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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 5883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5883 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33304/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa AD LO, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33304 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
C.F. P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, Ing. rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Ciconte e Serena Piccardi, in Parte_2 virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, Viale Sauli n.39/4, quindi presso gli indirizzi p.e.c. dei difensori Email_1
e Email_2
OPPONENTE e (C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_3 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Valenti in virtù di procura in calce alla comparsa di
[...] costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via C. Cantù 3 OPPOSTA CONCLUSIONI parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis:
➢ In via principale e nel merito: per le ragioni di cui alla superiore narrativa, ed in particolare, risultando evidente il difetto di legittimazione e/o comunque, il difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto in capo all'opposta, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare e/o, comunque, annullare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo ogni e qualsiasi pretesa avanzata Cont dalla Società nei confronti della Parte_1
➢ In via subordinata: stante la palese infondatezza e l'assoluta carenza di presupposti e di motivazione dell'avversa pretesa, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare e/o, comunque, annullare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovuta la somma richiesta e/o l'insussistenza della posizione debitoria in capo a per i motivi di cui ai punti 1),2) e Parte_1
3) della superiore narrativa;
➢ In entrambe le ipotesi: con vittoria di spese e condanna della parte opposta, ai ss. degli artt. 91 e 96 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia e comunque nei limiti della sua competenza”
parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respingere l'opposizione mossa avverso il DI n. 9175/2024, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento”. pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società in qualità di cessionaria dei Controparte_1 crediti vantati in origine dalla società SI s.r.l. (da questa ceduti a CR s.p.a. e successivamente alla società Olympia SPV s.r.l.), ha chiesto di ingiungere alla società il pagamento dell'importo Parte_1 di euro 642.118,28, in relazione alle due fatture n. VE2000089 di euro 294.237,83 e n. VE2000090 di euro 406.728,02. A tal fine, la ricorrente ha allegato che:
- le società SI s.r.l. e avevano intrattenuto rapporti contrattuali in relazione ai quali Controparte_3 erano state emesse le due fatture sopra indicate;
- tali fatture erano state oggetto di anticipazione bancaria da parte della società CR s.p.a. per complessivi euro 642.118,28, con conseguente mandato irrevocabile all'incasso in rem propriam in favore della medesima CR, per il rimborso dell'anticipazione bancaria, in ragione dell'intercorsa cessione in garanzia del credito portato dalle fatture;
- la società ricorrente aveva acquistato dalla società Olympia SPV s.r.l. il credito di cui era divenuta titolare la CR s.p.a. nei confronti della SI in virtù della dedotta anticipazione bancaria;
Contr
- con comunicazione pec del 2 dicembre 2023 la società aveva comunicato alla debitrice CP_4
l'intervenuta cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
- il credito di euro 642.118,28 era certo ed esigibile e dimostrato dalle scritture contabili della società SI, quali scheda contabile cliente della e libro giornale 2020 della SI s.r.l. Parte_1
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 9175/2024 del 3/07/2024 il Tribunale adito ha ingiunto alla società il pagamento della somma richiesta, pari a complessivi euro 642.118,28, oltre interessi Controparte_3 moratori e spese del procedimento monitorio.
1.3. La società ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per le Parte_1 seguenti ragioni:
- in via pregiudiziale, è stato eccepito il difetto di legittimazione, o meglio, di titolarità attiva del rapporto in Contr capo alla società , in quanto parte ricorrente non aveva provato la stipula di un contratto di cessione del credito tra le società SI s.r.l. e CR s.p.a., con la conseguenza che non era stata fornita la prova del trasferimento della titolarità del credito in capo alla banca – al più, titolare di un mandato all'incasso, istituto profondamente diverso dalla cessione e idoneo a conferire al mandatario la sola legittimazione alla riscossione del credito ceduto – né, quindi, in capo alle successive cessionarie;
- sotto un diverso profilo, l'opponente ha rilevato come nel contratto di appalto stipulato tra le società
[...]
