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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
DE CONO MARIA, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Agenzia Delle Entrate-Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 159 00159 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 217/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, ha ricevuto in data 16/12/2015 l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (F.A.F.) all'atto del congedo dal servizio.
Con istanza presentata il 4 febbraio 2025, il ricorrente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso delle ritenute IRPEF operate dal F.A.F. sull'indennità aggiuntiva di buonuscita, sostenendo che tale indennità dovesse essere assoggettata a tassazione separata con applicazione della riduzione forfettaria di euro
309,87 per ciascun anno di servizio, comprensiva anche della quota riferibile al periodo di anzianità convenzionale pari a cinque anni, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR.
Il ricorrente ha fondato la propria pretesa sul parere dell'Agenzia delle Entrate n. 91/2024 del 12 aprile 2024, con il quale l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che l'indennità aggiuntiva erogata dal F.A.F. deve essere considerata come "indennità equipollente" al TFR, con conseguente applicazione della riduzione prevista dall'art. 19, comma 2-bis, del TUIR.
Formatosi il silenzio-rigetto dell'Amministrazione, decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, il ricorrente ha proposto il presente ricorso articolando i seguenti motivi.
Sulla legittimità della domanda collettiva di rimborso tramite delegato munito di procura speciale, sostenendo che il sistema fiscale italiano riconosce il diritto del contribuente di agire tramite un delegato munito di procura speciale.
Sull'ammissibilità del ricorso collettivo, richiamando la giurisprudenza tributaria che ammette il ricorso collettivo quando il giudizio ha per oggetto questioni identiche.
Sull'onere della prova e sul ricorso contro il silenzio-rigetto, evidenziando di aver fornito elementi sufficienti per la valutazione dell'istanza.
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR, sostenendo che a seguito del parere n. 91/2024 è mutato il trattamento fiscale delle indennità aggiuntive erogate dal F.A.F.
Sul termine di presentazione della domanda di rimborso, invocando alternativamente l'art. 21, comma 2, del
D.Lgs. 546/1992 per la decorrenza del termine da fatto sopravvenuto o l'applicabilità del termine di prescrizione decennale per errori dell'amministrazione centrale dello Stato.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controdeduzioni eccependo principalmente l'inconferenza dei motivi sulla legittimità dell'istanza collettiva, non essendovi nel caso di specie pluralità di richiedenti;
la decadenza dal diritto al rimborso per decorso del termine di 48 mesi dalla data della ritenuta operata nel
2015, ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (già art. 38 del D.P.R.
602/1973); l'inapplicabilità dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, trattandosi di imposte dirette per le quali esiste specifica previsione normativa;
l'esclusione della prescrizione decennale, vigendo in materia tributaria un regime speciale per la ripetizione del pagamento indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale del presente giudizio attiene alla qualificazione fiscale dell'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri e al relativo regime di tassazione. Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ha chiarito che l'indennità supplementare corrisposta all'atto della cessazione dal servizio dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze
(ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, del TUIR. Come affermato dalla Cassazione civile, Sez.
Trib., ordinanza n. 30555 del 3 novembre 2023, tale indennità "costituisce una forma di retribuzione differita e deve essere assoggettata a tassazione separata ai sensi degli articoli 17 e 19 del TUIR, e non a tassazione integrale". Analogamente, per quanto riguarda l'indennità aggiuntiva erogata dal F.A.F., la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la natura equipollente di tale prestazione. La Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza n. 25396 del 25 ottobre 2017 ha stabilito che "l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle 'indennità equipollenti' di cui all'art. 17, comma 1, del d.
P.R. n. 917 del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale". Tale orientamento è stato definitivamente confermato dall'Agenzia delle Entrate con il parere n. 91/2024 del 12 aprile 2024, che ha riconosciuto espressamente la natura equipollente dell'indennità aggiuntiva erogata dal F.A.F. e la conseguente applicazione della tassazione separata con la riduzione forfettaria prevista dall'art. 19, comma 2-bis, del TUIR.
