ;
- della predetta nota del Magnifico Comune di Pieve di Cadore del 30 settembre 2025;
nonché per l’accertamento del silenzio assenso formatosi sulla suddetta domanda di autorizzazione presentata in data 30 maggio 2025;
B) quanto al ricorso n. 2608 del 2025, presentato da RO ET s.r.l., dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso n. 2587 del 2025,
nonché per l’accertamento del silenzio assenso formatosi sulla suddetta domanda di autorizzazione presentata in data 30 maggio 2025;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Magnifico Comune di Pieve di Cadore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ND De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le società ricorrenti con istanza presentata in data 30 maggio 2025 hanno chiesto al Magnifico Comune di Pieve di Cadore, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, il rilascio dell’autorizzazione per realizzare una stazione radio base per reti di comunicazione elettronica mobili (di seguito, SRB) in via Carducci, presso il parcheggio pubblico “Marmarole”, su area catastalmente individuata al Foglio 27, mappale 515 del N.C.T. del Magnifico Comune di Pieve di Cadore.
2. Il procedimento seguìto alla presentazione dell’istanza è stato gestito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SU), gestito dall’Unione Montana di Centro Cadore.
3. La SRB, avente un’altezza pari a circa 30 metri, è stata qualificata come un’infrastruttura necessaria al potenziamento della copertura del servizio di telefonia mobile nel territorio comunale, in attuazione degli obblighi gravanti sull’operatore di telecomunicazioni in forza delle autorizzazioni generali rilasciate ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 259 del 2003.
4. L’ARPAV, Dipartimento provinciale di Belluno, in data 12 giugno 2025 ha espresso parere favorevole sulla domanda sotto il profilo radioprotezionistico, attestando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa in materia di campi elettromagnetici.
5. Inoltre, in relazione alla prossimità dell’impianto alla piazzola per il servizio di elisoccorso, l’ENAC ha rilevato l’assenza di interferenze con i sistemi di navigazione e sicurezza del volo, mentre il gestore del servizio di elisoccorso ha rilasciato, in data 7 giugno 2025, il proprio nulla osta, subordinandolo a prescrizioni tecniche.
6. Decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione senza che fosse stato adottato alcun provvedimento, le società istanti con nota del 29 agosto 2025 hanno comunicato al Comune l’avvenuto perfezionamento del titolo autorizzativo per silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259 del 2003.
7. Tuttavia il SU con comunicazione inviata in data 6 ottobre 2025 ha trasmesso la nota del Magnifico Comune di Pieve di Cadore prot. 9491 del 30 settembre 2025 con cui è stata contestata la formazione del silenzio-assenso, con conseguente diffida dall’iniziare i lavori, in ragione: A) dell’assenza dell’attestazione comunale di cui all’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003; B) dell’incompletezza della documentazione tecnica, con specifico riferimento all’Analisi di Impatto Elettromagnetico (di seguito AIE) e al parere dell’ARPAV; C) dell’omessa considerazione della presenza di strutture sanitarie e della piazzola per il servizio di elisoccorso ; D) della mancata acquisizione dei pareri dell’ENAC e del Genio Civile e della mancanza della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).
8. Dei suddetti provvedimenti in data 30 settembre 2025 e 6 ottobre 2025 le società LN IA e RO ET hanno chiesto l’annullamento, previo accertamento dell’avvenuta formazione del titolo abilitativo per silenzio-assenso.
In particolare LN IA con il ricorso n. 2587/2025 ha affidato le proprie domande ad un unico, articolato gruppo di censure, incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione degli articoli 44, commi 6 e 10, e 49 ter, d.lgs. n. 259/2003, nonché dell’art. 21 nonies , l. n. 241/1990 e dell’art. 8 l. n. 36/2001, sull’eccesso di potere per sviamento ed insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché sul vizio di incompetenza.