(poi e SI s.r.l., precisamente ai sensi dell'art. 4 del contratto (doc. 12 del Pt_1 Parte_1 fascicolo monitorio), fosse stato convenuto un pactum de non cedendo, in virtù del quale “Non verranno concesse anticipazioni sui pagamenti e sono vietate le cessioni di credito a meno che non espressamente autorizzate dal Committente
[ossia su motivata richiesta scritta […]”, con la conseguenza che l'eventuale cessione del credito Parte_1 effettuata dalla SI in favore della CR in assenza dell'autorizzazione del committente Parte_1
(poi non era valida o, comunque, non era efficace nei confronti della debitrice ceduta, Parte_1 anche in considerazione del fatto che il citato pactum de non cedendo era opponibile, ai sensi dell'art. 1260 Contr comma 2 c.c., alla società che, nell'atto ricognitivo della cessione in suo favore da Olympia SPV s.r.l. (doc. 7 monitorio), aveva espressamente dichiarato “di essere a conoscenza dei rapporti che hanno dato origine ai Crediti ceduti e del loro svolgimento, nonché delle effettive capacità dei Debitori Ceduti, assumendo interamente a proprio carico ogni conseguente alea” (art. 2 pag. 16 atto ricognitivo di cessione sub doc. 7 del fascicolo monitorio); pagina 2 di 6 - infine, parte opponente ha dato atto di aver eseguito il pagamento delle fatture oggetto di causa (al netto di alcuni crediti vantati dalla in favore del Fallimento SI s.r.l., con bonifico del 3 Parte_1 gennaio 2023 (doc. 4 di parte opponente), quindi in data antecedente alla comunicazione della cessione da Contr parte della e con effetto liberatorio rispetto a qualunque posizione debitoria della sorta in Parte_1 forza del contratto di appalto stipulato con la SI s.r.l. Parte opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione o titolarità Contr della società o, comunque, per assenza di una posizione debitoria in capo alla società Parte_1 Contr
con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al risarcimento del danno, anche ai
[...] sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.4. Si è costituita in giudizio la società opposta, contestando i motivi di opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, evidenziando che:
- a seguito dell'anticipazione bancaria delle fatture oggetto di causa (fatture nn. VE2000089 e VE2000090) in favore della società SI, la CR aveva conseguito il diritto di incassare le suddette fatture, per l'esatto rimborso dell'anticipazione bancaria ricevuta, in ragione dell'avvenuta cessione in garanzia in suo favore del credito portato dalle fatture, come pattuito ai sensi dell'art. 14 del contratto di conto corrente n. 103630391 intercorso tra SI e CR (doc. 4 del fascicolo monitorio pag. 45); Contr
- il pactum de non cedendo di cui all'art. 4 del contratto di appalto non era opponibile alla cessionaria , essendo insufficiente, ai fini della prova della conoscenza di tale patto da parte della cessionaria ex art. 1260 Contr comma 2 c.c., la dichiarazione resa dalla medesima nell'atto ricognitivo della cessione con cui affermava di conoscere le caratteristiche dei rapporti sottostanti (dichiarazione che implicava, al più, la conoscenza della derivazione del credito da un contratto di appalto, non anche della presenza in tale contratto di patto di non cedibilità dei crediti) e, in ogni caso, la cessione dei crediti portati dalle fatture oggetto di causa era stata espressamente autorizzata in conformità all'art. 4 del contratto di appalto, alla luce dello scambio di corrispondenza intercorso tra committente e appaltatore (doc. 12 e 13 del fascicolo di parte opposta);
- il pagamento eseguito dalla in favore del Fallimento SI in data 3 gennaio 2023 non Parte_1 poteva considerarsi liberatorio, ai sensi dell'art. 1264 c.c., atteso che nel momento in cui la società
[...] aveva concluso con il fallimento l'accordo di natura transattiva sulle reciproche pretese Parte_1
(evincibile dallo scambio di corrispondenza prodotto sub doc. 7 di parte opponente) e allorchè aveva disposto il bonifico in favore del fallimento (in data 3 gennaio 2023), la stessa era pienamente consapevole dell'intervenuta cessione in favore di CR e del suo diritto di esigere le somme portate dalle fatture oggetto di causa, tenuto conto dell'intervenuta autorizzazione alla cessione, ai sensi del citato art. 4 del contratto di appalto.
2. All'esito della prima udienza, rigettata l'istanza di parte opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 18 maggio 2025, sostituita dallo scambio di note scritte, la stessa è stata trattenuta in decisione.
3. Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato. Anche prescindendo, sotto il profilo del difetto di legittimazione (o meglio di titolarità) attiva, dall'assenza di prova del fatto che i crediti oggetto di causa siano stati ricompresi nella cessione effettuata dalla banca CR s.p.a. in favore della società Olympia SPV s.r.l. - essendo a tal fine del tutto insufficiente a tal fine la produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione di criteri di cessione alquanto generici e il rinvio ad una lista dei crediti che non è stata prodotta – questo giudice ritiene che l'asserita cessione del credito non sia opponibile al debitore ceduto, e che il pagamento Parte_1 pagina 3 di 6 dalla stessa eseguito nei confronti del fallimento possa qualificarsi come liberatorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1260 comma 2 e 1264 c.c. È documentato che nel contratto di appalto il committente ( già e l'appaltatore Parte_1 Parte_1
(SI s.r.l.) avessero pattuito il divieto, a carico dell'appaltatore, di cessione dei crediti derivanti dal contratto, salva l'espressa autorizzazione da parte del committente a seguito di una motivata richiesta scritta dell'appaltatore (cfr. art. 4 del contratto di appalto prodotto sub doc. 12 del fascicolo monitorio). Parte opposta ha prodotto uno scambio di corrispondenza tra l'appaltatore e il committente con cui, Contr secondo la prospettazione difensiva della , la società avrebbe “espressamente Parte_1 autorizzato” la cessione dei crediti sorti in capo alla SI s.r.l. Più in particolare, con lettera del 14 gennaio 2019 la società SI ha chiesto al committente “con particolare riferimento all'art. 4 […] la Vostra preventiva autorizzazione a procedere con le operazioni di anticipo fatture, con i nostri Istituti bancari, al fine di rispondere al meglio ai fabbisogni finanziari dell'intervento in parola” e, con successiva comunicazione del 23 gennaio 2019, la società ha formulato il proprio “benestare all'anticipazione Parte_1 delle fatture validamente emesse, sostanziantesi in un mandato all'incasso da parte dell'Istituto bancario CR s.p.a.” (doc. 12-13 del fascicolo di parte opposta). Ebbene, diversamente da quanto sostenuto dalla società opposta, ad avviso di questo giudice questo scambio di corrispondenza e, in particolare, la risposta fornita dalla società non integra l'espressa Parte_1 autorizzazione alla cessione dei crediti prevista dall'art. 4 del contratto di appalto, anche considerando che tale pattuizione escludeva sia le anticipazioni sui pagamenti sia le cessioni dei crediti. Infatti, a fronte della richiesta dell'appaltatore a procedere con le operazioni di anticipo fatture (riconducibili, tra l'altro, al primo dei divieti di cui all'art. 4), il committente si è limitato a fornire il proprio benestare in quanto le stesse, secondo la volontà manifestata dal medesimo committente, implicavano unicamente il conferimento di “un mandato all'incasso” in favore dell'istituto bancario. Con questa precisazione, il committente ha chiaramente manifestato la volontà di escludere una cessione dei crediti portati dalle fatture oggetto di anticipazione bancaria, ossia una modifica soggettiva del rapporto obbligatorio, consentendo unicamente l'utilizzo di uno strumento (l'anticipo fatture) che non comporta, di per sé e automaticamente, un effetto traslativo del credito bensì il conferimento di un mandato all'incasso, sia pure in rem propriam, in favore dell'istituto bancario che ha effettuato l'anticipazione. In altri termini, da tale scambio di corrispondenza non si evince in maniera univoca il rilascio di un'autorizzazione alla cessione dei crediti sorti in favore dell'appaltatore. Pt_ Come evidenziato in modo condivisibile dalla difesa della nel corso del giudizio, se il committente avesse inteso autorizzare puramente e semplicemente la cessione del credito in favore degli istituti bancari, la precisazione secondo cui il benestare era rilasciato in quanto l'anticipazione bancaria si sostanziava in un mandato all'incasso non avrebbe avuto alcun senso. Ciò senza considerare che l'art. 4, come già evidenziato, escludeva anche le anticipazioni sui pagamenti, così che la richiesta da parte della SI e il richiamo all'art. 4, potrebbero intendersi anche come richiesta di autorizzazione agli anticipi sui pagamenti. Ne consegue che il citato scambio di corrispondenza non integra, a parere di chi scrive, l'espressa autorizzazione alla cessione dei crediti richiesta dall'art. 4, seconda parte, del contratto di appalto e che - al di là degli accordi eventualmente intervenuti tra l'appaltatore SI e l'istituto bancario (il riferimento in particolare è alla previsione di cui all'art. 14 delle condizioni del contratto di conto corrente sub doc. 4 del fascicolo monitorio) – lo scambio di corrispondenza intercorso tra SI e nel 2019 è idoneo Parte_1 solo a dimostrare la conclusione di un accordo tra le parti in virtù del quale le eventuali anticipazioni bancarie effettuate in favore della SI in relazione a crediti sorti in esecuzione dell'appalto avrebbe pagina 4 di 6 legittimato la banca alla riscossione dei crediti medesimi in virtù, appunto, del conferimento di un mero mandato all'incasso. Un'ulteriore conseguenza di tale ragionamento è che un'eventuale cessione intervenuta tra SI e CR non sarebbe stata efficace nei confronti del debitore ceduto, ai sensi dell'art. Parte_1
1264 comma 1 c.c. D'altro canto, la circostanza che anche la società CR s.p.a. fosse consapevole di essere soltanto mandataria all'incasso rispetto ai crediti di cui alle fatture oggetto di causa è evincibile dalla circostanza, pacifica, che la stessa banca si è insinuata al passivo del fallimento SI (doc. 1 allegato alla prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte opponente) mentre il medesimo istituto bancario non risulta aver mai inoltrato una diffida né, tantomeno, avanzato una richiesta di pagamento nei confronti della società circostanza che dovrebbe ritenersi anomala laddove la banca fosse stata titolare Parte_1 dei crediti in questione. In questa prospettiva, appaiono applicabili i principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui, con riguardo alla cessione con funzione di garanzia, è possibile l'esclusione di quell'effetto traslativo del credito
- tipico della cessione ordinaria - che può esservi nel caso in cui, dalle clausole del relativo negozio sia desumibile una volontà negoziale delle parti, nel senso che il (creditore) cedente non intenda privarsi della titolarità del credito, ma voglia realizzare soltanto degli effetti minori, quali la mera legittimazione alla riscossione del credito in favore del terzo cessionario (cfr. Cass. 16 aprile 1999 n. 3797). In questo senso, a parere di questo giudice, deve leggersi la previsione di cui all'art. 14 delle condizioni generali del conto corrente stipulato tra SI e CR. Dalle considerazioni che precedono discende che il pagamento eseguito in data 3 gennaio 2023 dalla Pt_1 in favore del fallimento SI può considerarsi a tutti gli effetti un pagamento liberatorio e che, al
[...] Contr momento della cessione in favore di , non sussisteva più alcuna posizione debitoria della Parte_1 in relazione alle fatture oggetto di causa.
