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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 985 del
R.G. 2019, avente ad oggetto: Arricchimento senza causa, promossa
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso l'avv. Natale Ermenegildo Morrone, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di citazione. –ATTORE–
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2
presso l'avv. Isidoro Toscano, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTO–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 24.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. ha citato in giudizio , deducendo: a) di aver Parte_1 CP_1
1 costituito con , nel corso del 2001, la società denominata CP_1 [...]
b) che la predetta società sarebbe cessata nel 2006 e, Controparte_2
in tale occasione, avrebbe dichiarato di essere debitore nei CP_1
confronti di esso attore dell'importo di € 12.735,00; c) di aver richiesto invano il pagamento di tale importo con diffide del 15.09.2009, dell'11.10.2009 e del
18.12.2018.
L'attore ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“NEL MERITO: A. Previo rigetto di qualsiasi contraria eccezione, accertato il rapporto di obbligazione intercorso tra il sig. e il sig. Parte_1 CP_1
, dichiarare che l'istante è creditore di quest'ultimo dell'importo di €
[...]
12.735,00 per non aver onorato le proprie pendenze debitorie successivamente alla cessazione dell'intercorsa attività commerciale denominata
[...]
B. Condannare il sig. al pagamento Controparte_2 CP_1
della somma intimata, oltre interessi e riv. monetaria, a far data dal dì dell'incasso dell'assegno/prelievo, sino all'effettivo soddisfo, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
C. Condannare, infine, il convenuto sig. , al pagamento in favore del sig. CP_1 Parte_1
delle spese tutte di lite, oltre accessori di legge”.
2. si è costituito in giudizio, sostenendo: i) che la sede legale CP_1
della società era in Roma e che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 c.p.c., la competenza per territorio spetterebbe al Tribunale di Roma;
ii) il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché l'azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti della società e del socio accomandatario, notificando l'atto presso la sede della società ai sensi dell'art. 245 c.p.c.; iii) l'estinzione del credito per prescrizione, non risultando indicati in citazione né la causa del credito né il momento della sua insorgenza;
iv) che il credito asseritamente vantato dall'attore sarebbe totalmente sfornito di prova.
Il convenuto ha quindi rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “Piaccia
2 all'On.le Tribunale adito, in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza territoriale, essendo competente territorialmente a trattare la presente controversia, ai sensi dell'art. 23 c.p.c., il Tribunale di
Roma; dichiarare altresì il difetto di legittimazione passiva del convenuto
[...]
per i motivi sopra esposti;
dichiarare in ogni caso prescritto il diritto CP_1
di credito azionato dall'attore; nel merito, rigettare la domanda di pagamento formulata nei confronti del convenuto come infondata in fatto e CP_1
in diritto e non provata, sia in ordine all'an che al quantum debeatur. Con vittoria dei compensi e delle spese del giudizio”.
3. All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 24.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti e discusso oralmente la causa.
4. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dal convenuto, di incompetenza per territorio.
Ed invero, ai sensi dell'art. 23, co. 2 c.p.c., la norma contenuta al co. 1, secondo cui per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società, si applica anche dopo la scioglimento della società, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
Orbene, nel caso di specie, la è stata sciolta in CP_2 Controparte_2
data 22.03.2006 e cancellata dal registro delle imprese in data 27.10.2006, mentre l'azione è stata proposta con atto di citazione notificato in data
26.03.2019, a distanza di oltre due anni dallo scioglimento della predetta società, con conseguente inapplicabilità, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, della previsione di cui all'art. 23, co. 1 c.p.c.
5. Va altresì disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, tenuto conto, per un verso, che, con la cancellazione della società, quest'ultima si è estinta, nonché, per altro verso, che la presente azione non è rivolta nei confronti della società, bensì, correttamente, di uno dei suoi soci, il quale, secondo la
3 prospettazione dell'attore, avrebbe distratto somme dal patrimonio della società medesima.
6. Passando ora alla trattazione del merito, ancorchè l'atto di citazione non sia esplicito in merito all'origine del credito asseritamente vantato dall'attore nei confronti del convenuto, dalla lettura combinata di tale atto, della documentazione ad esso allegata e degli ulteriori scritti difensivi in atti si evince che tale credito deriverebbe da presunti prelievi effettuati dal convenuto medesimo per scopi personali dal conto corrente intestato alla società.
A comprova dell'esistenza del credito in questione, l'attore ha prodotto l'estratto conto relativo al predetto rapporto di conto corrente e una dichiarazione a firma di tale , ex dipendente della società, e, Persona_1
inoltre, ha richiesto l'ammissione della testimonianza del già citato
[...]
e di , ex socio accomandante della società, sulle Per_1 Controparte_3
seguenti circostanze: “vero è che il Sig. dichiarava di essere debitore nei CP_1
confronti del della somma di € 12.735,00; vero è che il dichiarava Pt_1 CP_1
di aver prelevato dette somme per necessità personali;
vero è che il Sig. si CP_1
impegnava a restituire la suddetta somma entro tempi brevi”.
Ciò detto, non può che ritenersi l'infondatezza della domanda.
6.1. Irrilevante, ai fini della prova dell'esistenza del credito, appare, in primo luogo, l'estratto conto prodotto da parte attrice, dal quale non è possibile trarre alcuna indicazione utile in merito alla destinazione dei pagamenti e dei prelievi effettuati.
6.2. Quanto, poi, alla dichiarazione a firma dall'ex dipendente della società
– il quale ha riferito di aver assistito, verso la metà di Persona_1
settembre 2001, ad una discussione tra l'attore e il convenuto durante la quale il primo aveva chiesto al secondo la restituzione dell'importo di € 10.000,00 circa, da quest'ultimo indebitamente prelevato – si osserva che, secondo la Suprema
Corte, “le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti
4 rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia” (Cass. Civ.,
Sez. II, ordinanza n. 24976 del 23.10.2017).
In assenza di convalida attraverso la testimonianza, la predetta dichiarazione non può dunque costituire prova del credito e può assumere, al più, valore di indizio, del quale, tuttavia, è preclusa l'utilizzazione in mancanza di ulteriori indizi con esso concordanti.
A prescindere da ciò, lo scritto di cui trattasi appare comunque irrilevante ai fini della dimostrazione del credito, ivi dandosi atto solo di una richiesta di pagamento avanzata dall'attore nei confronti del convenuto, non già di un riconoscimento del debito da parte di quest'ultimo.
6.3. Né, ove ammessa, avrebbe potuto condurre a diverse conclusioni la prova testimoniale articolata dall'attore in citazione e nella memoria ex art. 183, co. 6,
n. 2 c.p.c., poiché essa è connotata da estrema genericità, non risultando specificate, nei capitoli di prova, le circostanze di tempo e di luogo in cui il convenuto avrebbe riconosciuto il debito nei confronti dell'attore medesimo.
7. Alla luce delle argomentazioni che precedono, la domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto va dunque rigettata, poiché infondata, con condanna del primo alla rifusione, in favore del secondo, delle spese di lite, che, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 CP_1
spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre r.s.g. al 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Castrovillari, il 25.11.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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