La questione più delicata del presente giudizio riguarda la tempestività dell'istanza di rimborso presentata dal ricorrente. L'Amministrazione finanziaria eccepisce la decadenza del diritto al rimborso per decorso del termine di 48 mesi dalla data della ritenuta operata nel 2015, ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (già art. 38 del D.P.R. 602/1973). Il ricorrente, dal canto suo, invoca alternativamente l'applicazione dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che il termine biennale decorra dal "fatto sopravvenuto" rappresentato dal parere n. 91/2024; ovvero l'applicazione del termine di prescrizione decennale per errori dell'amministrazione centrale dello Stato.
Il ricorrente sostiene che il parere dell'Agenzia delle Entrate n. 91/2024 costituisca il "fatto sopravvenuto" che ha determinato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il mutamento interpretativo dell'Amministrazione finanziaria non è idoneo a far decorrere il termine di decadenza dalla data della nuova interpretazione. Come affermato dalla Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza n. 17066 del 14 giugno 2023: "alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui al Decreto Legislativo n. 546 del
1992, articolo 21, comma 2, che prevede il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex articolo 2946 c.c.". Nel caso delle imposte dirette, esiste una disciplina specifica rappresentata dall'art. 76 del Testo Unico in materia di versamenti e riscossione, che prevede il termine di decadenza di
48 mesi dalla data della ritenuta. La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che "il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso non può farsi decorrere dalla data della emanazione di circolari o risoluzioni ministeriali interpretative delle norme tributarie in senso favorevole al contribuente, non avendo detti atti natura normativa ed essendo, quindi, inidonei ad incidere sul rapporto tributario" (Cass. n.
13332/2023).
Nel caso in esame si deve considerare che il F.A.F., in qualità di sostituto d'imposta, ha applicato sistematicamente l'indirizzo interpretativo fornito dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 2 del 1986, che escludeva l'applicabilità della riduzione forfettaria prevista dall'art. 19, comma 2-bis, del TUIR. Non si è trattato di un errore materiale o contingente, ma di un comportamento sistematico e coerente, dettato da un'interpretazione normativa ufficialmente veicolata dal Ministero delle Finanze, che ha assunto natura vincolante per il sostituto d'imposta. Solo con la risposta all'interpello n. 91/2024 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto espressamente la natura equipollente dell'indennità e la spettanza della riduzione forfettaria, confermando implicitamente che per oltre trent'anni era stato seguito un indirizzo errato. In questa prospettiva, assume rilievo la giurisprudenza che ha riconosciuto la decorrenza del termine da fatto sopravvenuto quando l'erroneità del versamento derivi da un evento successivo. Come affermato dalla Cassazione civile, Sez.
Trib., ordinanza n. 30793 del 6 novembre 2023: "La decorrenza del termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso non può coincidere con la data del pagamento allorché l'erroneità di questo derivi da un evento successivo, dal quale discenda in modo incontrovertibile tale qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione". L'erroneità delle ritenute operate
è emersa solo con il parere n. 91/2024, che ha chiarito definitivamente la natura equipollente dell'indennità
e la spettanza della riduzione forfettaria.
Il ricorrente invoca alternativamente l'applicazione del termine di prescrizione decennale, sostenendo che l'erronea tassazione sia stata causata da un errore dell'amministrazione centrale dello Stato. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che nei casi in cui l'indebito derivi da un errore commesso dall'Amministrazione, si applica il termine di prescrizione ordinario decennale. Come evidenziato dalla
Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza n. 27348 del 22 ottobre 2024, quando si accerta che l'imposta è stata indebitamente corrisposta a causa di un errore dell'Amministrazione Finanziaria, il contribuente ha diritto di richiedere la restituzione delle somme versate entro il termine di dieci anni dall'accertamento dell'indebito.