[...]
Sotto un diverso profilo, parte opposta ha evidenziato come il pactum de non cedendo di cui all'art. 1260, comma 2, c.c., al quale sarebbe stato riconducibile quello inserito nel contratto di appalto, in generale, non è opponibile al terzo cessionario, a meno che non si provi che lo stesso era a conoscenza del divieto al momento della cessione. Nel caso di specie, secondo la tesi di parte opposta, ai fini della prova di tale conoscenza, non sarebbero sufficienti le generiche dichiarazioni contenute nell'atto ricognitivo di cessione (doc. 7 del fascicolo monitorio) essendo necessaria la prova di una conoscenza effettiva del patto. Anche tale assunto non è condivisibile in quanto la cessionaria ha dichiarato espressamente “di essere a conoscenza dei rapporti che hanno dato origine ai crediti ceduti e del loro svolgimento […] assumendo a proprio carico la conseguente alea” (art. 2 dell'atto ricognitivo della cessione) nonché “[…] di avere piena conoscenza di ogni atto e documento relativo ai crediti e alle garanzie, ivi inclusi gli atti costitutivi e ogni formalità connessa, le erogazioni, le vicende che hanno interessato le procedure in corso e di ogni altro procedimento relativo ai crediti […]” (art. 5 dell'atto ricognitivo), atti e documenti tra i quali deve essere necessariamente ricompreso il contratto di appalto. Ne discende che l'eventuale mancata conoscenza del patto di cui all'art. 4 è, al più imputabile, alla negligente istruttoria eseguita da Contr
prima dell'acquisto dei crediti. Di qui l'infondatezza dei rilievi sollevati dalla difesa della società opposta. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Le considerazioni svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
pagina 5 di 6 4. Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza di parte opposta e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento alla limitata attività inerente alla fase istruttoria (consistita unicamente nel deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.). Precisamente, le spese vanno liquidate in complessivi euro 22.426,00, pari ai valori medi di cui ai parametri citati per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e ai valori minimi per la fase istruttoria. Infine, va rigettata le domanda con cui l'opponente ha chiesto la condanna della Parte_1 società opposta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Invero, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte (cd. elemento oggettivo), nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave (elemento soggettivo). Nel caso di specie, parte opponente non ha provato i suddetti fatti idonei a consentire una favorevole valutazione della invocata pretesa di lite temeraria. Sulla scorta dell'esame della documentazione prodotta e degli atti di causa non si ritengono nemmeno sussistenti gli estremi normativamente previsti al fine della pronuncia officiosa di condanna per Contr responsabilità aggravata della società . In effetti, la condanna per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi. Come evidenziato di recente dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (Cass., SS.UU., ordinanza 16 settembre 2021 n. 25041). Nel caso di specie, la condotta tenuta dalla parte opposta non può qualificarsi come contraria a buona fede, risultando confinata, comunque, entro i limiti dell'esercizio del diritto di difesa, né si ritiene configurabile un abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 9175/2024 del 3 luglio 2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano in favore della società così provvede: Controparte_1
a. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 9175/2024 del 3 luglio 2024 emesso dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1
b. condanna di al pagamento, in favore della società delle Controparte_1 Parte_1 spese di giudizio che liquida in euro 22.426,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre a CPA ed IVA. Così deciso a Milano, in data 14 luglio 2025
Il giudice
AD LO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa AD LO, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33304 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
C.F. P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, Ing. rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Ciconte e Serena Piccardi, in Parte_2 virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, Viale Sauli n.39/4, quindi presso gli indirizzi p.e.c. dei difensori Email_1