Secondo la ricorrente: A) i provvedimenti impugnati sono stati adottati senza considerare che il titolo autorizzativo si era già perfezionato per silenzio-assenso già alla data del 29 luglio 2025, essendo decorso inutilmente il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, avvenuta il 30 maggio 2025, ragion per cui tali provvedimenti sono inefficaci, ai sensi dell’art. 49- ter del d.lgs. n. 259 del 2003 e dell’art. 2, comma 8- bis , della legge n. 241 del 1990, e comunque illegittimi per violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici e per mancato esercizio del potere di autotutela ; B) il Comune ha illegittimamente contestato l’incompletezza dell’AIE e del parere favorevole dell’ARPAV, assumendo che non sarebbero stata considerata la presenza di una RSA e dell’Ospedale Giovanni Paolo II, mentre in realtà tutti gli edifici presenti nel raggio di 300 metri dal punto di installazione della SRB sono stati puntualmente rappresentati nell’AIE e comunque sono rispettati i valori di attenzione previsti dalla normativa di settore, come attestato dall’ARPAV; C) la vicinanza della SRB alla piazzola per il servizio di elisoccorso non è ostativa all’intervento, non avendo l’ENAC rilevato alcuna interferenza, mentre la società esercente il servizio di elisoccorso in data 7 giugno 2025 ha il proprio nulla osta, seppure con prescrizioni; D) l’autorizzazione sismica del Genio Civile non costituisce presupposto per la formazione del titolo autorizzativo ex art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, ma un titolo da acquisire prima dell’inizio dei lavori; E) dalle tavole progettuali risulta che l’impianto è localizzato a notevole distanza dai siti della rete Natura 2000 (oltre 1.300 metri) e su area già impermeabilizzata, sicché non è giustificata la richiesta di ulteriori dichiarazioni o valutazioni ambientali.
9. Con ricorso n. 2608/2025 anche RO ET ha affidato le proprie domande alle seguenti censure (sostanzialmente identiche a quelle dedotte da LN IA):
9.1. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost.; degli articoli 2, 3, 6 e 21-nonies della l.n. 241/1990; degli articoli 44 e 49-ter del d.lgs n. 259/2003. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Sul perfezionamento del titolo autorizzativo per silenzio assenso. Sulla inefficacia dei provvedimenti impugnati. Sulla adozione dei provvedimenti impugnati senza previo avvio di un procedimento di secondo grado e comunque senza il rispetto dei requisiti stabiliti per l’atto di annullamento in autotutela .
I provvedimenti impugnati sono stati adottati quando il titolo autorizzativo si era già perfezionato per silenzio-assenso già alla data del 29 luglio 2025, essendo decorso inutilmente il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza (30 maggio 2025), ragion per cui i provvedimenti stessi sono inefficaci, ai sensi dell’art. 49- ter del d.lgs. n. 259 del 2003 e dell’art. 2, comma 8- bis , della legge n. 241 del 1990, e comunque illegittimi per violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici e per mancato previo esercizio del potere di autotutela .
9.2. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost.; degli articoli 3 e 6 della legge n. 241/1990; degli articoli 4, 8 e 14 della l.n. 36/2001; dell’articolo 42 del d.lgs n. 267/2000; dell’articolo 10 della l.n. 241/2023 e dell’art. 3 del d.p.c.m. 8 luglio 2003. Incompetenza .
Il Comune ha illegittimamente contestato l’incompletezza dell’AIE e del parere favorevole dell’ARPAV, senza considerare che tutti gli edifici presenti nel raggio di 300 metri dal punto di installazione della SRB sono stati rappresentati nell’AIE e comunque sono rispettati i valori di attenzione previsti dalla normativa di settore, come attestato nel parere dell’ARPAV.
9.3. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost; degli articoli 3 e 6 della legge 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti .
La vicinanza della SRB alla piazzola per il servizio di elisoccorso non è ostativa all’intervento, non avendo ENAC rilevato nessuna interferenza controindicata, mentre la società esercente il servizio di elisoccorso in data 7 giugno 2025 ha rilasciato il proprio nulla osta, seppur con prescrizioni.
9.4. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost; degli articoli 3 e 6 della l.n. 241/1990, dell’allegato 12-bis e dell’art.44 del d.lgs 259/2003 .
L’autorizzazione sismica del Genio Civile non è un presupposto per la formazione del titolo autorizzativo ex art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, ma un titolo da acquisire prima dell’inizio dei lavori.
9.5. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost; degli articoli 3 e 6 della l.n. 241/1990; degli articoli 3, 43 e 51 del d.lgs n. 259/2003. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti .
Dalle tavole progettuali emerge che l’impianto è localizzato a notevole distanza dai siti della rete Natura 2000 (oltre 1.300 metri) e su area già impermeabilizzata, sicché non è giustificata la richiesta di ulteriori dichiarazioni o valutazioni ambientali.