Nel caso in esame, l'errore dell'Amministrazione è rappresentato dalla circolare del Ministero delle Finanze
n. 2 del 1986, che ha fornito criteri di tassazione errati, successivamente corretti solo con il parere n. 91/2024.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ritiene che l'istanza di rimborso presentata dal ricorrente sia tempestiva. In particolare, si deve considerare che il F.A.F. ha applicato sistematicamente l'indirizzo interpretativo errato fornito dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 2 del 1986; solo con il parere n. 91/2024 è emersa chiaramente l'erroneità dell'interpretazione precedente e la spettanza della riduzione forfettaria;
l'istanza di rimborso è stata presentata entro due anni dalla pubblicazione del parere n. 91/2024, rispettando il termine previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 per i casi di fatto sopravvenuto;
alternativamente, trova applicazione il termine di prescrizione decennale per errori dell'amministrazione centrale, non essendo decorso, ala data della istanza, il termine di dieci anni dalla ritenuta operata nel 2015.
Quanto al merito, la pretesa del ricorrente è fondata. Come chiarito dal parere dell'Agenzia delle Entrate n.
91/2024, l'indennità aggiuntiva erogata dal F.A.F. deve essere considerata come "indennità equipollente" al
TFR, con conseguente applicazione della tassazione separata e della riduzione forfettaria di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, comprensiva anche della quota riferibile al periodo di anzianità convenzionale.
La base imponibile dell'indennità deve pertanto essere determinata al lordo della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, ex art. 19, comma 2-bis, del TUIR.
Le spese di lite vengono compensate a motivo della evoluzione interpretativa sopra ricordata.
P.Q.M.
dichiara che il sig. Ricorrente_1 ha diritto al rimborso della maggiore ritenuta subita, erroneamente quantificata senza la riduzione annua dell'imponibile pari ad euro 309,87, riduzione viceversa dovuta ai sensi dell'art. 19 comma 2 bis TUIR;
dichiara che sulla somma spettante al ricorrente sono dovuti gli interessi di legge decorrenti dalla data della erogazione inferiore a quella dovuta (2015) e fino al saldo effettivo. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
DE CONO MARIA, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Agenzia Delle Entrate-Direzione Generale - 06363391001
elettivamente domiciliato presso Via Giorgione 159 00159 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 217/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, ha ricevuto in data 16/12/2015 l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (F.A.F.) all'atto del congedo dal servizio.
Con istanza presentata il 4 febbraio 2025, il ricorrente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso delle ritenute IRPEF operate dal F.A.F. sull'indennità aggiuntiva di buonuscita, sostenendo che tale indennità dovesse essere assoggettata a tassazione separata con applicazione della riduzione forfettaria di euro
309,87 per ciascun anno di servizio, comprensiva anche della quota riferibile al periodo di anzianità convenzionale pari a cinque anni, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR.
Il ricorrente ha fondato la propria pretesa sul parere dell'Agenzia delle Entrate n. 91/2024 del 12 aprile 2024, con il quale l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che l'indennità aggiuntiva erogata dal F.A.F. deve essere considerata come "indennità equipollente" al TFR, con conseguente applicazione della riduzione prevista dall'art. 19, comma 2-bis, del TUIR.
Formatosi il silenzio-rigetto dell'Amministrazione, decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, il ricorrente ha proposto il presente ricorso articolando i seguenti motivi.
Sulla legittimità della domanda collettiva di rimborso tramite delegato munito di procura speciale, sostenendo che il sistema fiscale italiano riconosce il diritto del contribuente di agire tramite un delegato munito di procura speciale.
Sull'ammissibilità del ricorso collettivo, richiamando la giurisprudenza tributaria che ammette il ricorso collettivo quando il giudizio ha per oggetto questioni identiche.
Sull'onere della prova e sul ricorso contro il silenzio-rigetto, evidenziando di aver fornito elementi sufficienti per la valutazione dell'istanza.
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR, sostenendo che a seguito del parere n. 91/2024 è mutato il trattamento fiscale delle indennità aggiuntive erogate dal F.A.F.