e Email_2
OPPONENTE e (C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_3 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Valenti in virtù di procura in calce alla comparsa di
[...] costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via C. Cantù 3 OPPOSTA CONCLUSIONI parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis:
➢ In via principale e nel merito: per le ragioni di cui alla superiore narrativa, ed in particolare, risultando evidente il difetto di legittimazione e/o comunque, il difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto in capo all'opposta, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare e/o, comunque, annullare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo ogni e qualsiasi pretesa avanzata Cont dalla Società nei confronti della Parte_1
➢ In via subordinata: stante la palese infondatezza e l'assoluta carenza di presupposti e di motivazione dell'avversa pretesa, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare e/o, comunque, annullare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovuta la somma richiesta e/o l'insussistenza della posizione debitoria in capo a per i motivi di cui ai punti 1),2) e Parte_1
3) della superiore narrativa;
➢ In entrambe le ipotesi: con vittoria di spese e condanna della parte opposta, ai ss. degli artt. 91 e 96 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia e comunque nei limiti della sua competenza”
parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respingere l'opposizione mossa avverso il DI n. 9175/2024, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento”. pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società in qualità di cessionaria dei Controparte_1 crediti vantati in origine dalla società SI s.r.l. (da questa ceduti a CR s.p.a. e successivamente alla società Olympia SPV s.r.l.), ha chiesto di ingiungere alla società il pagamento dell'importo Parte_1 di euro 642.118,28, in relazione alle due fatture n. VE2000089 di euro 294.237,83 e n. VE2000090 di euro 406.728,02. A tal fine, la ricorrente ha allegato che:
- le società SI s.r.l. e avevano intrattenuto rapporti contrattuali in relazione ai quali Controparte_3 erano state emesse le due fatture sopra indicate;
- tali fatture erano state oggetto di anticipazione bancaria da parte della società CR s.p.a. per complessivi euro 642.118,28, con conseguente mandato irrevocabile all'incasso in rem propriam in favore della medesima CR, per il rimborso dell'anticipazione bancaria, in ragione dell'intercorsa cessione in garanzia del credito portato dalle fatture;
- la società ricorrente aveva acquistato dalla società Olympia SPV s.r.l. il credito di cui era divenuta titolare la CR s.p.a. nei confronti della SI in virtù della dedotta anticipazione bancaria;
Contr
- con comunicazione pec del 2 dicembre 2023 la società aveva comunicato alla debitrice CP_4
l'intervenuta cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
- il credito di euro 642.118,28 era certo ed esigibile e dimostrato dalle scritture contabili della società SI, quali scheda contabile cliente della e libro giornale 2020 della SI s.r.l. Parte_1
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 9175/2024 del 3/07/2024 il Tribunale adito ha ingiunto alla società il pagamento della somma richiesta, pari a complessivi euro 642.118,28, oltre interessi Controparte_3 moratori e spese del procedimento monitorio.
1.3. La società ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo per le Parte_1 seguenti ragioni:
- in via pregiudiziale, è stato eccepito il difetto di legittimazione, o meglio, di titolarità attiva del rapporto in Contr capo alla società , in quanto parte ricorrente non aveva provato la stipula di un contratto di cessione del credito tra le società SI s.r.l. e CR s.p.a., con la conseguenza che non era stata fornita la prova del trasferimento della titolarità del credito in capo alla banca – al più, titolare di un mandato all'incasso, istituto profondamente diverso dalla cessione e idoneo a conferire al mandatario la sola legittimazione alla riscossione del credito ceduto – né, quindi, in capo alle successive cessionarie;
- sotto un diverso profilo, l'opponente ha rilevato come nel contratto di appalto stipulato tra le società
[...]