10. Il Magnifico Comune di Pieve di Cadore si è costituito in giudizio in entrambi i giudizi, eccependo in rito la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del SU (autore di uno dei due atti impugnati), dell’ARPAV e del Genio Civile e l’inammissibilità dei ricorsi, stante la natura non provvedimentale della suddetta nota del 30 settembre 2025. Nel merito, il Comune ha contestato la formazione del silenzio assenso, ribadendo l’incompletezza della documentazione presentata con l’istanza di autorizzazione, prodotta solo in parte nel presente giudizio, ed ha rimarcato che in presenza di tali carenze documentali sarebbe stata necessario convocare una conferenza di servizi, ragion per cui dovrebbe escludersi in radice la formazione del silenzio-assenso. Inoltre il Comune ha eccepito che l’autocertificazione del silenzio-assenso trasmessa dalle società è priva di effetti, perché manca l’oggetto della stessa, non essendosi perfezionato il titolo richiesto.
11. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza ai sensi dall’art. 60 c.p.a..
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per definire il giudizio con sentenza ai sensi dall’art. 60 c.p.a. e per disporre, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, sussistendo evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
2. Sempre in rito, l’eccezione di difetto del contraddittorio, sollevata dall’Amministrazione resistente, è infondata.
Il presente giudizio ha ad oggetto le domande di annullamento di atti i cui effetti sono imputabili esclusivamente al Magnifico Comune di Pieve di Cadore, anche se la comunicazione del 6 ottobre 2025 è stata effettuata dal SU, ragion per cui l’unico soggetto titolare del potere il cui esercizio sarebbe inciso dall’annullamento degli atti impugnati è il Comune stesso, che però è stato ritualmente evocato in giudizio.
In particolare il SU costituisce un mero apparato organizzativo dell’Amministrazione comunale (Cons. Stato, Sez. II, 7 aprile 2025, n. 2974) e non è titolare del potere di adottare il provvedimento finale sull’istanza per l’installazione di una SBR, né del potere di intervenire in autotutela sul titolo abilitativo eventualmente formatosi per silenzio assenso (T.A.R. Roma, Lazio, Sez. V, 14 gennaio 2025, n. 560).
Né a diversa conclusione conduce la tesi illustrata in udienza dal difensore del Comune, secondo la quale il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche al SU, quale autore formale di uno degli atti impugnati, ossia la comunicazione del 6 ottobre 2025. Deve infatti ribadirsi che - come correttamente evidenziato in replica dalle società ricorrenti - l’oggetto del giudizio non è costituito dall’attività del SU, consistente nella mera comunicazione della determinazione adottata dal Comune con la propria nota del 30 settembre 2025, bensì da tale determinazione, con la quale è stata negata la formazione del titolo ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259 del 2003.
Quanto poi agli soggetti indicati dall’Amministrazione resistente – ossia l’ARPAV, il Genio Civile e gli enti competenti in materia di VINCA – non rivestono la qualità di parti necessarie del presente giudizio, non essendo titolari di situazioni giuridiche soggettive direttamente e immediatamente incise dall’esito del presente giudizio, perché le società ricorrenti contestano soltanto l’operato del Comune.
4. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi, fondata sull’asserita natura meramente istruttoria - e non provvedimentale - degli atti impugnati.
Difatti, la nota comunale del 30 settembre 2025 e la successiva comunicazione del 6 ottobre 2025 esprimono in modo chiaro ed inequivoco la volontà dell’Amministrazione comunale di negare la formazione del titolo ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259 del 2003, contestando la legittimità dell’autocertificazione prodotta dalle società istanti e invitandole a non dare inizio ai lavori.
Dunque un atto con cui viene negata l’esistenza o l’efficacia di un titolo formatosi per silentium non può essere qualificato come atto privo di effetti lesivi, poiché incide direttamente sulla possibilità per l’interessato di avvalersi del titolo e di dare corso all’intervento autorizzato. Tale conclusione trova fondamento nell’art. 49- ter del d.lgs. n. 259 del 2003, che richiama l’art. 2, comma 8- bis , della l. n. 241 del 1990, stabilendo che le determinazioni adottate dall’Amministrazione dopo la scadenza dei termini procedimentali sono inefficaci, ferma restando la possibilità di agire in autotutela, nei casi e nei modi di legge.
Ne discende che gli atti impugnati - lungi dall’essere meri atti interni o infraprocedimentali - costituiscono provvedimenti lesivi e, come tali, sono immediatamente impugnabili.
5. Passando al merito, entrambe le società ricorrenti lamentano innanzi tutto la formazione del titolo abilitativo per silentium , ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003, per omessa conclusione del procedimento autorizzativo nel termine di legge.
La doglianza è fondata.
Da quanto emerge dalla documentazione in atti, le ricorrenti in data 30 maggio 2025 hanno presentato, tramite il SU, al Comune un’istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003, il quale, al secondo comma, prevede che l’istanza dev’essere “predisposta sulla base della modulistica prevista dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207” , che a sua volta prescrive l’utilizzo della modulistica di cui all’allegato 12- bis del d.lgs. n. 259/2003.