Sul termine di presentazione della domanda di rimborso, invocando alternativamente l'art. 21, comma 2, del
D.Lgs. 546/1992 per la decorrenza del termine da fatto sopravvenuto o l'applicabilità del termine di prescrizione decennale per errori dell'amministrazione centrale dello Stato.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controdeduzioni eccependo principalmente l'inconferenza dei motivi sulla legittimità dell'istanza collettiva, non essendovi nel caso di specie pluralità di richiedenti;
la decadenza dal diritto al rimborso per decorso del termine di 48 mesi dalla data della ritenuta operata nel
2015, ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (già art. 38 del D.P.R.
602/1973); l'inapplicabilità dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, trattandosi di imposte dirette per le quali esiste specifica previsione normativa;
l'esclusione della prescrizione decennale, vigendo in materia tributaria un regime speciale per la ripetizione del pagamento indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione centrale del presente giudizio attiene alla qualificazione fiscale dell'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri e al relativo regime di tassazione. Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ha chiarito che l'indennità supplementare corrisposta all'atto della cessazione dal servizio dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze
(ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, del TUIR. Come affermato dalla Cassazione civile, Sez.
Trib., ordinanza n. 30555 del 3 novembre 2023, tale indennità "costituisce una forma di retribuzione differita e deve essere assoggettata a tassazione separata ai sensi degli articoli 17 e 19 del TUIR, e non a tassazione integrale". Analogamente, per quanto riguarda l'indennità aggiuntiva erogata dal F.A.F., la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la natura equipollente di tale prestazione. La Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza n. 25396 del 25 ottobre 2017 ha stabilito che "l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle 'indennità equipollenti' di cui all'art. 17, comma 1, del d.
P.R. n. 917 del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale". Tale orientamento è stato definitivamente confermato dall'Agenzia delle Entrate con il parere n. 91/2024 del 12 aprile 2024, che ha riconosciuto espressamente la natura equipollente dell'indennità aggiuntiva erogata dal F.A.F. e la conseguente applicazione della tassazione separata con la riduzione forfettaria prevista dall'art. 19, comma 2-bis, del TUIR.
La questione più delicata del presente giudizio riguarda la tempestività dell'istanza di rimborso presentata dal ricorrente. L'Amministrazione finanziaria eccepisce la decadenza del diritto al rimborso per decorso del termine di 48 mesi dalla data della ritenuta operata nel 2015, ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (già art. 38 del D.P.R. 602/1973). Il ricorrente, dal canto suo, invoca alternativamente l'applicazione dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che il termine biennale decorra dal "fatto sopravvenuto" rappresentato dal parere n. 91/2024; ovvero l'applicazione del termine di prescrizione decennale per errori dell'amministrazione centrale dello Stato.
Il ricorrente sostiene che il parere dell'Agenzia delle Entrate n. 91/2024 costituisca il "fatto sopravvenuto" che ha determinato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il mutamento interpretativo dell'Amministrazione finanziaria non è idoneo a far decorrere il termine di decadenza dalla data della nuova interpretazione. Come affermato dalla Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza n. 17066 del 14 giugno 2023: "alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui al Decreto Legislativo n. 546 del
1992, articolo 21, comma 2, che prevede il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex articolo 2946 c.c.". Nel caso delle imposte dirette, esiste una disciplina specifica rappresentata dall'art. 76 del Testo Unico in materia di versamenti e riscossione, che prevede il termine di decadenza di
48 mesi dalla data della ritenuta. La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che "il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso non può farsi decorrere dalla data della emanazione di circolari o risoluzioni ministeriali interpretative delle norme tributarie in senso favorevole al contribuente, non avendo detti atti natura normativa ed essendo, quindi, inidonei ad incidere sul rapporto tributario" (Cass. n.
13332/2023).