(poi e SI s.r.l., precisamente ai sensi dell'art. 4 del contratto (doc. 12 del Pt_1 Parte_1 fascicolo monitorio), fosse stato convenuto un pactum de non cedendo, in virtù del quale “Non verranno concesse anticipazioni sui pagamenti e sono vietate le cessioni di credito a meno che non espressamente autorizzate dal Committente
[ossia su motivata richiesta scritta […]”, con la conseguenza che l'eventuale cessione del credito Parte_1 effettuata dalla SI in favore della CR in assenza dell'autorizzazione del committente Parte_1
(poi non era valida o, comunque, non era efficace nei confronti della debitrice ceduta, Parte_1 anche in considerazione del fatto che il citato pactum de non cedendo era opponibile, ai sensi dell'art. 1260 Contr comma 2 c.c., alla società che, nell'atto ricognitivo della cessione in suo favore da Olympia SPV s.r.l. (doc. 7 monitorio), aveva espressamente dichiarato “di essere a conoscenza dei rapporti che hanno dato origine ai Crediti ceduti e del loro svolgimento, nonché delle effettive capacità dei Debitori Ceduti, assumendo interamente a proprio carico ogni conseguente alea” (art. 2 pag. 16 atto ricognitivo di cessione sub doc. 7 del fascicolo monitorio); pagina 2 di 6 - infine, parte opponente ha dato atto di aver eseguito il pagamento delle fatture oggetto di causa (al netto di alcuni crediti vantati dalla in favore del Fallimento SI s.r.l., con bonifico del 3 Parte_1 gennaio 2023 (doc. 4 di parte opponente), quindi in data antecedente alla comunicazione della cessione da Contr parte della e con effetto liberatorio rispetto a qualunque posizione debitoria della sorta in Parte_1 forza del contratto di appalto stipulato con la SI s.r.l. Parte opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione o titolarità Contr della società o, comunque, per assenza di una posizione debitoria in capo alla società Parte_1 Contr
con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al risarcimento del danno, anche ai
[...] sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.4. Si è costituita in giudizio la società opposta, contestando i motivi di opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, evidenziando che:
- a seguito dell'anticipazione bancaria delle fatture oggetto di causa (fatture nn. VE2000089 e VE2000090) in favore della società SI, la CR aveva conseguito il diritto di incassare le suddette fatture, per l'esatto rimborso dell'anticipazione bancaria ricevuta, in ragione dell'avvenuta cessione in garanzia in suo favore del credito portato dalle fatture, come pattuito ai sensi dell'art. 14 del contratto di conto corrente n. 103630391 intercorso tra SI e CR (doc. 4 del fascicolo monitorio pag. 45); Contr
- il pactum de non cedendo di cui all'art. 4 del contratto di appalto non era opponibile alla cessionaria , essendo insufficiente, ai fini della prova della conoscenza di tale patto da parte della cessionaria ex art. 1260 Contr comma 2 c.c., la dichiarazione resa dalla medesima nell'atto ricognitivo della cessione con cui affermava di conoscere le caratteristiche dei rapporti sottostanti (dichiarazione che implicava, al più, la conoscenza della derivazione del credito da un contratto di appalto, non anche della presenza in tale contratto di patto di non cedibilità dei crediti) e, in ogni caso, la cessione dei crediti portati dalle fatture oggetto di causa era stata espressamente autorizzata in conformità all'art. 4 del contratto di appalto, alla luce dello scambio di corrispondenza intercorso tra committente e appaltatore (doc. 12 e 13 del fascicolo di parte opposta);
- il pagamento eseguito dalla in favore del Fallimento SI in data 3 gennaio 2023 non Parte_1 poteva considerarsi liberatorio, ai sensi dell'art. 1264 c.c., atteso che nel momento in cui la società
[...] aveva concluso con il fallimento l'accordo di natura transattiva sulle reciproche pretese Parte_1
(evincibile dallo scambio di corrispondenza prodotto sub doc. 7 di parte opponente) e allorchè aveva disposto il bonifico in favore del fallimento (in data 3 gennaio 2023), la stessa era pienamente consapevole dell'intervenuta cessione in favore di CR e del suo diritto di esigere le somme portate dalle fatture oggetto di causa, tenuto conto dell'intervenuta autorizzazione alla cessione, ai sensi del citato art. 4 del contratto di appalto.
2. All'esito della prima udienza, rigettata l'istanza di parte opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 18 maggio 2025, sostituita dallo scambio di note scritte, la stessa è stata trattenuta in decisione.
3. Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato. Anche prescindendo, sotto il profilo del difetto di legittimazione (o meglio di titolarità) attiva, dall'assenza di prova del fatto che i crediti oggetto di causa siano stati ricompresi nella cessione effettuata dalla banca CR s.p.a. in favore della società Olympia SPV s.r.l. - essendo a tal fine del tutto insufficiente a tal fine la produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione di criteri di cessione alquanto generici e il rinvio ad una lista dei crediti che non è stata prodotta – questo giudice ritiene che l'asserita cessione del credito non sia opponibile al debitore ceduto, e che il pagamento Parte_1 pagina 3 di 6 dalla stessa eseguito nei confronti del fallimento possa qualificarsi come liberatorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1260 comma 2 e 1264 c.c. È documentato che nel contratto di appalto il committente ( già e l'appaltatore Parte_1 Parte_1
(SI s.r.l.) avessero pattuito il divieto, a carico dell'appaltatore, di cessione dei crediti derivanti dal contratto, salva l'espressa autorizzazione da parte del committente a seguito di una motivata richiesta scritta dell'appaltatore (cfr. art. 4 del contratto di appalto prodotto sub doc. 12 del fascicolo monitorio). Parte opposta ha prodotto uno scambio di corrispondenza tra l'appaltatore e il committente con cui, Contr secondo la prospettazione difensiva della , la società avrebbe “espressamente Parte_1 autorizzato” la cessione dei crediti sorti in capo alla SI s.r.l. Più in particolare, con lettera del 14 gennaio 2019 la società SI ha chiesto al committente “con particolare riferimento all'art. 4 […] la Vostra preventiva autorizzazione a procedere con le operazioni di anticipo fatture, con i nostri Istituti bancari, al fine di rispondere al meglio ai fabbisogni finanziari dell'intervento in parola” e, con successiva comunicazione del 23 gennaio 2019, la società ha formulato il proprio “benestare all'anticipazione Parte_1 delle fatture validamente emesse, sostanziantesi in un mandato all'incasso da parte dell'Istituto bancario CR s.p.a.” (doc. 12-13 del fascicolo di parte opposta). Ebbene, diversamente da quanto sostenuto dalla società opposta, ad avviso di questo giudice questo scambio di corrispondenza e, in particolare, la risposta fornita dalla società non integra l'espressa Parte_1 autorizzazione alla cessione dei crediti prevista dall'art. 4 del contratto di appalto, anche considerando che tale pattuizione escludeva sia le anticipazioni sui pagamenti sia le cessioni dei crediti. Infatti, a fronte della richiesta dell'appaltatore a procedere con le operazioni di anticipo fatture (riconducibili, tra l'altro, al primo dei divieti di cui all'art. 4), il committente si è limitato a fornire il proprio benestare in quanto le stesse, secondo la volontà manifestata dal medesimo committente, implicavano unicamente il conferimento di “un mandato all'incasso” in favore dell'istituto bancario. Con questa precisazione, il committente ha chiaramente manifestato la volontà di escludere una cessione dei crediti portati dalle fatture oggetto di anticipazione bancaria, ossia una modifica soggettiva del rapporto obbligatorio, consentendo unicamente l'utilizzo di uno strumento (l'anticipo fatture) che non comporta, di per sé e automaticamente, un effetto traslativo del credito bensì il conferimento di un mandato all'incasso, sia pure in rem propriam, in favore dell'istituto bancario che ha effettuato l'anticipazione. In altri termini, da tale scambio di corrispondenza non si evince in maniera univoca il rilascio di un'autorizzazione alla cessione dei crediti sorti in favore dell'appaltatore. Pt_ Come evidenziato in modo condivisibile dalla difesa della nel corso del giudizio, se il committente avesse inteso autorizzare puramente e semplicemente la cessione del credito in favore degli istituti bancari, la precisazione secondo cui il benestare era rilasciato in quanto l'anticipazione bancaria si sostanziava in un mandato all'incasso non avrebbe avuto alcun senso. Ciò senza considerare che l'art. 4, come già evidenziato, escludeva anche le anticipazioni sui pagamenti, così che la richiesta da parte della SI e il richiamo all'art. 4, potrebbero intendersi anche come richiesta di autorizzazione agli anticipi sui pagamenti. Ne consegue che il citato scambio di corrispondenza non integra, a parere di chi scrive, l'espressa autorizzazione alla cessione dei crediti richiesta dall'art. 4, seconda parte, del contratto di appalto e che - al di là degli accordi eventualmente intervenuti tra l'appaltatore SI e l'istituto bancario (il riferimento in particolare è alla previsione di cui all'art. 14 delle condizioni del contratto di conto corrente sub doc. 4 del fascicolo monitorio) – lo scambio di corrispondenza intercorso tra SI e nel 2019 è idoneo Parte_1 solo a dimostrare la conclusione di un accordo tra le parti in virtù del quale le eventuali anticipazioni bancarie effettuate in favore della SI in relazione a crediti sorti in esecuzione dell'appalto avrebbe pagina 4 di 6 legittimato la banca alla riscossione dei crediti medesimi in virtù, appunto, del conferimento di un mero mandato all'incasso. Un'ulteriore conseguenza di tale ragionamento è che un'eventuale cessione intervenuta tra SI e CR non sarebbe stata efficace nei confronti del debitore ceduto, ai sensi dell'art. Parte_1
1264 comma 1 c.c. D'altro canto, la circostanza che anche la società CR s.p.a. fosse consapevole di essere soltanto mandataria all'incasso rispetto ai crediti di cui alle fatture oggetto di causa è evincibile dalla circostanza, pacifica, che la stessa banca si è insinuata al passivo del fallimento SI (doc. 1 allegato alla prima memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. di parte opponente) mentre il medesimo istituto bancario non risulta aver mai inoltrato una diffida né, tantomeno, avanzato una richiesta di pagamento nei confronti della società circostanza che dovrebbe ritenersi anomala laddove la banca fosse stata titolare Parte_1 dei crediti in questione. In questa prospettiva, appaiono applicabili i principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui, con riguardo alla cessione con funzione di garanzia, è possibile l'esclusione di quell'effetto traslativo del credito
- tipico della cessione ordinaria - che può esservi nel caso in cui, dalle clausole del relativo negozio sia desumibile una volontà negoziale delle parti, nel senso che il (creditore) cedente non intenda privarsi della titolarità del credito, ma voglia realizzare soltanto degli effetti minori, quali la mera legittimazione alla riscossione del credito in favore del terzo cessionario (cfr. Cass. 16 aprile 1999 n. 3797). In questo senso, a parere di questo giudice, deve leggersi la previsione di cui all'art. 14 delle condizioni generali del conto corrente stipulato tra SI e CR. Dalle considerazioni che precedono discende che il pagamento eseguito in data 3 gennaio 2023 dalla Pt_1 in favore del fallimento SI può considerarsi a tutti gli effetti un pagamento liberatorio e che, al
[...] Contr momento della cessione in favore di , non sussisteva più alcuna posizione debitoria della Parte_1 in relazione alle fatture oggetto di causa.