A norma del comma 6 del medesimo art. 44, “Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta” , con l’ulteriore precisazione che “Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale” .
Inoltre, il successivo comma 7 dispone che “Quando l’installazione dell’infrastruttura è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione” .
Infine, secondo l’art. 44, comma 10, del d.lgs. 259/2003,“ Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l’intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali” .
Il termine di sessanta giorni di cui all’art. 44 comma 10, decorso il quale si forma il silenzio assenso, è perentorio ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 20 giugno 2025, n. 1022).
6. Ebbene, dal quadro normativo di riferimento appena illustrato si evince che l’installazione di una SRB è soggetta ad una speciale disciplina autorizzatoria, improntata ad esigenze di celerità e semplificazione procedimentale, espressione del favor manifestato dal legislatore per la realizzazione di infrastrutture della specie, favor che si traduce nella previsione dell’istituto del silenzio assenso ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 22 dicembre 2025, n. 2458), oltre che nella riduzione (disposta dall’art. 18, comma 2- bis , d.l. n. 13 del 2023, conv. in legge n. 41 del 2023) a sessanta giorni del termine per la formazione del silenzio assenso, precedentemente fissato in novanta giorni.
7. Tanto premesso, a fronte dell’istanza presentata dalla ricorrente il 30 maggio 2025, il decorso del termine di cui all’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259 del 2003 – unitamente alla formulazione del parere radio-protezionistico favorevole e all’assenza di uno degli atti previsti dal legislatore come idonei ad impedire il perfezionarsi della fattispecie – ha comportato che alla data di adozione dei provvedimenti impugnati il silenzio-assenso si era già perfezionato.
In quella data, pertanto, il Comune:
A) non poteva più richiedere integrazioni documentali come quelle indicate nella nota del 30 settembre 2025, e ciò in quanto, a mente del già citato comma 6, le integrazioni documentali devono essere richieste entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza (e devono comunque osservare il già indicato termine perentorio di conclusione del procedimento);
B) non poteva nemmeno richiedere allegati diversi da quelli previsti per legge, come l’autorizzazione del Genio Civile, che oltre a non essere necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione, non risultano nemmeno contemplati nella modulistica di cui all’allegato 12- bis d.lgs. n. 259 del 2003 (Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 15);
C) poteva soltanto esercitare il potere di autotutela ex art. 21 nonies , l. n. 241/1990, annullando il provvedimento tacitamente formatosi con le garanzie e in presenza dei presupposti di legge (Cons. Stato, Sez. IV, 18 luglio 2025, n. 2528), il che non è avvenuto.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, non possono essere condivise le difese del Comune, che ha negato la formazione del silenzio-assenso assumendo l’asserita incompletezza della documentazione prodotta a corredo dell’istanza.
Del resto questo Tribunale ha già aderito all’orientamento giurisprudenziale, oramai prevalente, secondo cui il silenzio-assenso si perfeziona anche in presenza di una domanda non pienamente conforme alla disciplina di settore, atteso che la ratio dell’istituto è quella di assicurare la certezza dei rapporti giuridici mediante il venir meno del potere di provvedere allo spirare del termine procedimentale, restando in tal caso all’Amministrazione unicamente la possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi per silentium (Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2024, n. 10468; T.A.R. Veneto, Sez. III, 15 maggio 2025, n. 740).
Inoltre non è contestato che, prima della scadenza del previsto termine perentorio di sessanta giorni, il Comune non ha formulato alcuna richiesta di integrazione istruttoria ai sensi dell’art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 259 del 2003, non ha convocato la conferenza di servizi di cui al successivo comma 7, né ha adottato un provvedimento espresso di diniego.
Pertanto il Comune non può addurre - quale causa impeditiva della formazione del silenzio assenso - inerzie o omissioni che sono imputabili alla propria sfera organizzativa, in violazione del principio generale, sancito dall’art. 10 bis della l. n. 241/1990, secondo cui non possono essere addotti tra i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ritardi o inadempimenti riferibili all’amministrazione procedente, come già chiarito dalla giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 14 novembre 2013, n. 2520).
9. Né può ritenersi che la mancata allegazione alla domanda del parere ENAC e della dichiarazione in materia di VINCA incida sulla formazione del silenzio assenso, trattandosi di atti non qualificati dalla legge come presupposti impeditivi della formazione del titolo, né idonei a sospendere il termine perentorio previsto dalla norma.