Nel caso in esame si deve considerare che il F.A.F., in qualità di sostituto d'imposta, ha applicato sistematicamente l'indirizzo interpretativo fornito dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 2 del 1986, che escludeva l'applicabilità della riduzione forfettaria prevista dall'art. 19, comma 2-bis, del TUIR. Non si è trattato di un errore materiale o contingente, ma di un comportamento sistematico e coerente, dettato da un'interpretazione normativa ufficialmente veicolata dal Ministero delle Finanze, che ha assunto natura vincolante per il sostituto d'imposta. Solo con la risposta all'interpello n. 91/2024 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto espressamente la natura equipollente dell'indennità e la spettanza della riduzione forfettaria, confermando implicitamente che per oltre trent'anni era stato seguito un indirizzo errato. In questa prospettiva, assume rilievo la giurisprudenza che ha riconosciuto la decorrenza del termine da fatto sopravvenuto quando l'erroneità del versamento derivi da un evento successivo. Come affermato dalla Cassazione civile, Sez.
Trib., ordinanza n. 30793 del 6 novembre 2023: "La decorrenza del termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso non può coincidere con la data del pagamento allorché l'erroneità di questo derivi da un evento successivo, dal quale discenda in modo incontrovertibile tale qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione". L'erroneità delle ritenute operate
è emersa solo con il parere n. 91/2024, che ha chiarito definitivamente la natura equipollente dell'indennità
e la spettanza della riduzione forfettaria.
Il ricorrente invoca alternativamente l'applicazione del termine di prescrizione decennale, sostenendo che l'erronea tassazione sia stata causata da un errore dell'amministrazione centrale dello Stato. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che nei casi in cui l'indebito derivi da un errore commesso dall'Amministrazione, si applica il termine di prescrizione ordinario decennale. Come evidenziato dalla
Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza n. 27348 del 22 ottobre 2024, quando si accerta che l'imposta è stata indebitamente corrisposta a causa di un errore dell'Amministrazione Finanziaria, il contribuente ha diritto di richiedere la restituzione delle somme versate entro il termine di dieci anni dall'accertamento dell'indebito.
Nel caso in esame, l'errore dell'Amministrazione è rappresentato dalla circolare del Ministero delle Finanze
n. 2 del 1986, che ha fornito criteri di tassazione errati, successivamente corretti solo con il parere n. 91/2024.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ritiene che l'istanza di rimborso presentata dal ricorrente sia tempestiva. In particolare, si deve considerare che il F.A.F. ha applicato sistematicamente l'indirizzo interpretativo errato fornito dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 2 del 1986; solo con il parere n. 91/2024 è emersa chiaramente l'erroneità dell'interpretazione precedente e la spettanza della riduzione forfettaria;
l'istanza di rimborso è stata presentata entro due anni dalla pubblicazione del parere n. 91/2024, rispettando il termine previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 per i casi di fatto sopravvenuto;
alternativamente, trova applicazione il termine di prescrizione decennale per errori dell'amministrazione centrale, non essendo decorso, ala data della istanza, il termine di dieci anni dalla ritenuta operata nel 2015.
Quanto al merito, la pretesa del ricorrente è fondata. Come chiarito dal parere dell'Agenzia delle Entrate n.
91/2024, l'indennità aggiuntiva erogata dal F.A.F. deve essere considerata come "indennità equipollente" al
TFR, con conseguente applicazione della tassazione separata e della riduzione forfettaria di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, comprensiva anche della quota riferibile al periodo di anzianità convenzionale.
La base imponibile dell'indennità deve pertanto essere determinata al lordo della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, ex art. 19, comma 2-bis, del TUIR.
Le spese di lite vengono compensate a motivo della evoluzione interpretativa sopra ricordata.
P.Q.M.
dichiara che il sig. Ricorrente_1 ha diritto al rimborso della maggiore ritenuta subita, erroneamente quantificata senza la riduzione annua dell'imponibile pari ad euro 309,87, riduzione viceversa dovuta ai sensi dell'art. 19 comma 2 bis TUIR;
dichiara che sulla somma spettante al ricorrente sono dovuti gli interessi di legge decorrenti dalla data della erogazione inferiore a quella dovuta (2015) e fino al saldo effettivo. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.