[...]
Sotto un diverso profilo, parte opposta ha evidenziato come il pactum de non cedendo di cui all'art. 1260, comma 2, c.c., al quale sarebbe stato riconducibile quello inserito nel contratto di appalto, in generale, non è opponibile al terzo cessionario, a meno che non si provi che lo stesso era a conoscenza del divieto al momento della cessione. Nel caso di specie, secondo la tesi di parte opposta, ai fini della prova di tale conoscenza, non sarebbero sufficienti le generiche dichiarazioni contenute nell'atto ricognitivo di cessione (doc. 7 del fascicolo monitorio) essendo necessaria la prova di una conoscenza effettiva del patto. Anche tale assunto non è condivisibile in quanto la cessionaria ha dichiarato espressamente “di essere a conoscenza dei rapporti che hanno dato origine ai crediti ceduti e del loro svolgimento […] assumendo a proprio carico la conseguente alea” (art. 2 dell'atto ricognitivo della cessione) nonché “[…] di avere piena conoscenza di ogni atto e documento relativo ai crediti e alle garanzie, ivi inclusi gli atti costitutivi e ogni formalità connessa, le erogazioni, le vicende che hanno interessato le procedure in corso e di ogni altro procedimento relativo ai crediti […]” (art. 5 dell'atto ricognitivo), atti e documenti tra i quali deve essere necessariamente ricompreso il contratto di appalto. Ne discende che l'eventuale mancata conoscenza del patto di cui all'art. 4 è, al più imputabile, alla negligente istruttoria eseguita da Contr
prima dell'acquisto dei crediti. Di qui l'infondatezza dei rilievi sollevati dalla difesa della società opposta. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Le considerazioni svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
pagina 5 di 6 4. Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza di parte opposta e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento alla limitata attività inerente alla fase istruttoria (consistita unicamente nel deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.). Precisamente, le spese vanno liquidate in complessivi euro 22.426,00, pari ai valori medi di cui ai parametri citati per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e ai valori minimi per la fase istruttoria. Infine, va rigettata le domanda con cui l'opponente ha chiesto la condanna della Parte_1 società opposta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Invero, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte (cd. elemento oggettivo), nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave (elemento soggettivo). Nel caso di specie, parte opponente non ha provato i suddetti fatti idonei a consentire una favorevole valutazione della invocata pretesa di lite temeraria. Sulla scorta dell'esame della documentazione prodotta e degli atti di causa non si ritengono nemmeno sussistenti gli estremi normativamente previsti al fine della pronuncia officiosa di condanna per Contr responsabilità aggravata della società . In effetti, la condanna per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi. Come evidenziato di recente dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (Cass., SS.UU., ordinanza 16 settembre 2021 n. 25041). Nel caso di specie, la condotta tenuta dalla parte opposta non può qualificarsi come contraria a buona fede, risultando confinata, comunque, entro i limiti dell'esercizio del diritto di difesa, né si ritiene configurabile un abuso dello strumento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 9175/2024 del 3 luglio 2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano in favore della società così provvede: Controparte_1
a. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 9175/2024 del 3 luglio 2024 emesso dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1
b. condanna di al pagamento, in favore della società delle Controparte_1 Parte_1 spese di giudizio che liquida in euro 22.426,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre a CPA ed IVA. Così deciso a Milano, in data 14 luglio 2025
Il giudice
AD LO
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