10. Analoghe considerazioni valgono per la mancata allegazione dell’autorizzazione sismica del Genio Civile avrebbe impedito la formazione del titolo autorizzativo per silenzio assenso non è fondata.
Occorre preliminarmente distinguere, sul piano sistematico, tra i presupposti per la formazione del titolo autorizzativo ex art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003 e le condizioni per l’esecuzione dell’intervento. L’autorizzazione sismica disciplinata dall’art. 94- bis del d.P.R. n. 380 del 2001 attiene, infatti, alla tutela della pubblica incolumità e si colloca nella fase esecutiva dell’intervento, costituendo un presupposto necessario per l’inizio dei lavori, ma non un requisito costitutivo del titolo abilitativo.
La normativa antisismica, pur imponendo che i lavori relativi a interventi rilevanti in zona sismica non possano essere iniziati senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale, non subordina la validità o l’esistenza del titolo autorizzativo – né espresso né tacito – al previo rilascio di tale autorizzazione, che resta distinta e autonoma rispetto al procedimento autorizzatorio disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 6331/2025 cit.).
Ne consegue che la mancata acquisizione dell’autorizzazione sismica del Genio Civile non è idonea a impedire la formazione del silenzio-assenso, il quale si perfeziona ex lege per effetto del decorso del termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, in assenza di un provvedimento espresso di diniego o di un dissenso qualificato tempestivamente comunicato. Eventuali carenze sotto il profilo strutturale o sismico possono rilevare esclusivamente ai fini dell’avvio dell’esecuzione dell’opera o dell’esercizio dei poteri di controllo, ma non incidono retroattivamente sulla formazione del titolo.
Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire alla disciplina antisismica un effetto paralizzante sul meccanismo legale del silenzio-assenso, in contrasto sia con la lettera dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003,che non la prevede, sia con la ratio legis , nonché con il principio di tipicità dei presupposti impeditivi della formazione del titolo tacito.
11. Nè risulta condivisibile la tesi dell’Amministrazione resistente secondo cui la mancata convocazione della conferenza di servizi avrebbe impedito, in radice, la formazione del silenzio assenso.
La conferenza di servizi, prevista dal richiamato art. 44, comma 7, del d.lgs. n. 259/2003, è obbligatoria solo in presenza di interessi pubblici qualificati e differenziati, quali quelli paesaggistici o culturali, che richiedano una valutazione comparativa contestuale da parte di diverse amministrazioni.
Inoltre la sentenza del Consiglio di Stato n. 9520/2025, richiamata dal Comune nelle proprie difese, concerne una fattispecie connotata dalla pacifica sussistenza di un vincolo paesaggistico e dal necessario coinvolgimento della Soprintendenza, circostanze che non ricorrono nel caso in esame, perché il sito di intervento non risulta sottoposto a vincoli paesaggistici e non si ravvisa alcun interesse sensibile, tale da rendere indefettibile la convocazione della Conferenza di servizi.
Ne consegue che la mancata attivazione della Conferenza dei servizi non è idonea a impedire la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003.
12. Infine, il Collegio osserva che la stessa difesa del Comune ha chiarito in udienza di non nutrire alcuna contrarietà sostanziale alla realizzazione della SRB, finalizzata al potenziamento della rete esistente mediante tecnologia 5G, limitandosi a rilevare la tardiva produzione di alcuni documenti.
Tale affermazione rende ulteriormente evidente l’incongruenza della posizione del Comune, che, in assenza di una valutazione negativa sull’intervento e in mancanza di un tempestivo esercizio dei poteri procedimentali, ha nondimeno inteso opporsi alla formazione del silenzio assenso.
13. In conclusione - accertato che i provvedimenti del 30 settembre e 6 ottobre 2025 sono stati adottati dopo che sull’istanza si è formato il silenzio assenso – i ricorsi devono essere accolti e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati e ne dev’essere comunque dichiarata l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2, comma 8- bis , l. n. 241 del 1990.
Resta allora soltanto da precisare che l’autocertificazione dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso, ritualmente trasmessa al Comune ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259 del 2003, spiega piena efficacia, essendosi il titolo autorizzativo già validamente formato per decorso del termine di legge.
14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e successivamente riuniti, li accoglie e, per l’effetto, dichiara l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata dalle società ricorrenti in data 30 maggio 2025 e annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Magnifico Comune di Pieve di Cadore a rifondere le spese di giudizio in favore delle società ricorrenti, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna di esse, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR ID, Presidente
ND De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND De Col | AR ID |
IL SEGRETARIO