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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
LA RA, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 588/2022 depositato il 16/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 175/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 29/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15L2284 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Cagliari ha notificato alla sig.ra Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. 15L/2284 emesso in data 27.11.2020, con il quale ha contestato l'omesso versamento di IMU anno 2015 relativo all'immobile di sua proprietà ubicato in Indirizzo_1, per l'importo di euro 988, comprensivo di sanzioni ed interessi.
Il Comune ha contestato alla contribuente di non potere usufruire dell'esenzione IMU prima casa in quanto nel 2015 il coniuge, sig. Nominativo_1, risiedeva anagraficamente in Comune di Iglesias Indirizzo_2
, presso l'immobile dei genitori, Nominativo_2 e Nominativo_3.
La sig.ra Ricorrente_1 ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di CAGLIARI che, con sentenza n. 175/2022, lo ha respinto, con la liquidazione di spese per €.224.
Avverso la sentenza la contribuente ha proposto appello chiedendone la riforma, mentre il Comune ha chiesto l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune ha comunicato che immediatamente dopo la sentenza della Corte Costituzionale, n. 209/2022, pubblicata il 13/10/2022, che ha dichiarato l'illegittimità del riferimento al “nucleo familiare” da parte della norma agevolativa per l'IMU della prima casa (l'allora art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 poi trasfuso nell'art. 1, comma 741, lettera b) della legge 160/2019), ha annullato l'avviso con provvedimento prot n. n. 332914 del 11/11/22, inviato all'Appellante per il tramite del difensore.
Il comune di Cagliari ha, quindi, chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese in entrambi i gradi di giudizio, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale.
Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/92, si dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Considerata la recente sentenza della Corte costituzionale, successiva alla notifica dell'avviso, si compensano le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/92, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Cagliari, 10.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
FR TT EP di RO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
LA RA, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 588/2022 depositato il 16/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 175/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 1 e pubblicata il 29/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15L2284 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Cagliari ha notificato alla sig.ra Ricorrente_1 l'avviso di accertamento n. 15L/2284 emesso in data 27.11.2020, con il quale ha contestato l'omesso versamento di IMU anno 2015 relativo all'immobile di sua proprietà ubicato in Indirizzo_1, per l'importo di euro 988, comprensivo di sanzioni ed interessi.
Il Comune ha contestato alla contribuente di non potere usufruire dell'esenzione IMU prima casa in quanto nel 2015 il coniuge, sig. Nominativo_1, risiedeva anagraficamente in Comune di Iglesias Indirizzo_2
, presso l'immobile dei genitori, Nominativo_2 e Nominativo_3.
La sig.ra Ricorrente_1 ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di CAGLIARI che, con sentenza n. 175/2022, lo ha respinto, con la liquidazione di spese per €.224.
Avverso la sentenza la contribuente ha proposto appello chiedendone la riforma, mentre il Comune ha chiesto l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune ha comunicato che immediatamente dopo la sentenza della Corte Costituzionale, n. 209/2022, pubblicata il 13/10/2022, che ha dichiarato l'illegittimità del riferimento al “nucleo familiare” da parte della norma agevolativa per l'IMU della prima casa (l'allora art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 poi trasfuso nell'art. 1, comma 741, lettera b) della legge 160/2019), ha annullato l'avviso con provvedimento prot n. n. 332914 del 11/11/22, inviato all'Appellante per il tramite del difensore.
Il comune di Cagliari ha, quindi, chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese in entrambi i gradi di giudizio, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale.
Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/92, si dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Considerata la recente sentenza della Corte costituzionale, successiva alla notifica dell'avviso, si compensano le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/92, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Cagliari, 10.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
FR TT EP di RO